S. 1271 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

(Approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2002)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e
il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione)

    1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa.
    3. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:

        a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

        b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
        c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
        d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
        e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
        f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
        g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Commissione per le
adozioni internazionali)

    1. All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. La Commissione è composta da:
        a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

        b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
        c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
        d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
        e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
        f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
        g) un rappresentante del Ministero della salute;
        h) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
        i) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
        l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

        b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
    2. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 492, pari a 4.132.000 euro, iscritte nell’unità previsionale di base 3.1.5.1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite all’unità previsionale di base 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di servizio civile)

    1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.

    2. L’Ufficio nazionale per il servizio civile, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, esercita i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di servizio civile.

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

    1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

    «Art. 7-bis. - (Formazione del personale).1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

    2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

Art. 5.

(Servizi dei beni culturali)

    1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse.

Art. 6.

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)

    1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Qualora i rispettivi contratti integrativi prevedano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3».

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

    1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

    «Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

    2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.
    3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
    4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

    2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti: «nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Art. 8.

(Utilizzazione degli idonei
di concorsi pubblici)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

    2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 9.

(Personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri)

    1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l’apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 10.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445)

    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
    «Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa»;
        b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:
    «Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) – 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78».

Capo III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 11.

(Gestione di fondi)

    1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297)

    1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
    «2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell’ambito degli interventi previsti da programmi dell’Unione europea;»;
        b) all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «dottorato di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonchè ad assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,»;

        c) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «Restano valide fino alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,»;
        d) all’articolo 9, comma 3, le parole: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonchè per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell’articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell’esercizio 1997, dell’articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all’esercizio 1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni».

Art. 13.

(Disposizioni in materia
di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI)

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI).

    2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell’ENEA e dell’ASI.

Art. 14.

(Disposizioni concernenti
il Consiglio nazionale delle ricerche)

    1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l’Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.

Art. 15.

(Disposizioni in materia
di ricerca industriale)

    1. Al fine di rendere possibile l’attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI

Art. 16.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)

    1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

        «b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;».
    2. All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario è valido per dieci anni»;

        b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio»;
        c) il quarto comma è abrogato.
    3. L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

    4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)

    1. Gli incarichi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

Art. 18.

(Costituzione e partecipazione italiana
ad associazioni e fondazioni in Italia
e all’estero)

    1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all’estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all’estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all’estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonchè di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.

    2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE

Art. 19.

(Progetti innovativi)

    1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie promuove progetti innovativi volti a:

        a) sviluppare l’utilizzazione dell’informatica nella documentazione amministrativa;

        b) sviluppare sistemi per l’accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese;
        c) sviluppare l’infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo i costi.

    2. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

    3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

        a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;

        b) diffusione e uso della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
        c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche;
        d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi;
        e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
        f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
        g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
        h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
        i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    4. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonchè con gli altri Ministri interessati.

    5. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie determina periodicamente, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’articolazione graduale, attraverso precise scadenze, del processo di conseguimento degli obiettivi indicati al comma 3, nonchè i criteri di verifica.
    6. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, con priorità per quelli presentati dalle amministrazioni che conseguono gli obiettivi entro le scadenze fissate ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno 2003 e 77.469.000 euro per l’anno 2004. A decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA

Art. 20.

(Modifiche all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate)

    1. Al numero 4 dell’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all’Ispettore logistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».

Art. 21.

(Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali per l’Amministrazione della difesa)

    1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

    «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all’estero dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia».

Art. 22.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

    1. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

        «f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848;

        f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace».

Art. 23.

(Proroga di termine)

    1. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Art. 24.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)

    1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

    2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l’ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
    3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
    4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Alloggi di servizio)

    1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

Art. 26.

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)

    1. Le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

    2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall’Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI

Art. 27.

(Tecnologie delle comunicazioni)

    1. Nell’ambito dell’attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, nonchè della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

    2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l’Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione» e destinati all’espletamento delle attività di ricerca. L’Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
    3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Dalla medesima data i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
    4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
    5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Proseguono senza soluzione di continuità, rimanendo confermati, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all’atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti, nonchè l’affidamento alla Fondazione stessa della realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all’articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    6. Lo statuto, l’organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell’anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
    7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell’area dei servizi pubblici e dell’interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall’articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
    8. All’articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 28.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

        b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall’altro, garantendo, nell’organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell’organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
        c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all’atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
        d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
        e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell’industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
        f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
        g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i princìpi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l’autonomia giuridico-amministrativa;
        h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
        i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
        l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
        m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;
        n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;
        o) istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.

    2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

    3. L’attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Produzione di emoderivati).

    1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell’Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall’autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall’autorità competente di un Paese dell’Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell’autorità sanitaria nazionale o regionale.

Art. 30.

(Modifica all’articolo 1 della legge
8 febbraio 2001, n. 12)

    1. All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata.

Art. 31.

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)

    1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonchè nel settore della comunicazione e dell’informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.

    2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
    3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

Art. 32.

(Istituto superiore di sanità)

    1. All’Istituto superiore di sanità è estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

    2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina)

    1. Il termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 30 giugno 2002.

Art. 34.

(Modifica all’articolo 27 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

    1. All’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse.