N. 2031-A – Misure per favorire
l'iniziativa privata
e lo sviluppo della
concorrenza
TESTO del disegno di legge |
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TESTO della Commissione |
Capo I INTERVENTI PER
FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA |
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Capo I INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA |
Art. 1. (Promozione e
sviluppo di nuove piccole e medie imprese). |
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Art. 1. (Promozione e
sviluppo di nuove piccole e medie imprese). |
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite
le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e
medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999". |
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1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite
le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e
medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999". |
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Art. 2.
ottobre 1991, n.
317). |
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1. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi
degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende
anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento
dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di
agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento
vigente alla data della concessione includa anche le imposte
nell'investimento lordo agevolabile. |
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Art. 3.
e medie imprese). |
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1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
Art. 2. (Disposizioni per accelerare la
definizione dei programmi di cui
alla legge 1^ aprile 1986, n.
64). |
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Art. 4. (Disposizioni per accelerare la
definizione dei programmi di cui
alla legge 1^ marzo 1986, n. 64). |
1. Il Ministro delle attività produttive, per
accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi
della legge 1^ aprile 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento
straordinario per il Mezzogiorno, con proprio provvedimento avente
natura non regolamentare, anche in deroga alla previgente
disciplina legislativa, fissa termini perentori per gli
adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato
rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo
stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate. |
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1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento
agevolati ai sensi della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e delle altre
normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività
produttive, sono fissati termini perentori per gli adempimenti a
carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può
essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso regolamento
può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate. |
2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione
definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli a
campione sui programmi di investimento destinatari degli interventi. |
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2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione
definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui
programmi di investimento destinatari degli interventi. |
3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle
imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle
agevolazioni di cui alla legge 1^ aprile 1986, n. 64, per i quali è stato
disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle
attività produttive possono sospendere l'iter procedurale delle
pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza. |
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3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle
imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle
agevolazioni di cui alla legge 1^ marzo 1986, n. 64, per i quali è
stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle
attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle
pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza. |
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Art. 5.
della legge 27 febbraio 1985, n. 49). |
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1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma
7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente: |
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Art. 6.
aprile 1979, n. 95). |
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1. I commissari straordinari nominati nelle procedure
di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo
giorno |
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successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. |
Art. 3. (Sviluppo nelle
piccole e medie imprese
dell'economia informatica). |
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Art. 7. (Sviluppo nelle
piccole e medie imprese
dell'economia informatica). |
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica
nelle piccole e |
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1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica
nelle piccole e |
medie imprese, specie nelle aree depresse, è autorizzata la
spesa di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro
per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004. |
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medie imprese, di cui all'articolo 1 della Raccomandazione
96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie
nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per
l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di
euro per l'anno 2004. |
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle
attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e
delle comunicazioni. |
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2. Identico. |
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive. |
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3. Identico. |
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Art. 8.
territorio del
Sulcis). |
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1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine
previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2002. Le
risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo
57 sono integrate con l'importo di 12.911.000 euro a valere
sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma
3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3
del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
Art. 4. (Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia). |
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Art. 9. (Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia). |
1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui
alla legge 24 |
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1. Identico. |
dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e
all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e
gestiti per mezzo di agenzie od enti, di diritto pubblico o privato,
istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai
sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti
disposti dalle norme citate. |
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2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa,
e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti del 15 per
cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo
stanziamento dell'anno a cui si riferiscono. |
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2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa,
e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi
del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3,
lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento. |
3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad
intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo
stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei
beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del
1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati
operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base
produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale. |
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3. Identico. |
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Art. 10.
luglio 1993, n.
237). |
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1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6,
commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, volti a favorire la |
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razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione
produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel
settore della produzione di materiali di armamento, è
determinato come segue: |
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Art. 11.
protezione). |
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1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge è consentita la produzione per l'esportazione dei medicamenti
e dei prodotti coperti dai certificati complementari di
protezione rilasciati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19
ottobre 1991, n. 349, nonché dell'articolo 4-bis del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1
della medesima legge n. 349 del 1991. |
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Art. 12.
di piani degli insediamenti produttivi). |
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1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già
concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle
aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle
aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio
comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle
aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello
delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento
della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità
di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza. |
Capo II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE |
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Capo II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE |
Art. 5. (Delega al Governo
per il riassetto delle
norme in tema di proprietà industriale). |
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Art. 13. (Delega al Governo
per il riassetto delle
norme in tema di proprietà industriale). |
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà
industriale, ai sensi e secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ai
sensi e secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento,
formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza
giuridica, logica e sistematica; |
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a) identica; |
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale
comunitaria intervenuta; |
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b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e
comunitaria intervenuta; |
c) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie
informatiche; |
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c) identica; |
d) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta
alla gestione della normativa, anche con attribuzione di autonomia
amministrativa, finanziaria e gestionale; |
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d) identica; |
e) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e
riduzione degli adempimenti amministrativi; |
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e) identica; |
f) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della
disciplina dei procedimenti amministrativi secondi i criteri di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. |
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f) identica. |
2. Dall'attuazione della delega non deriveranno nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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2. Identico. |
Art. 6. (Delega al Governo
in materia di
protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche). |
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La Commissione
propone lo stralcio. |
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001. Il decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza; b) consentire la possibilità di brevettare: 1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico; |
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2) un processo attraverso il quale viene prodotto,
lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente
allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione; |
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2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica
germinale dell'essere umano; |
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m) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove
varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista
esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale,
anche se detta modifica è il frutto di procedimento di
ingegneria genetica; |
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diretta da parte dell'allevatore per soggetti da
vita rientranti nella normale attività agricola; |
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Art. 7. (Delega al Governo
per l'istituzione di
sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale). |
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Art. 14. (Delega al Governo
per l'istituzione di
sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale). |
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in |
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in |
vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare
una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia
di concorrenza sleale, brevetti, modelli ornamentali e
di utilità, segni distintivi e diritti d'autore, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti
ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti
giudiziari in materia di marchi, brevetti, modelli di utilità, modelli
e disegni e diritto d'autore, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
a) istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di
distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate per la
trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche; |
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a) istituire presso un numero ristretto, comunque non
superiore ad otto, di tribunali e di altrettante corti
d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie
riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato né incrementi di dotazioni organiche; |
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze
riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale ed al presidente
della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni
specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né
incrementi di dotazioni organiche; |
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b) identica; |
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la
pertinente competenza territoriale. |
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c) identica. |
2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui al comma 1,
lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne
impedisca l'efficiente avvio. |
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2. Identico. |
Art. 8. (Inoperabilità del diritto d'autore da
parte del titolare di un
brevetto di modello). |
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Art. 15. (Inoperabilità del diritto d'autore da
parte del titolare di un
brevetto di modello). |
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità
del diritto d'autore scade decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. |
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1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità
del diritto d'autore scade decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. |
Art. 9. (Intervento a
sostegno del settore della
proprietà industriale). |
|
Art. 16. (Intervento a
sostegno del settore della
proprietà industriale). |
1. Al fine di far fronte alle esigenze relative all'attività
amministrativa in tema di proprietà industriale, con particolare riguardo
all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela, nonché alle
programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di
4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno
2003. |
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Identico. |
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono
determinati con direttive del Ministro delle attività produttive. |
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|
Capo III
AUTO |
|
Capo III
AUTO |
Art. 10. (Modalità per il risarcimento del danno). |
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Art. 17. (Modalità per il risarcimento del danno). |
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a
persona che comportino invalidità non superiore a cinque
punti. |
|
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a
persona. |
2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, il danneggiato
può richiedere la riparazione |
|
2. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione
stradale il danneggiato, fatta |
del veicolo presso un autoriparatore, scelto dal danneggiato
stesso nell'ambito di una lista, formata sulla base di criteri approvati dal
Ministero delle attività produttive, che tenga conto, in particolare, del
livello di distribuzione territoriale degli autoriparatori, e comunicata
dall'impresa tenuta al risarcimento, ovvero ottenere un risarcimento
pecuniario di importo pari al costo che l'impresa di assicurazione avrebbe
sostenuto in caso di riparazione diretta. |
|
salva la valutazione in ordine alla responsabilità,
può accettare la riparazione del veicolo presso un'impresa di
autoriparazione da lui scelta nell'ambito della lista provinciale
delle imprese di autoriparazione di cui al comma 3 ovvero
ottenere il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata
da altre imprese di autoriparazione previa verifica e
trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori
effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire
da parte dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento
entro quindici giorni dall'emissione. E' fatta salva la
facoltà del danneggiato, previo accordo con la compagnia di
assicurazione, di non effettuare la riparazione qualora sia
valutata l'antieconomicità della medesima. |
|
|
3. La lista provinciale delle imprese di autoriparazione
è formata dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio in conformità ai criteri
individuati dal Ministero delle attività produttive. Sono
iscritte nella lista provinciale le imprese, in possesso dei
requisiti individuati dal Ministero delle attività produttive,
comunicate dalle imprese di assicurazione. Hanno comunque
diritto di ottenere l'iscrizione nella lista provinciale le
imprese di autoriparazione in possesso dei suddetti requisiti.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
trasmettono annualmente la lista provinciale delle imprese
di autoriparazione al Ministero delle attività produttive, che
ne verifica la conformità. |
3. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali
ulteriori danni del danneggiato. |
|
4. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali
ulteriori danni. |
4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è
sostituito dal seguente: |
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5. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo
2001, n. 57, è inserito il seguente: |
"4. L'ammontare del danno biologico determinato ai
sensi del comma 2 può essere diversamente quantificato dal giudice in misura
non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato". |
|
"4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai
sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate
in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato". |
Art. 11. (Attestato di rischio). |
|
Art. 18. (Premi con franchigia). |
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: |
|
1. Identico: |
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie non
corrisposti dall'assicurato". |
|
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie,
richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti
dall'assicurato". |
|
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2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia
le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di
garanzia senza costi aggiuntivi. |
Art. 12. (Esclusione di spese legali). |
|
Art. 19. (Esclusione di spese professionali). |
1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, dopo le parole: "Fondo di garanzia per le vittime della
strada" sono aggiunte le seguenti: "; il danneggiato non ha diritto
al rimborso delle spese legali sostenute anteriormente alla scadenza del
termine predetto". |
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1. Le spese sostenute dai soggetti indicati all'articolo
3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato
dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non
sono rimborsabili se corrisposte anteriormente alla scadenza
del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, fatte salve le spese mediche. |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano comunque
applicazione qualora il risarcimento del danno avvenga con
modalità diverse da quelle previste dall'articolo 17. |
Art. 13. (Truffa in assicurazione e obbligo di
dichiarazioni veritiere). |
|
Art. 20. (Truffa in assicurazione e obbligo di
dichiarazioni veritiere). |
1. E' fatto obbligo a chiunque denuncia un sinistro di
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del
decreto legislativo 28 dicembre 2000, |
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1. Chiunque, al fine di procurare o accrescere per sé
o per altri il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione,
falsifica una polizza o la documentazione |
n. 443, che le modalità di svolgimento dello stesso sono quelle
dichiarate nella denuncia del sinistro. |
|
richiesta per la stipulazione di un contratto, ovvero
altera una polizza o il certificato di assicurazione o il
relativo contrassegno o l'attestazione del rischio, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 310
a 1.550 euro. |
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale è
aggiunto il seguente: |
|
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque
denuncia un sinistro non accaduto ovvero accaduto in modo
difforme, ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce
elementi di prova relativi al sinistro al fine di conseguire o
accrescere per sé o per altri le somme dovute dall'assicurazione
in forza del contratto di assicurazione. |
|
|
3. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: |
Art. 14. (Certificazione del bilancio). |
|
Art. 21. (Attuario incaricato). |
1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche
relativi al ramo RC- auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri
di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un
attuario responsabile nell'ambito della propria struttura. |
|
1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche
relativi al ramo RC- auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri
di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un
attuario incaricato. |
|
|
Art. 22.
settore della RC
auto). |
|
|
1. Al fine di consentire la realizzazione dei
compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive,
l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso
Ministero ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5,
secondo comma, della legge |
|
|
12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie
relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti. |
|
|
5. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali
adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono
da considerare privi di efficacia. |
Capo IV
POLITICA ENERGETICA |
|
Capo IV
POLITICA ENERGETICA |
Art. 15. (Potenziamento delle infrastrutture
internazionali di approvvigionamento
di gas naturale). |
|
Art. 23. (Potenziamento delle infrastrutture
internazionali di
approvvigionamento di gas naturale). |
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture
internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli
approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi
contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di
approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la
costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna. |
|
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture
internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli
approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi
contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di
approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la
costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per
la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio
degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal
Nord-Africa all'Italia. |
2. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta
del Ministro delle attività produttive. |
|
3.Identico. |
3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
di 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, di 45.000 migliaia di euro per
l'anno 2003 e di 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive. |
|
4. Identico. |
|
|
Art. 24.
razionalizzazione della rete dei carburanti). |
|
|
1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per
l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro
di carburante per autotrazione venduto negli impianti di
distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei
gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni,
modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro
delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. |
|
|
Art. 25.
internazionali di importazione). |
|
|
1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di
gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea
ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo |
|
|
23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo
Stato italiano e gli altri Stati interessati, sentite le
imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno termico 1^ ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe
di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso
decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non
si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare
territoriale italiano. |
Art. 16. (Contributo
straordinario all'ENEA). |
|
Art. 26. (Contributo
straordinario all'ENEA). |
1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno
2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003. |
|
Identico. |
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su
presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111,
nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento
della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre
precedente. |
|
|
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza
devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato
l'impianto e il relativo impegno finanziario. |
|
|
Art. 17. (Elenco dei prodotti esplodenti). |
|
Art. 27. (Elenco dei prodotti esplodenti). |
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti
idonei all'impiego di attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di
pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale
somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50
per cento al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. |
|
Identico. |
2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese
per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza
nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento
dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature
di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del Fondo di cui al comma 1. |
|
|
|
|
Art. 28.
n. 443). |
|
|
1. Alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'articolo
1, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonché a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento
energetico del Paese". |
Capo V MISURE ORGANIZZATIVE |
|
Capo V MISURE ORGANIZZATIVE |
Art. 18. (Misure per il
controllo della destinazione
d'uso di materie prime e semilavorati). |
|
Art. 29. (Misure per il controllo della destinazione
d'uso di materie prime e semilavorati). |
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla
corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il
cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela
della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate
possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri competenti
per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente
i predetti reparti. |
|
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla
corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il
cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela
della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate
possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del
Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa
intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti. |
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti
di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le
disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e
gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle
amministrazioni interessate. |
|
2. Identico. |
|
|
Art. 30.
deteriorabili). |
|
|
1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili
a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i
corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal
momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per
prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come
tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività
produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata
in vigore del suddetto |
|
|
decreto del Ministro delle attività produttive, per
prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali
definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1993. In caso di mancato rispetto del
termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione
in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al
tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti percentuali,
salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura
superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la
mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti
costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice
di procedura civile. |
Art. 19. (Trattamento
economico del personale già appartenente ai
ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato). |
|
Art. 31. (Trattamento
economico del personale già appartenente ai
ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato). |
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del
personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge
23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937,
n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a
2.580 migliaia di euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero
e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato
dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557. |
|
1. Identico. |
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si
provvede, per gli anni 2003-2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli
anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze |
|
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e
2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo |
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. |
|
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle attività produttive. |
3. A far data dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del
personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre
amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento
previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557. |
|
3. A far data dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del
personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre
amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento
previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dall'articolo 2,
primo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557. |
4. Con decorrenza 1^ gennaio 2003, il personale di cui al comma
1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale
riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa
data. |
|
4. Identico. |
Art. 20. (Istituzione del
punto di contatto OCSE). |
|
Art. 32. (Istituzione del
punto di contatto OCSE). |
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del luglio 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle
imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito,
presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale
(PCN). |
|
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle
imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito,
presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale
(PCN). |
2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il
Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da
altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali
richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione
di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. |
|
2. Identico. |
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata
la spesa di 285 migliaia di euro nell'anno 2003 e di 720 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2004. |
|
3. Identico. |
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per
gli anni medesimi dello |
|
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli
anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini |
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attività produttive. |
|
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle attività produttive. |
Art. 21. (Vigilanza in
materia di cooperazione). |
|
Soppresso. |
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, le lettere d) ed e) sono abrogate. |
|
|
|
|
Art. 33.
mediazione). |
|
|
1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di
formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5
marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della
medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione
nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio
richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2
della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18
della legge n. 57 del 2001, a condizione che: |
|
|
Art. 34.
della legge 28 ottobre 1999, n. 410). |
|
|
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n.
410, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
|
Art. 35.
della legge 31 gennaio 1992, n. 59). |
|
|
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti:
"In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo,
se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla
scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento
del contributo; per i versamenti effettuati successivamente,
l'anzidetta sanzione viene elevata al 15 per cento. In entrambi
i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo". |
|
|
Art. 36.
della legge 29 dicembre 1993, n. 580). |
|
|
1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come |
|
|
sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti:
"secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". |
Capo VI
TEMA DI CONCORRENZA |
|
Capo VI
TEMA DI CONCORRENZA |
Art. 22. (Servizi INTERNET). |
|
Soppresso. |
1. I fornitori di servizi INTERNET (INTERNET Service
Provider), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai
sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni
economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni
titolari di licenze individuali, sulla base di listino di interconnessione
pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale
avente significativo potere di mercato (SPM). |
|
|
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto
a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni
di fornitori di servizi INTERNET e gestori di reti di
telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. |
|
|
Art. 23. (Modifiche al
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171). |
|
Art. 37. (Modifiche al
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171). |
1. L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, è sostituito dal seguente: |
|
Identico. |
"6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il
fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di
telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli
utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1,
2, 3 e 4". |
|
|
Art. 24. (Modifica
all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187). |
|
Soppresso. |
1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, è sostituito dal seguente: "Restano ferme le
disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari". |
|
|
Art. 25. (Modifica
all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128). |
|
Soppresso. |
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24
aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente: |
|
|