C. 2122-ter – Disposizioni in materia di agricoltura

 

(Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 -

Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi

dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e

comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002)

 

Presentato il 14 gennaio 2002

 

RELAZIONE

 

        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca norme di razionalizzazione, di semplificazione dell'attività amministrativa e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità di gestione. Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge attengono all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; alla formazione e mobilità del personale; alla semplificazione della documentazione amministrativa; alla promozione di progetti innovativi; a misure in favore degli enti di ricerca; alla partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni riguardanti altri settori pubblici (difesa, agricoltura, comunicazioni, esteri, sanità) per i quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il relativo quadro normativo attualmente vigente.

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Capo VIII. Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).

        Articolo 21 (Disposizioni sul settore agricolo). Sin dalle prime settimane di attuazione è stata manifestata, dalle varie componenti settoriali, la necessità di adattamenti e modificazioni al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo alla modernizzazione del settore dell'agricoltura, emanato in attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57. Gli orientamenti governativi in materia di agricoltura e di agroalimentare, esposti alle parti sociali in occasione del Tavolo agroalimentare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo scorso 24 luglio, rendono ancora più urgente l'emanazione di un provvedimento che consenta di: a) completare il processo di delega non attuato con il predetto decreto legislativo n. 228 del 2001; b) modificare ed integrare le disposizioni del medesimo decreto n. 228 del 2001; c) riformare gli strumenti attualmente vigenti che non consentono la piena modernizzazione del sistema dell'agricoltura e di quello agroalimentare.
        Con la disposizione dell'articolo 21 si prevede la delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo, alimentare, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
        Con la normativa in questione si prevede di: riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; coordinare ed armonizzare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con la normativa tributaria previdenziale; definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato; ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura ed i relativi modelli organizzativi; rivedere le normative per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari, nonché coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale; rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità volontaria; favorire lo sviluppo di forme societarie e di organizzazione di produttori attraverso la revisione degli articoli 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        Articolo 22 (Disposizioni sui macchinari agricoli). Per le aziende agricole i danni ai macchinari si sono rivelati tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati inefficaci. La possibilità di utilizzare i contributi recati dall'articolo 4 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, per acquisto di macchinari agricoli nuovi è stata oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle diverse regioni e province.
        La norma proposta chiarisce tale possibilità, consentendo agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo detratto il valore a rottame dei mezzi danneggiati.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni).

 

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Capo VIII - Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).

          L'articolo 21 è norma di delega che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Dall'attuazione dell'articolo 22 non derivano ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, in quanto precisa soltanto l'ambito di utilizzo delle "disponibilità di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000" (articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge n. 279 del 2000).

... Omissis ...