C. 2033 - Disposizioni in materia ambientale

 

Presentato il 28 novembre 2001

 

RELAZIONE


        Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 è relativo all'armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in quanto gli stessi, provenendo da amministrazioni diverse, hanno un trattamento economico caratterizzato da un notevole divario, a parità di qualifica e di anzianità.
        La somma prevista è destinata ad integrare lo stanziamento già iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per l'anno 2002.
        Con l'articolo 2 si provvede a potenziare di 229 unità, in posizione soprannumeraria rispetto alla forza organica dell'Arma, l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
        Infatti, le crescenti emergenze nella tutela dell'ambiente e del territorio, correlate al traffico internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali, postulano l'aumento della capacità operativa del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
        L'articolo 3, in vista della ratifica del Protocollo di Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002, prevede che venga rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'azione già svolta di raccordo e di sollecitazione per l'adozione di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas climalteranti.
        A tal fine viene autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, che consentirà di attivare le competenze tecniche indispensabili per poter svolgere il necessario ruolo di supporto.
        L'articolo 4 trova le sue motivazioni nel fatto che le procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), operanti tuttora in un quadro normativo incompleto dal punto di vista del recepimento delle direttive comunitarie, pur avendo raggiunto nel tempo un grado notevole di sistematicità ed efficienza, necessitano di risolvere compiutamente la funzione di vigilanza (articolo 6, comma 6, della legge n. 349 del 1986). Tutto ciò ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale durante le fasi di realizzazione delle opere e di monitoraggio ambientale dei loro effetti di breve-medio periodo. La questione si pone con particolare rilevanza per talune categorie di opere infrastrutturali (tipicamente strade e ferrovie, ma anche taluni bacini idrici, taluni elettrodotti, talune opere portuali, eccetera) per le quali la fase di cantiere risulta particolarmente esposta al rischio di impatti ambientali di vario genere, difficilmente prevedibili in sede di progettazione. La previsione circa la sottoposizione o meno all'osservatorio ambientale deve essere prevista, in relazione alla complessità dell'opera e alla delicatezza del contesto ambientale, nell'apparato prescrittivo del relativo decreto interministeriale di compatibilità ambientale.
        Lo strumento per esercitare tale funzione, sperimentato sulla base di accordi procedimentali nella realizzazione di talune tratte di linee ferroviarie è, appunto, l'osservatorio ambientale, al quale è affidata la verifica del rispetto delle prescrizioni VIA, nonché la soluzione, in senso ambientalmente compatibile, dei problemi ambientali imprevisti e il monitoraggio degli effetti ambientali nella delicata fase della realizzazione delle opere.
        La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, prevede l'istituzione di osservatori ambientali, le cui modalità di organizzazione e funzionamento saranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Gli osservatori ambientali saranno supportati per le funzioni operative e di verifica, nonché per le attività di raccolta e diffusione delle informazioni dal sistema delle agenzie ambientali (ANPA e ARPA) e da soggetti pubblici e privati di idonea qualificazione (università, istituti scientifici ed enti di ricerca, eccetera).
        La lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 prevede il finanziamento per il complesso di attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce parzialmente la direttiva 96/61/CE, denominata "IPPC" relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto, infatti, l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001, ma la complessità dei compiti nazionali e di coordinamento delle attività richiede di rendere permanente a decorrere dal 2002 il finanziamento già previsto.
        Accanto all'applicazione della direttiva IPPC, anche le procedure di VIA richiedono, allo stato delle cose, approfondimenti teorici e studi metodologici. Il collegamento sistemico delle procedure VIA alla valutazione ambientale dei piani e programmi (VAS) e alla certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli altri due strumenti fondamentali del processo di valutazione, dovrà consentire il superamento delle formule comando-controllo a favore di più moderne formule basate sull'adesione volontaria agli obiettivi di miglioramento ambientale. Anche in questo caso occorre sviluppare approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche.
        Infine, l'articolo 4 prevede il finanziamento per la valutazione dei rischi ambientali di sostanze chimiche pericolose, fitofarmaci e biocidi e organismi geneticamente modificati (OGM).
        Le norme comunitarie che regolamentano l'immissione sul mercato di prodotti chimici pericolosi e OGM prevedono, infatti, specifiche attività di valutazione dei rischi ambientali, oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio.
        Le direttive attualmente in vigore, già recepite nell'ordinamento legislativo nazionale, pongono a carico delle imprese l'obbligo di documentare per ciascun prodotto, mediante la presentazione di dati sperimentali, l'assenza di rischi ambientali significativi e, analogamente a quanto previsto in altri settori (ad esempio, nel campo dei farmaci per uso umano), le stesse norme comunitarie assegnano alle autorità nazionali il compito di valutare i dati forniti ed assumere le conseguenti decisioni (autorizzazione dei prodotti, restrizioni, divieti).
        La crescente mole di attività assegnate alle autorità nazionali non è stata però accompagnata, nel nostro Paese, dal potenziamento o dalla creazione di strutture adeguate ai nuovi compiti di natura tecnico-scientifica connessi alle attività di valutazione del rischio.
        Poiché il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio partecipa direttamente alle attività di valutazione dell'autorità competente e condivide con altre amministrazioni la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto tecnico-scientifico che garantisca una incisiva ed equilibrata presenza del Ministero nelle sedi istituzionali di carattere nazionale e comunitario.
        L'articolo 5 prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
        L'articolo 6 autorizza la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale. Il programma ha lo scopo di conseguire come obiettivi la informazione e la promozione di programmi diretti a valorizzare l'educazione ambientale, il coordinamento con altri programmi ed iniziative provenienti da altri enti ed istituzioni, sempre nel settore ambientale ed il rilancio della tutela dell'ambiente attraverso la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento. Per l'attuazione del programma, nonché per provvedere al controllo delle emissioni inquinanti di cui all'articolo 3, è prevista l'istituzione di un comitato di esperti.
        L'articolo 7 dispone una deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. La deroga è finalizzata ad applicare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola di Murano, i termini previsti per l'adeguamento delle suddette emissioni anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000. L'applicazione dei termini viene condizionata alla adesione all'accordo di programma previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e alla comprovata esistenza dell'impianto alla data del 15 novembre 1999. L'articolo prevede, inoltre, che l'esercizio dei predetti impianti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente.
        L'articolo 8 detta disposizioni relative al funzionamento delle aree marine protette. In particolare vengono stabiliti: i termini entro i quali i soggetti gestori di ciascuna area marina protetta devono individuare la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento della stessa; l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; l'individuazione del gestore come unico soggetto su cui gravano le spese relative alle risorse umane e l'individuazione delle risorse stesse.
        L'articolo 9 dispone una modifica al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativa ai parchi sommersi di Baia e Gaiola. La modifica consiste nell'affidare, con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.
        L'articolo 10 introduce modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: il comma 1 introduce all'articolo 7, comma 3, la lettera l-bis), disponendo inequivocabilmente l'appartenenza del combustibile derivato dai rifiuti alla categoria dei rifiuti speciali. Tale integrazione si è resa necessaria sia per la mutata natura giuridica di tale combustibile a seguito dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del Catalogo europeo dei rifiuti e sia perché l'utilizzo di tale combustibile in sostituzione dei combustibili fossili ha oggi un accresciuto interesse per il nostro Paese che dipende sostanzialmente dall'estero per il fabbisogno energetico; conseguentemente, con il comma 2 della presente disposizione, vengono soppressi i riferimenti al combustibile da rifiuti in quelle parti del testo del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 ove il combustibile viene considerato rifiuto urbano; infine, al comma 3, viene riformulato l'articolo 19, comma 4, relativo alle competenze delle regioni in materia di rifiuti. Il nuovo comma prevede che le regioni adottino norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota, non inferiore al 30 per cento del fabbisogno stesso, di prodotti ottenuti da materiale riciclato. Viene disposto, inoltre, che tali norme siano adottate entro il 31 marzo 2002. Le disposizioni regionali saranno emanate sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato che saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute.
        L'articolo 11 riformula il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativo alla circolazione stradale. Il nuovo articolo amplia la nozione di "velocipede" introducendo anche i veicoli dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h. La nuova nozione di "velocipede", consentendo la circolazione del mezzo senza le prescrizioni previste per i ciclomotori (immatricolazione, patente, assicurazione obbligatoria, uso del casco), darà un significativo impulso alla diffusione dei velocipedi con caratteristiche non inquinanti cui è particolarmente sensibile il Ministero. Inoltre la diffusione dei velocipedi elettrici potrà essere altresì agevolata dalla erogazione dei contributi per l'acquisto da parte dei comuni cui sono trasferite apposite risorse finanziarie dal Ministero.
        L'articolo 12, infine, contiene la disposizione relativa alla copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, che trova allocazione negli accantonamenti in tabella A allegata alla legge finanziaria 2002. I restanti articoli non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

 

RELAZIONE TECNICA

 

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468,

e successive modificazioni).

 

Articolo 1.


          La provenienza eterogenea del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determina un divario notevole a livello economico tra i dipendenti di ruolo, a parità di qualifica funzionale, di anzianità di servizio e di lavoro svolto.
          Con l'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si è in parte provveduto a sanare la sperequazione economica dei dipendenti, ma si rende necessario che la somma stanziata non abbia una scadenza temporale immediata e al tempo stesso sia previsto un incremento della somma a disposizione.
          A tal fine, si è provveduto a incrementare lo stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno finanziario 2002 per un importo pari a 630.000 euro.
          Per la stima di tale onere si rinvia alla tabella allegata.

... (omissis) ...

 

Articolo 2.


          Le crescenti emergenze nella tutela dell'ambiente e del territorio, correlate al fenomeno del traffico internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite, riconducibili a condizioni di illegalità ambientale diffusa poste in essere dalle organizzazioni criminali, attratte dagli ingenti flussi di danaro convogliati nel settore, postulano l'aumento della capacità operativa del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, deputato ad assicurare un elevato livello di contrasto nel comparto di specialità attribuito all'Arma con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 12 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1992.
          A tal fine, si rende necessario procedere ad un potenziamento di 229 unità dell'organico dell'Arma dei carabinieri, organico fissato dai decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 298, e 12 maggio 1995, n. 198.
          Si rende necessario pertanto che l'articolazione periferica del reparto, attualmente incentrata su 17 Nuclei, preveda la costituzione di ulteriori Nuclei in sedi da individuare in ragione dell'impegno operativo nelle aree di competenza e al tempo stesso incrementare la forza dei restanti Nuclei nonché delle Sezioni analisi ed operativa della struttura centrale.
          L'onere conseguente è stato valutato in 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002. Si allegano tabelle dimostrative di tale stima.

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI

PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

 

... (omissis) ...

 

... (omissis) ...

 

Articolo 3.


          Alla luce del processo di ratifica del Protocollo di Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002 è importante che venga rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'azione già svolta di raccordo e di sollecitazione per l'adozione di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas climalteranti.
          A tal fine con l'articolo in esame viene autorizzata una spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2003.

Articolo 4.


          La richiesta di autorizzazione di spesa complessiva recata dall'articolo 4, pari a euro 4.900.000 anni, a decorrere dall'anno 2002, risulta necessaria per la realizzazione di interventi di miglioramento degli strumenti e delle procedure per la valutazione degli impatti sull'ambiente di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
          La ripartizione di tale spesa per le singole iniziative è di seguito riportata:

a) istituzione di Osservatori ambientali.

          La formula proposta prevede l'istituzione di un Osservatorio ambientale, costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, incardinato presso il Servizio valutazione dell'impatto ambientale, formato da un nucleo stabile di undici esperti tecnici più un presidente, designati delle amministrazioni centrali e regionali partecipanti all'Osservatorio nell'ambito del proprio personale o di personale esterno, integrato per le varie opere da dieci strutture periferiche formate da un numero medio di sei componenti, con la partecipazione delle regioni e dei soggetti proponenti di volta in volta interessati.
          La struttura centrale ha la funzione di coordinare e armonizzare l'attività di verifica del rispetto delle prescrizioni VIA e di monitoraggio ambientale delle opere in fase di realizzazione attraverso il coordinamento delle strutture periferiche, l'esame dei risultati dei monitoraggi, l'approfondimento e l'armonizzazione delle soluzioni ai problemi individuati, l'emanazione di direttive tecniche e di modalità operative, la diffusione di informazioni alle amministrazioni e al pubblico.
          Le strutture periferiche, una per ciascuna opera di rilevante complessità o posta in siti di rilevante problematicità ambientale, hanno la funzione di svolgere una prima valutazione analitica dei problemi e degli approfondimenti proposti, di tenere il raccordo con la struttura centrale, di garantire la corretta applicazione delle sue determinazioni e di assicurare il coinvolgimento delle organizzazioni delle collettività locali.
          L'articolazione proposta prevede:

              dodici componenti della struttura centrale: tre rappresentanti, di cui uno in qualità di Presidente, designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; due rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante designato dal Ministero per i beni e attività culturali; un rappresentante designato dal Ministero della salute; un rappresentante designato dal Ministero delle attività produttive; due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti della società civile (associazioni dei consumatori, associazioni di protezione ambiente);

              sei componenti delle strutture periferiche: due rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui uno con funzioni di segretario; due rappresentanti rispettivamente della regione e della provincia interessata; due rappresentanti designati dagli enti interessati (ente parco, autorità di bacino). Alle strutture periferiche partecipano, senza remunerazione, rappresentanti dei soggetti proponenti l'opera. I rappresentanti dei comuni parteciperanno alle riunioni in relazione al coinvolgimento del territorio comunale.

          Le attività tecniche di monitoraggio, affidate al sistema agenziale ANPA-ARPA o a strutture scientifiche di opportuna qualificazione, sono a carico del proponente le opere.
          Per il funzionamento dell'osservatorio, a decorrere dall'anno 2002, sul presupposto di dieci opere all'anno che ne richiedano l'attivazione, si può quantificare la spesa di euro 2.065.000 annui, comprensiva della remunerazione del lavoro degli esperti e delle spese di missione all'interno, con uso di mezzo treno o aereo per le distanze più lunghe, delle funzioni segretariali e delle spese per la sistemazione e la diffusione delle informazioni. Le spese per le attività di monitoraggio sul campo dovranno invece essere a carico del soggetto che realizza l'opera.
          La quantificazione delle risorse necessarie deriva dal calcolo di seguito riportato.
          La remunerazione mensile dei membri, analoga a quella dei membri degli osservatori ambientali già in funzione, di euro 1.450 al mese lordi. Per il presidente si prevede una remunerazione mensile dell'ordine di euro 1.800 al mese lordi. Per le missioni è stato calcolato il costo medio per un giorno di missioni di euro 200.

1 Struttura centrale - 11 componenti + 1 presidente:

    11 membri x euro 1.450/mese x 12 mesi = euro 191.400/anno

    1 Presidente euro 1.800/mese x 12 mesi= euro 21.600/anno

    spese di organizzazione e segreteria euro 77.500/anno

    spese missione 1/mese x 11 x euro 200     x 12 mesi = euro 26.400/anno


10 Strutture periferiche - 6 componenti ciascuna:

6 x 10 x euro 1.450/mese x 12 mesi = euro 1.044.000/anno

          spese di org.e segreteria 10 x euro 30.000/anno = euro 300.000/anno

          spese di missione 1,5/mese x 6 x 10 x euro 200 x 12 mesi = euro 216.000/anno
          spese per incarichi specialistici per la soluzione dei problemi individuati euro 188.100/anno

              Totale spesa euro 2.065.000/anno


b) Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC)

          Per il complesso di attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce parzialmente la direttiva IPPC relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, la legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.
          L'applicazione della direttiva IPPC, che riguarda sia lo Stato che le regioni, è un appuntamento importante sia per la necessaria riduzione degli effetti ambientali delle attività produttive sia, più in generale, per le opportunità di progresso tecnologico e di miglioramento della competitività internazionale che derivano dall'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Il 2002 sarà l'anno cruciale di tale applicazione, perché bisognerà portare a compimento le fasi preparatorie e iniziare il processo di riautorizzazione che dovrà concludersi nel 2004. La complessità dei compiti nazionali e di coordinamento delle attività richiede di rendere permanente a decorrere dal 2002 il finanziamento già previsto per il 2001 pari a euro 1.032.913.
          Tale spesa si rende necessaria per la concertazione, redazione e diffusione delle Linee guida per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (euro 500.000), per le attività di concertazione con le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali circa l'applicazione della citata direttiva 96/61/CE (IPPC) (euro 300.000), per la redazione e la comunicazione del calendario delle riautorizzazioni nonché per l'organizzazione delle conferenze di servizi connesse al rilascio della autorizzazione integrata ambientale (euro 232.913).

c) Certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel) e valutazione ambientale strategica (VAS)

          Accanto all'applicazione della direttiva IPPC, anche le procedure di VIA richiedono, allo stato delle cose, approfondimenti teorici e procedurali. Il collegamento sistemico delle procedure VIA alla valutazione ambientale dei piani e programmi (direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001) e alla certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli altri due strumenti fondamentali del processo di valutazione, dovrà consentire il superamento delle formule comando-controllo a favore di più moderne formule basate sull'adesione volontaria agli obiettivi di miglioramento ambientale. Anche in questo caso occorre sviluppare approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, quantificabili in 774.685 euro a decorrere dall'anno 2002, di cui il 50 per cento per EMAS-Ecolabel e il 50 per cento per la VAS.
          Tali risorse si rendono necessarie, per quanto riguarda la VAS, per sostenere studi pilota, con amministrazioni centrali e regionali, di applicazione della direttiva anche ai fini della elaborazione della normativa di recepimento.
          Per quanto riguarda EMAS-Ecolabel le risorse sono destinate ad attività di diffusione della informazione e alla applicazione sperimentale, in casi di particolare interesse strategico, della registrazione EMAS di area e di distretto, in collaborazione con amministrazioni regionali e locali e con soggetti privati, nonché ad attività di informazione e promozione del marchio di qualità ecologica nazionale.

d) Valutazione del rischio ambientale di prodotti chimici e di organismi geneticamente modificati (OGM)

          Le norme comunitarie che regolamentano l'immissione sul mercato di prodotti chimici pericolosi e di OGM prevedono specifiche attività di valutazione dei rischi ambientali, oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio.
          Ci si riferisce, in particolare, al seguente corpo normativo:

              direttiva 90/219/CEE, e successive modificazioni, relativa all'impiego in ambiente confinato di microrganismi geneticamente modificati, resa esecutiva con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

              direttiva 90/220/CEE (successivamente abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001), relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, resa esecutiva con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

              direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, resa esecutiva con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

              direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, resa esecutiva con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

              direttiva 92/32/CE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose, resa esecutiva con decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

          Poiché il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio partecipa direttamente alle attività di valutazione dell'autorità competente e condivide con altre amministrazioni la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto tecnico-scientifico che garantisca una incisiva ed equilibrata presenza del Ministero stesso nelle sedi istituzionali di carattere nazionale e comunitario.
          Le necessità prioritarie riguardano:

              il reperimento di personale tecnico-scientifico, da dedicare alle attività di valutazione del rischio ambientale nei diversi settori sopra citati, mediante stipula di apposite convenzioni con università ed enti di ricerca;
              la formazione di nuove figure professionali nel campo della valutazione del rischio ambientale, sia per le esigenze del settore privato che del settore pubblico;

              l'aggiornamento costante ed il supporto scientifico del personale dedicato alle attività di valutazione, mediante l'attivazione di una rete ("struttura leggera") di centri di riferimento specialistici.

          Per lo svolgimento delle attività indicate occorre attivare risorse finanziarie quantificate in euro 1.027.402 a decorrere dall'anno 2002.

Articolo 6.


          Con l'articolo 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intende proseguire, in materia di informazione e comunicazione ambientale, le iniziative già intraprese nel primo decennio di attività, realizzando un articolato quadro di interventi nel campo della comunicazione ambientale allo scopo di sensibilizzare la opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.
          Gli obiettivi dell'attività di comunicazione ambientale prevedono:

                a) la informazione e promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi per la valorizzazione della educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

                b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, circolari, intese, convenzioni, ed accordi da stipulare con soggetti privati, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

                c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

          Tale attività di comunicazione ambientale sarà esercitata, sulla base di criteri e strumenti stabiliti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante la predisposizione di apposito programma in cui siano indicati puntualmente:

                a) i soggetti destinatari;

                b) le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative;

                c) la indicazione dei princìpi, dei criteri e degli strumenti che si ritengono necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti;
                d) le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie;

                e) la eventuale istituzione di centri specializzati, strutture pubbliche territoriali permanenti, sportelli ambientali e siti INTERNET.

          Allo scopo di predisporre il programma di comunicazione ambientale sarà pianificata l'attuazione dei seguenti interventi, per i quali è prevista la spesa complessiva di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003:

                a) istituzione di centri specializzati e strutture territoriali permanenti;

                b) istituzione di sportelli ambientali;

                c) interventi di carattere poliennale per le campagne di comunicazione da attuare mediante corsi, studi, convegni, annunci su reti radio-televisive e tramite il sistema telematico-informatico;

                d) interventi mediante affissioni e pubblicità, anche di volantinaggio;

                e) interventi mediante inserzioni e pubblicazioni su giornali e riviste e pubblicazione di libri e manuali;

                f) aggiornamento per il personale didattico.

          Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa è prevista, al comma 4, la costituzione di un comitato di esperti nominato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che sarà regolamentato con successivo decreto interministeriale.
          Per tale comitato si prevede una spesa di euro 756.000 quantificata nei seguenti termini:

              20 esperti interni e/o esterni all'amministrazione con compenso mensile forfettario, lordo comprensivo degli oneri contributivi di euro 1.300 per il personale interno ed un compenso mensile di euro 2.000 per gli estranei all'amministrazione.

          10 x 1.300 x 12 euro 156.000

          10 x 2.000 x 12 euro 240.000

          totale compensi euro 396.000


10 missioni annue ad esperto nell'area mediterranea:

costo biglietto medio euro 500 (10 x 20 x euro 500) = euro 100.000

numero dei giorni di missione in media 3 pernottamento euro 150 giornaliere (10 x 20 x 3 x 150) = euro 90.000

diaria giornaliera comprensiva della maggiorazione 30 per cento regio decreto n. 941 del 1926 euro 250 (euro 250 x 3 x 10 x 20)= euro 150.000
totale costo missioni euro 340.000

attrezzature informatiche (2 PC 5 portatili e programmi) euro 20.000


TOTALE SPESE COMITATO euro 756.000



Articolo 12.


          L'articolo reca la copertura delle autorizzazioni di spesa sopraelencate per un importo complessivo di euro 20.000.000, per l'anno 2002 e di euro 21.691.000 a decorrere dall'anno 2003 a valere sul "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
          Per gli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del provvedimento non si predispone la relazione tecnica in quanto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.