L.
14-1-1994 n. 20
Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.
Epigrafe
1.
Azione di responsabilità.
2.
Giudizi di conto.
3.
Norme in materia di controllo della Corte dei conti.
4.
Autonomia finanziaria.
5.
Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale.
6.
Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
7.
Consiglio di presidenza.
8.
Sanatoria ed entrata in vigore.
1.
Azione di responsabilità.
1.
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed
alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si
trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito
arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli
eredi stessi (1/a) (2/cost) .
1-bis.
Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve
tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla
comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (1/a).
1-ter.
Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa
esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti
che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la
responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona
fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione (1/a).
1-quater.
Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le
singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (1/a).
1-quinquies.
Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un
illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati
con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi
l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità
solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione (1/a) (4/cost).
2.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,
decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso
di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta (1/a).
2-bis.
Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai
sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996 (1/a).
2-ter.
Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i
quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal
compiersi del decennio (1/a).
3.
Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione
o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti
che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile
entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.
4.
La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli
amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato
ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i
fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge (1/a) (1/cost).
------------------------
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma
2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4.
Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(2/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 11-20 novembre 1998, n. 371 (Gazz. Uff. 25
novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 23
ottobre 1996, n. 543 sostitutivo dell'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n.
20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma,
della Costituzione.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(4/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 453 (Gazz. Uff.
13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo
comma, della Costituzione.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(1/a)
L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito
il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il
comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.
(1/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 212 (Gazz. Uff. 7
giugno 1995, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
2.
Giudizi di conto.
1.
Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27
del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (2), senza che sia stata depositata
presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello
stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del
contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del
procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando
l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente
contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla
competente amministrazione.
------------------------
(2)
.
3.
Norme in materia di controllo della Corte dei conti.
1.
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita
esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a)
provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b)
atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad
oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di
funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo
svolgimento dell'azione amministrativa;
c)
atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed
atti generali attuativi di norme comunitarie;
d)
provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi
ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
[autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto
previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3)]
(3/a);
f)
provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g)
decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le
aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore
al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle
procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se
di importo superiore ad un decimo del valore suindicato (3/b);
h)
decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e
di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a
carico di esercizi successivi;
i)
atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l)
atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a
situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo
successivo (3/cost).
2.
I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il
competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto
se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi
trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla
sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a
legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla
data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso
questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742] (4)
(3/cost).
3.
Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata,
stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per
categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte
per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro
quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte
dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro (3/cost).
4.
La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo
sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria,
verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il
funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche
in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo (4/a) (3/cost).
5.
Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione
concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e
di programma (3/cost).
6.
La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli
regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono
altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula,
in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano
alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate
(3/cost).
7.
Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (5), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 (6). Le relazioni
della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli
interni (3/cost).
8.
Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei
conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e
accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453 (7). Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni
trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che,
ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È
fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la
disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (8), e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (9), nonché dall'articolo 166 della legge
11 luglio 1980, n. 312 (10) (3/cost).
9.
Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di
cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (11), e successive modificazioni (3/cost).
10.
La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la
presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i
magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il
presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al
coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o
per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza
plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati
assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di
presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno
per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti (11/a).
10-bis.
La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i
programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti (11/a).
11.
Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1
della legge 21 marzo 1953, n. 161 (12), la sezione del controllo si pronuncia
in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la
legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di
relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12.
I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo
i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono
tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del
controllo.
13.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti
emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
------------------------
(3)
.
(3/a)
Lettera abrogata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(3/b)
Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16
settembre 1999, n. 324. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 27, L. 24
novembre 2000, n. 340.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento
agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(4/a)
Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la deliberazione
Corte dei conti 13 giugno 1997, sull'organizzazione di collegi regionali di
controllo.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117,
118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(5)
.
(6)
.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(7)
.
(8)
.
(9)
.
(10)
.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(11)
.
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
(11/a)
L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha
aggiunto il comma 10-bis.
(11/a)
L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha
aggiunto il comma 10-bis.
(12)
.
4.
Autonomia finanziaria.
1.
La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione
delle spese (12/a).
2.
A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione
delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
------------------------
(12/a)
Per il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti vedi la Del. Corte dei conti 13 gennaio 1998. Per il
regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti vedi la Del. Corte dei conti 16 giugno 2000.
5.
Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale.
1.
Alla segreteria delle sezioni riunite e della procura generale è preposto
rispettivamente un dirigente generale di livello C.
------------------------
6.
Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
1.
Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili
costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica (3/cost).
------------------------
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1
febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):
ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione
Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
-
art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
-
art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento
all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
-
art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta,
per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt.
2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
-
art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia),
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119
e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli
artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna;
-
art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio
Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt.
2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in
riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;
-
art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art.
125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
-
art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
-
art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento
all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-
art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente
al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
-
art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra,
all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;
ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte
costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff.
7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con
l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della
Costituzione stessa.
7.
Consiglio di presidenza.
1.
I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai
Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla
legge e non possono essere né prorogati, né confermati.
------------------------
8.
Sanatoria ed entrata in vigore.
1.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste
in essere e le pronunce giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo
1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993,
n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453 (13).
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
------------------------
(13)
I decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n.
232, e 14 settembre 1993, n. 359, non sono stati convertiti in legge. Il D.L.
15 novembre 1993, n. 453.