C. 2031-ter – Delega al Governo in materia di protezione
giuridica
delle invenzioni biotecnologiche
(Già articolo 6 del
disegno di legge n. 2031, stralciato
con deliberazione
dell'Assemblea il 12 febbraio 2002)
RELAZIONE
Onorevoli
Deputati! - Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2002-2006 definisce, quale impegno fondamentale del Governo, il recupero di
competitività del "sistema Italia". Per questa via sarà possibile
accrescere la quota delle esportazioni sul mercato internazionale e favorire
gli investimenti esteri diretti in Italia, promuovendo l'internazionalizzazione
delle imprese ed attivando un circuito virtuoso nel campo dell'occupazione e
nello sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali. Tale documento individua, inoltre,
tra i contenuti che devono avere, tra gli altri, i provvedimenti collegati alla
legge finanziaria, gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, per la
liberalizzazione del mercato e dei servizi pubblici, nonché per il rilancio
della ricerca scientifica e tecnologica.
A tal fine, il disegno di legge
che si propone, contiene una serie di misure a tutto campo, volte a stimolare
l'iniziativa economica privata e la crescita dimensionale delle piccole e medie
imprese (PMI), anche razionalizzando il sistema degli incentivi, favorendo la
protezione della ricerca, della creatività e dell'inventiva italiana, misure
finalizzate a migliorare il sostegno della tutela brevettuale, con particolare
riguardo al nuovo settore delle biotecnologie. Ai fini dello sviluppo della
competitività un ruolo importante è rivestito dal settore energetico, in cui ci
si propone di favorire investimenti per nuove infrastrutture per l'importazione
e lo stoccaggio del gas.
Tali misure si accompagnano ad
alcune norme in materia di organizzazione amministrativa e a norme in materia
di diritto comunitario, che chiudono il provvedimento.
Il disegno di legge è composto
da venticinque articoli, raggruppati in sei capi:
capo
I: Interventi per favorire l'iniziativa economica privata (articoli da 1 a 4);
capo
II: Disposizioni in tema di proprietà industriale (articoli da 5 a 9);
capo
III: Norme in tema di assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articoli da 10 a
14);
capo
IV: Disposizioni in tema di politica energetica (articoli da 15 a 17);
capo
V: Misure organizzative (articoli da 18 a 21);
capo
VI: Misure di adeguamento a disposizioni comunitarie in tema di concorrenza
(articoli da 22 a 25).
In particolare:
... Omissis ...
L'articolo 6 contiene delega al Governo per il recepimento,
con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla "Protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche", in conformità anche alla pronuncia della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 9 ottobre 2001.
La citata direttiva 98/44/CE è
strutturata in 18 articoli e 56 "considerando" interpretativi, alcuni
dei quali sono stati integralmente trasfusi nel provvedimento in esame, come
particolari princìpi di delega.
La norma in esame contiene 18
specifici criteri di delega. Tale particolare struttura si rende necessaria in
quanto la direttiva soprarichiamata è estremamente complessa e delicata e tocca
settori sensibili delle scienze e della tecnologia.
Nell'attribuzione della delega,
è stato pertanto ritenuto necessario introdurre nella normativa nazionale,
oltre alle norme della direttiva, il cui recepimento è obbligatorio,
disposizioni volte a chiarire aspetti che potrebbero dare luogo ad incertezze
interpretative tramite l'aggiunta, nei criteri di delega, del contenuto di
alcuni "considerando" interpretativi della complessa materia.
E' prevista una disposizione
introduttiva che richiama gli obblighi derivanti da accordi internazionali, in
particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dall'Accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e dalla
Convenzione sulla diversità biologica (lettera a) del comma 2).
Subito dopo vengono precisati i
limiti alla brevettabilità derivanti dal rispetto di fondamentali princìpi
etici, rendendo maggiormente restrittive le disposizioni comunitarie relative
ad alcuni criteri di esclusione dalla brevettabilità per contrasto con l'ordine
pubblico e il buon costume, prevedendo espressamente, oltre al divieto di
clonazione di esseri umani e modifiche dell'identità genetica germinale
dell'essere umano, anche di ogni utilizzazione di embrioni umani. Viene,
inoltre, fatto espresso divieto di utilizzo dell'invenzione ove arrechi
pregiudizio alla vita o alla salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o
per evitare gravi danni ambientali tali da compromettere fondamentali esigenze
di equilibrio ecologico e ambientale (lettera f) del comma 2); è stata
anche stabilita l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari
stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nel rispetto dei princìpi
fondamentali che garantiscono la dignità e la integrità dell'essere umano
(lettera c) del comma 2) nonché la necessità che, nell'ambito del deposito
di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico
di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato il
materiale debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio
consenso libero e informato a tale prelievo in base alla normativa vigente
(lettera n) del comma 2). Viene ribadita anche l'esclusione dalla
brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico, o terapeutico del
corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale (lettera e) del comma 2). E' consentito brevettare un elemento
isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, purché sia il risultato di
procedimenti tecnici che lo hanno identificato, purificato e moltiplicato al di
fuori del corpo umano stesso (lettera d) del comma 2).
E' prevista, inoltre, la
possibilità di brevettare materiale biologico anche se preesistente allo stato
naturale, purchè abbia i requisiti di un'invenzione (lettera b) del
comma 2) mentre è esclusa la brevettabilità di sequenze di DNA se non a
determinate condizioni (lettera h) del comma 2).
Per quanto riguarda la
protezione del materiale biologico di origine vegetale ed animale, è consentita
la brevettabilità di piante o animali ovvero di un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero
genoma, se la loro applicazione non è limitata all'ottenimento di una
determinata varietà vegetale o razza animale, rispettando il divieto per questi
ultimi prodotti previsto dalla vigente legislazione (lettera i) del
comma 2). Viene prevista l'esclusione dalla brevettabilità di una nuova varietà
vegetale, anche se ottenuta con procedimento di ingegneria genetica (lettera m)
del comma 2).
Il criterio di cui alla lettera
g) prevede una clausola di salvaguardia.
Vengono, poi, previsti, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 2100/94 sulla protezione delle nuove varietà
vegetali, i diritti degli agricoltori a utilizzare, nell'ambito delle propria
azienda, i prodotti del raccolto ottenuti da materiale biologico protetto (farmer's
privilege) (lettera p) del comma 2) e disciplinati l'ambito e le
modalità per l'esercizio di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 11
della direttiva 98/44/CE riguardante la vendita o altra forma di
commercializzazione di bestiame d'allevamento o di altro materiale di
riproduzione (lettera q) del comma 2). E' prevista, inoltre, una
disciplina nuova del diritto brevettuale per la regolamentazione della licenza
obbligatoria allo sfruttamento commerciale dell'invenzione o della varietà
protetta secondo criteri di reciprocità (lettera o) del comma 2). Viene
infine prevista, nella fase di attuazione, la revisione della disciplina
sanzionatoria esistente.
Nel comma 3 si prevede, infine,
l'informazione costante ed aggiornata del Parlamento sulle conseguenze
derivanti dalla applicazione della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche
da parte dei Ministeri istituzionalmente competenti.
La direttiva 98/44/CE ha per il
nostro Paese importanti risvolti economici, in quanto consente di rafforzare la
protezione brevettuale che ha dimostrato e dimostra la propria utilità per il
finanziamento dell'innovazione tecnologica e per la diffusione delle conoscenze
scientifiche tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale
di vent'anni, ben più breve del diritto d'autore, a fronte dell'obbligo di
mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione, tutte le
conoscenze, frutto della sua ricerca (procedimenti, prodotti e uso degli
stessi) per consentire il progresso di tali settori tecnologici altamente
innovativi.
Il brevetto, che come
indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo ha infatti un
importante valore economico ed è uno dei modi più efficaci per stimolare la
ricerca scientifica richiamando, nel vasto ambito orizzontale delle
biotecnologie che pervade numerosi settori di avanguardia (sanità, agricoltura,
ambiente), uomini e capitali e contribuendo quindi anche allo stimolo e allo
sviluppo dell'occupazione in tali settori innovativi.
... Omissis ...
(Articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive
modificazioni).
... Omissis ...
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non comportano oneri a carico del bilancio
dello Stato.
... Omissis ...