Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999
Art. 1.
(Modifiche
all'articolo 121della Costituzione)
1.
All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto
comma è sostituito dal seguente:
"Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Art. 2.
(Modifica
dell'articolo 122 della Costituzione)
1.
L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art.
122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta".
Art. 3.
(Modifica
dell'articolo 123 della Costituzione)
1.
L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art.
123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto
è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi".
Art. 4.
(Modifica
dell'articolo 126 della Costituzione)
1.
L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art.
126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio".
Art. 5.
(Disposizioni
transitorie)
1. Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del
Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di
legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente
della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica
di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale
riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato
alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il
seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli
delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei
seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo,
del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
2. Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le
seguenti disposizioni:
a) entro
dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i
componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente
revocarli;
b) nel caso
in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non
prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede
all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si
procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta
in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del
Presidente.
Il testo della presente legge è
stato trascritto – la fonte di provenienza è il sito internet della Camera dei
Deputati.