Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente
la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
DESIDEROSE di applicare
l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la
semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,
SOLLECITE di potenziare
nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,
CONSIDERANDO che a tal fine
è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali
nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una
procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti
autentici e delle transazioni giudiziarie,
HANNO DECISO di stipulare
la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come
plenipotenziari:
[omissis]
I QUALI, riuniti in seno al
Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e
debita forma,
HANNO CONVENUTO LE
DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
La presente Convenzione si
applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura
dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia
fiscale, doganale ed amministrativa.
Sono esclusi dal campo di
applicazione della presente Convenzione:
1) lo stato e la capacità
delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le
successioni;
2) i fallimenti, concordati
ed altre procedure affini;
3) la sicurezza sociale;
4) l'arbitrato.
TITOLO II
DELLA COMPETENZA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2
Salve le disposizioni della
presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno
Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti
agli organi giurisdizionali ditale Stato.
Alle persone che non sono
in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio,
si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Articolo 3
Le persone aventi il
domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute
davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù
delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo.
Nei loro confronti non
possono venire invocati, in particolare:
- nel Belgio: l'articolo 15
del codice civile (Code civil - Burgelijk Wetboek) e l'articolo 638 del codice
giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);
- in Danimarca: l'articolo
246, paragrafi 2 e 3 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje);
- nella Repubblica federale
di Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung);
- in Grecia: l'articolo 40
del codice di procedura civile [...];
- in Francia: gli articoli
14 e 15 del codice civile (Code civil);
- in Irlanda: le
disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione
notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in
Irlanda;
- in Italia: l'articolo 2 e
l'articolo 4, n. 1 e 2 del codice di procedura civile;
- nel Lussemburgo: gli
articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);
- in Austria: l'articolo 99
della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);
- nei Paesi Bassi:
l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice di procedura civile
(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordening);
- in Portogallo: gli
articoli 65 e 65A del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e
l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Còdigo de Processo de
Trabalho);
- in Finlandia:
"oikeudenkàymiskaari/rättegångsbalken", il capo 10, articolo 1, primo
comma, seconda, terza e quarta fase;
- in Svezia: i capo 10,
articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile
(rättegångsbalken);
- nel Regno Unito: le
disposizioni sulla competenza basata:
a) su un atto di citazione
notificato o comunicato al convenuto durante i suo temporaneo soggiorno nel
Regno Unito,
b) sull'esistenza nel Regno
Unito di beni appartenenti al convenuto,
c) sul sequestro, ottenuto
dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
Articolo 4
Se i convenuto non è
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è
disciplinata in ciascuno Stato contraente dalla legge di tale Stato, salva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.
Chiunque abbia il domicilio
nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria
nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del
convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo,
segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.
SEZIONE 2
COMPETENZE SPECIALI
Articolo 5
Il convenuto domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato
contraente:
1) in materia contrattuale,
davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata
o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo
è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora
il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il
datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è
situato o era situato lo stabilimento presso i quale è stato assunto;
2) in materia di
obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di
alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una
domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice
competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale
competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti;
3) in materia di delitti o
quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
4) qualora si tratti di
un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato,
davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché
secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5) qualora si tratti di una
controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di
qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente
competente;
6) nella sua qualità di
fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una
legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai
giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio;
7) qualora si tratti di una
controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o
il salvataggio di cui hanno beneficiato il carico o un nolo, davanti al giudice
nell'ambito della cui competenza di carico o il nolo ad esso relativo:
a) è stato sequestrato a
garanzia di questo pagamento, oppure
b) avrebbe potuto essere
sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;
questa disposizione si
applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul
nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o
del salvataggio.
Articolo 6
Il convenuto di cui
all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:
1) in caso di pluralità di
convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio
di uno di essi;
2) qualora si tratti di
un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al
giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché
quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice
naturale del medesimo;
3) qualora si tratti di una
domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la
domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la
domanda principale;
4) in materia contrattuale,
qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di
diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al
giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato.
Articolo 6-bis
Qualora, ai sensi della
presente Convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i
procedimenti legali relativi alla responsabilità nell'impiego o nel
funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo
sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche
competente per le domande relative alla limitazione ditale responsabilità.
SEZIONE 3
COMPETENZA IN MATERIA D'ASSICURAZIONI
Articolo 7
In materia di
assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.
Articolo 8
L'assicuratore domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello
Stato in cui ha domicilio, oppure ;
2) in un altro Stato
contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente
dell'assicurazione, oppure
3) se si tratta di un
coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia
stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.
Qualora l'assicuratore non
abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda
una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente,
egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come
avente domicilio nel territorio di tale Stato.
Articolo 9
Inoltre l'assicuratore può
essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento
dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di
assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione
concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa
polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Articolo 10
In materia di assicurazione
di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa
davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla
persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge ditale giudice lo consenta.
Le disposizioni di cui agli
articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona
lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.
Se la legge relativa
all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente
dell'assicurazione o dell'assicurato, i giudice di cui al primo comma è
competente anche nei loro confronti.
Articolo 11
Salve le disposizioni
dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può essere proposta
solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato
i convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente
dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
Le disposizioni della
presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda
riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della
presente sezione.
Articolo 12
Le disposizioni della
presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:
1) posteriore al sorgere
della controversia, o
2) che consenta al
contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un
organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3) che, conclusa tra un
contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o
la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della
conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento
dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici ditale
Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni, o
4) conclusa da un
contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato
contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un
immobile situato in uno Stato contraente, o
5) che riguardi un
contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui
all'articolo 12-bis.
Articolo 12-bis
I rischi di cui
all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti:
1) ogni danno
a) subito dalle navi
marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da
un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
b) subito dalle merci
diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente
da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in
combinazione con altri mezzi di trasporto;
2) ogni responsabilità,
salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
a) risultante dall'impiego
o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto
1, lettera a), sempreché la legislazione dello Stato contraente in cui
l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza
nell'assicurazione di tali rischi,
b) derivante dalle merci
durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
3) ogni perdita pecuniaria
connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle
aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del
beneficio del noleggio;
4) ogni rischio connesso
con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.
SEZIONE 4
COMPETENZA IN MATERIA DI CONTRATTI CONCLUSI DA CONSUMATORI
Articolo 13
In materia di contratti
conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla
sua attività professionale, in appresso denominata "consumatore", la
competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni
dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.
1) qualora si tratti di una
vendita a rate di beni mobili materiali,
2) qualora si tratti di un
prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi
con il finanziamento di una vendita ditali beni,
3) qualora si tratti di un
altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni
mobili materiali se:
a) la conclusione del
contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello
Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se
b) il consumatore ha
compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.
Qualora la controparte del
consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato
contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in
uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro
esercizio, come avente domicilio nel territorio ditale Stato.
La presente sezione non si
applica ai contratti di trasporto.
Articolo 14
L'azione del consumatore
contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici
dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio,
sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato
il consumatore.
L'azione dell'altra parte
del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici
dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.
Queste disposizioni non
pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al
giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.
Articolo 15
Le disposizioni della
presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:
1) posteriore al sorgere
della controversia, o
2) che consenta al
consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella
presente sezione, o
3) che, conclusa tra i
consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza
abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del
contratto, attribuisca la competenza ai giudici ditale Stato, sempreché la
legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
SEZIONE 5
COMPETENZE ESCLUSIVE
Articolo 16
Indipendentemente dal
domicilio, hanno competenza esclusiva:
1) a) in materia di diritti
reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato
contraente in cui l'immobile è situato;
b) tuttavia, in materia di
contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un
periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello
Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il proprietario e
l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato
contraente;
2) in materia di validità,
nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel
territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i
giudici di detto Stato;
3) in materia di validità
delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato
contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4) in materia di
registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri
diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione,
i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i deposito o la
registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati
essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5) in materia di esecuzione
delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo
l'esecuzione.
SEZIONE 6
PROROGA DI COMPETENZA
Articolo 17
Qualora le parti, di cui
almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano
convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a
conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato
rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di
quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve
essere conclusa:
a) per iscritto o
verbalmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa
dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
c) nel commercio
internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o
avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e
regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo
commerciale considerato.
Quando nessuna delle parti
che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato
contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della
controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata
convenuta non abbiano declinato la competenza.
Il giudice o i giudici di
uno Stato contraente, ai quali l'atto Costitutivo di un trust ha attribuito
competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni
contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di
relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
Le clausole attributive di
competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se
in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle
norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo
16.
Se una clausola attributiva
di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa
conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della
presente convenzione.
In materia di contratti individuali
di lavoro una clausola attributiva di competenza è efficace solo se posteriore
al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici
diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all'articolo
5, punto 1.
Articolo 18
Al di fuori dei casi in cui
la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il
giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è
competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per
eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente
competente ai sensi dell'articolo 16.
SEZIONE 7
ESAME DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITÀ DELL'AZIONE
Articolo 19
Il giudice di uno Stato
contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale
l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di
un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Articolo 20
Se il convenuto domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un
altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la
propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale
competenza.
Al giudice è fatto obbligo
di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è
stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto
equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese,
ovvero che è stato fatto tutto i possibile in tal senso.
Le disposizioni del comma
precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione
dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione
all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o
commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in
esecuzione della suddetta Convenzione.
SEZIONE 8
LITISPENDENZA E CONNESSIONE
Articolo 21
Qualora, davanti a giudici
di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte
domande aventi i medesimo oggetto e il medesimo titolo, i giudice
successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata
accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Se la competenza del
giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente
adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente
adito.
Articolo 22
Ove più cause connesse
siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano
pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere i
procedimento.
Tale giudice può inoltre
dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione
che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che i giudice
preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.
Ai sensi del presente
articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da
rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra
di loro incompatibili ove le cause fossero trat
Articolo 23
Qualora la competenza
esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello
successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice
preventivamente adito.
SEZIONE 9
PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI
Articolo 24
I provvedimenti provvisori
o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere
richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della
presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al
giudice di un altro Stato contraente.
TITOLO III
DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
Articolo 25
Ai sensi della presente
Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata,
qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente,
quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché
la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.
SEZIONE 1
DEL RICONOSCIMENTO
Articolo 26
Le decisioni rese in uno
Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento.
In caso di contestazione,
ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far
constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente
titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.
Se il riconoscimento è
richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale
giudice è competente al riguardo.
Articolo 27
Le decisioni non sono
riconosciute:
1) se il riconoscimento è
contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2) se la domanda giudiziale
od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto
contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentate le
proprie difese;
3) se la decisione è in
contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
4) se il giudice dello
Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione
relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime
patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma
di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione
in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme
di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece,
applicate;
5) se la decisione è in
contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno
Stato non contraente, in una controversia avente i medesimo oggetto e il
medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per
essere riconosciuta nello Stato richiesto.
Articolo 28
Parimenti, le decisioni non
sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del Titolo II sono
state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59.
Nell'accertamento delle
competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta, è vincolata dalle
constatazioni di fatto sulle quali i giudice dello Stato d'origine ha fondato
la propria competenza.
Salva l'applicazione delle
disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della
competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non
riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1.
Articolo 29
In nessun caso, la
decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 30
L'autorità giudiziaria di
uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una
decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se
la decisione in questione è stata impugnata.
L'autorità giudiziaria di
uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una
decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è
sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può
sospendere il procedimento.
SEZIONE 2
DELL'ESECUZIONE
Articolo 31
Le decisioni rese in uno
Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente
dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
Tuttavia la decisione è
eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e
Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su
istanza di una parte interessata.
Articolo 32
L'istanza deve essere
proposta:
- in Belgio, al
"tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste
aanleg";
- in Danimarca, al
"byret"
- nella Repubblica federale
di Germania, al Presidente di una sezione del "Landgericht";
- in Grecia, al
"[...]";
- in Spagna, al
"Juzgado de Primera Instancia":
- in Francia, al Presidente
del "Tribunal de grande instance";
- in Irlanda, alla
"High Court":
- in Italia, alla Corte
d'appello;
- nel Lussemburgo, al
Presidente del "Tribuna! d'arrondissement";
- in Austria, al "Bezirksgericht"
- nei Paesi Bassi, al
Presidente dell'"Arrondissementsrechtbank".
- in Portogallo, al
"Tribunal de Comarca";
- in Finlandia, al
"käräjäoikeus/ tings rätt";
- in Svezia, allo
"Svea hovrätt";
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel
Gailes, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti
in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court",
alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State";
b) in Scozia, alla
"Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di
obbligazione alimentare, alla "Sheriff Court", alla quale l'istanza
sarà trasmessa dal "Secretary of State";
c) nell'Irlanda del Nord,
alla "High Court of justice" ovvero, nel caso di procedimenti in
materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla
quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State".
Il giudice territorialmente
competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta
l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato
richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.
Articolo 33
Le modalità del deposito dell'istanza
sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.
L'istante deve eleggere il
proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge
dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa
un procuratore.
All'istanza devono essere
allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.
Articolo 34
Il giudice adito statuisce,
entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene
chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.
L'istanza può essere
rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.
In nessun caso, la
decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 35
La decisione resa su
istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del
cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.
Articolo 36
Se l'esecuzione viene
accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel
termine di un mese dalla notificazione della decisione.
Se la parte è domiciliata
in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda
l'esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la
notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della
medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 37
1. L'opposizione è
proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:
- in Belgio, davanti al
"tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste
aanleg";
- in Danimarca, davanti al
"landsret";
- nella Repubblica federale
di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht";
- in Grecia, davanti al
"[...]";
- in Spagna, davanti
all'"Audiencia Provincial";
- in Francia, davanti alla
"Cour d' appel";
- in Irlanda, davanti alla
"High Court";
- in Italia, davanti alla
Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti
alla "Cour supérieure de justice" giudicante in appello in materia
civile;
- in Austria, dinanzi al
"Bezirksgericht";
- nei Paesi Bassi, davanti
all'"Arrondissementsrechtbank".
- in Portogallo, davanti al
"Tribunal da Releção";
- in Finlandia, dinanzi al
"hovioikeus/hovrätt";
- in Svezia, dinanzi allo
"Svea hovrätt";
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel
Gailes, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla
"Magistrates' Court";
b) in Scozia, davanti alla
"Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di
obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court";
c) nell'Irlanda del Nord,
davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti
in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates'
Court".
2. La decisione resa
sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:
- ricorso in cassazione, in
Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- ricorso davanti al
"højesteret", con autorizzazione del ministro della giustizia, in
Danimarca;
-
"Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
-
"Revisionsrekurs", in caso di procedimento di ricorso, e ricorso
(Berufung) con eventuale possibilità di revisione, in caso di opposizione, in
Austria;
- ricorso alla
"Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda;
- ricorso per motivi di
diritto, in Portogallo;
- ricorso dinanzi al
"korkein oikeus/högsta domstolen", in Finlandia;
- ricorso dinanzi allo
"Högsta Domstolen", in Svezia;
- unico ricorso per motivi
di diritto, nel Regno Unito.
Articolo 38
Il giudice davanti al quale
è proposta l'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il
procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine,
impugnata con un mezzo ordinario o se i termine per proporre l'impugnazione non
è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre
tale impugnazione.
Qualora la decisione sia
stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione
esperibile nello Stato di origine è considerato "impugnazione
ordinaria" ai sensi del primo comma.
Il giudice può inoltre
subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a
determinare.
Articolo 39
In pendenza del termine per
proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata
adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti
conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
La decisione che accorda
l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.
Articolo 40
1. Se l'istanza viene
respinta, l'istante può proporre opposizione:
- in Belgio, davanti alla
"Cour d'appel" o "hof van beroep";
- in Danimarca, davanti al
"landsret";
- nella Repubblica federale
di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht";
- in Grecia, davanti al
"[...]";
- in Spagna, davanti
all'"Audiencia Provincia1";
- in Francia, davanti alla
"Cour d'appel";
- in Irlanda, davanti alla
"High Court";
- in Italia, davanti alla
Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti
alla "Cour supérieure de justice" giudicante in appello in materia
civile;
- in Austria, dinanzi al
"Bezirksgericht";
- nei Paesi Bassi, davanti
alla "gerechtshof";
- in Portogallo, davanti al
"Tribunal da Relação";
- in Finlandia, dinanzi al
"hovioikeus/hovrätt";
- in Svezia, dinanzi allo
"Svea hovrätt";
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel
Gailes, davanti alla "High Court ofJustice" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla
"Magistrates' Court";
b) in Scozia, davanti alla
"Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di
obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court";
c) nell'Irlanda del Nord,
davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti
in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates'
Court".
2. La parte contro cui
l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice
dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni
dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è
domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.
Articolo 41
La decisione resa
sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di:
- ricorso in cassazione, in
Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- ricorso davanti al
"højesteret", con autorizzazione del ministro della giustizia, in
Danimarca;
-
"Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
- ricorso alla
"Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda;
- "Revisionsrekurs", in Austria;
- ricorso per motivi di
diritto in Portogallo;
- ricorso dinanzi al
"korkein oikeus/hògsta domstolen", in Finlandia;
- ricorso dinanzi allo
"Hògsta domstolen", in Svezia;
- unico ricorso per motivi
di diritto, nel Regno Unito.
Articolo 42
Se la decisione straniera
ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata
per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.
L'istante può richiedere
un'esecuzione parziale.
Articolo 43
Le decisioni straniere che
comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura
di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di
origine.
Articolo 44
L'istante che, nello Stato
di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di
un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32
a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese
prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.
L'istante che chiede
l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in
Danimarca da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui
l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta
un'attestazione del ministero danese della giustizia comprovante che egli
adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in
parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.
Articolo 45
Alla parte che domanda
l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato
contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito,
indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di
straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 46
La parte che invoca il
riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:
1) una spedizione che
presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
2) se si tratta di una
decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del
documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato
notificato o comunicato al contumace.
Articolo 47
La parte che chiede
l'esecuzione deve, inoltre, produrre:
1) qualsiasi documento atto
a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è
esecutiva ed è stata notificata;
2) eventualmente, un
documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine,
dell'assistenza giudiziaria.
Articolo 48
Qualora i documenti di cui
all'articolo 46, punto 2, ed all'articolo 47, punto 2, non vengano prodotti,
l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o
accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a
sufficienza, disporne la dispensa.
Qualora l'autorità
giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti
richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in
uno degli Stati contraenti.
Articolo 49
Non è richiesta alcuna
legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46,
47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.
TITOLO IV
ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
Articolo 50
Gli atti autentici ricevuti
ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di
parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla
procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere
rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine
pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve
rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello
Stato d'origine.
Le disposizioni della
sezione 3 del Titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.
Articolo 51
Le transazioni concluse
davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello
Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse
condizioni previste per gli atti autentici.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 52
Per determinare se una
parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente
il procedimento, il giudice applica la legge interna.
Qualora una parte non sia
domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se
essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge ditale
Stato.
Articolo 53
Ai fini dell'applicazione
della presente Convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è
assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica
le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.
Per definire se un trust ha
domicilio sul territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati
aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 54
Le disposizioni della
presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli
atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente
Convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o
l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.
Tuttavia, le decisioni rese
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nelle relazioni tra lo
Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima ditale
data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del Titolo
III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal
Titolo Il o da una convenzione in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato
richiesto al momento della proposizione dell'azione.
Se le parti in una
controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto,
anteriormente al 1° giugno 1988, per l'Irlanda o al 1° gennaio 1987 per il
Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una
parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa
parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.
Articolo 54-bis
Per un periodo di tre anni
a decorrere dal 10 novembre 1986 per la Danimarca, e dal 1° giugno 1988 per
l'Irlanda, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno ditali
Stati, oltre che dalle disposizioni del Titolo Il, dalle disposizioni elencate
nei punti da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in
ciascuno di detti Stati allorché in ciascuno di essi entrerà in vigore la
Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al
sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio
1952.
1. Una persona avente il
domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli
organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione
di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi
altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel
territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure
avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei
casi seguenti:
a) quando l'attore ha il
domicilio nel territorio di detto Stato;
b) quando la rivendicazione
è sorta in detto Stato;
d) quando la rivendicazione
è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto
essere operato il sequestro conservativo;
e) quando la rivendicazione
ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave
o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o
omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;
f) quando la rivendicazione
è sorta in seguito a salvataggio o assistenza;
g) quando la rivendicazione
è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato i sequestro conservativo.
2. Può essere sequestrata
la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra
nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la
rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia,
per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà essere
sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.
3. Le navi sono considerate
appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà
appartengono alla stessa o alle stesse persone.
4. In caso di noleggio di
una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda
da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa
nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata
in virtù ditale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al
proprietario. Ciò vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal
proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.
5. Si intende per
"rivendicazione di diritto marittimo" una rivendicazione originata da
uno o più dei motivi seguenti:
a) danni causati da una
nave per collisione o in altro modo;
b) perdita della vita o
danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di
una nave;
d) assistenza e
salvataggio;
e) accordo per l'uso o il
noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;
f) accordo per il trasporto
di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;
g) perdita di merci o danni
alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;
h) avaria comune;
i) cambio marittimo;
j) rimorchio;
k) pilotaggio;
l) merci o materiali
forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;
m) costruzione, riparazione,
armamento di una nave o costi di bacino;
n) retribuzioni dei
capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;
o) esborsi del capitano ed
esborsi effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto
di una nave o del suo proprietario;
p) controversie sulla
proprietà di una nave;
q) controversie tra
comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti
della stessa;
r) garanzia ipotecaria su
una nave.
6. Per quanto riguarda le
rivendicazioni di diritto marittimo di cui al punto 5, lettere o) e p),
l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il
"forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa,
nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura
civile (Lov om rettens pleje).
TITOLO VII
RELAZIONI CON LE ALTRE CON VENZIONI
Articolo 55
Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente Convenzione
sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse
tra due o più di detti Stati, e cioè:
- la Convenzione tra il
Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici,
firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la Convenzione tra il
Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul
fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,
delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo
1925;
- la Convenzione tra la
Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e
commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la Convenzione tra il
Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio
1934;
- la Convenzione tra il
Regno Unito e i Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio
1934;
- la Convenzione tra
l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la Convenzione tra il
Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca
esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di
obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;
- la Convenzione tra la
Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento
reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle
decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata
a Bonn il 30 giugno 1958;
- la Convenzione tra i
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,
firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la Convenzione tra la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento
reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e
degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6
giugno 1959;
- la Convenzione tra il
Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e
degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16
giugno 1959;
- la Convenzione tra il
Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e
la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
firmata a Bonn il 14 luglio 1960;
- la Convenzione tra il
Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e
commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo
firmato a Londra il 6 marzo 1970;
- la Convenzione tra il
Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle
transazioni e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata ad
Atene il 4 novembre 1961;
- la Convenzione tra il
Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e
commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- la Convenzione tra il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja i 30 agosto
1962;
- la Convenzione tra il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e
la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in
materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 6 febbraio 1963;
- la Convenzione tra la
Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e
commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
- la Convenzione tra il
Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la
reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a
Roma il 7 febbraio 1964 ed i relativo protocollo di modifica firmato a Roma il
14 luglio 1970;
- la Convenzione tra il
Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la
reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aja il 17
novembre 1967;
- la Convenzione tra la
Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata
a Parigi il 28 maggio 1969;
- la Convenzione tra il
Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia
civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
- la Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di
transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
- la Convenzione tra la
Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed
esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il
22 maggio 1973;
- la Convenzione tra la
Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il
Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'l1 ottobre 1977;
- la Convenzione tra la
Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
- la Convenzione tra la
Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici
esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983;
- la Convenzione tra la
Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi, in
materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;
- la Convenzione tra la
Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre
1986;
e, nella misura in cui sia
in vigore
- il Trattato tra il
Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul
fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle
sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre
1961.
Articolo 56
Il trattato e le
convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti
nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile.
Essi continueranno a
produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti
autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 57
1. La presente Convenzione
non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e
che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.
2. Al fine di assicurare la
sua interpretazione uniforme, il paragrafo i è applicato nel modo seguente:
a) la presente Convenzione
non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una
convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria
competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente che non è parte ditale convenzione. Il
tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente Convenzione.
b) le decisioni rese in uno
Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una
convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite
negli altri Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione.
Se una convenzione relativa
ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato
richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle
decisioni, si applicano tali condizioni. E comunque possibile applicare le
disposizioni della presente Convenzione concernente la procedura relativa al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
3. La presente Convenzione
non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari,
disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione
delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni
delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione
di tali atti.
Articolo 58
Fino al momento in cui la
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre
1988, produrrà i propri effetti nei confronti della Francia e della
Confederazione svizzera, le disposizioni della presente Convenzione non
pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla Convenzione tra
la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno
1869.
Articolo 59
La presente Convenzione non
costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno
Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro
Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la
propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso
previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle
competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.
Tuttavia, nessuno Stato
contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere
una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza
si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o
sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti
1) se la domanda verte
sulla proprietà o i possesso ditali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione
di disporne o è relativa ad un'altra causa che li riguarda, ovvero
2) se i beni costituiscono
la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 60
[Soppresso].
Articolo 61
La presente Convenzione
sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso i segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Articolo 62
La presente Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto
deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che
procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo 63
Gli Stati contraenti
riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea
ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i
negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea nei
rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.
Gli adattamenti necessari
potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati
contraenti e tale Stato.
Articolo 64
Il segretario generale del
Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:
a) il deposito di ogni
strumento di ratifica;
b) la data di entrata in
vigore della presente Convenzione;
c) [soppresso];
d) le dichiarazioni
ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;
e) le comunicazioni fatte
in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.
Articolo 65
Il Protocollo che, per
comune accordo degli Stati contraenti, è allegato alla presente Convenzione, ne
fa parte integrante.
Articolo 66
La presente Convenzione è
conclusa per una durata illimitata.
Articolo 67
Ogni Stato contraente può
chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente
del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
Articolo 68
La presente Convenzione,
redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua
olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede,
sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità
europee. 11 segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata
conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.
In fede di che i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
Convenzione.
[omissis]
PROTOCOLLO
Le alte parti contraenti
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:
Articolo I
Qualsiasi persona
domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato
contraente in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire
l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice
dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Ogni clausola attributiva
di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una
persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente
e specificamente accettata.
Articolo II
Salvo disposizioni
nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui
venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali
di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non
compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.
Tuttavia, la giurisdizione
adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo,
la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto
la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita
negli altri Stati contraenti.
Articolo III
Per il procedimento e la
decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno
riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al
valore della controversia.
Articolo IV
Gli atti giudiziari ed
extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati
o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi
secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli
Stati contraenti.
Sempreché lo Stato di
destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario
generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere
trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono
formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario
dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato
d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato
richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale
trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto.
Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello
Stato d'origine.
Articolo V
La competenza giudiziaria,
contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 10, concernente la chiamata
in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata nella Repubblica
federale di Germania e nella Repubblica d'Austria. Ogni persona domiciliata nel
territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire dinanzi
ai giudici:
- della Repubblica federale
di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del Codice di
procedura civile (Zivilprozeßordnung) concernenti la litis denuntiatio;
- della Repubblica
d'Austria, conformemente all'articolo 21 del Codice di procedura civile
(Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.
Le decisioni rese negli
altri Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10
sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania e nella
Repubblica d'Austria conformemente al Titolo III. Gli effetti prodotti nei
confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate
dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti
riconosciuti negli altri Stati contraenti.
Articolo V-bis
In materia di obbligazioni
alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi
giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono le
autorità amministrative danesi.
In Svezia, in caso di
procedure sommarie relative ad ingiunzioni di pagamento
(betalningsfòrehiiggande) e a provvedimenti cautelari (handriickning) i termini
"giudici", "tribunale", "organi giurisdizionali"
e "autorità giudiziaria" comprendono l'autorità pubblica svedese per
l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).
Articolo Vter
Nelle controversie tra il
capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in
Danimarca, in Grecia, in Irlanda o in Portogallo, relative alle paghe o alle
condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente
devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è
stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto
che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la
propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le
attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in
mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro
il termine assegnatogli.
Articolo V-quater
Se, ai sensi dell'articolo
69, paragrafo 5 della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune,
firmata a Lussemburgo i 15 dicembre 1975, gli articoli 52 e 53 della presente
Convenzione si applicano alle disposizioni relative alla "residence"
in base al testo inglese della prima Convenzione, ogni riferimento alla
"residence" nella prima convenzione deve avere la stessa portata del
termine "domicile" negli articoli 52 e 53.
Articolo V-quinquies
Fatta salva la competenza
dell'ufficio europeo dei brevetti, in base alla Convenzione sul rilascio di
brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di
ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal
domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo
rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione
delle disposizioni dell'articolo 86 della Convenzione sul brevetto europeo per
il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
Articolo V-sexies
Sono parimenti considerati
atti autentici ai sensi dell'articolo 50, primo comma, della Convenzione, le
convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle
autorità amministrative o da esse autenticate.
Articolo VI
Gli Stati contraenti
comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i
testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli
articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi
giurisdizionali indicati nel Titolo III, sezione 2 della Convenzione.
In fede di che i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
Protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì
ventisette settembre millenovecentosessantotto.
[omissis]
DICHIARAZIONE COMUNE
I governi del Regno del
Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della
Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi
Bassi,
al momento della firma
della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale,
desiderosi di garantire
un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta
Convenzione,
solleciti di evitare
divergenze di interpretazione della Convenzione che possano nuocere al suo carattere
unitario,
consci del fatto che
nell'applicazione della Convenzione potrebbero eventualmente insorgere
conflitti positivi o negativi di competenza,
si dichiarano pronti:
1. a studiare tali problemi
e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla
Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale
scopo un accordo;
2. a istituire contatti
periodici tra i loro rappresentanti.
In fede di che i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
dichiarazione comune.
Fatto a Bruxelles, addì
ventisette settembre millenovecentosessantotto.
[omissis]