N. 2031-A Misure per favorire l'iniziativa privata

e lo sviluppo della concorrenza

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

 

 

TESTO

del disegno di legge

 

TESTO

della Commissione

 

Capo I

 

INTERVENTI PER FAVORIRE

L'INIZIATIVA ECONOMICA

PRIVATA

 

Capo I

 

INTERVENTI PER FAVORIRE

L'INIZIATIVA ECONOMICA

PRIVATA

 

Art. 1.

 

(Promozione e sviluppo di

nuove

piccole e medie

imprese).

 

Art. 1.

 

(Promozione e sviluppo di

nuove

piccole e medie

imprese).

 

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".

 

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".

 

 

 

Art. 2.


(Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5

ottobre 1991, n. 317).

 

 

 

1. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

 

 

 

Art. 3.


(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole

e medie imprese).

 

 

 

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".

 

Art. 2.

 

(Disposizioni per

accelerare la definizione dei

programmi di cui alla legge

1^ aprile 1986, n. 64).

 

Art. 4.

 

(Disposizioni per

accelerare la definizione dei

programmi di cui alla legge

1^ marzo 1986, n.

64).

 

1. Il Ministro delle attività produttive, per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1^ aprile 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con proprio provvedimento avente natura non regolamentare, anche in deroga alla previgente disciplina legislativa, fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

 

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono fissati termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso regolamento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

 

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli a campione sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

 

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

 

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1^ aprile 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive possono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

 

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1^ marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

 

 

 

Art. 5.


(Modifica all'articolo 17

della legge

27 febbraio 1985, n.

49).

 

 

 

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

"3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per una quota pari al 50 per cento, in relazione a quelle, fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente Titolo; e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori delle partecipazioni assunte ai sensi del medesimo Titolo come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".

 

 

 

Art. 6.


(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

aprile 1979, n. 95).

 

 

 

1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno

 

 

 

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.
4. E' abrogato l'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

Art. 3.

 

(Sviluppo nelle piccole e

medie imprese dell'economia

informatica).

 

Art. 7.

 

(Sviluppo nelle piccole e

medie imprese dell'economia

informatica).

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e

 

medie imprese, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004.

 

medie imprese, di cui all'articolo 1 della Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004.

 

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.

 

2. Identico.

 

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

3. Identico.

 

 

 

Art. 8.


(Disposizioni per il

territorio del Sulcis).

 

 

 

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 12.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 4.

 

(Programmi

intergovernativi nei

settori

ad alta tecnologia).

 

Art. 9.

 

(Programmi

intergovernativi nei

settori

ad alta tecnologia).

 

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24

 

1. Identico.

 

dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie od enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

 

 

 

2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo stanziamento dell'anno a cui si riferiscono.

 

2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.

 

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.

 

3. Identico.

 

 

 

Art. 10.


(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 237).

 

 

 

1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la

 

 

 

razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, è determinato come segue:

a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;

b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

 

 

 

Art. 11.


(Disposizioni in materia di produzione di medicamenti e prodotti coperti dai certificati complementari di

protezione).

 

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la produzione per l'esportazione dei medicamenti e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione rilasciati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché dell'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della medesima legge n. 349 del 1991.

 

 

 

Art. 12.


(Disposizioni in materia

di piani

degli insediamenti

produttivi).

 

 

 

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI

IN TEMA DI PROPRIETA'

INDUSTRIALE

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI

IN TEMA DI PROPRIETA'

INDUSTRIALE

 

Art. 5.

 

(Delega al Governo per il

riassetto delle norme in tema

di proprietà

industriale).

 

Art. 13.

 

(Delega al Governo per il

riassetto delle norme in tema

di proprietà

industriale).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ai sensi e secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ai sensi e secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

 

a) identica;

 

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale comunitaria intervenuta;

 

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

 

c) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

 

c) identica;

 

d) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

 

d) identica;

 

e) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

 

e) identica;

 

f) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondi i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

f) identica.

 

2. Dall'attuazione della delega non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

2. Identico.

 

Art. 6.

(Delega al Governo in

materia di protezione

giuridica delle invenzioni

biotecnologiche).

 

La Commissione propone lo

stralcio.

 

1. Il Governo è

delegato ad emanare, entro

sei mesi dalla data di

entrata in vigore della

presente legge, un decreto

legislativo per il

recepimento della direttiva

98/44/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del

6 luglio 1998, sulla

protezione giuridica delle

invenzioni biotecnologiche ed

in conformità alla sentenza

della Corte di giustizia

delle Comunità europee 9

ottobre 2001. Il decreto

legislativo è emanato su

proposta del Ministro per le

politiche comunitarie e del

Ministro delle attività

produttive, di concerto con i

Ministri degli affari esteri,

dell'economia e delle

finanze, della giustizia,

della salute, dell'ambiente e

della tutela del territorio,

delle politiche agricole e

forestali e dell'istruzione,

dell'università e della

ricerca.

2. Il decreto

legislativo di cui al comma 1

è emanato nel rispetto dei

seguenti princìpi e criteri

direttivi:

 

a) prevedere che

l'attuazione della direttiva

avvenga nel rispetto degli

obblighi derivanti da accordi

internazionali, in

particolare dalla Convenzione

sul brevetto europeo, dalla

Convenzione sulla diversità

biologica e dall'Accordo

sugli aspetti dei diritti di

proprietà intellettuale

attinenti al commercio

(TRIPS), e non ne

pregiudichi, comunque,

l'osservanza;

 

b) consentire la

possibilità di brevettare:

 

1) un materiale

biologico, isolato dal suo

ambiente naturale o prodotto

tramite un procedimento

tecnico;

 

 

 

2) un processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

c) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

d) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, purché la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate; tale elemento isolato deve essere il risultato di procedimenti tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

f) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) i procedimenti di clonazione di esseri umani;

 

 

 

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

g) prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente;

h) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, senza indicazione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

i) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

l) confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

 

 

 

m) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

n) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, alla persona da cui è stato prelevato tale materiale, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente;

o) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

p) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

q) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione com-merciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita

 

 

 

diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

r) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

1) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;

s) prevedere che il richiedente il brevetto di un materiale di origine vegetale o animale indichi, ove conosciuto, il luogo geografico di origine del materiale;

t) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo, prevede sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni del decreto stesso, secondo i criteri e con i limiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

 

 

 

Art. 7.

 

(Delega al Governo per

l'istituzione di sezioni dei

tribunali specializzate in

materia di proprietà

industriale e

intellettuale).

 

Art. 14.

 

(Delega al Governo per

l'istituzione di sezioni dei

tribunali specializzate in

materia di proprietà

industriale e

intellettuale).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale, brevetti, modelli ornamentali e di utilità, segni distintivi e diritti d'autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni e diritto d'autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

 

a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

 

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

 

b) identica;

 

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

 

c) identica.

 

2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

 

2. Identico.

 

Art. 8.

 

(Inoperabilità del

diritto d'autore da parte del

titolare di un brevetto di

modello).

 

Art. 15.

 

(Inoperabilità del

diritto d'autore da parte del

titolare di un brevetto di

modello).

 

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 9.

 

(Intervento a sostegno

del settore della proprietà

industriale).

 

Art. 16.

 

(Intervento a sostegno

del settore della proprietà

industriale).

 

1. Al fine di far fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in tema di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003.

 

Identico.

 

2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

 

 

Capo III


NORME IN TEMA DI R.C.

AUTO

 

Capo III


NORME IN TEMA DI R.C.

AUTO

 

Art. 10.

 

(Modalità per il

risarcimento del

danno).

 

Art. 17.

 

(Modalità per il

risarcimento del

danno).

 

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona che comportino invalidità non superiore a cinque punti.

 

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

 

2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, il danneggiato può richiedere la riparazione

 

2. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale il danneggiato, fatta

 

del veicolo presso un autoriparatore, scelto dal danneggiato stesso nell'ambito di una lista, formata sulla base di criteri approvati dal Ministero delle attività produttive, che tenga conto, in particolare, del livello di distribuzione territoriale degli autoriparatori, e comunicata dall'impresa tenuta al risarcimento, ovvero ottenere un risarcimento pecuniario di importo pari al costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto in caso di riparazione diretta.

 

salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può accettare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito della lista provinciale delle imprese di autoriparazione di cui al comma 3 ovvero ottenere il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata da altre imprese di autoriparazione previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire da parte dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento entro quindici giorni dall'emissione. E' fatta salva la facoltà del danneggiato, previo accordo con la compagnia di assicurazione, di non effettuare la riparazione qualora sia valutata l'antieconomicità della medesima.

 

 

 

3. La lista provinciale delle imprese di autoriparazione è formata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio in conformità ai criteri individuati dal Ministero delle attività produttive. Sono iscritte nella lista provinciale le imprese, in possesso dei requisiti individuati dal Ministero delle attività produttive, comunicate dalle imprese di assicurazione. Hanno comunque diritto di ottenere l'iscrizione nella lista provinciale le imprese di autoriparazione in possesso dei suddetti requisiti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono annualmente la lista provinciale delle imprese di autoriparazione al Ministero delle attività produttive, che ne verifica la conformità.

 

3. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni del danneggiato.

 

4. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

 

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

 

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

 

"4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 può essere diversamente quantificato dal giudice in misura non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".

 

"4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".

 

Art. 11.

 

(Attestato di

rischio).

 

Art. 18.

 

(Premi con

franchigia).

 

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

 

1. Identico:

 

"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie non corrisposti dall'assicurato".

 

"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".

 

 

 

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

 

Art. 12.

 

(Esclusione di spese

legali).

 

Art. 19.

 

(Esclusione di spese

professionali).

 

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sono aggiunte le seguenti: "; il danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute anteriormente alla scadenza del termine predetto".

 

1. Le spese sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se corrisposte anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, fatte salve le spese mediche.

 

 

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano comunque applicazione qualora il risarcimento del danno avvenga con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 17.

 

Art. 13.

 

(Truffa in

assicurazione

e obbligo di dichiarazioni

veritiere).

 

Art. 20.

 

(Truffa in

assicurazione

e obbligo di dichiarazioni

veritiere).

 

1. E' fatto obbligo a chiunque denuncia un sinistro di dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000,

 

1. Chiunque, al fine di procurare o accrescere per sé o per altri il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsifica una polizza o la documentazione

 

n. 443, che le modalità di svolgimento dello stesso sono quelle dichiarate nella denuncia del sinistro.

 

richiesta per la stipulazione di un contratto, ovvero altera una polizza o il certificato di assicurazione o il relativo contrassegno o l'attestazione del rischio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 310 a 1.550 euro.

 

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Si procede altresì d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti".

 

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque denuncia un sinistro non accaduto ovvero accaduto in modo difforme, ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova relativi al sinistro al fine di conseguire o accrescere per sé o per altri le somme dovute dall'assicurazione in forza del contratto di assicurazione.

 

 

 

3. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

"2-bis) se il fatto è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

 

Art. 14.

 

(Certificazione del

bilancio).

 

Art. 21.

 

(Attuario

incaricato).

 

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC- auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario responsabile nell'ambito della propria struttura.

 

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC- auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

 

 

 

Art. 22.


(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel

settore della RC auto).

 

 

 

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge

 

 

 

12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione ed il funzionamento del comitato di cui al presente comma.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

"5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca-dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca-dati a decorrere dal 1^ gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca-dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".

 

 

 

5. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

 

Capo IV


DISPOSIZIONI IN TEMA DI

POLITICA ENERGETICA

 

Capo IV


DISPOSIZIONI IN TEMA DI

POLITICA ENERGETICA

 

Art. 15.

 

(Potenziamento delle

infrastrutture internazionali

di approvvigionamento di gas

naturale).

 

Art. 23.

 

(Potenziamento delle

infrastrutture internazionali

di approvvigionamento di gas

naturale).

 

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna.

 

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord-Africa all'Italia.
2. Ai soggetti che investono nella realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, direttamente o attraverso la sottoscrizione di contratti di lungo termine, è riconosciuto il diritto di accesso al sistema nazionale dei metanodotti per un periodo congruo stabilito dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento.

 

2. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle attività produttive.

 

3.Identico.

 

3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, di 45.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

4. Identico.

 

 

 

Art. 24.


(Fondo per la

razionalizzazione

della rete dei

carburanti).

 

 

 

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Art. 25.


(Gasdotti

internazionali

di importazione).

 

 

 

1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo

 

 

 

23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1^ ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.
2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, ai fini di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1^ ottobre 2001-30 settembre 2002.

 

Art. 16.

 

(Contributo straordinario

all'ENEA).

 

Art. 26.

 

(Contributo straordinario

all'ENEA).

 

1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.

 

Identico.

 

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

 

 

 

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

 

 

 

Art. 17.

 

(Elenco dei prodotti

esplodenti).

 

Art. 27.

 

(Elenco dei prodotti

esplodenti).

 

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego di attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 

Identico.

 

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del Fondo di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 28.


(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,

n. 443).

 

 

 

1. Alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese".

 

Capo V

 

MISURE ORGANIZZATIVE

 

Capo V

 

MISURE ORGANIZZATIVE

 

Art. 18.

 

(Misure per il controllo

della destinazione d'uso di

materie prime e

semilavorati).

 

Art. 29.

 

(Misure per il controllo

della destinazione d'uso di

materie prime e

semilavorati).

 

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

 

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

 

2. Identico.

 

 

 

Art. 30.


(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari

deteriorabili).

 

 

 

1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto

 

 

 

decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Art. 19.

 

(Trattamento economico

del personale già

appartenente ai ruoli degli

Uffici provinciali

dell'industria, del commercio

e dell'artigianato).

 

Art. 31.

 

(Trattamento economico

del personale già

appartenente ai ruoli degli

Uffici provinciali

dell'industria, del commercio

e dell'artigianato).

 

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580 migliaia di euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

 

1. Identico.

 

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, per gli anni 2003-2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

 

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

3. A far data dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

 

3. A far data dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dall'articolo 2, primo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557.

 

4. Con decorrenza 1^ gennaio 2003, il personale di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

 

4. Identico.

 

Art. 20.

 

(Istituzione del punto di

contatto OCSE).

 

Art. 32.

 

(Istituzione del punto di

contatto OCSE).

 

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del luglio 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

 

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

 

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

2. Identico.

 

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285 migliaia di euro nell'anno 2003 e di 720 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

 

3. Identico.

 

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini

 

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

Art. 21.

 

(Vigilanza in materia di

cooperazione).

 

Soppresso.

 

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le lettere d) ed e) sono abrogate.

 

 

 

 

 

Art. 33.


(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in

mediazione).

 

 

 

1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:

a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;

c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

 

 

 

Art. 34.


(Modifica all'articolo 4

della legge

28 ottobre 1999, n.

410).

 

 

 

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive".

2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla loro eventuale riconferma sulla base dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della durata dell'incarico liquidatorio.

 

 

 

Art. 35.


(Modifica all'articolo 15

della legge

31 gennaio 1992, n.

59).

 

 

 

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, l'anzidetta sanzione viene elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo".

 

 

 

Art. 36.


(Modifica all'articolo 18

della legge

29 dicembre 1993, n.

580).

 

 

 

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come

 

 

 

sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

 

Capo VI


MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN

TEMA DI CONCORRENZA

 

Capo VI


MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN

TEMA DI CONCORRENZA

 

Art. 22.

 

(Servizi INTERNET).

 

Soppresso.

 

1. I fornitori di servizi INTERNET (INTERNET Service Provider), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenze individuali, sulla base di listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.

 

 

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi INTERNET e gestori di reti di telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Art. 23.

 

(Modifiche al decreto

legislativo

13 maggio 1998, n.

171).

 

Art. 37.

 

(Modifiche al decreto

legislativo

13 maggio 1998, n.

171).

 

1. L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:

 

Identico.

 

"6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".

2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e d'emergenza".
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate d'emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.
2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".

 

 

 

Art. 24.

 

(Modifica all'articolo 9

del decreto del Presidente

della Repubblica 9 febbraio

2001, n. 187).

 

Soppresso.

 

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente: "Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari".

 

 

 

Art. 25.

 

(Modifica all'articolo 40

della legge

24 aprile 1998, n.

128).

 

Soppresso.

 

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

"4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale".