S. 1271 – Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione
(Approvato
dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2002)
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Alto Commissario per la
prevenzione e
il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della
pubblica amministrazione)
1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne
l’autonomia e l’efficacia operativa.
3. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni
nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso
alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facoltà di esercitare
le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione
semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce
periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un
ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto
all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle
competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Commissione per le
adozioni internazionali)
1. All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. La Commissione è composta da:
a) un presidente
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un
magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello
Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del
Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del
Ministero dell’interno;
f) due rappresentanti
del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del
Ministero della salute;
h) un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze;
i) un rappresentante del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
l) tre rappresentanti
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281»;
b) al comma 4, il secondo
e il terzo periodo sono soppressi.
2. Le spese relative alla Commissione per le adozioni
internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre
1999, n. 492, pari a 4.132.000 euro, iscritte nell’unità previsionale di
base 3.1.5.1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sono trasferite all’unità previsionale di base 3.1.5.2 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizioni in materia di servizio civile)
1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
2. L’Ufficio nazionale per il servizio civile, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, esercita i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di servizio civile.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
(Servizi dei beni culturali)
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse.
(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)
1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora i rispettivi contratti integrativi prevedano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3».
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34,
comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il
personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero
interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza
negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni
inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto
dall’articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di
specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla
comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di
personale ai sensi del comma 2.
4. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti: «nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
(Utilizzazione degli idonei
di concorsi pubblici)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
(Personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l’apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
(Modifiche al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti
la dichiarazione sostitutiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale
di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un
documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può
essere apposta in calce alla copia stessa»;
b) dopo l’articolo 77 è
inserito il seguente:
«Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) –
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute
nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una
certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo
che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78».
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
(Gestione di fondi)
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
(Modifiche al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3,
comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) le attività di assistenza a soggetti
individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti
da presentare nell’ambito degli interventi previsti da programmi dell’Unione
europea;»;
b) all’articolo 3, comma
1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «dottorato di ricerca» sono
inserite le seguenti: «, nonchè ad assegni di ricerca di cui all’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,»;
c) all’articolo 9,
comma 2, dopo le parole: «Restano valide fino alla scadenza» sono inserite le
seguenti: «, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti
gli interventi di cui al presente decreto,»;
d) all’articolo 9, comma
3, le parole: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo che per la gestione
dei contratti stipulati, nonchè per le attività istruttorie e gestionali di
natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti,
relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31
dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270
del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, dell’articolo 11 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande
presentate nell’esercizio 1997, dell’articolo 14 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento
all’esercizio 1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota di
partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi
dell’articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46
del 1982, e successive modificazioni».
(Disposizioni in materia
di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell’ENEA e dell’ASI.
(Disposizioni concernenti
il Consiglio nazionale delle ricerche)
1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l’Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.
(Disposizioni in materia
di ricerca industriale)
1. Al fine di rendere possibile l’attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)
1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
«b) i genitori che,
avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare;
l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso
dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul
figlio;».
2. All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del
primo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario è valido per
dieci anni»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della
scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data
del rilascio»;
c) il quarto comma è
abrogato.
3. L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, è abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
(Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)
1. Gli incarichi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.
(Costituzione e partecipazione
italiana
ad associazioni e fondazioni in Italia
e all’estero)
1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all’estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all’estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all’estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonchè di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE
(Progetti innovativi)
1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie promuove progetti innovativi volti a:
a) sviluppare l’utilizzazione dell’informatica nella documentazione amministrativa;
b) sviluppare sistemi
per l’accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese;
c) sviluppare
l’infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le
reti e riducendo i costi.
2. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;
b) diffusione e uso
della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
c) diffusione dell’uso
delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure
telematiche da parte della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di
beni e servizi;
e) estensione dell’uso
della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
f) generalizzazione del
ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della
telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e
di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti
delle pubbliche amministrazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonchè con gli altri Ministri interessati.
5. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie
determina periodicamente, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, lettera a), della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’articolazione graduale, attraverso
precise scadenze, del processo di conseguimento degli obiettivi indicati al
comma 3, nonchè i criteri di verifica.
6. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente
articolo, con priorità per quelli presentati dalle amministrazioni che
conseguono gli obiettivi entro le scadenze fissate ai sensi del comma 5, è
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per
l’anno 2003 e 77.469.000 euro per l’anno 2004. A decorrere dall’anno 2005,
l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA
(Modifiche all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate)
1. Al numero 4 dell’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all’Ispettore logistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».
(Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali per l’Amministrazione della difesa)
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all’estero dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia».
(Modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)
1. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace».
(Proroga di termine)
1. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.
(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede all’organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato
personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero
della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle
quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l’ammontare delle
quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè gli eventuali contributi
finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito degli
stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate
dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate
commerciali ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
(Alloggi di servizio)
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)
1. Le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall’Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI
(Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell’ambito dell’attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, nonchè della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti
che l’Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità
amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione» e destinati all’espletamento delle attività di ricerca.
L’Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista
la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le
proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all’articolo 1, comma 24,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le
comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione
finanziaria il Consiglio succede. Dalla medesima data i componenti del
Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è
organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei
settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati
dall’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le
competenze del Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione
privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del
settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle
comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche
di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della
Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Proseguono senza
soluzione di continuità, rimanendo confermati, il regime convenzionale tra il
Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all’atto
stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni
relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti
rapporti, nonchè l’affidamento alla Fondazione stessa della realizzazione della
rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale,
a valere sui fondi di cui all’articolo 112 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Lo statuto, l’organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività
indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in
base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in
soprannumero, nei ruoli dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali
accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le
qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto
compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in
cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell’anzianità
giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere,
valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in
aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di
trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con
particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell’area dei
servizi pubblici e dell’interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello
Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all’articolo 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono
realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica
della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del
citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall’articolo 29 della citata deliberazione
n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono
utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All’articolo 2-bis, comma 10, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il
controllo sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i
nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra
le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione
dall’altro, garantendo, nell’organo di indirizzo, composto dal consiglio di
amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la
presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche,
Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del
Ministero della salute e della regione interessata, sulla base di idonei
requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati;
dell’organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato,
nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico
responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la
regione interessata;
c) trasferire ai nuovi
enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il
personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all’atto
della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato,
fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto
della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le
altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e
con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca,
assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti
che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese
la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi
scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell’industria,
con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il
Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a
rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali
aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la
qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti
o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
g) disciplinare le
modalità attraverso le quali applicare i princìpi di cui al presente articolo
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato,
salvaguardandone l’autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i
rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici,
anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità
e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con
gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le
modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei
programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione,
possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione,
anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore
efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le
erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto
privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i
criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i
procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già
concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti
disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di
estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici
disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;
o) istituire presso il
Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di
sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti
altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della
comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche
centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L’attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Produzione di emoderivati).
1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell’Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall’autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall’autorità competente di un Paese dell’Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell’autorità sanitaria nazionale o regionale.
(Modifica all’articolo 1 della
legge
8 febbraio 2001, n. 12)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata.
(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonchè nel settore della comunicazione e dell’informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione
istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della
partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l’inesistenza di
situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti
privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione
istituzionale di cui al medesimo comma 1.
(Istituto superiore di sanità)
1. All’Istituto superiore di sanità è estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina)
1. Il termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 30 giugno 2002.
(Modifica all’articolo 27 del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse.