Reg.
(CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 (1).
Regolamento
del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2).
Il
Consiglio dell'Unione europea,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,
vista
la proposta della Commissione (3),
visto
il parere conforme del Parlamento europeo (4),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (5),
visto
il parere del Comitato delle regioni (6),
(1)
considerando che l'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la
coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra
i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno
favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l'articolo 159 prevede che
tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale
("Fondi strutturali"), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e
gli altri strumenti finanziari esistenti;
(2)
considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità
strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di
quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti
finanziari esistenti, il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su
proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di
assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile
riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali
e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento
(CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il
coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra
tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri
strumenti finanziari esistenti, dall'altro;
(3)
considerando che in forza dell'articolo 5 del protocollo n. 6, concernente
disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi
strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all'atto di adesione dell'Austria,
della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro
il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88;
(4)
considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare
l'azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi
prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti
come tali lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di
sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà
strutturali, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei
sistemi di istruzione, formazione e occupazione;
(5)
considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione
economica e sociale, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo
armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, un alto tasso di
occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello di tutela e di
miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire
organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella
realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali e contribuire ad eliminare le
ineguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne; che l'azione dei
Fondi può altresì permettere di combattere le discriminazioni fondate sulla
razza o origine etnica, su una menomazione o sull'età, segnatamente attraverso
una valutazione delle necessità, mediante incentivi finanziari e tramite un
partenariato ampliato;
(6)
considerando che lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale e
costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo
sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un
punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione
di posti di lavoro duraturi;
(7)
considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce
principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in
ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle
regioni con difficoltà strutturali;
(8)
considerando che i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) devono essere
adeguati al fine di tener conto e di consentire l'attuazione della strategia
europea per l'occupazione;
(9)
considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene
conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca,
politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione
nell'ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro
dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto
obiettivo n. 1 e che il contributo finanziario dello SFOP al di fuori
dell'obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione in ogni
Stato membro interessato;
(10)
considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica
agricola comune che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a
favore dello sviluppo rurale; che, in quest'ambito, il Fondo europeo agricolo
di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "orientamento", deve
continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di
sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite
il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione
del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG,
sezione "garanzia", contribuisca alla realizzazione dell'obiettivo
prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà
strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti;
(11)
considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno
precisate nelle decisioni d'applicazione adottate a norma degli articoli 37,
148 e 162 del trattato;
(12)
considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le
regioni e le zone ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per
l'individuazione di quelle prioritarie a livello comunitario, al sistema comune
di classificazione delle regioni denominato "nomenclatura delle unità
territoriali per la statistica (NUTS)", predisposto dall'Ufficio
statistico delle Comunità europee con la collaborazione degli istituti
nazionali di statistica;
(13)
considerando che è opportuno definire come regioni in ritardo di sviluppo
quelle il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media
comunitaria; che al fine di assicurare un'efficace concentrazione degli
interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosamente tale
criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare
nell'obiettivo n. 1, previsto dal presente regolamento, anche le regioni
ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di popolazione rientranti, per
il periodo 1995-1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell'atto
di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
(14)
considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di
riconversione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica
nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone
urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una
situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva
sulle zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere
determinate dalla Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta
concertazione con gli stessi;
(15)
considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell'azione
dei Fondi, occorre che, nella misure del possibile, le zone in fase di
mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e le zone rurali in declino
siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a livello
comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo
obiettivo prioritario rappresenti, globalmente a livello comunitario e a titolo
indicativo, circa il 10% della popolazione comunitaria per le zone industriali,
il 5% per le zone rurali, il 2% per le zone urbane e l'1% per le zone di pesca;
che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo
sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di
popolazione dell'obiettivo n. 2, di cui al presente regolamento, non deve
risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura, nel 1999, degli
obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88;
(16)
considerando che, ai fini dell'efficacia della programmazione, occorre che le
regioni in ritardo di sviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al 75%
della media comunitaria coincidano con quelle assistite dagli Stati membri in
forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, tenuto conto
di eventuali misure specifiche adottate a norma dell'articolo 299, paragrafo 2,
del trattato a favore delle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi
d'oltremare, Azzorre, Madera, isole Canarie); che analogamente, è opportuno
che, le zone in fase di mutazione socioeconomica corrispondano in ampia misura
a quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato; che l'obiettivo della Comunità dovrebbe essere il
miglioramento della coerenza alla fine del periodo 2000-2006 tramite uno sforzo
appropriato degli Stati membri relativamente alla loro situazione attuale;
(17)
considerando che l'obiettivo di adeguamento e ammodernamento delle politiche e
dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione prevede interventi
finanziari nelle regioni e nelle zone non coperte dall'obiettivo n. 1; che
l'obiettivo n. 3 fornisce altresì un quadro di riferimento volto ad assicurare
la coerenza con l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane in uno
stesso Stato membro;
(18)
considerando che gli interventi dell'FSE nell'obiettivo n. 2 dovrebbero
riguardare azioni regionali e locali che rispondano alla situazione specifica
riscontrata in ciascuna zona dell'obiettivo n. 2 e che siano coordinate con gli
interventi degli altri fondi strutturali; che ogni contributo dell'FSE ad un
documento unico di programmazione nell'ambito dell'obiettivo n. 2 dovrà essere
di un ammontare sufficiente a giustificare una gestione distinta e dovrebbe
dunque essere almeno pari al 5% del totale del contributo dei fondi
strutturali;
(19)
considerando che le regioni rientranti in un obiettivo prioritario nel 1999 che
non sono conformi ai criteri di ammissibilità devono poter beneficiare di un
sostegno transitorio, progressivamente più limitato; che tale sostegno dovrebbe
essere inferiore nel 2000 rispetto a quello erogato nel 1999;
(20)
considerando che occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione
delle risorse disponibili; che queste ultime sono oggetto di una ripartizione
annuale e che è consentita una concentrazione significativa a favore delle
regioni in ritardo di sviluppo, comprese quelle che beneficiano di un sostegno
transitorio;
(21)
considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente
regolamento da ogni Stato membro attraverso i fondi strutturali, in
combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, deve
essere limitato ad un massimale generale in base alla capacità di assorbimento
nazionale;
(22)
considerando che la Commissione deve stabilire ripartizioni indicative degli
stanziamenti d'impegno disponibili per gli obiettivi prioritari basandosi su
criteri oggettivi appropriati; che il 4% degli stanziamenti così assegnati agli
Stati membri dovrebbe formare oggetto di un'attribuzione intermedia da parte
della Commissione; che, quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti
nell'ambito del processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare
il programma PEACE fino al 2004; che è istituito un programma speciale di
assistenza per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni svedesi NUTSII non
incluse nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e conformi ai criteri
stabiliti nell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione di Austria,
Finlandia e Svezia;
(23)
considerando che il 5, 35% del totale degli stanziamenti d'impegno disponibili
è riservato alle iniziative comunitarie e l'0, 65% alle azioni innovatrici e
all'assistenza tecnica;
(24)
considerando che, ai fini della programmazione, gli stanziamenti disponibili
dei Fondi strutturali devono essere indicizzati in maniera forfettaria e che,
ove del caso, tale indicizzazione deve essere oggetto di un adeguamento tecnico
prima del 31 dicembre 2003;
(25)
considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali
del 1988 devono continuare ad indirizzare le attività dei Fondi fino al 2006;
che l'esperienza ha mostrato la necessità di apportarvi miglioramenti al fine
di accrescerne semplicità e trasparenza, e che, in particolare, la ricerca di
efficacia deve essere considerata un principio fondamentale;
(26)
considerando che l'efficacia e la trasparenza delle attività dei Fondi
strutturali esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati
membri e della Comunità e che queste responsabilità devono essere specificate
in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e
del controllo; che, in applicazione del principio di sussidiarietà e ferme
restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione
degli interventi e del relativo controllo spetta in primo luogo agli Stati
membri;
(27)
considerando che l'azione della Comunità è complementare a quella degli Stati
membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo
significativo, occorre rafforzare il partenariato; che quest'ultimo interessa
le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle
responsabili dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, i partner
economici e sociali e gli altri organismi competenti; che è opportuno associare
le parti competenti nella preparazione, sorveglianza e valutazione degli
interventi;
(28)
considerando che occorre definire il processo di programmazione a partire dalla
sua concezione fino al beneficiario finale e che negli Stati membri tale
processo deve essere agevolato mediante orientamenti generali indicativi
stabiliti dalla Commissione sulle pertinenti politiche comunitarie concordate
in relazione ai Fondi strutturali;
(29)
considerando che la programmazione deve assicurare il coordinamento dei Fondi
strutturali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e
con la BEI; che tale coordinamento è inoltre inteso a determinare una
combinazione di sovvenzioni e prestiti;
(30)
considerando che le attività dei Fondi e le operazioni che questi
contribuiscono a finanziare devono essere compatibili con le altre politiche
comunitarie e rispettare la normativa comunitaria; che a tal fine devono essere
previste disposizioni particolari; che al riguardo le operazioni di
divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo
tecnologico svolte nell'ambito dei Fondi strutturali devono garantire la tutela
dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione delle conoscenze ed
essere realizzate rispettando le norme comunitarie in materia di concorrenza;
(31)
considerando che è opportuno semplificare i criteri e le modalità di verifica e
di attuazione del principio di addizionalità;
(32)
considerando che occorre semplificare il sistema di programmazione applicando
un periodo di programmazione unico di sette anni; che a tal fine occorre
limitare le forme e il numero degli interventi, riconducendoli di norma ad un
intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso ai documenti unici
di programmazione nell'ambito degli obiettivi prioritari e inserendo i grandi
progetti e le sovvenzioni globali nelle altre forme d'intervento;
(33)
considerando che al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo, pur
tenendo conto delle specificità regionali, occorre curare la coerenza tra le
azioni dei vari Fondi e le politiche comunitarie, la strategia per
l'occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri, nonché le
rispettive politiche regionali;
(34)
considerando che, per accelerare e semplificare le procedure di programmazione,
è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e quelle degli
Stati membri; che a tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su
proposta degli Stati membri, le strategie e le priorità di sviluppo della
programmazione, la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità
d'attuazione ad esse connesse, e che gli Stati membri decidano in merito alla
loro applicazione; che occorre altresì precisare il contenuto delle diverse
forme d'intervento;
(35)
considerando che l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad
opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla
qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché
alla sana gestione finanziaria e al suo controllo;
(36)
considerando che la Commissione deve poter approvare, se necessario d'intesa
con la BEI, i grandi progetti di investimento superiori a un dato volume
finanziario, al fine di valutare il loro impatto e l'impiego previsto delle
risorse comunitarie;
(37)
considerando che è opportuno che le azioni intraprese nell'ambito degli
obiettivi prioritari siano integrate da azioni di interesse comunitario
intraprese su iniziativa della Commissione;
(38)
considerando che è necessario destinare le iniziative comunitarie alla
promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale
(INTERREG) e alla rivitalizzazione economica e sociale delle città e dei
suburbi in crisi (URBAN), ambedue con finanziamenti del FESR, allo sviluppo
rurale (LEADER), con finanziamenti del FEAOG, sezione "orientamento",
e allo sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità (EQUAL),
con finanziamento del FES; che la promozione della cooperazione
transfrontaliera - segnatamente nell'ottica dell'allargamento -, transnazionale
e interregionale riveste al riguardo un'importanza particolare; che bisogna
tenere nella dovuta considerazione la cooperazione con le regioni
ultraperiferiche; che occorre rafforzare il coordinamento della cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale con le azioni condotte a
norma del regolamento (CEE) n. 3906/89, del regolamento (Euratom, CE) n.
1279/96 e del regolamento (CE) n. 1488/96, in vista soprattutto
dell'allargamento dell'Unione e tenuto conto del partenariato euromediterraneo;
che occorre tenere debitamente conto dell'integrazione sociale e professionale
dei richiedenti asilo nel quadro di EQUAL;
(39)
considerando che i Fondi strutturali devono sostenere la realizzazione di
studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuoverne
un'applicazione semplice e trasparente e impostazioni e pratiche innovative;
(40)
considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie
favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più
adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare
le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per
promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse
finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi
sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine
prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle
aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali;
che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno
definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25%
del costo totale dell'investimento di cui trattasi;
(41)
considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle
spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino
norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando
appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme dei Fondi
strutturali nella Comunità; che occorre tuttavia specificare l'ammissibilità
delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la
perennità degli investimenti; che conseguentemente, per assicurare efficacia ed
incidenza durevole all'azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe
restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un'operazione
soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non
subiscono una modifica importante, tale da sviare l'operazione sovvenzionata
dal suo obiettivo iniziale;
(42)
considerando che occorre semplificare le norme e le procedure di impegno e
pagamento; che a tal fine gli impegni di bilancio devono essere effettuati ogni
anno in un'unica volta, conformemente alle prospettive finanziarie pluriennali
e al piano di finanziamento degli interventi, mentre i pagamenti devono essere
corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese
effettuate; che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi
eventualmente prodotti dall'anticipo costituiscono risorse dello Stato membro
interessato e che, per aumentare l'efficacia dei Fondi, devono essere destinati
ai medesimi fini dell'anticipo stesso;
(43)
considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando
la giustificazione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di
pagamento vincolate all'osservanza delle fondamentali responsabilità in materia
di sorveglianza della programmazione, di controllo finanziario e di
applicazione del diritto comunitario;
(44)
considerando che al fine di garantire la corretta gestione delle risorse
comunitarie occorre migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese; che è
a tal fine opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla
Commissione le proprie previsioni circa l'utilizzazione delle risorse
comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi
dell'anticipo e a disimpegni d'ufficio;
(45)
considerando che nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 1999 al 31
dicembre 2001 ogni riferimento all'euro deve essere inteso in linea di massima
come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria di cui all'articolo 2,
seconda frase del regolamento (CE) 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998,
relativo all'introduzione dell'euro;
(46)
considerando che una delle garanzie dell'efficacia dei Fondi strutturali è data
dall'efficienza della sorveglianza; che occorre migliorare quest'ultima
precisando le responsabilità in materia; che occorre in particolare distinguere
le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza;
(47)
considerando che per ciascun intervento occorre designare un'autorità di
gestione unica e precisarne le responsabilità; che queste ultime riguardano
principalmente la raccolta delle informazioni sui risultati e la loro
trasmissione alla Commissione, la corretta esecuzione finanziaria,
l'organizzazione della valutazione e il rispetto degli obblighi in materia di
pubblicità e di diritto comunitario; che in quest'ambito occorre prevedere
riunioni regolari tra la Commissione e l'autorità di gestione per la
sorveglianza dell'intervento;
(48)
considerando che occorre specificare che il comitato di sorveglianza è
un'istanza nazionale nominata dallo Stato membro incaricata di seguire
l'intervento, verificarne la gestione da parte dell'autorità preposta,
assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di
attuazione, nonché esaminarne la valutazione;
(49)
considerando che gli indicatori e i rapporti annuali di esecuzione sono
essenziali ai fini della sorveglianza e che occorre definirli con maggiore
precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento
degli interventi e la qualità della programmazione;
(50)
considerando che, per garantire un'esecuzione efficiente e regolare, occorre
specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e
controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e
rettifica delle irregolarità e delle infrazioni del diritto comunitario;
(51)
considerando che, ferme restando le attuali prerogative della Commissione in
materia di controllo finanziario, occorre potenziare la collaborazione tra gli
Stati membri e la Commissione in questo settore, prevedendo in particolare
regolari consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel cui ambito
vengano esaminate le misure adottate dagli Stati membri e la Commissione possa,
ove del caso, richiedere misure correttive;
(52)
considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in
materia di sanzione e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella
della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri;
(53)
considerando che l'efficacia e l'impatto delle attività dei Fondi strutturali
dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione
e che occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione
in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della
valutazione;
(54)
considerando che occorre valutare gli interventi in vista della loro
preparazione, della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto,
nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza degli interventi; che a
tal fine occorre definire gli obiettivi e il contenuto di ciascuna delle fasi
di valutazione e migliorare la valutazione della situazione sotto il profilo
socioeconomico, per quanto riguarda l'ambiente e la parità tra uomini e donne;
(55)
considerando che la valutazione intermedia e l'accantonamento in riserva di una
parte degli stanziamenti consente di assegnare stanziamenti supplementari
all'interno di ciascuno Stato membro in funzione dell'efficacia degli
interventi e che tale assegnazione deve essere basata su criteri oggettivi,
semplici e trasparenti che consentano di tener conto dell'efficienza, della
gestione e dell'esecuzione finanziaria;
(56)
considerando che è opportuno presentare un rapporto triennale sui progressi
compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e che tale
rapporto dovrebbe contenere un'analisi della situazione e dello sviluppo
economico e sociale delle regioni della Comunità;
(57)
considerando che, per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e
un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare
un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile; che tale compito,
unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure
intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi;
(58)
considerando che occorre definire le modalità relative al funzionamento dei
comitati chiamati ad assistere la Commissione nell'attuazione del presente
regolamento;
(59)
considerando che occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che
consentano di preparare la nuova programmazione a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza
agli Stati membri nelle more della definizione dei piani e degli interventi
sulla base del nuovo sistema, ha adottato il presente regolamento:
TITOLO
1
Principi
generali
Capo
I
Obiettivi
e compiti
Articolo
1
Obiettivi.
L'azione
che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione
"garanzia", la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri
strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi
generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali,
la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in
maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti:
1)
promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano
ritardi nello sviluppo (in prosieguo: "l'obiettivo n. 1");
2)
favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà
strutturali (in prosieguo: "l'obiettivo n. 2");
3)
favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di
istruzione, formazione e occupazione (in prosieguo: "l'obiettivo n.
3"). Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non
interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico
per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio
nazionale, salve le specificità regionali.
Nel
perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a
promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività
economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il
miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la
promozione della parità tra uomini e donne.
Articolo
2
Mezzi
e compiti.
1.
Ai sensi del presente regolamento, per "Fondi strutturali" si
intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale
europeo (FES), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),
sezione "orientamento" e lo strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP) (in prosieguo: "i Fondi").
2.
Conformemente agli articoli 33, 146 e 160 del trattato, i Fondi contribuiscono,
ciascuno in base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli
obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente:
a)
obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione "orientamento" e SFOP, b)
obiettivo n. 2: FESR e FSE, c) obiettivo n. 3: FSE.
3.
Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le
regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n.
1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento
finanziario di orientamento della pesca.
Il
FEAOG, sezione "garanzia" contribuisce al conseguimento
dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999.
4.
I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e alla
promozione di azioni innovative e di assistenza tecnica.
Le
misure di assistenza tecnica sono attuate nell'ambito della programmazione
definita dagli articoli da 13 a 27, oppure su iniziativa della Commissione,
conformemente all'articolo 23.
5.
Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente quelle
destinate alle altre azioni a finalità strutturale e al Fondo di coesione.
La
Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente
con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di
occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale e formazione
professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca,
trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di
tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi.
6.
La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1
conformemente alle procedure previste dal proprio statuto.
Gli
altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria
specifica disciplina, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1 sono segnatamente il Fondo europeo per gli investimenti e la
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (prestiti, garanzie), in
prosieguo: "gli altri strumenti finanziari".
Capo
II
Requisiti
geografici di ammissione agli obiettivi prioritari
Articolo
3
Obiettivo
n. 1.
1.
L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della
nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere
d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli
ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75% della media
comunitaria.
Esso
concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi
d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia
del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6
dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il
periodo 1995-1999.
2.
La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce
l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto
dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale
elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1à gennaio 2000.
Articolo
4
Obiettivo
n. 2.
1.
Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi
strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita
conformemente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono
sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in
fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le
zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla
pesca che si trovano in una situazione di crisi.
2.
La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano
effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito
geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1
rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale della Comunità. Su tale
base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in
base agli elementi seguenti:
a)
popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai
criteri di cui ai paragrafi 5 e 6;
b)
gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro
rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle
regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
c)
necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo
sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima
della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti
di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999,
gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88.
La
Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone
riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6.
3.
Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri
propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che
rappresentano:
a)
le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di
tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
b)
le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici
dello Stato membro a norma del paragrafo 9.
Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre
informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono
necessarie per valutare le proposte.
4.
Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in
stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle
zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità nazionali,
senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2.
Le
zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della
popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato
membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive.
5.
Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui
al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale
di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a)
tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli
ultimi tre anni;
b)
tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione
complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di
riferimento a decorrere dal 1985;
c)
flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno
di riferimento di cui alla lettera b).
6.
Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una
unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a)
densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km 2, oppure tasso di
occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o
superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1985; oppure
b)
tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli
ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
7.
Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad
almeno uno dei criteri seguenti:
a)
tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;
b)
elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie;
c)
situazione ambientale particolarmente degradata;
d)
elevato tasso di criminalità e di delinquenza;
e)
basso livello d'istruzione della popolazione.
8.
Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle
quali il tasso di occupazione nel settore dalla pesca rispetto all'occupazione
complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore,
la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro
in detto settore.
9.
L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o
superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a)
zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona
industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una
zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
b)
zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento o
alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;
c)
zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o
corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso
di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una
o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.
10.
Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11.
L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Su
proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la
Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il
disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione
interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo
2.
Articolo
5
Obiettivo
n. 3.
I
finanziamenti a titolo dell'obiettivo n. 3 concernono le regioni cui non si
applica l'obiettivo n. 1.
Articolo
6
Sostegno
transitorio.
1.
In deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1
in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'articolo 3,
paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano
a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.
All'atto
dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione
stabilisce, secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco
delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a
titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro
dell'obiettivo n. 1.
Tuttavia
nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel
rispetto dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su
proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS
III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che
soddisfano i criteri dell'articolo 4, paragrafi da 5 a 9.
Le
zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e
al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello
SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito
del medesimo intervento.
2.
In deroga all'articolo 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n.
2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano
nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del presente regolamento
beneficiano, a titolo transitorio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del
sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente
regolamento.
Dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno
dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica
l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia"
nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue
azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte
dall'obiettivo n. 1.
Capo
III
Disposizioni
finanziarie
Articolo
7
Risorse
e concentrazione.
1.
Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999,
ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006.
La
ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato.
2.
La ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua in
maniera da realizzare una concentrazione significativa a favore delle regioni
cui si applica l'obiettivo n. 1.
Il
69,7% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3%
per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro).
L'11,5%
dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4% per il
sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).
Il
12,3% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale
di 24,05 miliardi di euro).
Le
cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 non comprendono le risorse
finanziarie di cui al paragrafo 6 né il finanziamento per lo SFOP al di fuori
dell'obiettivo n. 1.
3.
La Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni
indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la
programmazione di cui agli articoli da 13 a 19, tenendo pienamente conto, per
gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi a quelli
del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 e cioè
popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità
relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.
Per
l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla
popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di
problemi quali l'emarginazione sociale, il livello d'istruzione e di formazione
e la presenza delle donne sul mercato del lavoro.
Per
gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le
assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano
del sostegno transitorio. Dette assegnazioni sono determinate secondo i criteri
di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi stanziamenti ha
carattere decrescente a decorrere dal 1° gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore
a quella del 1999. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle
necessità specifiche delle singole regioni, d'intesa con la Commissione, purché
sia rispettata la dotazione finanziaria per ciascuna regione.
In
base a procedure trasparenti, la Commissione stabilisce altresì ripartizioni
indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per le
azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano
nell'obiettivo n. 1, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.
4.
Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2004 un programma
PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda per
sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord.
Nel
quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito un programma speciale di assistenza per
il periodo 2000-2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non contenute
nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che soddisfano i criteri
stabiliti all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione
dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.
5.
Il 4% degli stanziamenti d'impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa
nazionale di cui al paragrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a norma
dell'articolo 44.
6.
Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 5,35% degli stanziamenti d'impegno dei
Fondi di cui al medesimo paragrafo è destinato al finanziamento delle
iniziative comunitarie.
Lo
0,65% degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento di
azioni innovatrici e dell'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 22 e
23.
7.
In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio
generale delle Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
indicizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in ragione del 2% annuo.
Entro
il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici
disponibili, riesamina ove necessario l'indicizzazione delle dotazioni previste
per il 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento
rispetto alla programmazione iniziale è imputato all'importo di cui al
paragrafo 5.
8.
Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni
Stato membro attraverso i Fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza
fornita nell'ambito del fondo di coesione, non deve superare il 4% del PIL
nazionale.
Capo
IV
Organizzazione
Articolo
8
Complementarità
e partenariato.
1.
Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti
azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta
concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la Commissione e lo
Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel
quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:
-
le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
-
le parti economiche e sociali;
-
gli altri organismi competenti in tale ambito.
Il
partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze
istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra
definite.
Nell'individuare
le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo
Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi
pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto
dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo
sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di
protezione e di miglioramento dell'ambiente.
Tutte
le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che
perseguono una finalità comune.
2.
Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e
la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti
appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto
conto dei termini stabiliti per ciascuna fase.
3.
In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per
l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello
territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato
membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di
esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.
4.
Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei
fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria.
5.
Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti
sociali a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.
Articolo
9
Definizioni.
Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a)
programmazione: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento
effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale,
l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 1;
b)
piano di sviluppo (in prosieguo: "piano"): l'analisi della situazione
effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui
all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali
obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro
obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;
c)
quadro di riferimento dell'obiettivo 3: documento che descrive il contesto
degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane
in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni
con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione;
d)
quadro comunitario di sostegno: il documento approvato dalla Commissione,
d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del
piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di
azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la
partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è
articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi
operativi;
e)
interventi: le seguenti forme d'intervento dei Fondi:
i)
i programmi operativi o il documento unico di programmazione;
ii)
i programmi di iniziativa comunitaria;
iii)
il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative (7);
f)
programma operativo: il documento approvato dalla Commissione ai fini
dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme
coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la
realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o
più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce
programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è
assicurato da più Fondi;
g)
documento unico di programmazione: un documento unico approvato dalla
Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di
sostegno e in un programma operativo;
h)
asse prioritario: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro
comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una
partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti
risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi
specifici;
i)
sovvenzione globale: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può
essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all'articolo
27, paragrafo 1, ivi compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o
organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di
sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa,
di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo,
dall'autorità di gestione.
Nel
caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la
Commissione può decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto
l'intervento o per una sua parte. Nel caso delle iniziative comunitarie questa
decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati membri
interessati;
j)
misura: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su
un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni.
Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione
di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi
categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia
la stessa finalità sono definiti come misura;
k)
operazione: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi;
l)
beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili
della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi
dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli
Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;
m)
complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e
degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a
livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo
Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente
all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo
informativo;
n)
autorità di gestione: le autorità o gli organismi pubblici o privati,
nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di
un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché
sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi
una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei
suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con
l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in
questione;
o)
autorità di pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o
locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di
pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa
tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti
di quest'ultima con la Commissione.
Articolo
10
Coordinamento.
1.
Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante:
a)
i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti
unici di programmazione (definiti all'articolo 9) nonché, se pertinente, il
quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);
b)
la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un
obiettivo;
c)
gli orientamenti di cui al paragrafo 3.
2.
La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del
partenariato, coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e
tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti
finanziari esistenti, dall'altro.
Nell'intento
di potenziare al massimo l'effetto trainante delle risorse di bilancio
utilizzate ricorrendo agli strumenti finanziari adeguati, gli interventi
comunitari sotto forma di sovvenzioni possono essere opportunamente combinati
con i prestiti e le garanzie. Tale combinazione può essere determinata con la
partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di
sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si può tener conto
dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei
Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
3.
La Commissione, al più tardi entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore
del presente regolamento e successivamente prima della revisione intermedia di
cui all'articolo 42, e ogni volta previa consultazione di tutti gli Stati
membri, pubblica in relazione ad ognuno degli obiettivi di cui all'articolo 1,
orientamenti generali indicativi sulle pertinenti politiche comunitarie
concordate al fine di aiutare le autorità nazionali e regionali competenti
nell'elaborazione dei piani e nell'eventuale revisione degli interventi. Tali
orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
11
Addizionalità.
1.
Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non
possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili
dello Stato membro.
2.
A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello
delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato
membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto
obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione.
Per
gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo
Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla
politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle
altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali
due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del
periodo di programmazione.
Dette
spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al
quarto comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro
comunitario di sostegno o documenti unici di programmazione relativi allo Stato
membro interessato, e sono integrate in tali documenti.
Di
norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno
all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di
programmazione precedente, ed è determinato in funzione delle condizioni
macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però
conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il
livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o
assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione
e le evoluzioni congiunturali nazionali.
Si
tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi
strutturali rispetto al periodo 1994-1999.
3.
Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta al livello
territoriale di cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti:
a)
una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di
riferimento per tutto il periodo della programmazione;
b)
una verifica intermedia entro tre anni dall'approvazione del quadro comunitario
di sostegno ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro
il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro
possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da
raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione
determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si
discosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica
ex ante;
c)
una verifica entro il 31 dicembre 2005.
A
tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al
momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da
effettuare entro il 31 dicembre 2005.
Se
necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche.
Indipendentemente
da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione,
informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado
di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di
cui al paragrafo 2.
Articolo
12
Compatibilità.
Le
operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della
BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle
disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché
alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di
concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la
tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle
ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.
TITOLO
II
Programmazione
Capo
I
Disposizioni
generali relative agli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3
Articolo
13
Ambito
geografico.
1.
I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono elaborati al livello
geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di
regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gli Stati membri
possono presentare un piano globale di sviluppo per alcune o tutte le regioni
figuranti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6,
paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 4, purché il piano comprenda gli
elementi indicati all'articolo 16.
2.
I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sono elaborati al livello
geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di
regola riferiti all'insieme delle zone di una stessa regione di livello NUTS II
comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6,
paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un piano riferito ad
alcune o a tutte le regioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 4,
paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, purché detti piani comprendano gli
elementi di cui all'articolo 16. Laddove comprendano zone diverse da quelle cui
si applica l'obiettivo n. 2, i piani operano una distinzione tra le azioni
condotte nelle regioni o zone cui si applica l'obiettivo n. 2 e quelle condotte
in altre parti.
3.
I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno
Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica
l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un
quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto
delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di
riconversione economica e sociale.
Articolo
14
Durata
e revisione.
1.
Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento
unico di programmazione copre un periodo di sette anni, senza pregiudizio
dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma.
Il
periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000.
2.
I quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di
programmazione vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa
dello Stato membro o della Commissione, d'intesa con lo Stato membro, secondo
le disposizioni del presente titolo a seguito della valutazione intermedia di
cui all'articolo 42 e all'assegnazione della riserva per realizzazioni
efficienti ed efficaci di cui all'articolo 44.
Essi
possono inoltre essere riveduti in altri momenti, qualora si verifichino
cambiamenti significativi della situazione socioeconomica, ivi incluso il
mercato del lavoro.
Articolo
15
Preparazione
e approvazione.
1.
Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano
un piano alla Commissione. Detto piano è elaborato dalle autorità competenti
designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro. Nei casi
in cui l'intervento assume la forma di un documento unico di programmazione,
questo piano è considerato un progetto di documento unico di programmazione.
Per
quanto riguarda l'obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno sono
impiegati per tutte le regioni cui si applica tale obiettivo; tuttavia se i
finanziamenti comunitari sono inferiori a 1 miliardo di euro o non superano in
modo sostanziale tale importo, gli Stati membri di norma presentano un progetto
di documento unico di programmazione.
Per
quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono di norma impiegati i documenti
unici di programmazione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di far
elaborare un quadro comunitario di sostegno.
2.
I piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa
consultazione delle parti, che esprimono il proprio parere entro un termine che
consenta il rispetto del termine indicato nel secondo comma.
Salvo
diverso accordo con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati,
entro quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 4.
3.
La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi
del presente regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché di altre politiche comunitarie
e dell'articolo 41, paragrafo 2.
Inoltre
la Commissione valuta ciascun piano proposto per l'obiettivo n. 3 in funzione
della coerenza tra le azioni previste e il piano nazionale per l'attuazione
della strategia europea in materia di occupazione conformemente all'articolo
16, paragrafo 1, lettera b), nonché delle modalità e dell'intensità con cui
sono prese in considerazione le esigenze generali delle zone che incontrano
problemi strutturali di riconversione economica e sociale.
4.
Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commissione stabilisce, d'intesa con lo
Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a
51, i quadri comunitari di sostegno. La BEI può essere associata
all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione adotta una
decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesi dal
ricevimento del piano o dei piani corrispondenti, purché vi figurino tutti gli
elementi indicati all'articolo 16.
La
Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato
membro in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente
quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche
comunitarie. Essa adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, e
d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla
partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di
cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Al
fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione dei programmi, gli
Stati membri possono presentare, contemporaneamente i loro piani e progetti di
programmi operativi. All'atto della decisione relativa al quadro comunitario di
sostegno, la Commissione approva, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1,
anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, a condizione
che contengano tutte gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
5.
Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commissione, sulla base dei piani,
adotta una decisione sui documenti unici di programmazione d'intesa con lo
Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a
51. La BEI può essere associata all'elaborazione dei documenti unici di
programmazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa al documento
unico di programmazione e alla partecipazione dei Fondi, conformemente
all'articolo 28, paragrafo 1, entro cinque mesi dal ricevimento del piano
corrispondente purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 19,
paragrafo 3.
6.
Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di
programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato
di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la
decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione
delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione
dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il
complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità
dell'articolo 34, paragrafo 3.
Lo
Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo
informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione
recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di
programmazione.
7.
Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al
documento unico di programmazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione
trasmette ad esso per informazione le decisioni suddette, i quadri comunitari
di sostegno e i documenti unici di programmazione da essa approvati.
Capo
II
Contenuto
della programmazione relativa agli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3
Articolo
16
Piani.
1.
I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 si basano sulle
corrispondenti priorità nazionali e regionali e tengono conto degli
orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e comprendono:
a)
la descrizione quantificata ove possibile, della situazione attuale
relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle
regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, oppure alla riconversione nelle zone
cui si applica l'obiettivo n. 2, oppure allo sviluppo delle risorse umane e
alla politica dell'occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica
l'obiettivo n. 3; inoltre, la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate
e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente,
tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;
b)
la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 e le priorità scelte per lo sviluppo sostenibile e la
riconversione duratura delle varie regioni e zone, comprese le zone rurali,
nonché per il relativo sviluppo delle risorse umane e l'adeguamento e
l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di
occupazione.
In
aggiunta agli altri punti elencati nel presente paragrafo, gli Stati membri
dimostrano, per ciascun piano dell'obiettivo n. 3, che le priorità previste
sono coerenti con il piano nazionale per l'occupazione, mediante una
descrizione degli obiettivi principali di tale strategia e dei principali mezzi
atti a conseguirli.
Gli
Stati membri dimostrano inoltre che le attività in materia di risorse umane e
di occupazione che sono previste in ciascun piano relativo all'obiettivo n. 2 e
che dovrebbero beneficiare del sostegno dell'FSE sono quelle integrate nella
strategia di riconversione, sono coordinate con gli altri Fondi e corrispondono
alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui
all'articolo 41, paragrafo 2. Se le risorse necessarie a tal fine non ammontano
ad un importo significativo, tali fabbisogni sono finanziati nell'ambito
dell'obiettivo n. 3;
c)
le indicazioni sull'uso previsto e sulla forma della partecipazione finanziaria
dei Fondi e, se del caso, della BEI e degli altri strumenti finanziari -
compreso, a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione
"garanzia", per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE)
n. 1257/ 1999 - e sui fabbisogni previsti in materia di assistenza tecnica;
forniscono indicazioni in merito all'addizionalità conformemente all'articolo
11, paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivo n. 1 in una tabella
indicativa del finanziamento globale che ricapitoli le risorse pubbliche o
assimilabili nonché, se del caso, le risorse private stimate e le spese
strutturali comunitarie per ciascuna delle priorità proposte nel piano.
In
ogni caso i piani operano una distinzione fra le dotazioni finanziarie previste
per le zone che beneficiano del sostegno transitorio e quelle previste per le
altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 o n. 2.
Nel
caso in cui l'FSE intervenga a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di
partecipazione possono essere più elevati nelle zone cui si applica l'obiettivo
n. 2 rispetto alle altre zone;
Nel
caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione
degli stanziamenti previsti per le zone che si trovano ad affrontare problemi
strutturali di riconversione economica e sociale;
d)
un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti.
2.
Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i piani comprendono tutte le
azioni rilevanti ai fini della riconversione economica e sociale, lo sviluppo
delle risorse umane, tenuto conto del quadro di riferimento di cui all'articolo
9, paragrafo 1, lettera c), nonché lo sviluppo rurale e le strutture della
pesca.
Nel
caso in cui uno Stato membro nel suo insieme sia interessato dell'obiettivo n.
1, il piano comprende i punti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma.
3.
Gli Stati membri indicano gli elementi propri di ciascun Fondo, compresa
l'entità delle partecipazioni finanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui
programmi operativi previsti, evidenziando in particolare gli obiettivi
specifici e i principali tipi di misure previste.
Articolo
17
Quadri
comunitari di sostegno.
1.
Il quadro comunitario di sostegno assicura il coordinamento dell'insieme degli
aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto
riguarda l'aiuto allo sviluppo delle risorse umane, conformemente all'articolo
1, paragrafo 3.
2.
Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue:
a)
la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della
Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici,
quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta; la valutazione dell'impatto
atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;
un'indicazione
della misura in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto
degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle
politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione
attraverso un miglioramento della capacità di adottamento e della
qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello
Stato membro interessato;
b)
l'indicazione della natura e della durata dei programmi operativi non approvati
contestualmente al quadro comunitario di sostegno, con particolare riguardo ai
loro obiettivi specifici e agli assi prioritari stabiliti;
c)
un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascuna priorità conformemente
agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista ogni anno
per la partecipazione di ciascun Fondo, e se del caso della BEI, e degli altri
strumenti finanziari - indicando a titolo informativo, anche l'importo totale
del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 33
del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al
piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici
ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro corrispondenti alla
partecipazione di ciascun Fondo.
Nel
caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione
degli stanziamenti previsti per le zone che affrontano problemi strutturali di
riconversione economica e sociale.
Il
piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le
regioni che beneficiano del sostegno transitorio.
Il
totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro
comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive
finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo
3, terzo comma;
d)
le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti:
-
la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi
dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del quadro comunitario
di sostegno, conformemente all'articolo 34;
-
le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di
sorveglianza di cui all'articolo 35;
e)
se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la
sorveglianza e la valutazione degli interventi.
In
conformità all'articolo 11 i quadri comunitari di sostegno comprendono la
verifica ex ante dell'addizionalità e le opportune informazioni sulla
trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro
interessato verso le regioni beneficiarie.
Articolo
18
Programmi
operativi.
1.
Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati,
di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione definito
all'articolo 9.
2.
Ogni programma operativo comprende quanto segue:
a)
gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro
coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i relativi
obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo
consenta, e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41,
paragrafo 2;
b)
la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari,
compresi gli elementi di informazione necessari alla verifica di conformità con
i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la
natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla
valutazione del programma operativo;
c)
un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per
ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione
finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno
della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche a titolo
informativo l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le
misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi
contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei
finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato
membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.
Il
piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei
vari Fondi, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del
sostegno transitorio.
Il
totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le
pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui
all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;
d)
le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto
segue:
i)
la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi
dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del programma
operativo, conformemente all'articolo 34;
ii)
la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;
iii)
la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo
del comitato di sorveglianza;
iv)
la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione
delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;
v)
la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma
operativo.
3.
Il complemento di programmazione comprende quanto segue:
a)
le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma
operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3,
delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti
indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
b)
la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
c)
il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli
articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la
partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri
strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o
assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione
dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato
conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti
comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.
Il
piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni
che beneficiano del sostegno transitorio.
Il
piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini
del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali,
giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;
d)
le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo
conformemente all'articolo 46;
e)
la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro
interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati
necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione
previste dal presente regolamento.
Articolo
19
Documenti
unici di programmazione.
1.
Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 e dell'obiettivo n.
1 come specificato all'articolo 15, paragrafo 1 formano oggetto, in via
generale, di documenti unici di programmazione.
Quanto
agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).
2.
Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 1 include tutte le
misure pertinenti in materia di riconversione economica e sociale, sviluppo
dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e
della qualificazione degli individui, tenendo conto del quadro di riferimento
di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c), e di sviluppo rurale, nonché
strutture della pesca.
Il
documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 2 assicura il coordinamento
dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda, in
conformità con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999,
il coordinamento delle misure in materia di sviluppo rurale, ai sensi
dell'articolo 33 dello stesso regolamento ma esclusi gli aiuti relativi alle
risorse umane concessi a titolo dell'obiettivo n. 3, in tutte le zone cui si
applica l'obiettivo n. 2.
Il
documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 3 assicura il coordinamento
dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle
risorse umane nelle zone di cui all'articolo 5, ad eccezione degli aiuti in
tale settore concessi a titolo dell'obiettivo n. 2.
3.
Ciascun documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi:
a)
la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della
Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici,
quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente; la valutazione
dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, conformemente all'articolo
41, paragrafo 2; un'indicazione delle misure in cui questa strategia e questi
assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo
10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo
dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e
della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali
dello Stato membro interessato;
b)
una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità,
comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di
aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure
necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del documento
unico di programmazione;
c)
un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per
ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29 l'importo della dotazione
finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno
della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche per informazione
l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui
all'articolo 33 (8) del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora contribuiscano
direttamente al piano di finanziamento, nonché l'importo totale dei
finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati
dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.
Il
piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni
che beneficiano del sostegno transitorio.
La
partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le
pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui
all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma.
Nel
caso dell'obiettivo n. 3, tale piano finanziario indica la concentrazione degli
stanziamenti previsti per le zone che incontrano problemi strutturali di
riconversione economica e sociale;
d)
le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione
comprendono:
i)
la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi
dell'articolo 9 responsabile della gestione del documento unico di
programmazione conformemente all'articolo 34;
ii)
la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di
programmazione;
iii)
la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del
ruolo del comitato di sorveglianza;
iv)
la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione
delle risorse finanziarie, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi;
v)
la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del documento
unico di programmazione;
e)
se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la
sorveglianza e la valutazione degli interventi.
A
norma dell'articolo 11 il documento unico di programmazione comprende la
verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti
concordata tra la Commissione e lo Stato membro e le opportune informazioni
sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato
membro interessato verso le regioni beneficiarie.
4.
Ogni documento unico di programmazione è corredato di un complemento di
programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto
all'articolo 18, paragrafo 3.
Capo
III
Iniziative
comunitarie
Articolo
20
Contenuto.
1.
Le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:
a)
cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a
incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello
spazio comunitario ("INTERREG");
b)
rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in
crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile ("URBAN");
c)
sviluppo rurale ("LEADER");
d)
cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle
discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del
lavoro ("EQUAL").
2.
Almeno il 2,5% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, è assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale
occorre attribuire dovuta considerazione alle attività transfrontaliere,
soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati
membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore
coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. È inoltre rivolta dovuta
considerazione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.
Nel
quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell'inserimento sociale e
professionale dei richiedenti asilo.
3.
I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono
interessare altre zone oltre a quelle di cui agli articoli 3 a 4.
Articolo
21
Elaborazione,
approvazione e attuazione.
1.
Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per
conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che
definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e
le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2.
Ciascun settore di cui all'articolo 20, paragrafo 1, riceve finanziamenti da un
solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il
settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione "orientamento", e
il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Per tener conto delle misure
necessarie all'attuazione del pertinente programma d'iniziativa comunitaria, la
decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione
definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle
relative disposizioni specifiche.
3.
Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al
paragrafo 1 e all'articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la
Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità
dell'articolo 28.
4.
I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della
valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e modificati eventualmente su
iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con
detto Stato membro.
5.
I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con
inizio al 1° gennaio 2000.
Capo
IV
Azioni
innovatrici e assistenza tecnica
Articolo
22
Azioni
innovative.
1.
Su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli
articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni
innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40% della loro dotazione
annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono
studi, progetti pilota e scambi di esperienze.
Le
azioni innovative contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche
innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli
obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente
e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.
2.
Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve
finanziamenti da un solo Fondo.
Per
tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto
pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di
applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro
i limiti delle relative disposizioni specifiche.
Articolo
23
Assistenza
tecnica.
I
Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della
stessa, previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari
tipi di misure e non oltre lo 0,25% della propria dotazione annuale, le misure
preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per
l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare quanto
segue:
a)
studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;
b)
azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate
alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico;
c)
l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati
per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
d)
il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle
prassi in questo settore.
Articolo
24
Approvazione
delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica.
1.
Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni
innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi
presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli elementi seguenti:
a)
una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche
con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;
b)
gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;
c)
il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali
altre fonti di finanziamento comunitario;
d)
le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;
e)
qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche
comunitarie e gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
La
Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni
consentono di valutare la domanda.
2.
Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli
Stati membri interessati.
3.
Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili
finanziariamente per le azioni innovative di cui all'articolo 22 e per le
azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, fatti salvi gli obblighi
loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato
membro.
Capo
V
Grandi
progetti
Articolo
25
Definizione.
Nell'ambito
di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti,
vale a dire:
a)
un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione
tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
b)
il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della
partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.
Articolo
26
Approvazione
ed esecuzione.
1.
Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di
gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne
informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:
a)
organismo responsabile dell'attuazione;
b)
natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;
c)
calendario di esecuzione del progetto;
d)
analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi
nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;
e)
inoltre:
-
per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici
socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione
prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione
di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti
pubblici;
-
per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel
settore interessato e della redditività prevista del progetto;
f)
effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a
livello comunitario;
g)
elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei
principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione,
anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio "chi
inquina paga", nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia
ambientale;
h)
elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della
concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;
i)
indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del
progetto;
j)
piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la
partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento
comunitario.
2.
La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI,
in funzione degli elementi seguenti:
a)
tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
b)
risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;
c)
risultato della valutazione d'impatto ambientale;
d)
coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;
e)
conformità con le altre politiche comunitarie;
f)
benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione,
rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;
g)
coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e
prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
3.
Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro
tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di
confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la
Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto, né in parte la
partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le
motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.
Capo
VI
Sovvenzione
globale
Articolo
27
Sovvenzione
globale.
1.
Qualora l'attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state
affidate a intermediari conformemente all'articolo 9, lettera i), questi
intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibilità e alla loro
competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e
finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o
nelle regioni interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere
stabiliti altrove. Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in
questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera
adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione
delle misure previste.
2.
Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione
relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di
attuazione dell'intervento definita all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d),
nonché all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizzazione
delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro,
all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato.
Nel
caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le
modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una
convenzione tra la Commissione e l'organismo intermediario interessato. Nel
caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità devono essere
concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma
di cui all'articolo 18 non riguarda la parte dell'intervento rientrante
nell'ambito della sovvenzione globale.
3.
Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare
quanto segue:
a)
le misure da attuare;
b)
i criteri per la scelta dei beneficiari;
c)
le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la
destinazione degli interessi eventualmente maturati;
d)
le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo
finanziario della sovvenzione globale;
e)
l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere
informata.
TITOLO
III
Partecipazione
e gestione finanziaria dei fondi
Capo
I
Partecipazione
finanziaria dei Fondi
Articolo
28
Decisione
relativa alla partecipazione dei Fondi.
1.
La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione
dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni
contemplate dal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevimento della
domanda d'intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara distinzione
tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno
transitorio.
L'importo
massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario
dell'intervento.
Una
misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della
partecipazione finanziaria di un Fondo per volta.
Una
misura o un'operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo
strutturale unicamente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui
all'articolo 1.
Una
medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di
un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa
comunitaria.
Una
medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di
un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOG
sezione "garanzia".
Una
stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di
un Fondo a titolo di un'iniziativa comunitaria e del FEAOG sezione
"garanzia".
2.
La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell'ambito
dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile
con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di
sostegno, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).
3.
Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume
principalmente la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: "aiuto
diretto"), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono
d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale
di rischio o altro tipo di finanziamento.
Gli
aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono
da queste riassegnati per gli stessi fini.
Articolo
29
Diversificazione
dei tassi di partecipazione.
1.
La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:
a)
gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali
porre rimedio mediante gli interventi,
b)
capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente
della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi
delle spese di bilancio,
c)
nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 1, interesse che gli
interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se
del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità
tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in
particolare per l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione
preventiva, nonché del principio "chi inquina paga",
d)
interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista
regionale e nazionale,
e)
caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui
trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la
valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione,
f)
impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa
la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari
appropriati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di
finanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.
Nei
casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente
all'articolo 16, paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate
mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e
occupazione.
2.
La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili,
o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili
(nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.
3.
La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:
a)
il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle
spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate
dall'obiettivo n. 1. Allorquando queste regioni sono situate in uno Stato
membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in casi eccezionali
debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all'80% al
massimo del costo totale ammissibile e all'85% al massimo del costo totale
ammissibile nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della
distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, la partecipazione comunitaria
può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all'85% al massimo
del costo totale ammissibile (9);
b)
il 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25% delle
spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate
dagli obiettivi n. 2 o n. 3.
Nel
caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i
massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di
Stato.
4.
Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti
generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è
determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del
margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di
investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui
gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei
Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.
In
ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:
a)
nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette
consistenti, la partecipazione non può superare:
i)
il 40% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n.
1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10% negli Stati membri
nei quali interviene il Fondo di coesione;
ii)
il 25% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
iii)
a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di
finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque
essere superiore al 10% del costo totale ammissibile;
b)
nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:
i)
il 35% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n.
1;
ii)
il 50% al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche,
e, a titolo eccezionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli
investimenti realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per gli
investimenti nelle piccole e medie imprese (10);
iii)
il 15% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2
(11);
iv)
nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere
applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli
aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del
costo totale ammissibile (12).
5.
I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano
gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che
beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6,
paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell'articolo 7, paragrafo 4 e,
dall'altra, di un sostegno a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2,
rispettivamente.
6.
Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della
Commissione, possono essere finanziate al 100% del costo totale. Le misure di
cui all'articolo 23 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100%
del costo totale.
7.
Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le
iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.
Articolo
30
Requisiti
per l'ammissione.
1.
Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei
Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento
considerato.
2.
Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi
se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di
ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data
costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.
Il
termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa
alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai
beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda
debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli
articoli 14 e 15.
3.
Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che,
ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese
secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.
4.
Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita
ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data
della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione
relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:
a)
che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un
vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e
b)
che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di
un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di
un'attività produttiva.
Gli
Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora
dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni
dell'articolo 39.
Capo
II
Gestione
finanziaria
Articolo
31
Impegni
di bilancio.
1.
Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione
relativa alla partecipazione dei Fondi.
2.
Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono
assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la
decisione di approvazione dell'intervento.
Gli
impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.
La
quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale
non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile,
quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno
successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in
questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria
per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di
presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è
disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi
all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.
Il
termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte
dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del
disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con
effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di
un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione
dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.
La
Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di
pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno
automatico previsto dal secondo comma.
In
caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1°
gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è
prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1° gennaio 2000
dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui
all'articolo 28.
3.
Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della
partecipazione dei Fondi è impegnato quando la Commissione adotta la decisione
relativa alla partecipazione dei Fondi.
Articolo
32
Pagamenti.
1.
Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è
eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come
destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o).
I
pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo
eseguito in forza dell'articolo 31.
Il
pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di
pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si
riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a
pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
In
funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti
intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal
ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.
L'autorità
di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e
integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui
hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni
specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.
2.
All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di
pagamento.
L'acconto
è pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In
linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo,
in funzione delle disponibilità di bilancio.
Per
la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per
regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.
Tutto
o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione
dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento
qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro
diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi
eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento
all'intervento di cui trattasi.
3.
I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare
le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate
dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e
calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di
programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:
a)
presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli
elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;
b)
trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da
presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;
c)
trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di
cui all'articolo 42, ove prevista;
d)
coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di
sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per
gli assi prioritari di cui trattasi;
e)
attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui
all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per
illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora
dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di
sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione
finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di
cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure
in questione;
f)
assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2,
primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un
procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo
alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.
Se
una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto
ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza
indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre
rimedio alla situazione.
Gli
Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento
intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno,
fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro
il 31 ottobre.
Le
domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli
assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del
sostegno transitorio.
Il
totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo,
versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95% della
partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.
4.
Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle
seguenti condizioni:
a)
se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal
termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione
dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;
b)
se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e
approvata dalla medesima;
c)
se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).
5.
Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta
dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla
Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di
cui trattasi.
6.
Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle
certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
7.
Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione
le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e
quelle per l'esercizio finanziario successivo.
9
(13). Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e le misure di cui
all'articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate,
coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai
comitati di cui agli articoli da 48 a 51.
Articolo
33
Utilizzazione
dell'euro.
Gli
importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono
espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.
TITOLO
IV
Efficacia
degli interventi dei fondi
Capo
I
Sorveglianza
Articolo
34
Gestione
da parte dell'autorità di gestione.
1.
Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita
all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità
della gestione e dell'attuazione, e in particolare:
a)
dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici
affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui
all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della
trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la
Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi
informatici che consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto
all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);
b)
dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento
di programmazione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, e senza
pregiudizio dell'articolo 35;
c)
dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione
del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;
d)
dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro,
della valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
e)
dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e
all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una
codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati
dall'intervento;
f)
della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento,
segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interne compatibili con i
principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o
richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4,
o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del
presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli;
g)
della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito
all'articolo 12; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli
appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee specificano i riferimenti dei progetti per i
quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;
h)
del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui
all'articolo 46.
Fatte
salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello
svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi
istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.
2.
Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione
di cui all'articolo 37, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i
principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire
d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.
In
seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni
destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa
la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente
motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può
indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento
intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione
dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve
delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le
misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure
spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura.
3.
L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di
sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo
totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui
trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa
approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il
suddetto adattamento.
Le
eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione
relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa
con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere
dall'approvazione del comitato di sorveglianza.
Articolo
35
Comitati
di sorveglianza.
1.
Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni
programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.
I
comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con
l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono
un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.
I
comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione
relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di
competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.
2.
Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai
lavori del comitato con voto consultivo.
Il
comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro
istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo
adotta d'intesa con l'autorità di gestione.
In
linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante
dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
3.
Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità
dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:
a)
conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma,
compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza
dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore
adattamento;
b)
esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri
di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
c)
valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi
specifici dell'intervento;
d)
esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli
obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di
cui all'articolo 42;
e)
esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano
trasmessi alla Commissione;
f)
esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della
decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
g)
può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o
revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto
riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene
eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.
Articolo
36
Indicatori
per la sorveglianza.
1.
L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la
sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma
operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di
programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della
metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla
Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento
che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente
regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico
dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione
socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue
regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di
regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori
figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui
all'articolo 44.
2.
Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione:
a)
gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle
misure e degli assi prioritari e la loro coerenza;
b)
lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di
risultato e, non appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse
prioritario o misura);
c)
lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.
Se
la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso
e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.
3.
Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare
separatamente, per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2,
lettere a), b) e c).
Articolo
37
Rapporto
annuale e rapporto finale di esecuzione.
1.
Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla
Commissione, conformemente alle modalità definite all'articolo 34, paragrafo 1,
entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto
annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione
entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese.
Per
ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta
alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato
entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.
Prima
di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e
approvato dal comitato di sorveglianza.
Dopo
aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro
due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso
contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la
Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.
2.
Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i
seguenti elementi:
a)
qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione
dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative,
modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di
riferimento di cui all'articolo 9, lettera c), nonché delle loro ripercussioni,
ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi
e gli interventi di altri strumenti finanziari;
b)
lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei
Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e
nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di
impatto di cui all'articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario o
misura);
c)
l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure,
il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di
pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione
con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 36,
paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano
del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi
prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione "garanzia",
per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è
presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;
d)
le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza
per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti
segnatamente:
i)
le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle
operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;
ii)
una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione
dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle
raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo
2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell'articolo 38, paragrafo
4;
iii)
il ricorso all'assistenza tecnica;
iv)
le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente
all'articolo 46.
e)
le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche
comunitarie come stabilito all'articolo 12 e per assicurare il coordinamento
dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, seconda comma;
f)
un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di
finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.
Capo
II
Controllo
finanziario
Articolo
38
Disposizioni
generali.
1.
Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio
generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità
primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano,
in particolare le misure seguenti:
a)
verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e
siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei
fondi comunitari;
b)
comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
c)
si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa
comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati
conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
d)
attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte
e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti
giustificativi verificabili;
e)
prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione
alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano
sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
f)
presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una
dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente
autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione
sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed
esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo,
nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la
certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri
accludono il loro parere alla dichiarazione;
g)
collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano
utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
h)
recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se
del caso interessi di mora.
2.
La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale
delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino
regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego
efficace e corretto dei fondi comunitari.
A
tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari
o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità
concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel
paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle
operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con
un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato
membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti
di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.
La
Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un
controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni.
Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.
3.
La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali,
collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei
controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si
comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.
Almeno
annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34,
paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:
a)
i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
b)
le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo
nazionali o comunitari;
c)
l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o
ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai
sistemi di gestione e di controllo.
4.
In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato
membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e
dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare
sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette
osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione
dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di
misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione
riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora
rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.
Se,
in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la
Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine
impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della
Commissione e la informa delle azioni intraprese.
5.
Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in
buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se
constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata
e ritiene indispensabile intervenire immediatamente.
Essa
informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa
motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la
sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure
per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.
6.
Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative
bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo
relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione
della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie
certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati)
concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il
termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata
della Commissione.
Articolo
39
Rettifiche
finanziarie.
1.
La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una
constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura
o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di
effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli
Stati membri.
Gli
Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con
l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono
nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I
fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro
all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma
dell'articolo 53, paragrafo 2.
2.
Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:
a)
che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in
virtù del paragrafo 1, o
b)
che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità
della partecipazione dei Fondi, o
c)
che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che
potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico, sospende i
pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di
presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche
entro un termine stabilito.
Se
lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa
convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di
cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo
sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.
3.
Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto
un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la
Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere,
entro tre mesi:
a)
di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o
b)
di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in
parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.
Nello
stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente
al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della
modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle
insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati
membri.
In
mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione
dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.
4.
Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla
Commissione, maggiorati degli interessi di mora.
5.
Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.
Capo
III
Valutazione
Articolo
40
Disposizioni
generali.
1.
Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è
oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una
valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di
cui all'articolo 1 e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali
specifici.
2.
L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri
seguenti:
a)
impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 158 del
trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale
della Comunità,
b)
impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in
ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento.
3.
Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano
dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione
possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale
contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di
sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a
migliorarne la pertinenza.
Su
iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello
Stato membro interessato, possono essere avviate forme di valutazione
complementare, se del caso tematiche, per identificare esperienze trasferibili.
4.
I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del
pubblico. Per quanto riguarda i risultati della valutazione di cui all'articolo
42, è necessario l'accordo del comitato di sorveglianza secondo le disposizioni
istituzionali di ciascuno Stato membro.
5.
Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e
negli interventi.
Articolo
41
Valutazione
ex ante.
1.
La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli
interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante.
La
valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per
la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di
programmazione.
2.
All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante
riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello
Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta, sulla base
dei criteri elencati nell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), la coerenza
della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle
regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché
l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro
natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di
partenza.
La
valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia
di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione
nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione,
di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende in particolar modo
quanto segue:
a)
una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle
tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi
particolari in materia di occupazione, e della strategia globale nel settore dello
sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale strategia è collegata
alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione
nazionali;
b)
una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata,
segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento
avrà un impatto notevole; delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto
ambientale nell'intervento, nonché della coerenza fra le prime e gli obiettivi
a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad
esempio, piani di gestione dell'ambiente); delle disposizioni intese ad
assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. La
valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata nella misura del
possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso
della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale;
c)
una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e
donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il
trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo; una
stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo
per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per
l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale
delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.
La
valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di
sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la
presa in conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo
3.
Essa
prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di
programmazione precedenti.
3.
La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a
comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti,
a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo
consenta, ed inoltre, come previsto all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), a
verificare la pertinenza dei criteri di selezione.
Articolo
42
Valutazione
intermedia.
1.
La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della
valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e
il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi,
nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione.
2.
La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in
collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli
quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. È effettuata da un
valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza del quadro
comunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo
3, e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni
dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento e al
più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all'articolo 14,
paragrafo 2.
3.
Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione
e lo Stato membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione,
in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di
cui all'articolo 44.
4.
Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento
per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è
conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi.
Articolo
43
Valutazione
ex post.
1.
La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della
valutazione già disponibili, dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e
dell'efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne
insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui
fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché
sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
2.
La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in
collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. Essa verte sugli
interventi ed è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni
dalla fine del periodo di programmazione.
Capo
IV
Riserva
di efficacia ed efficienza
Articolo
44
Assegnazione
della riserva di efficacia ed efficienza.
1.
Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per
ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di
ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base
di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia,
la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà
percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali.
Detti
indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la
Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di
indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti
annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia.
Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.
2.
A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in
stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo,
sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue
caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua
programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5
ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi
prioritarie che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi
o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli
14 e 15.
TITOLO
V
Rapporti
e pubblicità
Articolo
45
Rapporti.
1.
In applicazione dell'articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni
tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e
al Comitato delle regioni un rapporto sui progressi compiuti nella
realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il
Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno
contribuito. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:
a)
un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica
e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione
socioeconomica delle regioni e con un'analisi dei flussi di investimenti
diretti e del relativo impatto sulla situazione dell'occupazione a livello
comunitario;
b)
un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri
strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre
politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di questo processo;
c)
le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare
per rafforzare la coesione economica e sociale.
2.
Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento nel corso
dell'anno precedente. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:
a)
un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative
risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio
dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e
della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende:
-
una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e
pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie;
-
una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica;
b)
un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli
della BEI e degli altri strumenti finanziari;
c)
non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all'articolo
42 con indicazioni circa l'adeguamento degli interventi, e di cui all'articolo
43, nonché una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche
comunitarie di cui all'articolo 12;
d)
l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi;
e)
i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 38,
paragrafo 2, con gli insegnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione del
numero e dell'entità finanziaria delle irregolarità constatate e delle
rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;
f)
ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli
da 48 a 51.
Articolo
46
Informazione
e pubblicità.
1.
Ai fini della consultazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati
membri provvedono che i piani siano resi pubblici.
2.
Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la
responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in
particolare di informare:
a)
i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti
economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e
donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle
possibilità offerte dall'intervento;
b)
l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore
dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
3.
Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all'articolo 37,
paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di
cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
TITOLO
VI
Procedura
di comitato
Articolo
47
Disposizioni
generali.
1.
Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro
comitati:
a)
il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni;
b)
il comitato di cui all'articolo 147 del trattato;
c)
il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale;
d)
il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.
2.
Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le
competenze di comitati consultivi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48,
50 e 51, si applica la seguente procedura:
-
il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle
misure da adottare;
-
il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto,
eventualmente procedendo a votazione;
-
il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la sua posizione figuri a verbale;
-
la Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal
comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
3.
Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le
competenze di comitati di gestione ai sensi, rispettivamente, degli articoli
48, 50 e 51, si applica la seguente procedura:
-
il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle
misure da adottare;
-
il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente
può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato
per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della
Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo
precitato. Il presidente non partecipa al voto;
-
la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se
tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione
le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
-
essa può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione,
l'applicazione delle misure da essa decise;
-
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione
diversa entro il termine di cui al quarto trattino.
4.
La Commissione sottopone ai comitati i rapporti di cui all'articolo 45. Essa
può chiedere il parere di un comitato su qualunque questione relativa agli
interventi dei Fondi diversi da quelli previsti nel presente titolo, comprese
le questioni trattate principalmente da altri comitati.
5.
I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al
presente titolo.
6.
Ciascun comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
7.
Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei
comitati.
Articolo
48
Comitato
per lo sviluppo e la riconversione delle regioni.
1.
Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la
riconversione delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e
presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un
rappresentante senza diritto di voto.
2.
Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura
di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:
a)
le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
Gli
altri comitati sono consultati sulle suddette modalità di applicazione, nella
loro funzione consultiva, per quanto di loro competenza;
b)
le modalità di applicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale;
c)
gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all'articolo 20,
paragrafo 1, lettera a) ("INTERREG") ed all'articolo 20, paragrafo 1,
lettera b) ("URBAN");
d)
gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioni innovatrici di cui
all'articolo 22, in caso di contributo del FESR.
3.
Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura
di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:
a)
l'elaborazione e revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare
dell'obiettivo n. 2;
b)
i quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei
documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2;
c)
i tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di
contributo del FESR;
d)
qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22.
Articolo
49
Comitato
di cui all'articolo 147 del trattato.
1.
Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato è composto di due
rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro
per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della
presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della
Commissione.
Per
ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ognuna delle categorie di
cui al primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa
di pieno diritto alle deliberazioni.
I
membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della
Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il
Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una
rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine
del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di
voto.
2.
Il comitato:
a)
esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui
documenti unici di programmazione e sui quadri comunitari di sostegno a titolo
dell'obiettivo n. 3, nonché sui quadri comunitari di sostegno e sulle
informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a
titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misura in cui sia previsto un
contributo del FSE;
b)
esprime un parere in merito alle modalità di applicazione di cui all'articolo
53, paragrafo 2;
c)
è consultato sulle modalità di applicazione di cui all'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo;
d)
esprime un parere in merito agli orientamenti della Commissione per
l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d)
("EQUAL") nonché per i vari tipi di azioni innovative nell'ambito
dell'articolo 22, in caso di contributo del FSE. La Commissione ha inoltre
facoltà di sottoporre al comitato ulteriori questioni relative agli articoli da
20 a 22;
e)
è consultato in merito ai tipi di azioni di assistenza tecnica di cui
all'articolo 23, in caso di contributo del FSE.
3.
Ai fini dell'adozione, i pareri del comitato sono approvati a maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del
modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
Articolo
50
Comitato
per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale.
1.
Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture
agrarie e lo sviluppo rurale, composto di rappresentanti degli Stati membri e
presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un
rappresentante senza diritto di voto.
2.
Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura
di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:
a)
le modalità di applicazione e le disposizioni transitorie di cui agli articoli
34, 50 e 53 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
b)
gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20,
paragrafo 1, lettera c) ("LEADER").
3.
Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura
di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:
a)
l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare
dell'obiettivo n. 2;
b)
le parti dell'intervento concernenti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale
incluse nei progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri
comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti
unici di programmazione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2;
c)
le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
d)
i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di
contributo del FEAOG;
e)
qualsiasi altra questione attinente agli articoli da 20 a 22.
Articolo
51
Comitato
per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.
1.
Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture del
settore della pesca e dell'acquacoltura, composto di rappresentanti degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un
rappresentante senza diritto di voto.
2.
Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura
di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:
a)
le modalità di applicazione previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1263/1999;
b)
gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovative previste in applicazione
dell'articolo 22, in caso di contributo dello SFOP.
3.
Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura
di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:
a)
l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare
dell'obiettivo n. 2;
b)
le parti dell'intervento concernenti le strutture del settore della pesca
incluse nel progetto di decisione della Commissione relativo ai quadri
comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti
unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 1;
c)
le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
d)
i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di
contributo dello SFOP;
e)
qualsiasi altra questione concernente l'articolo 22.
TITOLO
VII
Disposizioni
finali
Articolo
52
Disposizioni
transitorie.
1.
Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa
la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o
dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o
a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre
1999.
2.
Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi
presentate in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 sono
esaminate ed approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base
di detti regolamenti.
3.
La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli
interventi, tiene conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla
Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente
un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri e dagli
interventi. Tali azioni non sono soggette all'osservanza dell'articolo 30,
paragrafo 2.
4.
In deroga alla data prevista all'articolo 30, paragrafo 2, una spesa
effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel
periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2000, una domanda di
intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata
ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 2000.
5.
Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla
Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di
una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31
marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre
2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o
programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.
Le
parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1°
gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una
domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo
2003, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2003 e
danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi
oggetto di sospensione per motivi giudiziari.
Articolo
53
Modalità
di applicazione.
1.
La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento.
2.
La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 30, 33, 38, 39
e 46 secondo la procedura prevista all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a). Essa
adotta altresì, secondo la stessa procedura e qualora necessario in casi
imprevedibili, altre modalità di applicazione del presente regolamento.
Articolo
54
Abrogazione.
Il
regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 sono abrogati
con decorrenza dal 1° gennaio 2000, senza pregiudizio dell'articolo 52,
paragrafo 1.
I
riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo
55
Clausola
di riesame.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento
entro il 31 dicembre 2006.
Esso
delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 161 del
trattato.
Articolo
56
Entrata
in vigore.
Il
presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli
articoli 28, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per
il Consiglio
il
Presidente
G.
Verheugen
Allegato
Fondi
strutturali
Ripartizione
annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2000-2006
(di
cui all'articolo 7, paragrafo 1)
(milioni
di euro a prezzi 1999)2000 2001 2002 2003 2004 2005
200629.43028.84028.25027.67027.08027.08026.660
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29
giugno 1999.
(2)
Vedi, per una modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento
(CE) n. 438/2001 e il regolamento (CE) n. 448/2001.
(3)
Pubblicata nella G.U.C.E. 9 giugno 1998, n. C 176.
(4)
Parere conforme del 6 maggio 1999.
(5)
Pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 1998, n. C 407.
(6)
Pubblicato nella G.U.C.E. 2 dicembre 1998, n. C 373.
(7)
Vedi l'articolo 1 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.
(8)
Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 luglio
1999, n. L 194.
(9)
Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(10)
Punto inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a decorrere
dal 1° gennaio 2000.
(11)
Punto così rinumerato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(12)
Punto così rinumerato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(13)
Come da G.U.C.E.