Reg.
(CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 (1).
Regolamento
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti (2).
Il
Consiglio dell'Unione europea,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36
e 37,
vista
la proposta della Commissione (3),
visto
il parere del Parlamento europeo (4),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (5),
visto
il parere del Comitato delle regioni (6),
visto
il parere della Corte dei conti (7),
(1)
considerando che una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe
accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e
contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica,
enunciati nell'articolo 33, paragrafo 1, del trattato;
(2)
considerando che, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del
trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi
speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere
particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale
dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse
regioni agricole;
(3)
considerando che, a norma dell'articolo 159 del trattato, l'attuazione delle
politiche comunitarie deve tener conto degli obiettivi della coesione economica
e sociale stabiliti dagli articoli 158 e 160 e concorrere alla loro
realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale dovrebbero pertanto
contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n.
1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2), definite dal
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali;
(4)
considerando che fin dal 1972 nella politica agricola comune sono state
introdotte misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie;
che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture
agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone rurali; che la riforma
del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale
dell'agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;
(5)
considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie
di strumenti complessi;
(6)
considerando che nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà
ed ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la
politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze
del consumatore e il prossimo allargamento della Comunità; che tali cambiamenti
influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale
delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dovrebbe
essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone
rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in
queste zone;
(7)
considerando che tale evoluzione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta
mediante una riorganizzazione ed una semplificazione degli attuali strumenti
dello sviluppo rurale;
(8)
considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza
acquisita nell'applicazione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su
tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell'ambito degli attuali obiettivi
prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento
delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola
comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali
[obiettivi n. 5a e n. 5b)], come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali,
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti
e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante
le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto
riguarda il FEAOG, sezione orientamento, nonché da quelli introdotti quali
misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992
dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a
metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione
dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, dal regolamento (CEE) n.
2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario
di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e dal regolamento (CEE) n. 2080/92
del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di
aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
(9)
considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo
rurale dovrebbero applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;
(10)
considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma
della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale,
prepensionamento e imboschimento) dovrebbero essere completate dal regime di
aiuto per le zone svantaggiate e per le zone soggette a vincoli ambientali;
(11)
considerando che altre misure per lo sviluppo rurale dovrebbero essere inserite
in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell'obiettivo n. 1 e possono
far parte di programmi per le regioni dell'obiettivo n. 2;
(12)
considerando che nelle zone rurali le misure per lo sviluppo rurale dovrebbero
accompagnare e completare le politiche di mercato;
(13)
considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe essere
basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al
sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l'ammissione;
(14)
considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica
di sviluppo rurale dovrebbe attenersi al principio della sussidiarietà; che
essa dovrebbe pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla
partecipazione e su un approccio dal basso verso l'alto; che i criteri per
poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero quindi
oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di
sviluppo rurale;
(15)
considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica
agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a
livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile
ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure
per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;
(16)
considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la
normativa, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione tutte le necessarie
competenze di attuazione, a norma dell'articolo 202, terzo trattino, del
trattato;
(17)
considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è
caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni
strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori
e alle loro famiglie;
(18)
considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto
l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro
redditività;
(19)
considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per
beneficiare di aiuti agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n.
950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agricole;
(20)
considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori
può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della
struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;
(21)
considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono
un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica per le persone
che esercitano attività agricole e forestali, in particolare nel caso di nuovi
orientamenti della gestione, della produzione e della commercializzazione;
(22)
considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e
informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola
compatibili con l'ambiente;
(23)
considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività
agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo
conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n.
2079/92;
(24)
considerando che il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un
uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al
mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili;
(25)
considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a
criteri comuni;
(26)
considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad
un'ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;
(27)
considerando che occorrerebbe stabilire condizioni relative alla possibilità di
beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l'efficacia di
tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;
(28)
considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a
vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli
agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali
limitazioni;
(29)
considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero
assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle
zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel
settore ambientale;
(30)
considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente
previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 per misure ambientali mirate, tenendo
conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale
descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma
dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2078/92;
(31)
considerando che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a
incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società,
introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti
esigenze di tutela e miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, del
suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo
spazio naturale e il paesaggio;
(32)
considerando che occorrerebbe incentivare i miglioramenti nei settori della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo gli
investimenti in tali settori;
(33)
considerando che tale sostegno può basarsi in larga misura sulle condizioni
attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20
maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli;
(34)
considerando che è necessario garantire la redditività di tali investimenti e
la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;
(35)
considerando che il settore forestale costituisce parte integrante dello
sviluppo rurale e che pertanto il regime di sostegno allo sviluppo rurale
dovrebbe comprendere misure forestali; che il sostegno a questo settore deve
evitare di tradursi in una distorsione di concorrenza ed essere ininfluente
rispetto al mercato;
(36)
considerando che le misure forestali dovrebbero essere conformi agli impegni
assunti a livello internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e basarsi
sui piani forestali degli Stati membri; che tali misure dovrebbero tener conto
anche dei problemi specifici relativi al cambiamento climatico;
(37)
considerando che le misure forestali dovrebbero essere basate su quelle di cui
ai regimi esistenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio,
del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n.
4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle
foreste nelle zone rurali della Comunità, e dal regolamento (CEE) n. 867/90 del
Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
(38)
considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare
importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia
come contributo al potenziamento di talune risorse silvicole; che occorrerebbe
pertanto mantenere il sostegno all'imboschimento attualmente previsto dal
regolamento (CEE) n. 2080/92, tenendo conto dell'esperienza acquisita
nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella
relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di
detto regolamento;
(39)
considerando che occorrerebbe accordare pagamenti per attività volte a
mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in talune zone;
(40)
considerando che occorrerebbe sostenere altre misure legate alle attività di
coltivazione e alla loro riconversione; che l'elenco di tali misure dovrebbe
essere stabilito in base all'esperienza acquista e tenendo conto dell'esigenza
che lo sviluppo rurale si basi in parte su attività e servizi extra agricoli,
in modo da invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento
della campagna; che occorrerebbe sostenere misure volte ad eliminare le
ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne;
(41)
considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti
agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo
fenomeno sta quindi creando un mercato nuovo per i prodotti agricoli; che
l'agricoltura biologica migliora la sostenibilità delle attività agricole e
contribuisce pertanto ai fini generali del presente regolamento; che le misure
di sostegno specifiche allo sviluppo rurale possono contribuire alla produzione
ed alla commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici;
(42)
considerando che le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno comunitario
dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria e coerenti con le altre
politiche comunitarie e con gli altri strumenti della politica agricola comune;
(43)
considerando che nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere escluse
dal sostegno comunitario alcune misure che possono beneficiare di altri
strumenti della politica agricola comune, in particolare quelle che rientrano
nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato, con
le eccezioni giustificate da criteri oggettivi;
(44)
considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle
loro unioni già esistenti nell'ambito di diverse organizzazioni comuni di
mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori
nel quadro dello sviluppo rurale; che, pertanto, il regime di aiuti previsto
dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente
le associazioni di produttori e le relative unioni, non dovrebbe essere
proseguito;
(45)
considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di
accompagnamento e ad altre misure di sviluppo rurale nelle zone non comprese
nell'obiettivo n. 1 dovrebbe essere fornito dalla sezione garanzia del FEAOG;
che le norme finanziarie fondamentali stabilite dal regolamento (CE) n.
1260/1999, sono state modificate a tal fine;
(46)
considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di
sviluppo rurale nelle zone comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe continuare ad
essere fornito dalla sezione orientamento del FEAOG, fatta eccezione per le tre
attuali misure di accompagnamento e per il sostegno alle zone svantaggiate e
alle zone soggette a vincoli ambientali;
(47)
considerando che, per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo
rurale contemplate dalla programmazione degli obiettivi n. 1 e n. 2, si
applicherebbe il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare relativamente
alla programmazione integrata di tali misure; che le norme in materia di
finanziamento dovrebbero tuttavia tener conto del finanziamento erogato dalla
sezione garanzia per le suddette misure nelle regioni dell'obiettivo 2;
(48)
considerando che le misure di sviluppo rurale non contemplate dalla
programmazione dell'obiettivo n. 1 o dell'obiettivo n. 2 dovrebbero essere
oggetto della programmazione relativa allo sviluppo rurale, secondo norme
specifiche; che i tassi di assistenza per tali misure dovrebbero essere
differenziati in base ai principi generali previsti dall'articolo 29, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, tenendo sufficientemente conto delle
esigenze di coesione economica e sociale; che, di conseguenza, i tassi di
assistenza relativi, rispettivamente, alle zone contemplate dall'obiettivo n. 1
e dall'obiettivo n. 2 e alle altre zone dovrebbero essere, in linea di massima,
differenziati; che i tassi stabiliti dal presente regolamento costituiscono i
massimali dell'assistenza comunitaria;
(49)
considerando che, in aggiunta ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione
dovrebbe poter predisporre di propria iniziativa studi sullo sviluppo rurale, a
prescindere dall'iniziativa per lo sviluppo rurale di cui agli articoli 19 e 20
del regolamento (CE) n. 1260/1999;
(50)
considerando che occorrerebbe stabilire norme adeguate per il controllo e la
valutazione del sostegno allo sviluppo rurale, utilizzando come riferimento
indicatori ben definiti da concordare e fissare prima della realizzazione del
programma;
(51)
considerando che le misure di sviluppo rurale dovrebbero poter beneficiare del
sostegno degli Stati membri senza alcun cofinanziamento comunitario; che, dato
il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza
con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le
procedure, occorrerebbe stabilire norme specifiche relative agli aiuti di
Stato;
(52)
considerando che dovrebbe essere possibile adottare norme transitorie per
agevolare la transizione dagli attuali regimi di sostegno al nuovo regime di
sostegno dello sviluppo rurale;
(53)
considerando che il nuovo regime di sostegno contenuto del presente regolamento
sostituisce i regimi di sostegno esistenti, che pertanto dovrebbero essere
abrogati; che, di conseguenza, la deroga prevista nei regimi attuali per le
regioni ultraperiferiche e per le isole Egee dovrà anch'essa essere abrogata;
che all'atto della programmazione delle misure per lo sviluppo rurale, saranno
stabilite nuove norme che garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti
e deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni,
ha
adottato il presente regolamento:
TITOLO
I
Ambito
di applicazione e obiettivi
Articolo
1
1.
Il presente regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno
sviluppo rurale sostenibile.
2.
Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della
politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 33 del trattato.
3.
Le misure di sviluppo rurale:
-
sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e
-
accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone
con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2) nelle regioni interessate, tenendo
conto dei fini specifici del sostegno comunitario nell'ambito di tali
obiettivi, quali previsti dagli articoli 158 e 160 del trattato e dal
regolamento (CE) n. 1260/1999, e alle condizioni stabilite dal presente
regolamento.
Articolo
2
Il
sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro
riconversione, può riguardare:
-
il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di
trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli,
-
la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola,
l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei
prodotti,
-
l'incentivazione della produzione non alimentare,
-
uno sviluppo forestale sostenibile,
-
la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari
o alternative,
-
il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone
rurali,
-
lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di
lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale
esistente,
-
il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,
-
il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi
intermedi,
-
la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura
sostenibile che rispetti le esigenze ambientali,
-
l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità
fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e
realizzati da donne.
Articolo
3
È
concesso un sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale definite al
titolo II e alle condizioni ivi previste.
TITOLO
II
Misure
di sviluppo rurale
Capo
I
Investimenti
nelle aziende agricole
Articolo
4
Il
sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento
dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di
produzione.
Tali
investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:
-
ridurre i costi di produzione,
-
migliorare e riconvertire la produzione,
-
migliorare la qualità,
-
tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il
benessere degli animali,
-
promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.
Articolo
5
Il
sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole
-
che dimostrino redditività,
-
che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere
degli animali, e
-
il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
Articolo
6
Non
vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione
aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.
Articolo
7 (8)
Gli
Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare
degli aiuti.
Il
valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento
che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle
zone svantaggiate, al 50% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati
da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono
raggiungere al massimo il 45% e il 55% rispettivamente.
Capo
II
Insediamento
dei giovani agricoltori
Articolo
8
1.
Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono
concessi alle seguenti condizioni:
-
l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
-
l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,
-
l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta,
-
per quanto riguarda l'azienda:
i)
dimostra redditività e
ii)
rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali, e
-
l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.
Possono
essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore
non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono
essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane
agricoltore come unico capo dell'azienda.
2.
Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:
-
un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato,
-
un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese
derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di
tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.
Capo
III
Formazione
Articolo
9
Il
sostegno alla formazione professionale contribuisce al miglioramento delle
conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre
persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione.
La
formazione è finalizzata in particolare:
-
a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione,
all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il
miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il
benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per
gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e
-
a preparare gli imprenditori forestali e le altre persone coinvolte in attività
forestali all'applicazione di pratiche di gestione forestale allo scopo di
migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali delle foreste.
Capo
IV
Prepensionamento
Articolo
10
1.
Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:
-
procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare
l'attività agricola,
-
far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di
migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,
-
riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile
destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di
vista della redditività.
2.
Il sostegno al prepensionamento può comprendere misure destinate a procurare un
reddito ai salariati agricoli.
Articolo
11
1.
Il cedente:
-
cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però
continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la
disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,
-
ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al
momento della cessazione, e
-
ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.
2.
Il rilevatario agricolo:
-
subentra al cedente come capo dell'azienda agricola o rileva la totalità o una
parte dei terreni resi disponibili; la redditività dell'azienda del rilevatario
dev'essere aumentata entro un periodo e a condizioni da definire, in
particolare in termini di conoscenze e competenze professionali del
rilevatario, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda delle
regioni e dei tipi di produzione,
-
possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, e
-
s'impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno cinque
anni.
3.
Il lavoratore agricolo:
-
cessa definitivamente ogni attività agricola,
-
ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento,
-
ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione,
almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o
salariato agricolo,
-
ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo
pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso,
-
è iscritto a un regime di previdenza sociale.
4.
Rilevatario non agricolo può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che
rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, come la
silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con
la tutela o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio
naturale.
5.
Le condizioni stabilite dal presente articolo si applicano per tutto il periodo
durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.
Articolo
12
1.
I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati
nell'allegato.
2.
La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo
di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve
oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere
la normale età di pensionamento del lavoratore.
Qualora,
nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione,
l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto
dell'importo della pensione nazionale.
Capo
V
Zone
svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
Articolo
13
L'aiuto
alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali contribuisce a
conseguire i seguenti obiettivi:
a)
Compensazione per le zone sottoposte a svantaggi naturali
-
garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il
mantenimento di una comunità rurale vitale,
-
conservare lo spazio naturale,
-
mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengono
particolare conto dei requisiti in materia d'ambiente.
b)
Compensazione per zone sottoposte a vincoli ambientali
-
garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente e assicurare l'uso
delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli ambientali.
Articolo
14
1.
Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità
compensative.
2.
Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad
agricoltori:
-
che coltivano una superficie minima di terreno da definire,
-
che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per
almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità
compensativa, e
-
che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche
compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo
spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola
sostenibili.
3.
Qualora la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva
96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma
utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti
disposizioni della direttiva 96/23/CE, in un animale appartenente
all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto
non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della
direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di
tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso dal beneficio
delle indennità compensative per l'anno civile dell'accertamento.
In
caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità
dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di
accertamento dell'infrazione.
In
caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali
durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione
dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento
delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva
96/23/CE, si applicano le sanzioni di cui al primo comma.
Articolo
15
1.
Le indennità compensative sono fissate a un livello:
-
sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti
e
-
tale da evitare compensazioni eccessive.
2.
Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione:
-
della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione,
-
della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività
agricole,
-
degli specifici problemi ambientali da risolvere, se del caso,
-
del tipo di produzione e, se del caso della struttura economica dell'azienda.
3.
Le indennità compensative sono fissate a un livello compreso tra gli importi
minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato.
Possono
essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché
l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di
programmazione in questione non superi tale massimale. Tuttavia in casi
debitamente motivati da circostanze oggettive, ai fini del calcolo dell'importo
medio gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi
regionali.
Articolo
16
1.
Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a
compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo
ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie
in materia di protezione dell'ambiente se e per quanto detti pagamenti siano
necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni.
2.
L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni
eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate.
3.
Il massimale preso in considerazione per gli aiuti comunitari è fissato
nell'allegato.
Articolo
17
Le
zone svantaggiate comprendono
-
zone di montagna (articolo 18),
-
altre zone svantaggiate (articolo 19) e
-
zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (articolo 20).
Articolo
18
1.
Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione
delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del
costo del lavoro, dovuti:
-
all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine,
che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
-
in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del
territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o
richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
-
a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno
di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro
combinazione comporta uno svantaggio equivalente.
2.
Le zone situate a nord del 62 a parallelo e talune zone adiacenti sono
assimilate alle zone di montagna.
Articolo
19
Le
zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario
conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei
sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono
ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:
-
esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui
scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che
si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,
-
a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di
risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che
caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,
-
scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione
dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione
accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.
Articolo
20
Possono
essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono
svantaggi specifici, e nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere
continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la
conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello
spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di
protezione costiera.
Articolo
21
La
superficie dell'insieme delle zone di cui agli articoli 16 e 20 non può
superare il 10% della superficie complessiva dello Stato membro interessato.
Capo
VI
Misure
agroambientali
Articolo
22
Il
sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione
dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure
agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche
comunitarie in materia agricola e ambientale.
Tale
sostegno è inteso a promuovere:
-
forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle
risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
-
l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la
gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
-
la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
-
la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni
agricoli,
-
il ricorso alla pianificazione ambientali nell'ambito della produzione
agricola.
Articolo
23
1.
Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali
della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un
periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di
tali impegni sull'ambiente.
2.
Gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone
pratiche agricole.
Essi
procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno
dei mercati o le indennità compensative.
Articolo
24
1.
Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è
calcolato in base ai seguenti criteri:
-
il mancato guadagno,
-
i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e
-
la necessità di fornire un incentivo.
Nel
calcolo dell'importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo
degli investimenti non rimunerativi necessari all'adempimento degli impegni.
2.
Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario
figurano nell'allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda
a cui si applicano gli impegni agroambientali (9).
Capo
VII
Miglioramento
delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli
Articolo
25
1.
Il sostegno agli investimenti favorisce il miglioramento e la razionalizzazione
delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività e il valore
aggiunto di tali prodotti.
2.
Tale sostegno è finalizzato ad un o più dei seguenti obiettivi:
-
orientare la produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o
favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola,
-
migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di
trasformazione,
-
migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti o contribuire ad
un migliore impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti,
-
applicare nuove tecnologie,
-
favorire investimenti innovativi,
-
migliorare e controllare la qualità,
-
migliorare e controllare le condizioni sanitarie,
-
proteggere l'ambiente.
Articolo
26
1.
Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli
investimenti nell'ambito di imprese
-
che dimostrino redditività e
-
che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di
benessere degli animali.
2.
Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei
settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una
partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi
economici che da essi derivano.
3.
Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi
normali sui mercati per i prodotti interessati.
Articolo
27
1.
Gli investimenti si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione
dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della
pesca.
2.
Gli investimenti devono essere conformi a criteri di scelta che stabiliscano le
priorità ed indichino quali tipi di investimento non siano ammissibili al
sostegno.
Articolo
28
1.
Sono esclusi dal sostegno gli investimenti:
-
a livello di commercio al dettaglio,
-
per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi
terzi.
2.
Il valore totale del sostegno, espresso in percentuale del volume di
investimento che può fornire degli aiuti, è, limitato:
a)
al 50%, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,
b)
al 40%, nelle altre regioni (10).
Capo
VIII
Silvicoltura
Articolo
29
1.
Il sostegno al settore forestale contribuisce al mantenimento e allo sviluppo
delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone
rurali.
2.
Tale sostegno è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti
obiettivi:
-
una gestione e uno sviluppo sostenibili della silvicoltura,
-
il mantenimento e la valorizzazione delle risorse della silvicoltura,
-
l'estensione delle superfici boschive.
3.
Tale sostegno è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici che
siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro
associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste
all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino (11).
4.
Tale sostegno contribuisce al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità e
dagli Stati membri a livello internazionale. Esso si basa sui programmi
forestali nazionali o regionali o su strumenti equivalenti che devono tener
conto degli impegni assunti in sede di conferenze ministeriali sulla protezione
delle foreste in Europa.
5.
Le misure proposte in virtù del presente regolamento per le superfici boschive
classificate come ad alto o medio rischio di incendio ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione
delle foreste nella Comunità contro gli incendi devono essere conformi ai piani
di protezione delle foreste presentati dagli Stati membri ai sensi del
succitato regolamento.
Articolo
30
1.
Gli aiuti al settore forestale riguardano una o più delle seguenti misure:
-
l'imboschimento di superfici che non rientrano nell'ambito dell'articolo 31 a
condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e
compatibili con l'ambiente,
-
investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il
valore economico, ecologico o sociale,
-
investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli
investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere
limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,
-
la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti
della silvicoltura,
-
lo stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i
loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle
foreste,
-
la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri
naturali e da incendi e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.
2.
Le norme indicate nei capitoli I e VII ad eccezione dell'articolo 7, secondo
comma, si applicano, in quanto compatibili, a sostegno degli investimenti (12).
Articolo
31
1.
Viene accordato un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché
esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.
Tale
sostegno può comprendere, oltre ai costi d'impianto:
-
un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non
superiore a cinque anni i costi di manutenzione;
-
un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito
provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato
ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre
prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto
privato.
2.
Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole intrapreso dalle
autorità pubbliche deve coprire unicamente le spese di sistemazione.
3.
Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non viene accordato:
-
ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento,
-
per l'impianto di abeti natalizi.
In
caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve
durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese
di impianto.
4.
Gli importi massimi del premio annuale volto a compensare le perdite di reddito
che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato.
Articolo
32
1.
Allo scopo di:
-
mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone la cui
funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico e qualora le spese
connesse con le misure di prevenzione o ripristino di tali foreste superino il
prodotto dell'azienda,
-
mantenere fasce tagliafuoco mediante misure agricole,
sono
versati pagamenti ai beneficiari per misure prese a tale effetto, purché siano
garantiti in maniera sostenibile i valori di protezione ed ecologici delle
foreste e le misure da porre in essere siano state stabilite in un contratto
nel quale sia precisata la dotazione finanziaria.
2.
I pagamenti sono fissati a un livello compreso tra gli importi minimi e gli
importi massimi che figurano nell'allegato in base ai costi reali delle misure
attuate, fissati preventivamente su base contrattuale.
Capo
IX
Promozione
dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali
Articolo
33
Viene
accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro
riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di
applicazione di altre misure di cui al presente titolo.
Tali
misure riguardano:
-
le opere di miglioramento fondiario,
-
la ricomposizione fondiaria,
-
l'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole,
-
la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,
-
i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale,
-
il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del
patrimonio rurale,
-
la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini
allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito,
-
la gestione delle risorse idriche in agricoltura,
-
lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo
sviluppo dell'agricoltura,
-
l'incentivazione di attività turistiche e artigianali,
-
la tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla
conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali,
-
la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione,
-
l'ingegneria finanziaria.
Capo
X
Modalità
di applicazione
Articolo
34
Dettagliate
modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura
di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Tali
modalità possono riguardare, in particolare,
-
le condizioni per il sostegno agli investimenti per le aziende agricole
(articoli 4-7) , comprese le limitazioni richieste in applicazione
dell'articolo 6,
-
il periodo e le condizioni per il miglioramento della redditività di un'azienda
agricola e le condizioni per l'uso dei terreni resi disponibili in caso di
prepensionamento (articolo 11, paragrafo 2),
-
le condizioni per la concessione e il calcolo delle indennità compensative
nelle zone svantaggiate, compresi i casi di uso in comune di terreni agricoli
(articoli 14 e 15) e dei pagamenti compensativi nelle regioni soggette a
vincoli ambientali (articolo 16),
-
le condizioni che disciplinano l'assunzione di impegni agroambientali (articoli
23 e 24),
-
i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le
condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
(articolo 27, paragrafo 2),
-
le condizioni relative alle misure forestali (capitolo VIII).
In
base alla stessa procedura, la Commissione può derogare all'articolo 28,
paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche, purché i prodotti trasformati
siano destinati al mercato della regione in questione.
TITOLO
III
Principi
generali, disposizioni amministrative e finanziarie
Capo
I
Principi
generali
Sezione
I
Sostegno
del FEAOG
Articolo
35
1.
Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10-12) , alle zone
svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), alle misure
agroambientali (articoli 22-24) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato
dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.
2.
Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal
FEAOG,
-
sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo n. 1,
-
sezione garanzia, nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1.
3.
Il sostegno alle misure di cui all'articolo 33, sesto, settimo e nono trattino,
è finanziato dal FEAOG nelle zone contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2 e nelle
zone in transizione, a condizione che tale finanziamento non sia effettuato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
Articolo
36
1.
Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale di cui
all'articolo 35, paragrafo 2:
-
nelle zone dell'obiettivo n. 1, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999,
integrato dalle norme specifiche del presente regolamento,
-
nelle zone dell'obiettivo n. 2, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999,
integrato dalle norme specifiche del presente regolamento e salvo disposizioni
contrarie del presente regolamento.
2.
Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale finanziate dal
FEAOG, sezione garanzia, si applicano le norme specifiche previste dal
regolamento (CE) n. 1258/1999 (13) e le disposizioni adottate ai sensi di tale
regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
Sezione
II
Compatibilità
e coerenza
Articolo
37
1.
Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla
normativa comunitaria.
2.
Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le
misure applicate nell'ambito di tali politiche.
In
particolare, le misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
regolamento non possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di altri regimi
di sostegno comunitari, se esse sono incompatibili con le condizioni specifiche
previste dal presente regolamento (14).
3.
Dev'essere inoltre garantita la coerenza con le misure attuate nell'ambito di
altri strumenti della politica agricola comune e, in particolare, tra le misure
di sostegno rurale, da un lato, e le misure realizzate nell'ambito delle
organizzazioni comuni di mercato e quelle relative alla qualità dei prodotti
agricoli e alle condizioni sanitarie, dall'altro, nonché la coerenza tra le
varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.
Di
conseguenza, non viene concesso alcun sostegno ai sensi del presente
regolamento per:
-
misure che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno
nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato con le eccezioni, motivate
da criteri oggettivi, che possono essere definite in applicazione dell'articolo
50,
-
misure volte a sostenere progetti di ricerca, la promozione di prodotti
agricoli o l'eradicazione di malattie animali.
4.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per
la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali
condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal
presente regolamento.
Articolo
38
1.
La stessa misura non può beneficiare di pagamenti contemporaneamente ai sensi
del presente regolamento e nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari.
2.
È possibile combinare il sostegno a diverse misure ai sensi del presente
regolamento, soltanto se sono coerenti e compatibili fra loro. Se del caso, il
livello del sostegno viene adeguato.
Articolo
39
1.
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la
compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle
disposizioni di cui al presente capitolo.
2.
I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una
valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno
previste e un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire
compatibilità e coerenza.
3.
Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per
garantire compatibilità e coerenza.
Capo
II
Programmazione
Articolo
40
1.
Le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione orientamento del FEAOG
rientrano nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 1 ai sensi del
regolamento (CE) n. 1260/1999.
2.
Le misure di sviluppo rurale diverse da quelle previste dall'articolo 35,
paragrafo 1, possono rientrare nella programmazione per le regioni
dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3.
Le altre misure di sviluppo rurale che non rientrano nella programmazione a norma
dei paragrafi 1 e 2, sono soggette alla programmazione dello sviluppo rurale, a
norma degli articoli 41-44.
4.
Per quanto riguarda misure adeguate per lo sviluppo rurale, gli Stati membri
possono sottomettere all'approvazione anche disposizioni di ordine generale che
rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1-3 se nella misura in cui
ciò sia appropriato al mantenimento di requisiti uniformi.
Articolo
41
1.
I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più
opportuno. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato
membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione
delle autorità e delle organizzazioni competenti, all'adeguato livello
territoriale.
2.
Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona
sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario
redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da
tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.
Articolo
42
I
piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere
dal 1° gennaio 2000.
Articolo
43
1.
I piani di sviluppo rurale comprendono:
-
una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le
disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie
impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente
periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,
-
una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i
progetti di sviluppo rurale selezionati e la zona geografica interessata,
-
una valutazione, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico,
ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione,
-
una tabella finanziaria generale indicativa, che rechi una sintesi delle
risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno
degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano e, allorché il
piano riguardi zone rurali dell'obiettivo 2, individui gli importi indicativi
per le misure in materia di sviluppo rurale di cui all'articolo 33 in queste
zone,
-
una descrizione delle misure previste ai fini dell'attuazione dei piani e, in
particolare, dei regimi di aiuto, comprendente gli elementi necessari per
valutare le norme relative alla concorrenza,
-
se del caso, dati relativi ad eventuali studi, progetti dimostrativi, azioni di
formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la
realizzazione o l'adeguamento delle misure previste,
-
l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,
-
provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani,
compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori
quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e
alle sanzioni, nonché di pubblicità adeguata,
-
i risultati delle consultazioni e l'indicazione delle autorità e organismi associati,
nonché le parti economiche e sociali ai livelli appropriati.
2.
Nei loro piani gli Stati membri:
-
predispongono misure agroambientali sul loro territorio e secondo le loro
specifiche esigenze,
-
garantiscono il necessario equilibrio tra le varie misure di sostegno.
Articolo
44
1.
I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2.
La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al
presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti
di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui
all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla
presentazione dei piani stessi.
Capo
III
Misure
complementari e iniziative comunitarie
Articolo
45
1.
A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 la
Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 di
detto regolamento, ampliare l'ambito di applicazione dell'assistenza fornita
dalla sezione orientamento del FEAOG oltre i limiti previsti dall'articolo 35,
paragrafo 2 del presente regolamento e il finanziamento di misure ammissibili
ai sensi dei seguenti regolamenti (CE) n. 1783/1999, (CE) n. 1784/1999 (15), e
(CE) n. 1263/1999 per l'attuazione di tutte le misure nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale.
2.
La sezione garanzia del FEAOG può, su iniziativa della Commissione, finanziare
studi legati alla programmazione dello sviluppo rurale.
Capo
IV
Disposizioni
finanziarie
Articolo
46
1.
Il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione garanzia
del FEAOG è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su
base annua. La programmazione finanziaria rientra nell'ambito della
programmazione dello sviluppo rurale (articolo 40, paragrafo 3) e della
programmazione relativa all'obiettivo n. 2.
2.
La Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua e
secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze
particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per
quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio.
3.
Gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a
previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli
obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili e, di norma, coerentemente con
l'intensità degli aiuti a favore delle zone rurali contemplate dall'obiettivo
n. 2.
Articolo
47
1.
Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 31 e all'articolo 32 (tranne il
quinto comma del paragrafo 1) e agli articoli 34, 38 e 39 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 non si applicano al sostegno per le misure di sviluppo rurale
relative all'obiettivo n. 2.
La
Commissione adotta i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione
efficace e coerente di tali misure, alle quali si applicano almeno i criteri
stabiliti nelle disposizioni di cui al primo comma, compreso il principio di
un'unica autorità responsabile della gestione.
2.
Per le misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale, la
Comunità partecipa al finanziamento in base ai principi di cui agli articoli 29
e 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Al
riguardo:
-
la partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al massimo al 50% del
costo totale ammissibile e, in linea di massima, almeno al 25% della spesa
pubblica ammissibile nelle zone non contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2;
-
per gli investimenti generatori di entrate si applicano i tassi di cui
all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punti
ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le aziende agricole e quelle
silvicole nonché le imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e forestali sono considerate al riguardo come imprese a norma
dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) , punto iii;
-
nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità
alle misure previste agli articoli 22 e 24 del presente regolamento ammonta al
75% nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 50% nelle altre (16).
A
tali pagamenti si applica il disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, quinto
comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3.
L'assistenza finanziaria da parte della sezione garanzia del FEAOG può assumere
la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di
pagamenti in funzione delle spese sostenute.
Capo
V
Controllo
e valutazione
Articolo
48
1.
La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace
dell'attuazione della programmazione dello sviluppo rurale.
2.
Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente.
Il
controllo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari convenuti e
definiti in precedenza.
Gli
Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei
progetti.
3.
Se del caso, vengono istituiti comitati di controllo.
Articolo
49
1.
La valutazione delle misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo
rurale viene effettuata in base ai principi di cui agli articoli da 40 a 43 del
regolamento (CE) n. 1260/1999.
2.
Il FEAOG garanzia, nel quadro delle risorse finanziare destinate ai programmi,
può partecipare al finanziamento di valutazioni sullo sviluppo rurale
effettuate negli Stati membri. Su iniziativa della Commissione il FEAOG
garanzia può anche finanziarie valutazioni su scala comunitaria.
Capo
VI
Modalità
di applicazione
Articolo
50
Dettagliate
modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura
di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Tali
modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative
-
alla presentazione di piani di sviluppo rurale (articoli da 41 a 44),
-
alla revisione dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale,
-
alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina
di bilancio (articolo 46) e la partecipazione al finanziamento (articolo 47,
paragrafo 2),
-
al controllo e alla valutazione (articoli 48 e 49),
-
alla garanzia della coerenza tra le misure di sviluppo rurale e le misure di
sostegno nell'ambito delle organizzazioni di mercato (articolo 37).
TITOLO
IV
Aiuti
di Stato
Articolo
51
1.
Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi
dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli
articoli da 87 e 89 del trattato.
Tuttavia,
gli articoli da 87 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari
accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno
comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e secondo le disposizioni
del presente regolamento.
2.
Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che superano le
percentuali di cui all'articolo 7.
Tale
divieto non è applicabile agli aiuti destinati
-
ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione
alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e
forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
-
ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;
-
ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere
degli animali.
3.
Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli
svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni
di cui agli articoli 14 e 15.
4.
Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di
impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli
22, 23 e 24. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino
gli importi fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché siano
giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo. In casi eccezionali
debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni
conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.
Articolo
52
A
norma dell'articolo 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire
finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che
beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati
dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento,
nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così
notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del
trattato.
TITOLO
V
Disposizioni
transitorie e finali
Articolo
53
1.
Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal
sistema attualmente in vigore a quello stabilito dal presente regolamento, tali
misure sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo
50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
2.
Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del
sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento azioni di
sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo
che termina dopo il 1° gennaio 2000 o senza limiti di tempo.
Articolo
54
1.
Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del
26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del
luppolo, è sostituito dal testo seguente:
(17).
2.
Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13
febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana, è sostituito dal testo seguente:
(18).
3.
Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, è
modificato come segue:
a)
Il testo dell'articolo 15, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: (19).
b)
Il testo dell'articolo 52 è sostituito dal testo seguente: (20).
Articolo
55
1.
Sono abrogati i seguenti regolamenti:
-
regolamento (CEE) n. 4256/88,
-
regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n. 867/90,
-
regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92,
-
regolamento (CEE) n. 1610/89.
2.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
-
articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91,
-
articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92,
-
articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92,
-
articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93.
3.
I regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei paragrafi
1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi
dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000.
4.
Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi
di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se
ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi.
Articolo
56
Il
presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Esso
si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.
Per
il Consiglio
il
Presidente
K.
-H. Funke
Allegato
Tabella
degli importi
Articolo
Oggetto Euro8 (2) Aiuti all'insediamento 25.00012 (1) Prepensionamento
15.000[*]per cedente e all'anno importo totale 150.000per cedente3.500per
lavoratore e all'anno35.000importo globale per lavoratore15 (3) Indennità
compensativa minima 25[**]per ettaro di terreni agricoliIndennità compensativa
massima200per ettaro di terreni agricoli16 Pagamento massimo 200per ettaro24
(2) Colture annuali 600per ettaroColture perenni specializzate 900per
ettaroAltri usi dei terreni 450per ettaro31 (4) Premio annuale massimo per
compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento: - per gli imprenditori
agricoli o le loro associazioni725per ettaro- per le altre persone di diritto
privato185per ettaro32 (2) Pagamento minimo 40per ettaroPagamento massimo
120per ettaro[*] In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali
massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura
economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo dell'accelerazione
dell'adattamento delle strutture agricole. [**] Questo importo può essere
ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della
struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare
compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo
trattino.
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160. Entrato in vigore il 3
luglio 1999.
(2)
Il regolamento (CE) n. 1750/1999 reca disposizioni di applicazione del presente
regolamento.
(3)
Pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1998, n. C 170.
(4)
Parere espresso il 6 maggio 1999.
(5)
Pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 1998, n. C 407.
(6)
Pubblicato nella G.U.C.E. 6 aprile 1999, n. C 93.
(7)
Pubblicato nella G.U.C.E. 22 dicembre 1998, n. C 401.
(8)
Per una deroga al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si
rimanda all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 33 del
regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n.
1454/2001.
(9)
Per una deroga al presente paragrafo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si
rimanda all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1453/2001.
(10)
Per una deroga al presente paragrafo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si
rimanda all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 33 del
regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n.
1454/2001.
(11)
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica alle foreste e alle
superfici boschive situate nel territorio delle Azzorre e di Madera, in base a
quanto stabilito dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1453/2001.
(12)
Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1°
dicembre 2000, n. L 302.
(13)
Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre
2000, n. L 302.
(14)
Comma così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 3 marzo 2001,
n. L 63.
(15)
Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre
2000, n. L 302.
(16)
Per una deroga al presente trattino, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si
rimanda all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 33 del
regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n.
1454/2001.
(17)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 1696/71.
(18)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 404/93.
(19)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2200/96.
(20)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2200/96 ed è
stato rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000,
n. L 302.