S. 1121 - Disposizioni in materia ambientale
approvato
dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2002
(V. Stampato Camera n. 2033)
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Personale del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002.
Art. 2.
(Potenziamento dell’organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente)
1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all’organico vigente dell’Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.
2.
Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio gli
oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione,
all’accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata
la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002.
Art. 3.
(Provvidenze per il controllo
delle emissioni inquinanti)
1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l’anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell’inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.
Art. 4.
(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull’ambiente)
1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell’impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonchè per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002 per:
a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonchè al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall’anno 2002;
b)
lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento;
c) le attività di
studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani
e di programmi suscettibili di impatto sull’ambiente, nonchè alla promozione e
allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica
dei prodotti, nell’ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di
competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio relative
alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi
geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001,
n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di
prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000,
n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze
chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.
Art. 5.
(Trasferimento dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all’APAT)
1. L’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferito all’APAT, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:
a) la valutazione dell’entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;
b)
l’individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a
proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse idriche ai fini di un
esercizio razionale della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marine;
c) lo studio e il
controllo dell’inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e
dell’acquacoltura;
d) la pubblicazione dei
risultati scientifici e tecnologici d’interesse generale ed applicativo per i
settori inerenti alle competenze proprie dell’ICRAM.
Art. 6.
(Programma strategico
di comunicazione ambientale)
1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b)
la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore
ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche
informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti
privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri,
con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati,
compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole
di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e
organi internazionali;
c) la formazione, la
qualificazione e l’aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4.
Nell’ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonchè
per le finalità di cui all’articolo 3, è istituito, presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui
componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi
spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al
comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 7.
(Funzionamento delle aree marine protette)
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l’approvazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2.
L’individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi
dell’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse
umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti
interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al
funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono
a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui
fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle
risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia,
utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e
adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti
giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al
fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre
a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un
periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a
personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti
dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto
funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi
trasferiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti
dall’attuazione dei commi 6 e 7, determinati in 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Art. 8.
(Gestione dei parchi
sommersi di Baia e Gaiola)
1. Al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste» sono sostituite dalle seguenti: «e affidati in gestione con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro».
Art. 9.
(Istituzione dell’Ente parco nazionale
del Circeo)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l’Ente parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L’istituzione e il funzionamento dell’Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Art. 10.
(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)
1. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati.
2. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.
Art. 11.
(Disposizioni in materia
di siti inquinati)
1. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);
p-sexies)
Broni;
p-septies) Falconara
Marittima».
Art. 12.
(Bonifica del sito di Portovesme)
1. Al fine di accelerare l’attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2002.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13.
(Attuazione degli interventi
nelle aree da bonificare)
1. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l’integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l’approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell’area e l’approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica e l’approvazione del progetto di valorizzazione dell’area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell’area, secondo le procedure previste dall’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.
In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il
recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonchè
il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree
bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo
le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate
mediante l’acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o
degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui
costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività
di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture
e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo
con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al
comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè alle
modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso
fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del
soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1,
il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al
presente articolo.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti
territoriali competenti.
Art. 14.
(Istituzione del Reparto
ambientale marino)
1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 15.
(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera)
1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonchè di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l’autorità competente per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all’avvio dell’istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22)
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis)
i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi
tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel
rispetto della vigente normativa;».
2. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, come sostituito dall’articolo 52, comma 56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Entro il
31 marzo 2002» sono soppresse;
b) dopo le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,».
3.
All’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7
è sostituito dal seguente:
«7. La privativa di cui al comma 1 non si
applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data
dal 1º gennaio 2003».
4. All’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 17, è aggiunto il
seguente:
«17-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al
comma 4 i Consorzi di cui agli articoli 40 e 41».
5. All’allegato A annesso al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le parole: «16 01 03 pneumatici usati» sono
sostituite dalle seguenti: «16 01 03 pneumatici fuori uso».
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 5.
Art. 17.
(Smaltimento dei rifiuti sanitari)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152)
1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
2. Al comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell’ente gestore».
Art. 19.
(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)
1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5.
Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della
ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non
serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 marzo
2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro
il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) alle attività
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di cui al
comma 3, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto
piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al comma 3 che inizino l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».
Art. 20.
(Piano straordinario di telerilevamento)
1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 21.
(Modifica all’articolo
14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
1. All’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I relativi proventi, determinati ai sensi dell’articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito».
Art. 22.
(Modifiche alla legge
18 maggio 1989, n. 183)
1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «o, su sua delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse
amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l’altro gli
indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con
gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la
coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti».
2. All’articolo 5 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole
da: «del Ministro dei lavori pubblici» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio»;
b)
al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio:»; la lettera d) è abrogata e alla lettera e)
le parole: «rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro
dell’ambiente» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le
parole: «Il Ministro dell’ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela
del territorio»;
d) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Competenze del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio».
3.
Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è
sostituito dal seguente:
«3. Il comitato istituzionale è presieduto dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario
da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i
beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai
presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato
dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal
segretario generale dell’autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».
4. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio
1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«5. Il comitato tecnico è organo di consulenza
del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino
avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal
segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari
designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici di cui all’articolo 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può
essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di
elevato livello scientifico».
Art. 23.
(Modifica all’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma».
Art. 24.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l’anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Grado/ruolo |
Unità |
Generale di Brigata |
1 |
Colonnello |
1 |
Tenente Colonnello |
1 |
Maggiore |
1 |
Capitano |
3 |
Tenente/Sottotenente |
19 |
Ispettore |
127 |
Sovrintendente |
39 |
Appuntato e Carabiniere |
37 |
Totale . . . |
229 |
|
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