Brevi
cenni sul procedimento amministrativo
nozioni ed indicazioni di massima
Dott. Francesco Nesta
PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO – Manifestazione di
volontà avente rilevanza esterna, proveniente da una Pubblica Amministrazione
nell’esercizio di un’attività amministrativa, indirizzata a soggetti
determinati o determinabili ed in grado di apportare una modificazione
unilaterale nella sfera giuridica degli stessi.
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO – E’ l’insieme di una
pluralità di atti (susseguenti e diversi fra loro) preordinati allo stesso
fine: produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.
Il provvedimento amministrativo si pone come il risultato del procedimento
amministrativo: esso è l’atto amministrativo, a rilevanza esterna, che incide
su interessi pubblici e privati.
FASI DEL PROCEDIMENTO – INIZIATIVA. Fase diretta a predisporre e accertare
i presupposti dell’atto da emanare; con essa viene introdotto l’interesse
pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati
interessati all’oggetto del provvedimento da emanare. Il procedimento può
iniziare a seguito di iniziativa privata (istanza, denuncia, ricorso) o ad
iniziativa d’ufficio ad opera dell’ufficio competente ad emanare il provvedimento
finale o da organo diverso da questo. ISTRUTTORIA. Fase in cui si acquisiscono
e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione
dell’atto. Di norma è di competenza della stessa autorità cui spetta l’adozione
del provvedimento finale; il privato può collaborare indicando i mezzi di prova
o rispondendo a quesiti o questioni o integrando con documentazioni. DECISORIA.
E’ la fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto
dell’atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso.
La competenza ad adottare le statuizioni è riconosciuta in capo ai dirigenti –
questo in virtù di quanto disposto dal Dlgs. 29/93, Dlgs. 80/98 e L. 127/97.
INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA. È un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole
ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione
dell’atto richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od
operazioni. Si tratta in pratica di valutare la legittimità o la congruità del
provvedimento.
ELEMENTI ESSENZIALI
DELL’ATTO AMMINISTRATIVO – AGENTE. È
il centro di imputazione giuridica che pone in essere l’atto. Si tratta di un
organo della P.A. competente all’emanazione dell’atto. DESTINATARIO DELL’ATTO.
È l’organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli
effetti del provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o
determinabile: la sua mancanza determina la nullità dell’atto, l’errata
individuazione comporta l’annullabilità. VOLONTÀ. Si tratta della consapevolezza
di porre in essere l’atto. Non è il momento psichico dell’agente, ma rileva la
volontà di porre in essere quel determinato atto amministrativo tenuto conto
dell’attività amministrativa esercitata. OGGETTO. È la res su cui l’atto
incide; l’oggetto deve essere determinato, possibile e lecito. CONTENUTO.
Indica la parte precettiva dell’atto, ovvero ciò che con esso si intende
autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. FINALITÀ. Attiene
all’aspetto funzionale dell’atto, allo scopo che esso persegue. L’atto deve
essere preordinato ad un compito della P.A. – la sua finalità concreta deve
essere collegata alla funzione amministrativa. FORMA. Ogni atto amministrativo
deve essere manifestato dall’organo, esternato, emesso. Il principio è quello
della libertà di forma, ma prevalentemente si ricorre alla forma scritta ad
substantiam.
STRUTTURA FORMALE
DELL’ATTO AMMINISTRATIVO –
INTESTAZIONE autorità da cui l’atto promana PREAMBOLO in cui sono indicate le
norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto è stato adottato
MOTIVAZIONE che descrive gli interessi coinvolti e le ragioni che hanno portato
alla adozione dell’atto (descrive l’iter logico che ha portato all’atto finale)
DISPOSITIVO è la parte precettiva dell’atto, la dichiarazione di volontà vera e
propria LUOGO il luogo in cui è stato emanato l’atto DATA FIRMA dell’autorità
che emana l’atto.
TIPI DI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI – AUTORIZZAZIONI. L’autorizzazione
è quel provvedimento amministrativo attraverso il quale la P.A., nell’esercizio
di un’attività discrezionale amministrativa, provvede alla rimozione di un
limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto
soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in
capo al destinatario. Si tratta di provvedimento discrezionale che incide su
diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativi della sfera
soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o
poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l’esercizio di diritti
o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto. Le autorizzazioni hanno
carattere personale e non possono essere oggetto di trasmissione senza il
consenso della P.A.; è ammessa tuttavia la rappresentanza, come nel caso di chi
lascia condurre la propria fabbrica). Figure particolari di autorizzazioni sono
quelle previste dalla l 241/90 artt. 19 e 20. Si possono ricondurre alla
categoria delle autorizzazioni: abilitazione in cui è presente una
discrezionalità tecnica della P.A. es. abilitazione all’esercizio
professionale; approvazione interviene sull’operatività dell’atto,
consiste in un atto di controllo che verifica la rispondenza dell’atto alle
disposizioni di legge; nulla-osta è l’atto con cui un’autorità
amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all’adozione
di un provvedimento da parte di un’altra autorità; licenza mira alla
rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di un’attività
inerente a un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica; registrazione
è un’autorizzazione vincolata, rimuove un limite legale sulla base di un
semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge; dispensa
con cui la P.A. consente ad un soggetto di esercitare una data attività o
compiere un determinato atto in deroga ad un divieto di legge, ovvero esonera
il soggetto dall’adempimento di un obbligo di legge. CONCESSIONI. La concessione
è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce – attribuisce o
trasferisce – ex novo posizioni giuridiche
attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica. Si distinguono tra
concessioni su beni e concessioni su servizi (cd. traslative). La P.A. deve
valutare l’utilità e il vantaggio del conferimento di diritti o poteri al
privato. Concessioni traslative reali (di poteri o facoltà su beni
pubblici) trasferiscono al privato speciali diritti su un determinato bene
sottratto alla disponibilità privata es. concessioni di acqua o concessione
mineraria. Vi rientrano le concessioni contratto, in cui distinguiamo due
momenti: il primo in cui la P.A. adotta un atto amministrativo quale titolo del
rapporto di concessione; il secondo è la convenzione privatistica
(capitolato-contratto) che provvede alla disciplina del rapporto. Concessioni
costitutive sono quelle relative alla organizzazione della
plurisoggettività: possono essere costitutive di diritti soggettivi es. il
decreto di cambiamento di nomi e cognomi; costitutive di diritti all’esercizio
di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti es. apertura di
farmacie. Si possono ricondurre alla categoria delle concessioni: delega
di poteri in base alla quale la amministrazione conferisce ad un soggetto
diverso da essa la facoltà di esercitare un diritto suo proprio, l’autorità
delegante non si spoglia della titolarità del diritto ma soltanto
dell’esercizio es. delega al Sottosegretario dei poteri del Ministro; ammissione
attraverso cui la P.A. conferisce ad un soggetto un particolare status
giuridico fonte di un complesso di posizioni giuridiche favorevoli o
sfavorevoli es. conferimento della cittadinanza. La Concessione edilizia
inerisce al riconoscimento dello ius aedificandi: il proprietario, al fine di
costruire sopra il proprio terreno, deve richiedere tale provvedimento al
Comune il quale controlla la rispondenza della costruzione a quanto previsto e
disciplinato dal piano regolatore generale. Nonostante il nome utilizzato, il
provvedimento è pur sempre da considerare una licenza (secondo costante
giurisprudenza costante del Consiglio di Stato e della stessa Corte
Costituzionale) in quanto il diritto di edificare non può ritenersi proprio
dell’amministrazione ma piuttosto come aspetto del “complesso” diritto di
proprietà. ORDINI. Gli ordini sono provvedimenti restrittivi della sfera giuridica
del destinatario con cui la P.A. fa sorgere nuovi obblighi giuridici in capo ai
destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della
propria potestà di supremazia. Si rende in tal modo concreto un obbligo sancito
in astratto dalla legge. Es. sono gli ordini di polizia (nei confronti di
tutti) e gli ordini gerarchici (rapporto di pubblico impiego, tra P.A. e
dipendenti).
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO – La normativa
generale sul procedimento amministrativo è stata dettata dalla Legge 07.08.1990,
n. 241 che sancisce regole generali valide per tutti i procedimenti
amministrativi. Principi: 1. principio del giusto procedimento,
composizione degli interessi pubblici e privati (congrua ponderazione degli
interessi); 2. principio di trasparenza, obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo, di individuare il responsabile del procedimento,
diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto in capo ai
cittadini; 3. principio di semplificazione, introduzione di istituti
volti a rendere più celere l’azione amministrativa (es. silenzio-assenso,
denuncia in luogo di autorizzazione, etc.). Regole fondamentali: 1. economicità
(rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti) efficacia
(rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti) e pubblicità
(strumento di attuazione del principio di trasparenza, realizzazione diritto di
accesso); 2. divieto di aggravamento del procedimento, “la P.A. non può
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell’istruttoria”, art. 1 comma 2; 3. obbligo di
conclusione esplicita del procedimento, la P.A. deve concludere il
procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento finale espresso,
art. 2; 4. obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo,
in applicazione del principio di legalità, dà la possibilità di conoscere
l’iter formativo che ha portato all’adozione di quel determinato provvedimento,
art. 3.
Responsabile
del procedimento – artt. 4-6 – è il
soggetto cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo. Il nome
del funzionario che gestisce il procedimento deve essere messo a conoscenza
degli interessati (prima della legge 241/90 tale figura e modalità di
comunicazione non era prevista). La P.A. ha l’obbligo di individuare per
ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del
provvedimento finale; deve altresì rendere pubblica la scelta del responsabile.
Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a se stesso o ad altro
dipendente dell’unità la responsabilità del procedimento. Fino a quando
quest’ultimo non è stato individuato, si considera responsabile del
procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa. La P.A. ha
l’obbligo di comunicare l’unità organizzativa e il nominativo de responsabile
del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire
nel procedimento e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Il
responsabile del procedimento deve: 1. valutare, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i
presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale; 2.
compiere tutti gli atti di istruttoria necessari, es. accertamenti tecnici,
ispezioni, richiesta di documenti; 3. proporre l’indizione o, avendone
la competenza, indire le conferenze di servizi di cui all’art. 14; 4.
curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti; 5. adottare, se ne ha competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione.
Partecipazione
al procedimento – artt. 7-13 –
partecipazione degli interessati secondo i dettami del giusto procedimento: la
P.A. ha l’obbligo di comunicare agli interessati la notizia relativa all’avvio
del procedimento; gli interessati hanno il diritto a parteciparvi attivamente;
l’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati al fine
di determinare il contenuto del provvedimento ovvero in sostituzione di questo
(il provvedimento si presenta così come il prodotto del concorso di tutti i
soggetti partecipanti, come confluenza e comparazione degli interessi pubblici
e privati). La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo
non si applica nei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e ai procedimenti
tributari. Destinatari della comunicazione di avvio del procedimento
sono: i destinatari diretti del provvedimento finale; i soggetti che per legge
devono intervenire nel procedimento; i terzi che possono ricevere pregiudizio
dal provvedimento finale. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, può intervenire nel procedimento (intervento volontario). I
destinatari della comunicazione e i soggetti intervenuti hanno diritto di
prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti
all’oggetto della domanda e siano presentate in tempo ragionevole. La P.A. può
stipulare con i privati accordi procedimentali e sostitutivi (tali accordi
consentono di evitare futuri contenziosi tra P.A. e destinatario del
provvedimento: intervenuto l’accordo, questi non avrà interesse a ricorrere
contro il provvedimento adottato dalla P.A.). Al fine di garantire la
trasparenza e l’imparzialità della P.A., nel caso di attribuzione di vantaggi
economici a persone o enti pubblici o privati, la P.A. stessa deve provvedere
alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità da seguire
nell’attribuzione dei vantaggi economici. Semplificazione dell’azione
amministrativa – artt. 14-21 – al fine di attuare i principi di economicità ed
efficacia, sono previste procedure atte a snellire l’azione amministrativa. Le
leggi Bassanini, n. 59/97 (I) n. 127/97 (II) n. 191/98 (III) hanno contribuito
a rafforzare la “rapidità” della azione amministrativa. Il primo istituto
previsto è quello della “conferenza di servizi” – art. 14, ovvero una forma di
collaborazione tra pubbliche amministrazioni alla quale la amministrazione
procedente ricorre qualora sia opportuno in esame contestuale dei vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo oppure quando sia
necessaria l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi di diverse
amministrazioni (conferenza istruttoria), con conseguente adozione di una
determinazione che ha l’effetto di sostituirsi ai predetti atti (conferenza
decisoria). L’articolo successivo prevede gli accordi tra amministrazioni pubbliche
rivolti alla disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di
interesse pubblico. L’art. 17 disciplina il c.d. silenzio facoltativo che si ha
quando l’amministrazione ha l’obbligo di richiedere il parere di un organo
consultivo e questo non ottemperi alla richiesta nei termini previsti;
l’amministrazione può allora prescindere dall’acquisizione del parere. Tale
principio non vale se i pareri debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini. L’art. 18 sancisce
l’attuazione del principio dell’autocertificazione in base al quale la P.A.
solleva il cittadino dall’onere di certificare riconoscendo la validità delle
c.d. autocertificazioni. Trattasi di principio entrato nel nostro ordinamento
già nel 1968 in virtù della legge n. 15, principio che però è di fatto rimasto
inattuato fino all’avvento delle leggi Bassanini, le quali hanno provveduto ad
individuare le tipologie di certificati che possono essere sostituite con
dichiarazione del privato. E’ stata così attuata una grande rivoluzione nella
Pubblica Amministrazione e data una grande spallata alla eccessiva burocrazia
che la caratterizzava. Sempre nel quadro della semplificazione amministrativa è
prevista all’art. 19 la possibilità per i privati di intraprendere l’esercizio
di un’attività sulla base di una mera denuncia – dichiarazione sostitutiva –
senza dover conseguire il prescritto titolo autorizzativo. Sono escluse le
concessioni edilizie e le autorizzazioni previste dalle leggi 1089/39, 1497/39,
431/85. Altra figura importante, nell’ottica della liberalizzazione
dell’attività dei privati e di miglioramento del rapporto tra P.A. e cittadini,
è quella del silenzio-assenso (art. 20), secondo la quale la stessa P.A. deve
individuare i casi in cui la domanda di rilascio di un provvedimento
autorizzatorio – al fine di esercitare un’attività privata – si considera
accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di
diniego entro un dato termine (fissato per categoria di atti in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento).