L.
9 marzo 1989, n. 86 (1).
Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1989, n. 58.
1.
Finalità.
1.
Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato
garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee che conseguono:
a)
all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA)
che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità
europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare
provvedimenti di attuazione;
b)
all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari
con le disposizioni dei suddetti trattati.
2.
Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura
l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi
comunitari.
1-bis.
Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari.
1.
I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea
e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli
stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro
ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari
competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province
autonome, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente
per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro
discussione o adozione da parte degli organi predetti.
2.
Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli
relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea,
ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al
Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e
di sicurezza comune.
3.
Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni
opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome
possono inviare al Governo osservazioni.
4.
Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3
non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o
comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva
discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per
la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee
(1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria
2000.
2.
Legge comunitaria.
1.
Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie
trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi
e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità
europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo
stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del
Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le
risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale
conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di
ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo (2).
2.
Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al
comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri
interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale
dicitura è completata dall'indicazione: «legge comunitaria» seguita dall'anno
di riferimento (3).
3.
Nell'àmbito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
a)
si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto
comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi
comunitari da parte della Repubblica italiana;
b)
si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa;
c)
si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle
direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi
previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della
legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di
cui all'articolo 9, comma 2-bis (4).
4. (5).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128.
(4)
Comma prima modificato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128 e poi così
sostituito dall'art. 10, L. 5 febbraio 1999, n. 25. Successivamente l'ultimo
periodo alla lettera c) è stato aggiunto dall'art. 7, L. 21 dicembre 1999, n.
526.
(5)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 10, L. 16 aprile 1987, n. 183.
3.
Contenuti della legge comunitaria.
1.
Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario
è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a)
disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli
obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;
b)
disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli
atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo
di delega legislativa;
c)
autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le
raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.
4.
Attuazione in via regolamentare.
1.
Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le
direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge
comunitaria.
2.
Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria,
un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione
di cui all'articolo 3, lettera c).
3.
Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione
o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od
individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative
inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta
le relative disposizioni.
4.
Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo
schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che
dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (6).
5.
Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato
deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.
6.
La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b),
ove l'attuazione delle direttive comporti:
a)
l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b)
la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7.
Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari,
il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.
8.
[Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o
da attuare in via amministrativa] (7).
(6)
Comma così sostituito dall'art. 3, L. 22 febbraio 1994, n. 146.
(7)
Comma abrogato dall'art. 13, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
5.
Attuazioni modificative.
1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la
legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle
direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda
con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2.
Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra,
anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a).
6.
Decisioni delle Comunità europee.
1.
A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla
Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che
rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano
rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri
interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.
2.
Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della
decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le
direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità
competenti.
3.
Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una
provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata
interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto
previsto dagli statuti speciali.
7.
Relazione annuale al Parlamento.
1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una
relazione sui seguenti temi (8):
a)
gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento
alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali,
alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche
dell'Unione;
b)
la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con
l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica
italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari
e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica
comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su
singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c)
l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e
l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con
riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee
per ciò che concerne l'Italia.
2.
Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle
attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno
in corso (9).
(8)
Alinea così modificato dall'art. 24, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(9)
Articolo prima modificato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128 e poi così
sostituito
dall'art. 10, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
8.
Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge
13 luglio 1965, n. 871.
[1.
La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, della legge 13 luglio 1965, numero 871, è integrata con
un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della
Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato
interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle
posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle
Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della
Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché, per ciò che concerne
l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.
2.
Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento
circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale
in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione
dell'Europa] (10).
(10)
Articolo abrogato dall'art. 13, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
9.
Competenze delle regioni e delle province autonome.
1.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie.
2.
Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata
attuazione alle direttive comunitarie (11).
2-bis.
I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo
il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione
di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (12).
3.
La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive
in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non
sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie
disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di
competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si
adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi
statuti.
4.
In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si
applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi
comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo
4.
5.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle
regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di
carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione
economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6.
Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge
nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il
regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento
di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri
competenti.
(11)
Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128.
(12)
Comma aggiunto dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128e poi così modificato
dall'art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.
10.
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche
su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una
sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dedicata
alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse
regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da
tale sessione (13).
2.
La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a)
sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
b)
sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali
all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
b-bis)
sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 (14).
3.
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli
aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(13)
Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128.
(14)
lettera aggiunta dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128.
11.
Inadempimenti delle regioni e province autonome.
1.
Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1,
dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia
autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti,
avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
2.
Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del
termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per
provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della
presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire,
con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie.
3.
La commissione di cui al comma 2 è composta:
a)
dal commissario del Governo, che la presiede;
b)
da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore
universitario di ruolo di materie giuridiche;
c)
da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o,
in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal
presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della
provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera
b).
4.
Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del
commissariato di Governo.
12.
Inadempimenti degli enti pubblici.
1.
Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1,
dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o
da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni
dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente
medesimo un termine per provvedere.
2.
Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio
dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in
sostituzione degli organi dell'ente.
13.
Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno.
1.
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa
con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le
iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni
concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.
2.
Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie
relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più
ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento
interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della
Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle
persone e dei servizi.
14.
Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839.
1. (15).
(15)
Aggiunge un comma all'art. 7, L. 11 dicembre 1984, n. 839.
15.
Disposizioni finali.
1.
Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.