Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
SOLLECITE di continuare,
nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica
già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza
giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,
DESIDEROSE d'adottare delle
regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
HANNO CONVENUTO LE
DISPOSIZIONI SEGUENTI:
TITOLO I
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1. Campo
d'applicazione
1. Le disposizioni della
presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle
situazioni che implicano un conflitto di leggi.
2. Esse non si applicano:
a) alle questioni di stato
e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11;
b) alle obbligazioni
contrattuali relative a:
- testamenti e successioni,
- regimi matrimoniali,
- diritti e doveri
derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità,
compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;
c) alle obbligazioni che
derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti
negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal
loro carattere negoziabile;
d) ai compromessi, alle
clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;
e) alle questioni inerenti
al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione,
la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle
società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale
personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società,
associazione o persona giuridica;
f) alla questione di
stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai
terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto
compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad
obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;
g) alla costituzione di
"trusts" né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i
"trustees" e i beneficiari;
h) alla prova e alla
procedura, fatto salvo l'articolo 14.
3. Le disposizioni della
presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la
copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità
economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi
territori, il giudice applica la propria legge interna.
4. Il paragrafo 3 non
concerne i contratti di riassicurazione.
Articolo 2. Carattere
universale
La legge designata dalla
presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non
contraente.
TITOLO II
NORME UNIFORMI
Articolo 3. Libertà di
scelta
1. Il contratto è regolato
dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in
modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze.
Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a
una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono
convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge
diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta
anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni
della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione
della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del
contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo
9 e non pregiudica i diritti dei terzi.
3. La scelta di una legge
straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale
straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si
riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali
la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito
denominate "disposizioni imperative".
4. L'esistenza e la
validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono
regolate dagli articoli 8, 9 e 11.
Articolo 4. Legge
applicabile in mancanza di scelta
1. Nella misura in cui la
legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il
contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento
più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto
e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del
contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.
2. Salvo quanto disposto
dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più
stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica
ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale
o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria
amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio
dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da
considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività
oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede
diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.
3. Quando il contratto ha
per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione
di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto
presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.
4. La presunzione del
paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che
questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il
vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto,
se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di
scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del
presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti
di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il
trasporto di merci.
5. È esclusa l'applicazione
del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere
determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal
complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento
più stretto con un altro paese.
Articolo 5. Contratto
concluso dai consumatori
1. Il presente articolo si
applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o
di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi
estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al
finanziamento di tale fornitura.
2. In deroga all'articolo
3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per
risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle
disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente: -
se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta
specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso
paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o
- se l'altra parte o il suo
rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto
rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di
residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il
viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere
una vendita.
3. In deroga all'articolo 4
ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti
sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua
residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2
del presente articolo.
4. Il presente articolo non
si applica: a) al contratto di trasporto,
b) al contratto di
fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere
forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede
abitualmente.
5. In deroga al paragrafo
4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo
globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.
Articolo 6. Contratto
individuale di lavoro
1. In deroga all'articolo
3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle
parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle
norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di
scelta, a norma del paragrafo 2.
2. In deroga all'articolo 4
ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è
regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del
contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente
in un altro paese, oppure
b) dalla legge del paese
dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora
questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,
a meno che non risulti
dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un
collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge
di quest'altro paese.
Articolo 7. Disposizioni
imperative e legge del contratto
1. Nell'applicazione, in
forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà
essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la
situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il
diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia
la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data
efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del
loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione
o non applicazione.
2. La presente convenzione
non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le
quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla
legge che regola il contratto.
Articolo 8. Esistenza e
validità sostanziale
1. L'esistenza e la
validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla
legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il
contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia un contraente,
al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge
del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che
non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente
secondo la legge prevista nel paragrafo 1.
Articolo 9. Requisiti di
forma
1. Un contratto concluso
tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se
soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza
in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene
concluso.
2. Un contratto concluso
tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se
soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza
della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.
3. Quando il contratto è
concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è
quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi
1 e 2.
4. Un atto giuridico
unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto
alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o
regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o
della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.
5. I paragrafi da 1 a 4 non
si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle
circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi
contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua
residenza abituale.
6. In deroga ai paragrafi
da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un
immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole
imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato
sempreché, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo
di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.
Articolo 10. Portata
della legge del contratto
1. La legge che regola il
contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in
particolare:
a) la sua interpretazione;
b) l'esecuzione delle
obbligazioni che ne discendono;
c) nei limiti dei poteri
attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze
dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la
liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;
d) i diversi modi di
estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul
decorso di un termine;
e) le conseguenze della
nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le
modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di
esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione
ha luogo.
Articolo 11. Incapacità
In un contratto concluso
tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace
secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da
un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra
parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto
per imprudenza da parte sua.
Articolo 12. Cessione
del credito
1. Le obbligazioni tra
cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza
della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.
2. La legge che regola il
credito ceduto determina la credibilità di questo, i rapporti tra cessionario e
debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il
carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
Articolo 13.
Surrogazione
1. Quando una persona, il
creditore, ha diritti derivanti da contratto nei confronti di un'altra persona,
il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore
oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a
questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte
far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della
legge che regola i loro rapporti.
2. La stessa regola si
applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione
contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.
Articolo 14. Prova
1. La legge regolatrice del
contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in
materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o
ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici
possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del
foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale
l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta
possa essere impiegato davanti al giudice adito.
Articolo 15. Esclusione
del rinvio
Quando la presente
convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce
alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di
diritto internazionale privato.
Articolo 16. Ordine
pubblico
L'applicazione di una norma
della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se
tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del
foro.
Articolo 17.
Applicazione nel tempo
La presente convenzione si
applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in
vigore in questo Stato.
Articolo 18.
Interpretazione uniforme
Nell'interpretazione e
applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro
carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate
in modo uniforme.
Articolo 19. Sistemi
giuridici non unificati
1. Se uno Stato si compone
di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia
d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un
paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente
convenzione.
2. Uno Stato, in cui
differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia
d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente
convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità
territoriali.
Articolo 20. Primato del
diritto comunitario
La presente convenzione non
pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari,
regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che
sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità
europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Articolo 21. Rapporti
con altre convenzioni
La presente convenzione non
pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato
contraente è o sarà parte.
Articolo 22. Riserve
1. Ogni Stato contraente
potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o
dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:
a) l'articolo 7, paragrafo
1,
b) l'articolo 10, paragrafo
1, lettera e).
2. Nel notificare
l'estensione dell'applicazione della convenzione conformemente all'articolo 27,
paragrafo 2, ogni Stato contraente potrà anche esprimere una o più riserve con
effetto limitato ai territori o a taluni dei territori previsti
dall'estensione.
3. Ogni Stato contraente
potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto ; l'effetto della
riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica
del ritiro.
TITOLO III
CLAUSOLE FINALI
Articolo 23
1. Se uno Stato contraente,
dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti,
desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria
particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della
convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il
tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
2. Nel termine di sei mesi
dalla comunicazione fatta al segretario generale, ogni Stato firmatario potrà
domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di
raggiungere un accordo.
3. Se, entro questo termine,
nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni
successivi alla comunicazione fatta al segretario generale, non è intervenuto
nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può
modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati
firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità
europee.
Articolo 24
1. Se uno Stato contraente,
dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera
divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto
principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di
diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla
presente convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23.
Tuttavia il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3, è
ridotto a un anno.
2. Non si segue la
procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunità
europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa
è la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se
si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle
Comunità europee.
Articolo 25
Se uno Stato contraente
ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa
dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso
può domandare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di
organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.
Articolo 26
Ogni Stato contraente può
chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente
del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
Articolo 27
1. La presente convenzione
si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la
Groenlandia, e all'insieme del territorio della Repubblica francese.
2. In deroga al paragrafo
1: a) la presente convenzione non si applica alle Isole Færøer, salvo
dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,
b) la presente convenzione
non si applica ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il
Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione
contraria del Regno Unito relativamente ad uno o più territori,
c) la presente convenzione
si applica alle Antille olandesi, se il Regno dei Paesi Bassi fa una
dichiarazione a tale effetto.
3. Queste dichiarazioni
possono essere fatte in ogni momento mediante notifica al segretario generale
del Consiglio delle Comunità europee.
4. I procedimenti d'appello
proposti nel Regno Unito avverso decisioni pronunciate dai tribunali situati in
uno dei territori di cui al paragrafo 2, lettera b), sono considerati come
procedimenti pendenti davanti a tali tribunali.
Articolo 28
1. La presente convenzione
è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del trattato che
istituisce la Comunità economica europea.
3. La presente convenzione
sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il
segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Articolo 29
1. La presente convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del
settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2. Per ogni Stato
firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 30
1. La convenzione avrà una
durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente
all'articolo 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in
vigore posteriormente.
2. La convenzione si
rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.
3. La denuncia sarà
notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o
cinque anni secondo il caso, al segretario generale del Consiglio delle
Comunità europee. Essa potrà essere limitata ad uno dei territori ai quali la
convenzione sia stata estesa in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2.
4. La denuncia avrà effetto
unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione
resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Articolo 31
Il segretario generale del
Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che
istituisce la Comunità economica europea:
a) le firme,
b) il deposito di ogni
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione,
c) la data di entrata in
vigore della presente convenzione,
d) le comunicazioni fatte
in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30,
e) le riserve ed il ritiro
delle riserve di cui all'articolo 22.
Articolo 32
Il protocollo allegato alla
presente convenzione ne costituisce parte integrante.
Articolo 33
La presente convenzione,
redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese,
italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà
depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità
europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme
al governo di ciascuno degli Stati firmatari.
[omissis]
DICHIARAZIONE COMUNE
Al momento della firma
della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i
governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica
federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica
italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
I. solleciti di evitare,
nei limiti del possibile, la dispersione delle norme di diritto internazionale
privato in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme,
esprimono il voto che le
istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro competenze sulla
base dei trattati istitutivi, si sforzino, all'occorrenza, d'adottare delle
norme di diritto internazionale privato che, per quanto possibile, siano in
armonia con quelle della presente convenzione;
II. dichiarano la loro
intenzione di procedere, fin dalla firma della convenzione e in attesa di
essere vincolati dall'articolo 24 della convenzione, a consultazioni reciproche
nel caso in cui uno degli Sati firmatari desiderasse diventare parte contraente
di una convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto
articolo;
III. considerando il
contributo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti di leggi in seno alle
Comunità europee, esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle
Comunità europee dovrebbe aderire a tale convenzione.