Legge 22 febbraio 2001, n. 36
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
Art. 1
(Finalita'
della legge)
1.La
presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo
32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo
termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio
di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo
dell’Unione Europea;
c)
assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori
tecnologie disponibili.
2. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2
(Ambito di
applicazione)
1. La
presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per
usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare
l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300
GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli
impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e
gli impianti per radiodiffusione.
2. Le
disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi
di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei
riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente
legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a).
4. Restano
ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze
armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi'
per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3
(Definizioni)
1.Ai fini
dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici,
magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della
tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere,
superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti
dalla legge;
d)
obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati
dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo
Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini
della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e
delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita'
lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui
alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori,
nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di
telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio
di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4
(Funzioni
dello Stato)
1. Lo
Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del
preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di'
normative omogenee in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di
elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su
tale attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove, avvalendosi
di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata
esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca
epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi
connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di
cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorita' di
intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle
attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili
per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti
ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro
che ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli esercenti di impianti
per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere
tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a
150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per
gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad
uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le
tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui
al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo
decreto disciplina, altresi', il regime di sorveglianza medica sulle
lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora
entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in
sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla
determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi
del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di
cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le
regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione e, limitatamente alla definizione di' cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui
al comma 2 del presente articolo.
6. Per le
finalita' di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per
le attivita' di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di
programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di
programma di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5
(Misure di
tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di elettrodotti)
1. Al fine
di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999,
n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le
attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche
relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei
tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e
di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento
vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori
ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure
specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle
aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti
vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il
medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del
rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare
del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il
medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto
dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma
inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di' infrastrutture a minore impatto ambientale,
paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei
procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto e ai
relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le
norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3,
individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.
Art. 6
(Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico)
1. E' istituito
il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il
Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario
all'ambiente delegato, ed è composto altresi' dai Ministri, o dai
Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei
trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e
dell'interno.
3. E
Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed
f), 12, comma 2, e 13.
4. Il
Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4,
comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il
Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla
presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua
attuazione.
6. Il
Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti,
agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche
nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per
l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di
lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 7
(Catasto
nazionale)
1. Il
catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema
informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
d). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto
riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti,
sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni,
con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto,
e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
Art. 8
(Competenze
delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di
competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita'
fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita'
indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di
trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31
luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a
150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai
sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli
impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di
semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli
dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di'
esposizione della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli
effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si
attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla
compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del
paesaggio.
3. In caso
di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
4. Le
regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che
spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le
attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni
militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti
all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I
comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9
(Piani di
risanamento)
1. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e
sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in
modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti
radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme della presente legge.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei
gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e
gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui
realizzazione è controllata dalle regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in
materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è
effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di
risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I
proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che
comunque ne abbiano la disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al
gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonche'
tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di
piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono
attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di
attenzione, nonchè di raggiungere gli obiettivi di qualita' stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il
programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal
citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte
a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di
destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti
a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla
tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo
periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di
risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con
eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita'
e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla
regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato
dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il
risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed
entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli
elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui
all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita' stabiliti ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il
risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti,
come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma
12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i
criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini
della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di
risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle
attivita' di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di
lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata
del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati
dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad
integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del
presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della
realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di
controllo e di monitoraggio.
6. Il
mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi
radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per
radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o
inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano
comunque la disponibilita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata
e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi,
garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di
pubblica utilita'. La disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della
sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nonche' le regioni interessate,
per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda
gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici,
con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e
degli impianti per telefonia fissa nonche' delle stazioni radioelettriche per
trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del
Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della
disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3
deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la
tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione
autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti
dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10
(Educazione
ambientale)
1. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita',
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione
ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 11
(Partecipazione
al procedimento amministrativo)
1. Ai
procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli
articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui
al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12
(Apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione
europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e
istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di
apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o
lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono
tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante
apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare,
in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di
sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e
dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da
non richiedere alcuna precauzione.
2. Il
Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le
imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo,
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13
(Accordi
di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il
Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di
intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14
(Controlli)
1. Le
amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente
legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze
in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni
vigenti.
2. Nelle
regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono
ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto
delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il
controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita'
istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco
è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in
particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1,
comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
4. Il
personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni
e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale
personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Art. 15
(Sanzioni)
1. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo
4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni.
La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di
attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi
previsti.
2. Salvo
che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui
all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la
sanzione è raddoppiata.
3. Salvo
che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle
autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita'
competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso
di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente
e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per
l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge,
si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da
due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è
revocato.
5. La
sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorita' competente in base alle
vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli.
6.
L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni
e lire 600 milioni.
7. In
riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16
(Regime
transitorio)
1. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto
compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995,
nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381.
Art. 17
(Copertura
finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo
delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Il testo della presente legge è
stato trascritto – la fonte di provenienza è il sito internet della Camera dei
Deputati.