Reg. (CE) n. 1750/1999 del 23 luglio 1999 (1).

Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare gli articoli 34 e 50,

 

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito, in particolare nel titolo II, le misure di sostegno, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità; considerando che tale quadro giuridico si applica al sostegno a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità;

(2) considerando che questo quadro giuridico deve essere completato con l'adozione di disposizioni di applicazione; che dette disposizioni di applicazione devono attenersi al principio della sussidiarietà ed essere quindi limitate alle sole norme che è necessario adottare a livello comunitario;

(3) considerando che nel definire i criteri dettagliati di ammissibilità per le diverse misure di sostegno si dovrà tenere conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù dei vari regolamenti del Consiglio che sono stati abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

(4) considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori; considerando che si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali condizioni, inclusa quella relativa alla dimostrazione della redditività economica di un'azienda agricola richiedente un aiuto all'investimento, che deve basarsi su un'adeguata valutazione delle prospettive di tale azienda;

(5) considerando che il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione; che occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali sbocchi di mercato;

(6) considerando che il sostegno alla formazione professionale non si applica alla normale istruzione agraria e forestale;

(7) considerando che le condizioni per il sostegno al prepensionamento si basano sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione;

(8) considerando, in particolare, che devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario;

(9) considerando che, nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno;

(10) considerando che le disposizioni di applicazione del sostegno agroambientale devono basarsi sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione, e devono in particolare tenere conto delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 435/95;

(11) considerando che la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile;

(12) considerando che devono essere definiti i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; che, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 951/97, tali criteri di selezione devono basarsi i su principi generali anziché su norme settoriali;

(13) considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 28, paragrafo l, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi; che tale deroga deve tuttavia essere sottoposta a determinate condizioni;

(14) considerando che occorre definire ulteriormente le forereste escluse dal sostegno al settore forestale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

(15) considerando che devono essere determinate le condizioni dettagliate per poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la stabilità ecologica delle foreste;

(16) considerando che, a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale; che, data la grande varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di questo articolo, sembra opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri, come parte della loro programmazione, il compito di definire le condizioni per la concessione di questo tipo di sostegno;

(17) considerando che occorre adottare disposizioni comuni applicabili a più misure, in particolare allo scopo di stabilire un livello comune di buone pratiche agricole, laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e di garantire la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tener conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno;

(18) considerando che occorre tracciare una linea di demarcazione netta tra il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato; che le eventuali deroghe al principio secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nel quadro della programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze specifiche e secondo una procedura trasparente;

(19) considerando che i pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari;

(20) considerando che occorre adottare disposizioni di applicazione per la presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione;

(21) considerando che, al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

(22) considerando che occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche da parte della Commissione;

(23) considerando che la procedura del comitato di gestione deve essere applicata soltanto in caso di modificazioni importanti dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale; che le altre modificazioni devono essere decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione;

(24) considerando che devono essere adottate disposizioni di applicazione relative alla programmazione e alla partecipazione finanziaria per le misure finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

(25) considerando che, in questo contesto, gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di sviluppo rurale;

(26) considerando che occorre adottare misure a garanzia di un'efficace utilizzazione dei fondi destinati allo sviluppo rurale, disponendo in particolare il pagamento di un acconto e il successivo adeguamento degli stanziamenti in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti;

(27) considerando che, oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, si applicano le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete degli Stati membri;

(28) considerando che le modalità della gestione finanziaria delle misure di sviluppo rurale sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

(29) considerando che le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e valutazione sono stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di sostegno comunitarie, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

(30) considerando che disposizioni di carattere amministrativo consentiranno di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale; che, a fini di semplificazione, tali disposizioni devono basarsi per quanto possibile sulle norme esistenti, quale il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98;

(31) considerando che è opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello comunitario sia degli Stati membri;

(32) considerando che è opportuno abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2084/80, (CEE) n. 220/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/98, (CE) n. 860/94, (CE) n. 1025/94, (CE) n 1054/94, (CE) n. 1282/94, (CE) n. 1404/94, (CE) n. 1682/94, (CE) n. 1844/94, (CE) n. 746/96, nonché le decisioni della Commissione 92/522/CE e 94/173/CE, le relative disposizioni essendo divenute obsolete o essendo sostituite dalle disposizioni del presente regolamento;

(33) considerando che il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

ha adottato il presente regolamento:

 

 

Capo I

Oggetto

 

Articolo 1

 

Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del comune di mercato, restrizioni alla produzione o limitazioni regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

 

Capo II

Misure di sviluppo rurale

 

Sezione 1

Investimenti nelle aziende agricole

 

Articolo 2

 

Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.

Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. In tal caso, può essere fissato un periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi, qualora tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici relativi al raggiungimento di tali requisiti e qualora tale periodo rispetti la legislazione relativa.

Se le aziende agricole sono situate in zone rurali in cui i problemi strutturali inerenti alla dimensione economica molto ridotta delle aziende rendono particolarmente difficile rispettare le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2002 e fatti salvi l'articolo 37, paragrafo 1, di tale regolamento e il secondo comma del presente articolo, prevedere un sostegno agli investimenti il cui costo totale sia inferiore a 25.000 EUR, volto a consentire il rispetto di tali condizioni entro un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla decisione di concessione del sostegno (2).

 

 

Articolo 3

 

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento a:

a) i prodotti interessati,

b) le tipologie d'investimento,

c) la capacità esistente e prevista.

2. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.

3. Qualora esistano, nell'ambito di un'organizzazione del sostegno comunitario al livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno sostenuti gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali restrizioni o limitazioni.

 

 

Articolo 4

 

1. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, le percentuali massime del volume d'investimento sovvenzionabile di cui all'articolo 7, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono applicabili entro un periodo fino a cinque anni a decorrere dall'insediamento.

2. Il disposto dell'articolo 5, secondo comma, si applica anche agli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

 

 

Sezione 2

Insediamento dei giovani agricoltori

 

Articolo 5

 

La decisione individuale in merito all'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri (3).

Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti prima della data d'applicazione del comma precedente, per i quali in base alle disposizioni contenute nel documento di programmazione approvato dalla Commissione sarebbe possibile concedere un aiuto entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento dell'insediamento, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2002 (4).

Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti nel 1999, nel 2000 o nel 2001 per i quali non è stato finora possibile concedere un aiuto per motivi di bilancio o amministrativi, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2001 o entro un termine massimo di dodici mesi dal momento dell'insediamento (5).

Le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Per quanto riguarda le domande presentate al più tardi il 31 dicembre 2001 per gli insediamenti di cui al terzo comma, la condizione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere soddisfatta al momento dell'insediamento (6).

Tuttavia, per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

 

 

Sezione 3

Formazione

 

Articolo 6

 

Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

 

 

Sezione 4

Prepensionamento

 

Articolo 7

 

In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

 

 

Articolo 8

 

L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non è ammissibile ad aiuti nel quadro della politica agricola comune.

 

 

Articolo 9

 

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

 

Articolo 10

 

I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti.

In tal caso, le condizioni applicabili ai terreni resi disponibili devono applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.

 

 

Sezione 5

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

 

Articolo 11

 

Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

 

 

Articolo 11 bis (7)

 

L'aiuto previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio non può servire a compensare i costi e le perdite di reddito originati dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

 

 

Sezione 6

Misure agroambientali

 

Articolo 12 (8)

 

L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre forme di allevamento deve essere conforme almeno alle seguenti condizioni:

a) la gestione del pascolo è mantenuta;

b) il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire tutta la superficie foraggera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo; e

c) viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda rilevante per l'impegno in questione.

 

 

Articolo 13

 

Il sostegno può essere concesso a favore di impegni consistenti:

a) nell'allevare specie animali locali originarie della zona e minacciate di estinzione,e

b) nel preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica,che contribuiscano alla salvaguardia dell'ambiente nella zona in cui è applicata la misura.

 

 

Articolo 14

 

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della redditività dell'azienda.

 

 

Articolo 15

 

Gli impegni agroambientali che oltrepassano il periodo minimo di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non dovrebbero avere una durata superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è normalmente di dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile un periodo più lungo.

 

 

Articolo 16

 

È possibile combinare vari impegni agroambientali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove si operi una tale combinazione, l'entità del sostegno deve tenere conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

 

 

Articolo 17

 

1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle normali buone pratiche agricole della zona in cui è applicata la misura.

Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole.

2. Non possono essere effettuati pagamenti per unità di produzione, salvo nel caso di sostegno a favore dell'allevamento di animali minacciati di estinzione che può essere corrisposto per unità di bestiame o per capo allevato. Se gli impegni sono normalmente correlati a unità di misura diverse dalle unità di superficie, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura.

Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei massimali annui ammissibili al sostegno comunitario di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999. A questo fine, gli Stati membri possono:

a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale, oppure

b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e assicurare che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

3. I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed economicamente misurabili.

 

 

Articolo 18

 

Gli Stati membri determinano la necessità di fornire un incentivo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 in base a criteri oggettivi.

L'incentivo non può superare il 20% delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione efficace della misura.

 

 

Articolo 19

 

L'agricoltore che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda agricola dovrà attenersi, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.

 

 

Articolo 20

 

1. Nel corso del periodo d'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno a condizione che:

a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale,

b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato, e

c) il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.

Alle condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

2. Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni durante il relativo periodo di esecuzione, a condizione che:

a) il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento, e

b) l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

 

 

Sezione 7

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

 

Articolo 21

 

Le spese ammissibili possono riguardare:

a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;

c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e, consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12% di queste ultime.

 

 

Articolo 22

 

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento:

a) ai prodotti interessati,

b) alle tipologie d'investimento,

c) alla capacità esistente e prevista.

2. Si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati.

 

 

Articolo 23

 

Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione interessata. Per garantire il rispetto di tale condizione, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno.

 

 

Sezione 8

Silvicoltura

 

Articolo 24

 

Le foreste escluse dal sostegno ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono:

a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche (9);

b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50% da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

 

 

Articolo 25

 

I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definiti dagli Stati membri e comprendono in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.

 

 

Articolo 26

 

1. Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "agricoltore" si intende chi dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti in dettaglio dallo Stato membro.

2. Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata" si intendono quelle specie il cui tempo di rotazione (intervallo tra due tagli consecutivi nello stesso luogo) è inferiore a quindici anni.

 

 

Articolo 27

 

1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici che formano oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.

2. I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici che formano oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.

Essi sono compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati e tengono conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni di mercato.

 

 

Sezione 9

Disposizioni comuni a più misure

 

Articolo 28

 

Ai fini del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del presente regolamento, costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata.

Gli Stati membri definiscono norme verificabili nei loro piani di sviluppo rurale. Tali norme comprendono, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.

 

 

Articolo 29

 

1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Qualora l'impegno non venga eseguito, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Gli Stati membri possono scegliere di non esigere il rimborso se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la sua prosecuzione non sia realizzabile dal subentrante.

Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

2. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono imporre:

a) l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che dette estensione:

i) sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi,

ii) sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva, la quale deve essere notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o non superiore a due ettari, e

iii) non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno, oppure

b) la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno per l'insieme della superficie in questione, basato su criteri non meno rigorosi di quelli del precedente.

La lettera b) si applica anche nel caso in cui il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

3. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza dar luogo a rimborso per il periodo di effettiva esecuzione.

 

 

Articolo 30

 

1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:

a) decesso dell'agricoltore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda,

e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza maggiore.

2. La notifica dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'agricoltore è in grado di provvedervi.

 

 

Capo III

Principi generali, disposizioni amministrative e finanziarie

 

Sezione 1

Principi generali

 

Articolo 31

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano i criteri enunciati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le misure a favore dell'ambiente attuate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, di misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o nell'ambito di misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali, non escludono un sostegno agroambientale a favore delle stesse produzioni, purché tale sostegno si aggiunga alle misure in questione e sia con esse compatibile.

In tale contesto:

a) le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

b) in caso di estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto deve tenere conto del pagamento corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio;

c) in caso di aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali, gli impegni agroambientali devono tenere conto delle condizioni stabilite per il sostegno nelle zone interessate.

Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto deve tenere conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

Uno stesso impegno non può in alcun caso essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.

3. Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (10).

 

 

Articolo 32

 

I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

 

 

Articolo 32 bis (11)

 

Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, fatte salve disposizioni contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento.

 

 

Sezione 2

Programmazione

 

Articolo 33

 

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e secondo le modalità indicate nell'allegato del presente regolamento.

2. L'approvazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario.

Tale importo comprende:

a) le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92;

c) le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale (12).

2 bis. Tale approvazione riguarda anche la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 2 (13).

3. L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale identificate in conformità al punto 16 dell'allegato.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

 

 

Articolo 34

 

Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di disposizioni quadro generali, i piani di sviluppo rurale devono fare riferimento a tali disposizioni.

In tal caso devono essere pienamente rispettate le disposizioni dell'articolo 33.

 

 

Articolo 35

 

1. Le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti elementi (14):

a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustifichino un adeguamento del documento di programmazione;

b) gli effetti previsti delle modifiche;

c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

2. La Commissione approva con le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 48 e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, che (15):

a) incidono sulle priorità,

b) modificano le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato, inclusi i cambiamenti nel tasso d'aiuto comunitario;

c) modificano l'importo complessivo del sostegno comunitario;

d) modificano la dotazione finanziaria di una misura per oltre il 10% rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per la misura in questione, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione (16);

e) modificano il finanziamento supplementare, fornito attraverso un aiuto di Stato accordato a una delle misure, di oltre il 10% rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per la misura in questione, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione (17).

Le lettere d) ed e) del primo comma non si applicano alle misure la cui dotazione finanziaria è inferiore del 5% all'importo totale del programma per l'intero periodo di programmazione (18).

Le modifiche sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno (19).

Qualunque altra modifica deve essere comunicata alla Commissione almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.

3. Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale sono riveduti in funzione delle successive modificazioni della normativa comunitaria. Il paragrafo 2, primo comma, seconda frase, non si applica a tali revisioni.

 

 

Sezione 3

Misure complementari e iniziative comunitarie

 

Articolo 36

 

A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il campo di applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione Garanzia del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1783/1999 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1784/1999 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

Sezione 4

Disposizioni finanziarie

 

Articolo 37

 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG:

a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento, e

b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.

Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione (22).

2. Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.

 

 

Articolo 38 (23)

 

I servizi pagatori possono imputare, sulle spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5% di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento.

Gli Stati membri la cui valuta è diversa dall'euro alla data della contabilizzazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo per la Commissione del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dai servizi pagatori. Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che verrà recuperato in linea di massima soltanto alla fine del periodo di programmazione per ciascun documento di programmazione, oppure al momento in cui l'importo complessivo delle spese pagate dal FEAOG, a cui si aggiunge l'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione.

 

 

Articolo 39

 

1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

1 bis. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE della Commissione.

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabiliti per alcuni Stati membri, l'importo eccedentario è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro il mese successivo all'adozione del bilancio dell'esercizio considerato, la Commissione comunica agli Stati membri le previsioni opportunamente ritoccate (24).

2. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati (25).

3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75% degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia oppure gli importi derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis, nel caso siano inferiori a tale soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale detrazione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata (26).

4. Il paragrafo 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute ai sensi del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG (27).

 

 

Articolo 39 bis (28)

 

Gli articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

 

 

Articolo 40

 

Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo comune ed alla loro qualità.

La partecipazione finanziaria non supera il 50% di un importo massimo pari all'1% del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente giustificati.

Nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, almeno il 40% del cofinanziamento deve essere destinato alla valutazione ex post.

 

 

Sezione 5

Sorveglianza e valutazione

 

Articolo 41

 

Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno civile precedente. Ogni relazione di esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) qualsiasi modifica delle condizioni generali che rilevi per l'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;

b) stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;

c) disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza, se previsto, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

i) le attività di sorveglianza, di controllo finanziario e di valutazione, comprese le modalità di raccolta dei dati,

ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate;

d) le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.

Gli indicatori di cui al primo comma, lettera b), seguono, nella misura del possibile, una raccomandazione su indicatori comuni predisposta dalla Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.

 

 

Articolo 42

 

1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti conformemente a procedimenti di valutazione riconosciuti.

2. Esse si basano in particolare su un questionario valutativo comunitario, comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.

3. L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione, avvalendosi dei risultati del controllo e, se del caso, ulteriori elementi d'informazione.

 

 

Articolo 43

 

1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti, tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e con altre politiche.

2. La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.

 

 

Articolo 44

 

1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti comune specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le risorse forestali e l'ambiente. Se uno dei criteri comuni di valutazione non è ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.

2. La valutazione intermedia, pur attenendosi ai criteri valutativi suesposti, esamina più in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa verifica inoltre come sono state impiegate le risorse finanziarie e come si sono svolte la sorveglianza e l'esecuzione.

La valutazione ex post, sempre attenendosi al questionario orientativo, esamina in particolare l'utilizzazione delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e l'impatto degli interventi e trae conclusioni circa la politica di sviluppo rurale ed il suo contributo alla politica agricola comune.

3. Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte in consultazione con la Commissione sotto la responsabilità dell'autorità responsabile della gestione dei programmi di programmazione di sviluppo rurale.

4. La qualità delle singole valutazioni è controllata dall'autorità competente per la gestione del programma di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di sorveglianza, e dalla Commissione secondo procedimenti riconosciuti. I risultati delle valutazioni vengono resi pubblici.

 

 

Articolo 45

 

1. La relazione sulla valutazione intermedia deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione.

Dopo aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario. Qualora risulti opportuno, si procederà ad un aggiornamento della valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2005.

2. La relazione sulla valutazione ex post deve essere trasmessa alla Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.

3. Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le risposte al questionario di valutazione e ai questionari compilati a livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e raccomandazioni. Tutte le relazioni seguono, nella misura del possibile, una struttura comune che sarà raccomandata dalla Commissione.

 

 

Sezione 6

Richieste, controlli e sanzioni

 

Articolo 46

 

1. Le richieste di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle richieste di aiuto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti per controllare le richieste di adesione alla misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne che nel caso di diversa previsione nel documento di programmazione (29).

3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto per "superficie" nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente nella domanda di aiuto per "superficie" del sistema integrato.

4. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annua di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda una procedura che consenta una efficace verifica annuale ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento (30).

 

 

Articolo 47

 

1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. A seconda della natura della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare. Ove risulti opportuno, essi fanno ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

2. Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e sul posto.

3. Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato, relative alle parcelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi concessione indebita dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

4. I controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6, 7, 7 bis e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3887/92 (31). Essi vertono ogni anno su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sviluppo rurale previsti nei documenti di programmazione.

I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

 

 

Articolo 48

 

1. L'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica al sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4, 5, l'articolo 10 ter e l'articolo 10 septies, dello stesso regolamento si applica al sostegno correlato agli animali.

L'articolo 11, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica ai suddetti aiuti (32).

In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale è tenuto a rimborsare questi importi conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 (33).

2. Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme regolamentari e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

 

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

Articolo 49

 

1. I regolamenti (CEE) n. 2084/80, (CEE) n. 220/91, (CE) n. 860/94, (CE) n. 1025/94, (CE) n. 1054/94, (CE) n. 1282/94, (CE) n. 1404/94, (CE) n. 1682/94, (CE) n. 1844/94 e (CE) n. 746/96 e le decisioni della Commissione n. 92/522/CEE e n. 94/173/CE sono abrogati.

2. I regolamenti e le decisioni abrogati ai sensi del paragrafo 1, tranne l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96, gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 e gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94, restano applicabili alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000 (34).

 

 

Articolo 50

 

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica al sostegno comunitario a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

 

Per la Commissione

Franz Fischler

membro della Commissione

 

 

Allegato

 

Piani di sviluppo rurale

 

 

1. Titolo del piano di sviluppo rurale

 

2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)

 

3. 1. Zona geografica interessata dal piano

Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

2. Regioni classificate come obiettivi 1 e 2

Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999

Identificare:

- Regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento [prepensionamento, indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di terreni agricoli a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999];

- Regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:

1) misure di accompagnamento

2) altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.

 

 

4. Pianificazione a livello della zona geografica interessata

Articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999

Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale, indicare:

- tutti i piani in questione;

- i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano;

- la relazione tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.

 

 

5. Descrizione quantificata della situazione attuale

Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

1. Descrizione della situazione attuale

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato dell'ambiente.

 

2. Impatto del precedente periodo di programmazione

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziate nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle valutazioni.

 

3. Altre informazioni

Se rilevante, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e dalle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

 

6. Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata

Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

1. Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate

Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:

- le priorità d'intervento,

- la strategia appropriata per realizzare tali priorità,

- gli obiettivi operativi e gli impatti attesi, quantificati, ove sia possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,

- la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona interessata,

- il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,

- la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,

- la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.

 

2. Descrizione ed effetti di altre misure

La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le esigenze riscontrate.

 

3. Zone interessate da specifiche misure territoriali

Per ciascuna misura, definita ai sensi del punto 8, che non si applica all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.

In particolare, indicare

- l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata;

- le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto elenco [articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999];

- le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione.

 

4. Calendario ed esecuzione

Il calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, l'utilizzazione prevista, le spese finanziarie e la durata (cfr. anche punto 8).

 

7. Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi

Articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999

Descrizione dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

8. Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG) (35)

 

Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

- Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale (milioni di euro)

 

Anno 1 Anno 2 Anno 7 TOTALE Spesa totale o

pubblica [1]Contributo

UE [2]Spesa totale o

pubblica [1] Contributo

UE [2]Spesa totale o

pubblica [1] Contributo

UE [2]Spesa totale o

pubblica [1]Contributo

UE [2]Priorità A Misura A1Misura A2Misura AnTotale A Priorità BMisura B1Misura B2Misura Bn Totale BPriorità NMisura N1Misura N2 Misura NnTotale NAltre azioniValutazione Precedenti misure di accompagnamento [3] Misure transitorie [4]Totale altre azioni Totale piano NDESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DERIVANTI DALLA MODULAZIONE Anno 1 Anno 2 Anno 7 TOTALE Spesa totale o

pubblica [1]Contributo

UE [2]Spesa totale o

pubblica [1] Contributo

UE [2]Spesa totale o

pubblica [1] Contributo

UE [2]Spesa totale o

pubblica [1]Contributo

UE [2]PrepensionamentoMisure agroambientaliImboschimentoZone svantaggiateTotale modulazione

[1] Questa colonna riguarda le spese previste (in termini di spesa totale o pubblica) ed è fornita a scopo indicativo. [2] Questa colonna riguarda il contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità stabiliti per ciascuna misura del programma. [3] La voce "precedenti misure di accompagnamento" comprende tutti i pagamenti a tale titolo effettuati tra il 16 ottobre 1999 e la data di approvazione del piano da parte della Commissione. [4] Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare chiaramente la spesa a integrare nella programmazione. Nota: Dove la stessa misura compare all'interno di più di una priorità, lo Stato membro fornirà, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva deve seguire la struttura della tabella di cui sopra e l'ordine dell'elenco seguente.

- Le misure sono definite come segue:

a) investimenti nelle aziende agricole;

b) insediamento dei giovani agricoltori;

c) formazione;

d) prepensionamento;

e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;

f) misure agroambientali;

g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

h) imboschimento delle superfici agricole;

i) altre misure forestali;

j) miglioramento fondiario;

k) ricomposizione fondiaria;

l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;

n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;

p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;

q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;

r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;

s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;

t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;

u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;

v) ingegneria finanziaria.

 

- Risorse del FEAOG, sezione garanzia per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo del zone rurali adottate in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2: milioni di euro (% del totale previsto per l'articolo 33).

 

9. Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani

Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Per ogni punto che segue, indicare:

A. le caratteristiche principali delle misure di sostegno,

B. altri elementi.

 

1. Requisiti generali

A. Caratteristiche principali delle misure di sostegno:

- elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,

- riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto nelle sue varie componenti.

B. Altri elementi:

nessuno.

 

2. Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse [1]

A. Caratteristiche principali:

- contributo comunitario basato o sul costo totale o sulla spesa pubblica,

- intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata (capo I-VIII),

- eccezioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

- informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,

- criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII) (36),

- le buone pratiche agricole consuete (capi V e VI),

- requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi I, II e VII),

- livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e IV),

- sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

- descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.

__________

[1] I riferimenti ai capi si intendono fatti ai capi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

3. Informazioni richieste per determinate misure

Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui ai singoli capi:

I. Investimenti nelle aziende agricole:

A. Caratteristiche principali:

- settori della produzione primaria e tipi di investimenti.

B. Altri elementi:

- massimali d'investimento globale sovvenzionabile,

- tipo di aiuto,

- se del caso, descrizione delle zone rurali che presentano problemi strutturali di cui all'articolo 2 del presente regolamento (37).

 

II. Insediamento dei giovani agricoltori

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del triennio previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

- limiti di età,

- condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola,

- tipo dell'aiuto all'insediamento.

 

III. Formazione

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

- interventi ammissibili e beneficiari,

- assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o programmi di istruzione.

 

IV. Prepensionamento:

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

- descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo per migliorare la redditività,

- tipo dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario,

- descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento,

- informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.

 

V. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

A. Caratteristiche principali:

- importo dell'aiuto:

1) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a) del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

2) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento del Consiglio devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la conformità all'importo massimo cofinanziabile;

3) per i pagamenti di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi agronomiche di partenza.

B. Altri elementi:

- informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità relative a:

1) definizione della superficie minima;

2) descrizione dell'appropriato meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune,

- modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali (38).

 

VI. Misure agroambientali

A. Caratteristiche principali:

- una giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi,

- per quanto riguarda le razze animali minacciate di estinzione, dimostrazione che si tratta di animali "a rischio" sulla basi di dati scientifici approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciute come autorevoli in materia. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono concludere nuovi impegni nel quadro del presente regime di sostegno allo sviluppo rurale per razze oggetto del sostegno in base a regimi precedenti (39),

- per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie locali, la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti al livello locale,

- informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,

- descrizione della copertura della misura che mostri come essa si applica in funzione del fabbisogno, fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro,

- calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle normali buone pratiche agricole, b) le ipotesi agronomiche di partenza e c) il livello d'incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi,

- per gli impegni agroambientali nel loro insieme, vanno indicate le possibilità di combinare diversi impegni e deve essere assicurata la coerenza tra gli impegni.

B. Altri elementi:

nessuno.

 

VII. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

A. Caratteristiche principali:

- settori della produzione agricola di base.

B. Altri elementi:

- criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari.

 

VIII. Silvicoltura

A. Caratteristiche principali:

- definizione di:

- "terreno agricolo" in relazione all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

- "agricoltore" in relazione all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

- disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica,

- le disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

- descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari,

- legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o subnazionali od altri strumenti equivalenti,

- l'esistenza di piani di protezione delle foreste ai sensi della normativa comunitaria nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

 

IX. Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

A. Caratteristiche principali:

- descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna misura.

B. Altri elementi:

- definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri generali di ammissibilità.

 

 

10. Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza tecnica (se opportuno)

 

Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

11. Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

12. Provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché pubblicità adeguata

Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

1. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 41-45 del presente regolamento e in particolare:

- la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali,

- le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare sistemi e procedure per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e d'impatto,

- la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati di sorveglianza,

- la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito dalla Commissione.

 

2. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 46, 47 e 48 del presente regolamento

Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni (40).

 

3. Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000

Articolo 32 bis del presente regolamento (41).

 

 

13. Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi associati, nonché delle parti economiche e sociali

Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

1. Descrivere:

- le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare,

- le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiante, così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo rurale.

 

2. Sintetizzare i risultati delle consultazioni ed indicare la misura in cui le opinioni ed i pareri ricevuti sono stati presi in considerazione

 

 

14. Equilibrio tra le varie misure di sostegno

Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

1. Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:

- l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale,

- l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.

 

2. Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento a:

- le misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999,

- le misure adottate o previste nell'ambito dei singoli piani di sviluppo rurale.

 

 

15. Compatibilità e coerenza

Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

A. Caratteristiche principali:

1. Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:

- le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali politiche, in particolare la politica di concorrenza,

- gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare se sono previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,

- le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,

- i criteri generali di ammissibilità.

 

2. In ordine alle misure di cui all'articolo 33, assicurare e, se necessario, chiarire quanto segue:

- che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione,

- che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

B. Altri elementi:

3. Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni responsabili per:

- le misure di sviluppo introdotte dalle organizzazioni di mercato,

- le eventuali misure di sviluppo rurale istituite in base alla legislazione nazionale.

 

 

16. Aiuti di Stato aggiuntivi

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

A. Caratteristiche principali:

identificare le misure per le quali saranno forniti finanziamenti supplementari tramite aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999.] Una tabella indicativa stabilirà l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà fornito in relazione a ciascuna delle misure per ciascuno degli anni coperti dal piano.

B. Altri elementi:

nessuno.

 

 

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 agosto 1999, n. L 214. Entrato in vigore il 20 agosto 1999.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(3) Comma inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(4) Comma inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(5) Comma inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(6) Comma inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000; successivamente, il testo della seconda frase è stato così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(7) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(8) Per una deroga al presente articolo si rimanda all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 649/2001.

(9) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1999, n. L 337.

(10) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(11) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(12) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(13) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(14) Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(15) Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(16) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(17) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(18) Testo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(19) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(20) Riferimento così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1999, n. L 337.

(21) Riferimento così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1999, n. L 337.

(22) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(23) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000.

(24) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(25) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(26) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(27) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(28) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(29) La seconda frase del presente paragrafo è stata così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(30) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(31) Frase così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(32) Paragrafo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000; successivamente il testo del secondo comma è stato così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(33) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(34) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000.

(35) La presente tabella è stata così sostituita ai sensi dell'articolo 1 dall'allegato al regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(36) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(37) Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(38) Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.

(39) Frase aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 672/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(40) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(41) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.