C. 2033 - Disposizioni in materia ambientale
Presentato il 28
novembre 2001
RELAZIONE
Onorevoli Deputati! -
L'articolo 1 è relativo all'armonizzazione del trattamento economico dei
dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in quanto
gli stessi, provenendo da amministrazioni diverse, hanno un trattamento
economico caratterizzato da un notevole divario, a parità di qualifica e di
anzianità.
La somma prevista è destinata
ad integrare lo stanziamento già iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per l'anno 2002.
Con l'articolo 2 si provvede a
potenziare di 229 unità, in posizione soprannumeraria rispetto alla forza
organica dell'Arma, l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente.
Infatti, le crescenti emergenze
nella tutela dell'ambiente e del territorio, correlate al traffico
internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite poste in essere dalle
organizzazioni criminali, postulano l'aumento della capacità operativa del
Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
L'articolo 3, in vista della
ratifica del Protocollo di Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002, prevede che
venga rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio nell'azione già svolta di raccordo e di sollecitazione per
l'adozione di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas
climalteranti.
A tal fine viene autorizzata la
spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003, che consentirà di attivare le competenze
tecniche indispensabili per poter svolgere il necessario ruolo di supporto.
L'articolo 4 trova le sue
motivazioni nel fatto che le procedure di valutazione dell'impatto ambientale
(VIA), operanti tuttora in un quadro normativo incompleto dal punto di vista
del recepimento delle direttive comunitarie, pur avendo raggiunto nel tempo un
grado notevole di sistematicità ed efficienza, necessitano di risolvere
compiutamente la funzione di vigilanza (articolo 6, comma 6, della legge n. 349
del 1986). Tutto ciò ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni previste dai
decreti di compatibilità ambientale durante le fasi di realizzazione delle
opere e di monitoraggio ambientale dei loro effetti di breve-medio periodo. La
questione si pone con particolare rilevanza per talune categorie di opere
infrastrutturali (tipicamente strade e ferrovie, ma anche taluni bacini idrici,
taluni elettrodotti, talune opere portuali, eccetera) per le quali la fase di
cantiere risulta particolarmente esposta al rischio di impatti ambientali di
vario genere, difficilmente prevedibili in sede di progettazione. La previsione
circa la sottoposizione o meno all'osservatorio ambientale deve essere
prevista, in relazione alla complessità dell'opera e alla delicatezza del
contesto ambientale, nell'apparato prescrittivo del relativo decreto
interministeriale di compatibilità ambientale.
Lo strumento per esercitare tale
funzione, sperimentato sulla base di accordi procedimentali nella realizzazione
di talune tratte di linee ferroviarie è, appunto, l'osservatorio ambientale, al
quale è affidata la verifica del rispetto delle prescrizioni VIA, nonché la
soluzione, in senso ambientalmente compatibile, dei problemi ambientali
imprevisti e il monitoraggio degli effetti ambientali nella delicata fase della
realizzazione delle opere.
La lettera a) del comma
1 dell'articolo 4, prevede l'istituzione di osservatori ambientali, le cui
modalità di organizzazione e funzionamento saranno stabilite da un apposito
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e finanze. Gli osservatori ambientali saranno
supportati per le funzioni operative e di verifica, nonché per le attività di
raccolta e diffusione delle informazioni dal sistema delle agenzie ambientali
(ANPA e ARPA) e da soggetti pubblici e privati di idonea qualificazione
(università, istituti scientifici ed enti di ricerca, eccetera).
La lettera b) del
medesimo comma 1 dell'articolo 4 prevede il finanziamento per il complesso di
attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce
parzialmente la direttiva 96/61/CE, denominata "IPPC" relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La legge 23 marzo 2001, n.
93, ha previsto, infatti, l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per
l'anno 2001, ma la complessità dei compiti nazionali e di coordinamento delle
attività richiede di rendere permanente a decorrere dal 2002 il finanziamento
già previsto.
Accanto all'applicazione della
direttiva IPPC, anche le procedure di VIA richiedono, allo stato delle cose,
approfondimenti teorici e studi metodologici. Il collegamento sistemico delle
procedure VIA alla valutazione ambientale dei piani e programmi (VAS) e alla
certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli altri due
strumenti fondamentali del processo di valutazione, dovrà consentire il
superamento delle formule comando-controllo a favore di più moderne formule
basate sull'adesione volontaria agli obiettivi di miglioramento ambientale.
Anche in questo caso occorre sviluppare approfondimenti teorici e
sperimentazioni pratiche.
Infine, l'articolo 4 prevede il
finanziamento per la valutazione dei rischi ambientali di sostanze chimiche
pericolose, fitofarmaci e biocidi e organismi geneticamente modificati (OGM).
Le norme comunitarie che
regolamentano l'immissione sul mercato di prodotti chimici pericolosi e OGM
prevedono, infatti, specifiche attività di valutazione dei rischi ambientali,
oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio.
Le direttive attualmente in
vigore, già recepite nell'ordinamento legislativo nazionale, pongono a carico
delle imprese l'obbligo di documentare per ciascun prodotto, mediante la
presentazione di dati sperimentali, l'assenza di rischi ambientali
significativi e, analogamente a quanto previsto in altri settori (ad esempio,
nel campo dei farmaci per uso umano), le stesse norme comunitarie assegnano
alle autorità nazionali il compito di valutare i dati forniti ed assumere le
conseguenti decisioni (autorizzazione dei prodotti, restrizioni, divieti).
La crescente mole di attività
assegnate alle autorità nazionali non è stata però accompagnata, nel nostro
Paese, dal potenziamento o dalla creazione di strutture adeguate ai nuovi
compiti di natura tecnico-scientifica connessi alle attività di valutazione del
rischio.
Poiché il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio partecipa direttamente alle
attività di valutazione dell'autorità competente e condivide con altre
amministrazioni la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione
dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto tecnico-scientifico
che garantisca una incisiva ed equilibrata presenza del Ministero nelle sedi
istituzionali di carattere nazionale e comunitario.
L'articolo 5 prevede il
trasferimento dei compiti e delle risorse dell'Istituto centrale per la ricerca
applicata al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT).
L'articolo 6 autorizza la spesa
di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a
decorrere dall'esercizio finanziario 2003 per l'attuazione di un programma di
comunicazione ambientale. Il programma ha lo scopo di conseguire come obiettivi
la informazione e la promozione di programmi diretti a valorizzare l'educazione
ambientale, il coordinamento con altri programmi ed iniziative provenienti da
altri enti ed istituzioni, sempre nel settore ambientale ed il rilancio della
tutela dell'ambiente attraverso la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento. Per l'attuazione del programma, nonché per provvedere al
controllo delle emissioni inquinanti di cui all'articolo 3, è prevista
l'istituzione di un comitato di esperti.
L'articolo 7 dispone una deroga
a quanto disposto dagli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. La deroga è finalizzata ad applicare,
relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro
artistico situati nell'isola di Murano, i termini previsti per l'adeguamento
delle suddette emissioni anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a
modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000.
L'applicazione dei termini viene condizionata alla adesione all'accordo di
programma previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e alla comprovata esistenza dell'impianto
alla data del 15 novembre 1999. L'articolo prevede, inoltre, che l'esercizio
dei predetti impianti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione da
parte dell'autorità competente relativamente alla continuazione delle emissioni
di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente.
L'articolo 8 detta disposizioni
relative al funzionamento delle aree marine protette. In particolare vengono
stabiliti: i termini entro i quali i soggetti gestori di ciascuna area marina
protetta devono individuare la dotazione minima delle risorse umane necessarie
al funzionamento della stessa; l'individuazione del soggetto gestore delle aree
marine protette da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio; l'individuazione del gestore come unico soggetto su cui gravano le
spese relative alle risorse umane e l'individuazione delle risorse stesse.
L'articolo 9 dispone una
modifica al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, relativa ai parchi sommersi di Baia e Gaiola. La
modifica consiste nell'affidare, con un decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, la gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola ad enti
pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra loro, sentiti la regione e gli enti locali
territorialmente interessati.
L'articolo 10 introduce
modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In
particolare: il comma 1 introduce all'articolo 7, comma 3, la lettera l-bis),
disponendo inequivocabilmente l'appartenenza del combustibile derivato dai
rifiuti alla categoria dei rifiuti speciali. Tale integrazione si è resa
necessaria sia per la mutata natura giuridica di tale combustibile a seguito
dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del Catalogo europeo dei
rifiuti e sia perché l'utilizzo di tale combustibile in sostituzione dei
combustibili fossili ha oggi un accresciuto interesse per il nostro Paese che
dipende sostanzialmente dall'estero per il fabbisogno energetico;
conseguentemente, con il comma 2 della presente disposizione, vengono soppressi
i riferimenti al combustibile da rifiuti in quelle parti del testo del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997 ove il combustibile viene considerato
rifiuto urbano; infine, al comma 3, viene riformulato l'articolo 19, comma 4,
relativo alle competenze delle regioni in materia di rifiuti. Il nuovo comma
prevede che le regioni adottino norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le
società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano
il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota, non inferiore al 30
per cento del fabbisogno stesso, di prodotti ottenuti da materiale riciclato.
Viene disposto, inoltre, che tali norme siano adottate entro il 31 marzo 2002.
Le disposizioni regionali saranno emanate sulla base delle metodologie di
calcolo e della definizione di materiale riciclato che saranno stabilite da un
apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute.
L'articolo 11 riformula il
comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), relativo alla circolazione stradale. Il nuovo articolo
amplia la nozione di "velocipede" introducendo anche i veicoli dotati
di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di
0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi
dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui
propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 Km/h. La nuova nozione di "velocipede", consentendo la
circolazione del mezzo senza le prescrizioni previste per i ciclomotori
(immatricolazione, patente, assicurazione obbligatoria, uso del casco), darà un
significativo impulso alla diffusione dei velocipedi con caratteristiche non
inquinanti cui è particolarmente sensibile il Ministero. Inoltre la diffusione
dei velocipedi elettrici potrà essere altresì agevolata dalla erogazione dei
contributi per l'acquisto da parte dei comuni cui sono trasferite apposite
risorse finanziarie dal Ministero.
L'articolo 12, infine, contiene
la disposizione relativa alla copertura finanziaria dell'onere complessivo
recato dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, che trova allocazione
negli accantonamenti in tabella A allegata alla legge finanziaria 2002. I
restanti articoli non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive
modificazioni).
Articolo 1.
La provenienza
eterogenea del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio determina un divario notevole a livello economico tra i dipendenti
di ruolo, a parità di qualifica funzionale, di anzianità di servizio e di
lavoro svolto.
Con l'articolo 5,
comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si è in parte provveduto a sanare la
sperequazione economica dei dipendenti, ma si rende necessario che la somma
stanziata non abbia una scadenza temporale immediata e al tempo stesso sia
previsto un incremento della somma a disposizione.
A tal fine, si è
provveduto a incrementare lo stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno
finanziario 2002 per un importo pari a 630.000 euro.
Per la stima di
tale onere si rinvia alla tabella allegata.
... (omissis) ...
Articolo 2.
Le crescenti
emergenze nella tutela dell'ambiente e del territorio, correlate al fenomeno
del traffico internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite, riconducibili
a condizioni di illegalità ambientale diffusa poste in essere dalle
organizzazioni criminali, attratte dagli ingenti flussi di danaro convogliati
nel settore, postulano l'aumento della capacità operativa del Comando dei
carabinieri per la tutela dell'ambiente, deputato ad assicurare un elevato
livello di contrasto nel comparto di specialità attribuito all'Arma con decreto
del Ministro per il coordinamento della protezione civile 12 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1992.
A tal fine, si
rende necessario procedere ad un potenziamento di 229 unità dell'organico
dell'Arma dei carabinieri, organico fissato dai decreti legislativi 5 ottobre
2000, n. 298, e 12 maggio 1995, n. 198.
Si rende necessario
pertanto che l'articolazione periferica del reparto, attualmente incentrata su
17 Nuclei, preveda la costituzione di ulteriori Nuclei in sedi da individuare
in ragione dell'impegno operativo nelle aree di competenza e al tempo stesso
incrementare la forza dei restanti Nuclei nonché delle Sezioni analisi ed
operativa della struttura centrale.
L'onere conseguente
è stato valutato in 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002. Si
allegano tabelle dimostrative di tale stima.
POTENZIAMENTO
DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Articolo 3.
Alla luce del
processo di ratifica del Protocollo di Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002
è importante che venga rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio nell'azione già svolta di raccordo e di sollecitazione
per l'adozione di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas
climalteranti.
A tal fine con
l'articolo in esame viene autorizzata una spesa di 1.033.000 euro per l'anno
2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2003.
Articolo 4.
La richiesta di
autorizzazione di spesa complessiva recata dall'articolo 4, pari a euro
4.900.000 anni, a decorrere dall'anno 2002, risulta necessaria per la
realizzazione di interventi di miglioramento degli strumenti e delle procedure
per la valutazione degli impatti sull'ambiente di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 1.
La ripartizione di
tale spesa per le singole iniziative è di seguito riportata:
a) istituzione di
Osservatori ambientali.
La formula proposta
prevede l'istituzione di un Osservatorio ambientale, costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, incardinato presso il
Servizio valutazione dell'impatto ambientale, formato da un nucleo stabile di
undici esperti tecnici più un presidente, designati delle amministrazioni
centrali e regionali partecipanti all'Osservatorio nell'ambito del proprio
personale o di personale esterno, integrato per le varie opere da dieci
strutture periferiche formate da un numero medio di sei componenti, con la
partecipazione delle regioni e dei soggetti proponenti di volta in volta
interessati.
La struttura
centrale ha la funzione di coordinare e armonizzare l'attività di verifica del
rispetto delle prescrizioni VIA e di monitoraggio ambientale delle opere in
fase di realizzazione attraverso il coordinamento delle strutture periferiche,
l'esame dei risultati dei monitoraggi, l'approfondimento e l'armonizzazione
delle soluzioni ai problemi individuati, l'emanazione di direttive tecniche e
di modalità operative, la diffusione di informazioni alle amministrazioni e al
pubblico.
Le strutture
periferiche, una per ciascuna opera di rilevante complessità o posta in siti di
rilevante problematicità ambientale, hanno la funzione di svolgere una prima
valutazione analitica dei problemi e degli approfondimenti proposti, di tenere
il raccordo con la struttura centrale, di garantire la corretta applicazione
delle sue determinazioni e di assicurare il coinvolgimento delle organizzazioni
delle collettività locali.
L'articolazione
proposta prevede:
dodici
componenti della struttura centrale: tre rappresentanti, di cui uno in qualità
di Presidente, designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio; due rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; un rappresentante designato dal Ministero per i beni e attività
culturali; un rappresentante designato dal Ministero della salute; un rappresentante
designato dal Ministero delle attività produttive; due rappresentanti designati
dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti della società civile
(associazioni dei consumatori, associazioni di protezione ambiente);
sei
componenti delle strutture periferiche: due rappresentanti designati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui uno con funzioni
di segretario; due rappresentanti rispettivamente della regione e della
provincia interessata; due rappresentanti designati dagli enti interessati
(ente parco, autorità di bacino). Alle strutture periferiche partecipano, senza
remunerazione, rappresentanti dei soggetti proponenti l'opera. I rappresentanti
dei comuni parteciperanno alle riunioni in relazione al coinvolgimento del
territorio comunale.
Le attività
tecniche di monitoraggio, affidate al sistema agenziale ANPA-ARPA o a strutture
scientifiche di opportuna qualificazione, sono a carico del proponente le
opere.
Per il
funzionamento dell'osservatorio, a decorrere dall'anno 2002, sul presupposto di
dieci opere all'anno che ne richiedano l'attivazione, si può quantificare la
spesa di euro 2.065.000 annui, comprensiva della remunerazione del lavoro degli
esperti e delle spese di missione all'interno, con uso di mezzo treno o aereo
per le distanze più lunghe, delle funzioni segretariali e delle spese per la
sistemazione e la diffusione delle informazioni. Le spese per le attività di
monitoraggio sul campo dovranno invece essere a carico del soggetto che
realizza l'opera.
La quantificazione
delle risorse necessarie deriva dal calcolo di seguito riportato.
La remunerazione
mensile dei membri, analoga a quella dei membri degli osservatori ambientali
già in funzione, di euro 1.450 al mese lordi. Per il presidente si prevede una
remunerazione mensile dell'ordine di euro 1.800 al mese lordi. Per le missioni
è stato calcolato il costo medio per un giorno di missioni di euro 200.
1 Struttura centrale - 11 componenti + 1 presidente:
11 membri x euro 1.450/mese x 12 mesi = euro
191.400/anno
1
Presidente euro 1.800/mese x 12 mesi= euro 21.600/anno
spese
di organizzazione e segreteria euro 77.500/anno
spese
missione 1/mese x 11 x euro 200 x 12 mesi = euro
26.400/anno
10 Strutture periferiche - 6 componenti ciascuna:
6 x 10 x
euro 1.450/mese x 12 mesi = euro 1.044.000/anno
spese
di org.e segreteria 10 x euro 30.000/anno = euro 300.000/anno
spese
di missione 1,5/mese x 6 x 10 x euro 200 x 12 mesi = euro 216.000/anno
spese per incarichi
specialistici per la soluzione dei problemi individuati euro 188.100/anno
Totale
spesa euro 2.065.000/anno
b) Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC)
Per
il complesso di attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, che recepisce parzialmente la direttiva IPPC relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, la legge 23 marzo 2001, n. 93, ha
previsto l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.
L'applicazione
della direttiva IPPC, che riguarda sia lo Stato che le regioni, è un
appuntamento importante sia per la necessaria riduzione degli effetti
ambientali delle attività produttive sia, più in generale, per le opportunità
di progresso tecnologico e di miglioramento della competitività internazionale
che derivano dall'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Il 2002 sarà
l'anno cruciale di tale applicazione, perché bisognerà portare a compimento le
fasi preparatorie e iniziare il processo di riautorizzazione che dovrà
concludersi nel 2004. La complessità dei compiti nazionali e di coordinamento
delle attività richiede di rendere permanente a decorrere dal 2002 il
finanziamento già previsto per il 2001 pari a euro 1.032.913.
Tale spesa si rende
necessaria per la concertazione, redazione e diffusione delle Linee guida per
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (euro 500.000), per le
attività di concertazione con le amministrazioni centrali, le regioni e gli
enti locali circa l'applicazione della citata direttiva 96/61/CE (IPPC) (euro
300.000), per la redazione e la comunicazione del calendario delle
riautorizzazioni nonché per l'organizzazione delle conferenze di servizi connesse
al rilascio della autorizzazione integrata ambientale (euro 232.913).
c) Certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel) e valutazione ambientale
strategica (VAS)
Accanto
all'applicazione della direttiva IPPC, anche le procedure di VIA richiedono,
allo stato delle cose, approfondimenti teorici e procedurali. Il collegamento
sistemico delle procedure VIA alla valutazione ambientale dei piani e programmi
(direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001) e alla certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli
altri due strumenti fondamentali del processo di valutazione, dovrà consentire
il superamento delle formule comando-controllo a favore di più moderne formule
basate sull'adesione volontaria agli obiettivi di miglioramento ambientale.
Anche in questo caso occorre sviluppare approfondimenti teorici e
sperimentazioni pratiche, quantificabili in 774.685 euro a decorrere dall'anno
2002, di cui il 50 per cento per EMAS-Ecolabel e il 50 per cento per la VAS.
Tali risorse si
rendono necessarie, per quanto riguarda la VAS, per sostenere studi pilota, con
amministrazioni centrali e regionali, di applicazione della direttiva anche ai
fini della elaborazione della normativa di recepimento.
Per quanto riguarda
EMAS-Ecolabel le risorse sono destinate ad attività di diffusione della
informazione e alla applicazione sperimentale, in casi di particolare interesse
strategico, della registrazione EMAS di area e di distretto, in collaborazione
con amministrazioni regionali e locali e con soggetti privati, nonché ad
attività di informazione e promozione del marchio di qualità ecologica
nazionale.
d) Valutazione del
rischio ambientale di prodotti chimici e di organismi geneticamente modificati
(OGM)
Le
norme comunitarie che regolamentano l'immissione sul mercato di prodotti
chimici pericolosi e di OGM prevedono specifiche attività di valutazione dei
rischi ambientali, oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad essere immessi
in commercio.
Ci si riferisce, in
particolare, al seguente corpo normativo:
direttiva
90/219/CEE, e successive modificazioni, relativa all'impiego in ambiente
confinato di microrganismi geneticamente modificati, resa esecutiva con decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, successivamente abrogato e sostituito dal
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
direttiva
90/220/CEE (successivamente abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001), relativa all'emissione deliberata
nell'ambiente di OGM, resa esecutiva con decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
92;
direttiva
91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, resa
esecutiva con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
direttiva
98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, resa esecutiva con
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
direttiva
92/32/CE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze chimiche pericolose, resa esecutiva con decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52.
Poiché il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio partecipa direttamente alle
attività di valutazione dell'autorità competente e condivide con altre
amministrazioni la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione
dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto tecnico-scientifico
che garantisca una incisiva ed equilibrata presenza del Ministero stesso nelle
sedi istituzionali di carattere nazionale e comunitario.
Le necessità
prioritarie riguardano:
il
reperimento di personale tecnico-scientifico, da dedicare alle attività di
valutazione del rischio ambientale nei diversi settori sopra citati, mediante
stipula di apposite convenzioni con università ed enti di ricerca;
la
formazione di nuove figure professionali nel campo della valutazione del
rischio ambientale, sia per le esigenze del settore privato che del settore
pubblico;
l'aggiornamento
costante ed il supporto scientifico del personale dedicato alle attività di
valutazione, mediante l'attivazione di una rete ("struttura leggera")
di centri di riferimento specialistici.
Per lo svolgimento
delle attività indicate occorre attivare risorse finanziarie quantificate in
euro 1.027.402 a decorrere dall'anno 2002.
Articolo 6.
Con l'articolo 6 il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intende proseguire, in
materia di informazione e comunicazione ambientale, le iniziative già
intraprese nel primo decennio di attività, realizzando un articolato quadro di
interventi nel campo della comunicazione ambientale allo scopo di
sensibilizzare la opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi
all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle
risorse ambientali.
Gli obiettivi
dell'attività di comunicazione ambientale prevedono:
a)
la informazione e promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di
programmi per la valorizzazione della educazione ambientale, sia a livello
nazionale che a livello internazionale;
b)
la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore
ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli,
circolari, intese, convenzioni, ed accordi da stipulare con soggetti privati,
con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia
pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e
territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di
volontariato, imprese ed organi internazionali;
c)
la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura
ambientale.
Tale attività di
comunicazione ambientale sarà esercitata, sulla base di criteri e strumenti
stabiliti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, mediante la predisposizione di apposito programma in cui siano
indicati puntualmente:
a)
i soggetti destinatari;
b)
le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative,
informative e dimostrative;
c)
la indicazione dei princìpi, dei criteri e degli strumenti che si ritengono
necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle
spese ed ai finanziamenti;
d)
le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e
le campagne pubblicitarie;
e)
la eventuale istituzione di centri specializzati, strutture pubbliche
territoriali permanenti, sportelli ambientali e siti INTERNET.
Allo scopo di
predisporre il programma di comunicazione ambientale sarà pianificata
l'attuazione dei seguenti interventi, per i quali è prevista la spesa
complessiva di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000
euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003:
a)
istituzione di centri specializzati e strutture territoriali permanenti;
b)
istituzione di sportelli ambientali;
c)
interventi di carattere poliennale per le campagne di comunicazione da attuare
mediante corsi, studi, convegni, annunci su reti radio-televisive e tramite il
sistema telematico-informatico;
d)
interventi mediante affissioni e pubblicità, anche di volantinaggio;
e)
interventi mediante inserzioni e pubblicazioni su giornali e riviste e
pubblicazione di libri e manuali;
f)
aggiornamento per il personale didattico.
Nell'ambito
dell'autorizzazione complessiva di spesa è prevista, al comma 4, la
costituzione di un comitato di esperti nominato con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, che sarà regolamentato con
successivo decreto interministeriale.
Per tale comitato
si prevede una spesa di euro 756.000 quantificata nei seguenti termini:
20
esperti interni e/o esterni all'amministrazione con compenso mensile
forfettario, lordo comprensivo degli oneri contributivi di euro 1.300 per il
personale interno ed un compenso mensile di euro 2.000 per gli estranei
all'amministrazione.
10 x 1.300 x 12
euro 156.000
10
x 2.000 x 12 euro 240.000
totale compensi euro
396.000
10 missioni annue ad esperto nell'area mediterranea:
costo
biglietto medio euro 500 (10 x 20 x euro 500) = euro 100.000
numero
dei giorni di missione in media 3 pernottamento euro 150 giornaliere (10 x 20 x
3 x 150) = euro 90.000
diaria
giornaliera comprensiva della maggiorazione 30 per cento regio decreto n. 941
del 1926 euro 250 (euro 250 x 3 x 10 x 20)= euro 150.000
totale costo missioni euro 340.000
attrezzature
informatiche (2 PC 5 portatili e programmi) euro 20.000
TOTALE
SPESE COMITATO euro 756.000
Articolo 12.
L'articolo
reca la copertura delle autorizzazioni di spesa sopraelencate per un importo
complessivo di euro 20.000.000, per l'anno 2002 e di euro 21.691.000 a decorrere
dall'anno 2003 a valere sul "Fondo speciale" di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Per gli articoli 5,
7, 8, 9, 10 e 11 del provvedimento non si predispone la relazione tecnica in
quanto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.