Reg.
(CE) n. 1262/1999 del 21 giugno 1999 (1).
Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (2).
Il
Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,
vista
la proposta della Commissione (3),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (4),
visto
il parere del Comitato delle regioni (5),
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
(1)
considerando che il regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, sostituisce il
regolamento (CEE) n. 2052/88, nonché il regolamento (CEE) n. 4253/88, che è
necessario sostituire anche il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del
19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.
2052/88, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;
(2)
considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le disposizioni
generali che disciplinano l'insieme dei Fondi strutturali e che è necessario
provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale
europeo (in appresso "Fondo") nell'ambito degli obiettivi n. 1, n. 2,
e n. 3, di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3 di tale regolamento (in prosieguo
gli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3), nell'ambito dell'iniziativa comunitaria per la
lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato
del lavoro nonché nell'ambito di azioni innovative e di assistenza tecnica;
(3)
considerando che è necessario definire le attività affidate al Fondo in
relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità
decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e
dell'occupazione;
(4)
considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno
1997 e la sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione del 16 giugno 1997 (7)
è iniziata l'attuazione della strategia europea per l'occupazione, degli
orientamenti annuali sull'occupazione e del processo di elaborazione dei piani
d'azione nazionali per l'occupazione;
(5)
considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo,
segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli
obiettivi dei Fondi strutturali, per sostenere la strategia europea per
l'occupazione e di piani d'azione nazionali per l'occupazione a essa correlati;
(6)
considerando che è necessario definire un quadro comune per gli interventi del
Fondo nei tre obiettivi dei Fondi strutturali, allo scopo di assicurare in tal
modo la coerenza e la complementarità delle azioni rientranti in tali
obiettivi, in modo da migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e
garantire lo sviluppo delle risorse umane;
(7)
considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la
programmazione e l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo a titolo di
tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità di opportunità
tra le donne e gli uomini nonché alla promozione dell'inserimento e la permanenza
nel mercato del lavoro delle persone e dei gruppi svantaggiati;
(8)
considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono altresì che
durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga debitamente
conto della dimensione sociale e degli aspetti occupazionali della società
dell'informazione;
(9)
considerando che è necessario assicurare che le operazioni in materia di
adattamento industriale tengano conto dei bisogni generali dei lavoratori e
delle lavoratrici risultanti dalle trasformazioni economiche e dall'evoluzione
dei sistemi produttivi già constatate o prevedibili e non siano progettate a beneficio
di singole imprese o di un particolare ramo industriale; che si dovrebbe
dedicare particolare attenzione alle piccole e medie imprese nonché al
miglioramento dell'accesso alla formazione e dell'organizzazione del lavoro;
(10)
considerando che è necessario garantire che il Fondo continui a rafforzare
l'occupazione e le qualifiche professionali sostenendo azioni di anticipazione
- per quanto possibile - di consulenza, di messa in rete e di formazione in
tutta la Comunità, e che di conseguenza le attività finanziabili devono essere
di tipo orizzontale ed estendersi al sistema economico nel suo insieme, senza
un riferimento prioritario a industrie o settori specifici;
(11)
considerando che è opportuno ridefinire le azioni finanziabili per rendere più
efficace l'attuazione dei traguardi politici nel quadro di tutti gli obiettivi
in cui il Fondo interviene; che è necessario definire le spese ammissibili al
contributo del Fondo nel quadro del partenariato;
(12)
considerando che è necessario completare e precisare il contenuto dei piani e
delle forme di intervento, segnatamente sulla base della ridefinizione
dell'obiettivo 3;
(13)
considerando che l'attuazione degli interventi del Fondo, a tutti i livelli
dovrebbe basarsi sulle priorità sociali in materia di occupazione della
Comunità nonché sulle priorità iscritte nei piani di azione nazionali;
(14)
considerando che si possono prevedere disposizioni che consentano ai gruppi
locali, comprese le organizzazioni non governative, di accedere semplicemente e
rapidamente al sostegno del Fondo per iniziative nel campo della lotta
all'emarginazione sociale, migliorando così la loro capacità operativa in tale
settore;
(15)
considerando che le misure di particolare rilevanza per la Comunità intraprese
su iniziativa della Commissione svolgono un ruolo importante per il
raggiungimento degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di
cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999; che tali misure dovrebbero
in primo luogo promuovere la cooperazione transnazionale e l'innovazione
politica;
(16)
considerando che il Fondo contribuisce anche al sostegno dell'assistenza
tecnica e delle azioni innovative, di preparazione, sorveglianza, valutazione e
controllo, ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
(17)
considerando che è opportuno determinare le competenze per l'adozione delle
modalità di applicazione e prevedere norme transitorie;
(18)
considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 deve essere abrogato, hanno
adottato il presente regolamento:
Articolo
1
Compiti.
Nell'ambito
dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo ("Fondo")
dall'articolo 146 del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali
a norma dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure
volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le
risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di
promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno
sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo
contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per
l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.
Articolo
2
Campo
di applicazione.
1
Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri volte a sviluppare
il mercato del lavoro nonché le risorse umane nei seguenti settori politici, in
particolare nel contesto dei rispettivi Piani pluriennali nazionali di azione
per l'occupazione:
a)
sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere
e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di
lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel
mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei
giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del
lavoro;
b)
promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro,
con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esecuzione sociale;
c)
promozione e miglioramento
-
della formazione professionale,
-
dell'istruzione,
-
e della consulenza, nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero
arco della vita, al fine di:
-
agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, -
migliorare e sostenere l'occupabilità e
-
promuovere la mobilità professionale;
d)
promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile,
dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello
sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la
creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento
del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;
e)
misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove
opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la
segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.
2.
Nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, il Fondo tiene conto dei
seguenti elementi:
a)
promozione di iniziative locali in materia di occupazione, segnatamente
iniziative locali per promuovere l'occupazione e patti territoriali per
l'occupazione;
b)
dimensione sociale e aspetti occupazionali della società dell'informazione, in
particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi destinati a
sfruttare il potenziale in materia di occupazione della società
dell'informazione garantendo un accesso equo alle possibilità e ai vantaggi che
essa offre;
c)
parità tra uomini e donne nel senso dell'integrazione delle politiche in
materia di pari opportunità.
Articolo
3
Attività
ammissibili.
1.
Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente sotto forma di
aiuto alle persone per le attività seguenti, finalizzate allo sviluppo delle
risorse umane, che possono far parte di un approccio integrato di inserimento
nel mercato del lavoro:
a)
istruzione e formazione professionale - ivi compresa la formazione
professionale equivalente alla scuola dell'obbligo - apprendistato, formazione
di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base,
riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l'occupabilità nel
mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale
continuo;
b)
aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;
c)
nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico,
formazione post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di
ricerca ed imprese;
d)
sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria
sociale (terzo settore).
2.
Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di cui al paragrafo 1, possono
essere sostenute le seguenti azioni:
a)
Assistenza a strutture e sistemi:
i)
sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonché
dell'acquisizione di qualifiche, compresa la formazione degli insegnanti, dei
formatori e del personale e miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla
formazione e all'acquisizione di qualifiche;
ii)
ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;
iii)
sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione,
formazione e ricerca;
iv)
sviluppo, nei limiti del possibile, di sistemi di previsione delle tendenze del
mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in
rapporto alle nuove modalità di lavoro e alle nuove forme di organizzazione del
lavoro, tenendo conto dell'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa
e di consentire ai lavoratori anziani di svolgere un'attività che li soddisfi
fino al momento del pensionamento; è comunque escluso il finanziamento di
regimi di prepensionamento.
b)
misure di accompagnamento:
i)
sostegno nel quadro della prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui
fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a familiari;
ii)
incentivazione di misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico volte
ad agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro;
iii)
sensibilizzazione, informazione e pubblicità.
3.
Il Fondo può finanziare attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, secondo
comma del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Articolo
4
Concentrazione
dell'intervento.
1.
In relazione alle priorità nazionali definite in particolare, dai piani di
azioni nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è
stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti e
riserva un'attenzione particolare agli ambiti di cui all'articolo 2, paragrafo
1, lettere d) ed e). Al fine di rendere quanto più possibile efficace il
sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia
e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall'articolo 2, paragrafo 1
sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle
esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.
Per
quanto concerne gli stanziamenti assegnati per ciascun intervento del Fondo, i
settori politici ai quali deve darsi priorità sono scelti secondo la formula
del partenariato. Si tiene conto, secondo le priorità nazionali, delle azioni
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di comune accordo.
2.
La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole
degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento a titolo degli obiettivi
1 e 3 sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n.
1260/1999, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni
speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i
raggruppamenti locali. Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al
presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento di cui
all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Articolo
5
Iniziativa
comunitaria.
1.
Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a
norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce
all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di
discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro.
2.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, le
decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono
ampliare le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del presente regolamento
per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti (CE) n. 1261/1999,
n. 1257/1999, e n. 1263/1999, in modo da consentire l'attuazione di tutte le
misure previste dall'iniziativa.
Articolo
6
Azioni
innovative e assistenza tecnica.
1.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la
Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione,
negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione
delle azioni di cui al presente regolamento. Esse possono includere:
a)
azioni di carattere innovativo e progetti pilota concernenti il mercato del
lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;
b)
studi, assistenza tecnica e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;
c)
assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla realizzazione, alla
sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate
dal Fondo;
d)
azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese
in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze
specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;
e)
informazione delle parti interessate, dei beneficiari finali del contributo del
Fondo e del pubblico in generale.
2.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il
campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del
presente articolo è ampliato, dalla decisione relativa alla partecipazione dei
Fondi, a misure che possono essere finanziate in virtù dei regolamenti (CE) n. 1261/1999,
n. 1257/1999 e n. 1263/1999, in modo da coprire tutte le misure necessarie per
l'attuazione delle azioni di carattere innovativo in questione.
Articolo
7
Richieste
di contributo del Fondo.
Le
richieste di contributo del Fondo sono accompagnate da un modulo informatizzato
elaborato nel quadro del partenariato, ove sono indicate le varie fasi di
ciascun intervento, affinché esso possa essere seguito dall'impegno di bilancio
fino al pagamento finale.
Articolo
8
Modalità
di applicazione.
Tutte
le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n.
1260/1999.
Articolo
9
Disposizioni
transitorie.
Le
disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n.
1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.
Articolo
10
Clausola
di riesame.
Su
proposta della Commissione il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il
presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.
Essi
deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 148 del
trattato.
Articolo
11
Abrogazione.
Il
regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2000.
I
riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Articolo
12
Entrata
in vigore.
Il
presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per
il Parlamento europeo
il
Presidente
J.
M. Gil-Robles
Per
il Consiglio
il
Presidente
G.
Verheugen
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29
giugno 1999.
(2)
Il presente regolamento è stato annullato e sostituito dal regolamento (CE) n.
1784/1999.
(3)
G.U.C.E. 9 giugno 1998, n. C 176 e G.U.C.E. 18 marzo 1999, n. C 74.
(4)
G.U.C.E. 28 dicembre 1998, n. C 407.
(5)
G.U.C.E. 22 febbraio 1999, n. C 51.
(6)
Parere del Parlamento europeo 19 novembre 1998 (G.U.C.E. 7 dicembre 1998, n. C
379), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (G.U.C.E. 14 maggio
1999, n. C 134) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999.
(7)
G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. C 236.