D.L.
15-11-1993 n. 453
Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 15 novembre 1993, n. 268 e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 19 (Gazz. Uff. 14
gennaio 1994, n. 10). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 marzo
1993, n. 54, del D.L. 15 maggio 1993, n. 143, del D.L. 17 luglio 1993, n. 232,
e del D.L. 14 settembre 1993, n. 359.
1.
Sezioni regionali della Corte dei conti.
1.
In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio
regionale e con sede nel capoluogo di regione (2/cost).
2.
Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali
con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia
di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al
rispettivo territorio provinciale (2/cost).
3.
A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (2)
(4/cost).
4.
Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite,
vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna
sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono
chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già
fissata l'udienza.
4-bis.
Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai
difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione (3).
5.
Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto
disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è
ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con
cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla
giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni,
l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di
fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di
servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di
infermità o lesioni (3/a) (5/cost).
5-bis.
L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per
territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla
notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta
giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice
d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della
sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita
all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di
appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del
gravame (3/a) (5/cost).
5-ter.
Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza
del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore
generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può
disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia
provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni
giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi
alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi
alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da
avvocati o procuratori legali (4) iscritti nei relativi albi professionali
(3/a) (5/cost).
5-quater.
Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla
sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni
riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e
fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale
d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale
d'appello (3/a).
6.
Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della
sezione regionale del Lazio.
7.
Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e
sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o
regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute
dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano
con sette magistrati (4/a). Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e
un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte
dei conti all'inizio dell'anno giudiziario (3/cost).
8.
Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali,
sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV
ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali
per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi
dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (4/b). In ogni caso a
decorrere dal 1 gennaio 1995 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di
competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono
attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio (5).
8-bis.
È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle
funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni
della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente,
possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti
aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di
coordinamento non può essere superiore a dieci unità (5/a).
9.
Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli
uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della
Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri
magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un
periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non
inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali
si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio (5/b).
10.
(6).
11.
Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure
regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7).
------------------------
(2/cost)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1°
febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio
1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale,
dalla Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo
comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;
-
artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2,
lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del
proprio Statuto speciale;
-
art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;
-
art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.
(2/cost)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1°
febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio
1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale,
dalla Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo
comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;
-
artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2,
lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del
proprio Statuto speciale;
-
art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;
-
art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.
(2)
Comma così modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(4/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 131 (Gazz. Uff. 22
aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata
in riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97,
primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione. La Corte
costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio
2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3.
(3)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(3/a)
L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi
5-bis, 5-ter e 5-quater.
(5/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24
maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e
5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta
in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma,
della Costituzione.
(3/a)
L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi
5-bis, 5-ter e 5-quater.
(5/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24
maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e
5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta
in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma,
della Costituzione.
(4)
Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il
termine "avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24
febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori
legali stabilita dalla stessa legge.
(3/a)
L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi
5-bis, 5-ter e 5-quater.
(5/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24
maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e
5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta
in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma,
della Costituzione.
(3/a)
L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi
5-bis, 5-ter e 5-quater.
(4/a)
Comma così corretto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 375 (Gazz.
Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione;
ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della
medesima disposizione, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma,
della Costituzione;
infine
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, terzo comma, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 97 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 7-17 luglio 1998,
n. 272 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera
a), sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
(4/b)
.
(5)
Comma così modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(5/a)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.
(5/b)
Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.
(6)
Sostituisce l'art. 42, L. 10 febbraio 1953, n. 62.
(7)
.
2.
Pubblico ministero presso la Corte dei conti.
1.
Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni
giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore
generale o da un vice procuratore generale.
2.
Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero
sono esercitate da un procuratore generale o da altro magistrato assegnato
all'ufficio (5) (6/cost).
3.
Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi
ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
4.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (9), la Corte dei
conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti
istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di
consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (10).
4-bis.
La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa
con il presidente della regione o della provincia autonoma (10/a) (2/cost).
------------------------
(5)
Comma così modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(6/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24
maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, nonché dell'art. 1,
comma 3-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 sostitutivo dall'art. 5, comma 1,
D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 20
dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione.
(8)
.
(9)
.
(10)
.
(10/a)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(2/cost)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994,
n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla
Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo
comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;
-
artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2,
lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del
proprio Statuto speciale;
-
art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;
-
art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.
3.
(11).
------------------------
(11)
Soppresso della legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
4.
(11).
------------------------
(11)
Soppresso della legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
5.
Giudizi di responsabilità.
1.
Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale
invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non
inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le
proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto
responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale
emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto
responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono
autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio
a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad
emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i
successivi quarantacinque giorni (12) (6/cost).
2.
Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al
comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione
competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di
beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute,
nei limiti di legge.
3.
Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede
con decreto motivato e procede contestualmente a:
a)
fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato,
entro un termine non superiore a quarantacinque giorni (3/cost);
b)
assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
4.
All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in
cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3
sono quadruplicati.
5.
Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a
sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione
giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio
di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento
all'ufficio del procuratore regionale.
6.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il
procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:
a)
l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le
pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze
finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
b)
il sequestro dei documenti (13);
c)
audizioni personali;
d)
perizie e consulenze.
7.
Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la
procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.
8.
Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (13/a), e
all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (14), è elevato a L.
5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice
ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Corte dei conti.
------------------------
(12)
Comma modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19 e da ultimo,
così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(6/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24
maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, nonché dell'art. 1,
comma 3-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 sostitutivo dall'art. 5, comma 1,
D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 20
dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 375 (Gazz.
Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione;
ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della
medesima disposizione, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma,
della Costituzione;
infine
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, terzo comma, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 97 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 7-17 luglio 1998,
n. 272 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera
a), sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
(13)
Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(13/a)
.
(14)
.
6.
Giudizi in materia pensionistica.
1.
Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di
sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, la parte che
vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la
prosecuzione del giudizio (15).
2.
La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce
l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.
3.
In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la
trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene
comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni
alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria,
memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.
4.
L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da
un funzionario appositamente delegato.
5.
I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i
ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese.
L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti
all'albo degli avvocati o dei procuratori (15/cost).
6.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e
l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni
civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere
in via principale nell'interesse della legge.
7.
I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra
devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice,
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda,
con le relative conclusioni (15).
8.
Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono
effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.
9.
Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a
giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati
dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il
ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio
sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da
strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o
nei sei mesi antecedenti.
------------------------
(15)
Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(15/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 428 (Gazz. Uff. 20
settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza
15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001, n. 1 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2001, n. 2,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Cost.
(15)
Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
7.
(16) (2/cost).
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(16)
Soppresso dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(2/cost)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio
1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale,
dalla Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo
comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;
-
artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2,
lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del
proprio Statuto speciale;
-
art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;
-
art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.
8.
(16).
------------------------
(16)
Soppresso dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
9.
(16) (2/cost).
------------------------
(16)
Soppresso dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.
(2/cost)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio
1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale,
dalla Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
-
intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo
comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;
-
artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2,
lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del
proprio Statuto speciale;
-
art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;
-
art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108,
secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.
10.
Oneri finanziari.
1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire
4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.
Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della
tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748 (17), come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428
(18), da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 22 gennaio 1991, è aumentato di ventinove unità. Nella dotazione organica
del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo
professionale "funzionario amministrativo contabile", determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresse
quaranta unità.
3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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(17)
.
(18)
.
11.
Entrata in vigore.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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