Reg.
(CE) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999 (1).
Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale (2).
Il
Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,
vista
la proposta della Commissione (3),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (4),
visto
il parere del Comitato delle regioni (5),
deliberando
secondo la procedura dell'articolo 251 del trattato (6),
(1)
considerando che secondo l'articolo 160 del trattato il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei
principali squilibri regionali esistenti nella Comunità; che il FESR
contribuisce in tal modo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo delle regioni o isole più svantaggiate, comprese le
zone rurali;
(2)
considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, dispone all'articolo
2, paragrafo 2, che compito essenziale del FESR è contribuire al conseguimento
degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1, primo comma, punti 1) e 2)
del medesimo (in prosieguo: gli obiettivi n. 1 e 2); che secondo gli articoli
20 e 21 del regolamento citato il FESR contribuisce al finanziamento della
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nonché alla
rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi
nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli articoli 22 e 23 del
regolamento di cui trattasi dispongono che il FESR sostenga azioni innovatrici
a livello comunitario e misure di assistenza tecnica;
(3)
considerando che le disposizioni comuni ai Fondi strutturali sono definite dal
regolamento (CE) n. 1260/1999; che occorre precisare la natura delle misure che
possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2,
delle iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici;
(4)
considerando che è opportuno precisare, nell'ambito del suo compito di sviluppo
regionale, il contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e
duraturo delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un
alto livello occupazionale, alla parità tra uomini e donne e ad un elevato
livello di protezione e miglioramento dell'ambiente;
(5)
considerando che l'intervento del FESR deve aver luogo nel quadro di una
strategia globale e integrata di sviluppo sostenibile e produrre effetti
sinergici con gli interventi degli altri Fondi strutturali;
(6)
considerando che, nell'ambito di propri compiti, il FESR deve sostenere:
l'ambiente produttivo e la competitività delle imprese, in particolare delle
piccole e medie imprese; lo sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione,
anche nei settori della cultura e del turismo nella misura in cui
contribuiscono alla creazione di posti di lavoro durevoli; la ricerca e lo
sviluppo tecnologico; lo sviluppo delle reti locali, regionali e transeuropee
anche favorendo un idoneo accesso a tali reti, nei settori delle infrastrutture
dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; la protezione e il
miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione
preventiva, di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente
e secondo il principio "chi inquina paga", favorendo altresì un
corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie
rinnovabili; la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione;
(7)
considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello
sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di
vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di
patti territoriali per l'occupazione e di nuovi bacini occupazionali;
(8)
considerando che il FESR dovrebbe sostenere, nell'ambito dei propri compiti,
gli investimenti a favore della riabilitazione delle aree dismesse in una
prospettiva di sviluppo economico locale, rurale o urbano;
(9)
considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della
Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi
generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore
aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella
delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato
e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a
causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di queste ultime; che,
nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e
duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, anche in connessione con la
gestione del territorio, apporta un valore aggiunto all'azione a favore della
coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve
essere mantenuto e rafforzato; che è inoltre auspicabile incentivare la
rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi ai fini
della promozione di uno sviluppo urbano duraturo;
(10)
considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle
disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie;
(11)
considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88 del
Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo
regionale, hanno adottato il presente regolamento:
Articolo
1
Compiti.
In
applicazione dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n.
1260/1999, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al
finanziamento di interventi di cui all'articolo 9 di detto regolamento allo
scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione
dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla
riconversione delle regioni.
A
tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo
sostenibile e alla creazione di posti di lavoro durevoli.
Articolo
2
Campo
d'applicazione.
1.
Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al
finanziamento di quanto segue:
a)
investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di
lavoro durevoli;
b)
investimenti nel settore delle infrastrutture:
i)
che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono
all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento
strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in
tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e
allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell'energia tenendo conto della necessità di collegare con
le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali
derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità;
ii)
che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o tramite
l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b),
del regolamento (CE) n. 1260/1999 interessano la diversificazione di zone
d'insediamento economico e di zone industriali in declino, il rinnovamento di
aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e
di quelle dipendenti dalla pesca, come pure gli investimenti in infrastrutture
il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di
attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in
materia di infrastrutture che condizionano lo sviluppo di queste attività;
c)
sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno
alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività
delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
i)
aiuti ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della
gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie
aziende;
ii)
il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento
alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, all'organizzazione comune di
imprese e istituti di ricerca nonché al finanziamento dell'attuazione
dell'innovazione aziendale;
iii)
il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e
al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di
finanziamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
iv)
gli aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1260/1999, in assenza di un regime di aiuti;
v)
la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo sviluppo locale e
dell'occupazione;
vi)
aiuti alle strutture di servizi zonali per la creazione di nuovi posti di
lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE);
d)
le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Nelle
regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al
finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano
all'adeguamento strutturale di dette regioni. 2. In applicazione del paragrafo
1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti
settori:
a)
l'ambiente produttivo, segnatamente per sviluppare la competitività e gli
investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie
imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni,
segnatamente mediante il potenziamento della loro dotazione infrastrutturale;
b)
la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle
nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di
sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;
c)
lo sviluppo della società dell'informazione;
d)
lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione
del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro
duraturi;
e)
la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei
principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo
economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle
energie rinnovabili;
f)
la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la
creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di
conciliare la vita familiare con quella professionale;
g)
la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore
dello sviluppo regionale e locale duraturo.
Articolo
3
Iniziativa
comunitaria.
1.
In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il FESR
contribuisce, conformemente all'articolo 21, del medesimo, all'attuazione
dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso,
equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme
("INTERREG") nonché all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in
materia di rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi
ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo ("URBAN") .
2.
Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999
il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato
dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere
finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1262/1999, n. 1257/1999 e n. 1263/1999
per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria
interessato.
Articolo
4
Azioni
innovatrici.
1.
Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1261/1999,
il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue:
a)
studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e
individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in
particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo
dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello
spazio comunitario;
b)
progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di
sviluppo regionale e locale per trasferirle, una volta dimostrate, negli
interventi;
c)
scambi di esperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire
l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.
2.
Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999,
il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato
dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere
finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1262/1999, n. 1257/1999, e n.
1263/1999, per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota
interessato.
Articolo
5
Modalità
di applicazione.
Qualsiasi
modalità di applicazione del presente regolamento è adottata dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Articolo
6
Abrogazione.
Il
regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1°
gennaio 2000.
I
riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo
7
Clausola
di riesame.
Su
proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano
il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.
Essi
deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 162 del
trattato.
Articolo
8
Disposizioni
transitorie.
Le
disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n.
1260/1999 si applicano per quanto di ragione al presente regolamento.
Articolo
9
Entrata
in vigore.
Il
presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per
il Parlamento europeo
il
Presidente
J.
M. Gil-Robles
Per
il Consiglio
il
Presidente
G.
Verheugen
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29
giugno 1999.
(2)
Il presente regolamento è stato annullato e sostituito dal regolamento (CE) n.
1783/1999.
(3)
G.U.C.E. 9 giugno 1998, n. C 176 e G.U.C.E. 23 febbraio 1999, n. C 52.
(4)
G.U.C.E. 28 dicembre 1998, n. C 407.
(5)
G.U.C.E. 22 febbraio 1999, n. C 51.
(6)
Parere del Parlamento europeo 19 novembre 1998 (G.U.C.E. 7 dicembre 1998, n. C
379), posizione comune del Consiglio 14 aprile 1999 (G.U.C.E. 14 maggio 1999,
n. C 134) e decisione del Parlamento europeo 6 maggio 1999.