Reg.
(CE) n. 1750/1999 del 23 luglio 1999 (1).
Regolamento
della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
La
Commissione delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto
il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti,
in particolare gli articoli 34 e 50,
(1)
considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha definito un quadro
giuridico unico per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito,
in particolare nel titolo II, le misure di sostegno, gli obiettivi e i criteri
di ammissibilità; considerando che tale quadro giuridico si applica al sostegno
a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità;
(2)
considerando che questo quadro giuridico deve essere completato con l'adozione
di disposizioni di applicazione; che dette disposizioni di applicazione devono
attenersi al principio della sussidiarietà ed essere quindi limitate alle sole
norme che è necessario adottare a livello comunitario;
(3)
considerando che nel definire i criteri dettagliati di ammissibilità per le
diverse misure di sostegno si dovrà tenere conto dell'esperienza acquisita
nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù dei vari regolamenti del
Consiglio che sono stati abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1257/1999;
(4)
considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni
essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e negli
stabilimenti di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori;
considerando che si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali
condizioni, inclusa quella relativa alla dimostrazione della redditività
economica di un'azienda agricola richiedente un aiuto all'investimento, che
deve basarsi su un'adeguata valutazione delle prospettive di tale azienda;
(5)
considerando che il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende
agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione
che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione;
che occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali
sbocchi di mercato;
(6)
considerando che il sostegno alla formazione professionale non si applica alla
normale istruzione agraria e forestale;
(7)
considerando che le condizioni per il sostegno al prepensionamento si basano
sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno previsto dal
regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione;
(8)
considerando, in particolare, che devono essere risolti i problemi specifici
legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un
affittuario;
(9)
considerando che, nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate
in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a
ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi
diritti d'uso del terreno;
(10)
considerando che le disposizioni di applicazione del sostegno agroambientale
devono basarsi sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno
istituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione, e devono in particolare
tenere conto delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 746/96 della
Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 435/95;
(11)
considerando che la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono
rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali deve garantire
un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi
e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile;
(12)
considerando che devono essere definiti i criteri di selezione per gli
investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli; che, tenendo conto dell'esperienza
acquisita nell'ambito del regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n.
951/97, tali criteri di selezione devono basarsi i su principi generali anziché
su norme settoriali;
(13)
considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 28, paragrafo
l, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni
ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione
e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi; che tale
deroga deve tuttavia essere sottoposta a determinate condizioni;
(14)
considerando che occorre definire ulteriormente le forereste escluse dal
sostegno al settore forestale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1257/1999;
(15)
considerando che devono essere determinate le condizioni dettagliate per poter
beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei
pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la
stabilità ecologica delle foreste;
(16)
considerando che, a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è
concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e
alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano
nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale; che, data la
grande varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di
questo articolo, sembra opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri,
come parte della loro programmazione, il compito di definire le condizioni per
la concessione di questo tipo di sostegno;
(17)
considerando che occorre adottare disposizioni comuni applicabili a più misure,
in particolare allo scopo di stabilire un livello comune di buone pratiche
agricole, laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e di garantire la
necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tener conto di eventi
che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa
l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno;
(18)
considerando che occorre tracciare una linea di demarcazione netta tra il
finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro
delle organizzazioni comuni di mercato; che le eventuali deroghe al principio
secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle
organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo
sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nel quadro della
programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze
specifiche e secondo una procedura trasparente;
(19)
considerando che i pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono
versati integralmente ai beneficiari;
(20)
considerando che occorre adottare disposizioni di applicazione per la
presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione;
(21)
considerando che, al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale
nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è
necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani
stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del
regolamento (CE) n. 1257/1999;
(22)
considerando che occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani
di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche
da parte della Commissione;
(23)
considerando che la procedura del comitato di gestione deve essere applicata
soltanto in caso di modificazioni importanti dei documenti di programmazione
dello sviluppo rurale; che le altre modificazioni devono essere decise dagli
Stati membri e comunicate alla Commissione;
(24)
considerando che devono essere adottate disposizioni di applicazione relative
alla programmazione e alla partecipazione finanziaria per le misure finanziate
dalla sezione garanzia del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2,
secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
(25)
considerando che, in questo contesto, gli Stati membri devono riferire
regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di
sviluppo rurale;
(26)
considerando che occorre adottare misure a garanzia di un'efficace
utilizzazione dei fondi destinati allo sviluppo rurale, disponendo in
particolare il pagamento di un acconto e il successivo adeguamento degli
stanziamenti in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti;
(27)
considerando che, oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente
regolamento, si applicano le norme generali relative alla disciplina di
bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete
degli Stati membri;
(28)
considerando che le modalità della gestione finanziaria delle misure di
sviluppo rurale sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
(29)
considerando che le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e
valutazione sono stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di
sostegno comunitarie, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali;
(30)
considerando che disposizioni di carattere amministrativo consentiranno di
migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo
rurale; che, a fini di semplificazione, tali disposizioni devono basarsi per
quanto possibile sulle norme esistenti, quale il sistema integrato di gestione
e di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 e dal regolamento (CEE) n. 3887/92
della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98;
(31)
considerando che è opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello
comunitario sia degli Stati membri;
(32)
considerando che è opportuno abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n.
2084/80, (CEE) n. 220/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/98,
(CE) n. 860/94, (CE) n. 1025/94, (CE) n 1054/94, (CE) n. 1282/94, (CE) n.
1404/94, (CE) n. 1682/94, (CE) n. 1844/94, (CE) n. 746/96, nonché le decisioni
della Commissione 92/522/CE e 94/173/CE, le relative disposizioni essendo
divenute obsolete o essendo sostituite dalle disposizioni del presente regolamento;
(33)
considerando che il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
ha
adottato il presente regolamento:
Capo
I
Oggetto
Articolo
1
Il
presente regolamento reca disposizioni di applicazione del comune di mercato,
restrizioni alla produzione o limitazioni regolamento (CE) n. 1257/1999.
Capo
II
Misure
di sviluppo rurale
Sezione
1
Investimenti
nelle aziende agricole
Articolo
2
Le
condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono
essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di
concedere il sostegno.
Tuttavia,
se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti
minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno
può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. In tal caso, può
essere fissato un periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi,
qualora tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici relativi
al raggiungimento di tali requisiti e qualora tale periodo rispetti la
legislazione relativa.
Se
le aziende agricole sono situate in zone rurali in cui i problemi strutturali
inerenti alla dimensione economica molto ridotta delle aziende rendono
particolarmente difficile rispettare le condizioni di cui all'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre
2002 e fatti salvi l'articolo 37, paragrafo 1, di tale regolamento e il secondo
comma del presente articolo, prevedere un sostegno agli investimenti il cui
costo totale sia inferiore a 25.000 EUR, volto a consentire il rispetto di tali
condizioni entro un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla
decisione di concessione del sostegno (2).
Articolo
3
1.
Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di
normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento a:
a)
i prodotti interessati,
b)
le tipologie d'investimento,
c)
la capacità esistente e prevista.
2.
Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del
sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.
3.
Qualora esistano, nell'ambito di un'organizzazione del sostegno comunitario al
livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non
saranno sostenuti gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la
produzione oltre tali restrizioni o limitazioni.
Articolo
4
1.
Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, le percentuali
massime del volume d'investimento sovvenzionabile di cui all'articolo 7,
secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono
applicabili entro un periodo fino a cinque anni a decorrere dall'insediamento.
2.
Il disposto dell'articolo 5, secondo comma, si applica anche agli investimenti
realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.
Sezione
2
Insediamento
dei giovani agricoltori
Articolo
5
La
decisione individuale in merito all'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento
dei giovani agricoltori in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.
1257/1999, deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento,
quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri (3).
Per
quanto concerne gli insediamenti avvenuti prima della data d'applicazione del
comma precedente, per i quali in base alle disposizioni contenute nel documento
di programmazione approvato dalla Commissione sarebbe possibile concedere un
aiuto entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento dell'insediamento,
gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il
31 dicembre 2002 (4).
Per
quanto concerne gli insediamenti avvenuti nel 1999, nel 2000 o nel 2001 per i
quali non è stato finora possibile concedere un aiuto per motivi di bilancio o
amministrativi, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere
l'aiuto entro il 31 dicembre 2001 o entro un termine massimo di dodici mesi dal
momento dell'insediamento (5).
Le
condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione
individuale di concedere il sostegno. Per quanto riguarda le domande presentate
al più tardi il 31 dicembre 2001 per gli insediamenti di cui al terzo comma, la
condizione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del
regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere soddisfatta al momento
dell'insediamento (6).
Tuttavia,
per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività
economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni a decorrere
dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora sia
necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane
agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.
Sezione
3
Formazione
Articolo
6
Il
sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che
rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o
superiore.
Sezione
4
Prepensionamento
Articolo
7
In
caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo
è limitato all'importo previsto per un solo cedente.
Articolo
8
L'attività
agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente
all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999, non è ammissibile ad aiuti nel quadro della politica agricola
comune.
Articolo
9
Un
affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione
che il contratto di affitto sia estinto e che sia in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Articolo
10
I
terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di
ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti.
In
tal caso, le condizioni applicabili ai terreni resi disponibili devono
applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei
terreni resi disponibili.
Gli
Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da
un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che
rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.
Sezione
5
Zone
svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
Articolo
11
Le
indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più
agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli
agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso
del terreno.
Articolo
11 bis (7)
L'aiuto
previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio non
può servire a compensare i costi e le perdite di reddito originati
dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE del Consiglio
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
Sezione
6
Misure
agroambientali
Articolo
12 (8)
L'impegno
di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre forme di
allevamento deve essere conforme almeno alle seguenti condizioni:
a)
la gestione del pascolo è mantenuta;
b)
il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire
tutta la superficie foraggera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che
la sottoutilizzazione del pascolo; e
c)
viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali
da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare
l'infiltrazione di sostanze nutritive della totalità del patrimonio zootecnico
dell'azienda rilevante per l'impegno in questione.
Articolo
13
Il
sostegno può essere concesso a favore di impegni consistenti:
a)
nell'allevare specie animali locali originarie della zona e minacciate di
estinzione,e
b)
nel preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle
condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica,che
contribuiscano alla salvaguardia dell'ambiente nella zona in cui è applicata la
misura.
Articolo
14
Ai
fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni
normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della
redditività dell'azienda.
Articolo
15
Gli
impegni agroambientali che oltrepassano il periodo minimo di cinque anni di cui
all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non dovrebbero
avere una durata superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si
esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è normalmente di
dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene
indispensabile un periodo più lungo.
Articolo
16
È
possibile combinare vari impegni agroambientali, a condizione che questi siano
tra loro complementari e compatibili.
Ove
si operi una tale combinazione, l'entità del sostegno deve tenere conto delle
perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla
combinazione stessa.
Articolo
17
1.
Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi
aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle normali buone pratiche agricole
della zona in cui è applicata la misura.
Possono
essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni
agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni
o della cessazione di determinate pratiche agricole.
2.
Non possono essere effettuati pagamenti per unità di produzione, salvo nel caso
di sostegno a favore dell'allevamento di animali minacciati di estinzione che
può essere corrisposto per unità di bestiame o per capo allevato. Se gli
impegni sono normalmente correlati a unità di misura diverse dalle unità di
superficie, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali
diverse unità di misura.
Gli
Stati membri garantiscono il rispetto dei massimali annui ammissibili al
sostegno comunitario di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999. A
questo fine, gli Stati membri possono:
a)
limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica
l'impegno agroambientale, oppure
b)
determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e
assicurare che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale
limite.
3.
I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di
fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente
ed economicamente misurabili.
Articolo
18
Gli
Stati membri determinano la necessità di fornire un incentivo ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 in base a criteri oggettivi.
L'incentivo
non può superare il 20% delle perdite di reddito e dei costi addizionali
risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si
ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione
efficace della misura.
Articolo
19
L'agricoltore
che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda agricola dovrà
attenersi, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.
Articolo
20
1.
Nel corso del periodo d'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la
trasformazione di un impegno in un altro impegno a condizione che:
a)
la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale,
b)
l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato, e
c)
il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.
Alle
condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere autorizzata la
trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di
terreni agricoli conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n.
1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.
2.
Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni durante il
relativo periodo di esecuzione, a condizione che:
a)
il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento, e
b)
l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi
dell'impegno.
Sezione
7
Miglioramento
delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli
Articolo
21
Le
spese ammissibili possono riguardare:
a)
la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di
terreni;
b)
le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;
c)
le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e, consulenti, studi
di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle
lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12% di queste ultime.
Articolo
22
1.
Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,
l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in
riferimento:
a)
ai prodotti interessati,
b)
alle tipologie d'investimento,
c)
alla capacità esistente e prevista.
2.
Si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del
sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati.
Articolo
23
Nelle
regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti
nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da
paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato
della regione interessata. Per garantire il rispetto di tale condizione, il
sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno
regionale e nei limiti di tale fabbisogno.
Sezione
8
Silvicoltura
Articolo
24
Le
foreste escluse dal sostegno ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1257/1999 sono:
a)
le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di
proprietà di imprese pubbliche (9);
b)
le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;
c)
le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per
almeno il 50% da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).
Articolo
25
I
terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma
dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definiti dagli Stati
membri e comprendono in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e
superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.
Articolo
26
1.
Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE)
n. 1257/1999, per "agricoltore" si intende chi dedica alle attività
agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una
proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti in
dettaglio dallo Stato membro.
2.
Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino,
del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "specie a rapido accrescimento
coltivate a breve durata" si intendono quelle specie il cui tempo di
rotazione (intervallo tra due tagli consecutivi nello stesso luogo) è inferiore
a quindici anni.
Articolo
27
1.
Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 per superfici che formano oggetto di sostegno a norma
dell'articolo 31 del medesimo regolamento.
2.
I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure
agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino, del
regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici che formano
oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.
Essi
sono compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del
sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati e
tengono conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni di
mercato.
Sezione
9
Disposizioni
comuni a più misure
Articolo
28
Ai
fini del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del presente regolamento,
costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali
che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata.
Gli
Stati membri definiscono norme verificabili nei loro piani di sviluppo rurale.
Tali norme comprendono, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni generali
vincolanti in materia ambientale.
Articolo
29
1.
Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione
per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o
parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare
nell'impegno per il restante periodo. Qualora l'impegno non venga eseguito, il
beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
Gli
Stati membri possono scegliere di non esigere il rimborso se, nel caso di
cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già
adempiuto una parte significativa del suo impegno, la sua prosecuzione non sia
realizzabile dal subentrante.
Gli
Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la
situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del
primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.
2.
Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la
condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la
superficie della propria azienda, gli Stati membri possono imporre:
a)
l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di
esecuzione dell'impegno, a condizione che dette estensione:
i)
sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi,
ii)
sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e
dalla dimensione della superficie aggiuntiva, la quale deve essere notevolmente
inferiore a quella della superficie originaria o non superiore a due ettari, e
iii)
non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è
subordinata la concessione del sostegno, oppure
b)
la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno
per l'insieme della superficie in questione, basato su criteri non meno
rigorosi di quelli del precedente.
La
lettera b) si applica anche nel caso in cui il beneficiario estenda,
nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.
3.
Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti
in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria
o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri
adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova
situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno
cessa senza dar luogo a rimborso per il periodo di effettiva esecuzione.
Articolo
30
1.
Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli
casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti
categorie di forza maggiore:
a)
decesso dell'agricoltore;
b)
incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
c)
espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non
era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d)
calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie
agricola dell'azienda,
e)
distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f)
epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico
dell'agricoltore.
Gli
Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza
maggiore.
2.
La notifica dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate
dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità
competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'agricoltore è in
grado di provvedervi.
Capo
III
Principi
generali, disposizioni amministrative e finanziarie
Sezione
1
Principi
generali
Articolo
31
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano i criteri enunciati ai paragrafi 2
e 3 del presente articolo.
2.
Le misure a favore dell'ambiente attuate nell'ambito delle organizzazioni
comuni di mercato, di misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle
condizioni sanitarie o nell'ambito di misure di sviluppo rurale diverse da
quelle agroambientali, non escludono un sostegno agroambientale a favore delle
stesse produzioni, purché tale sostegno si aggiunga alle misure in questione e
sia con esse compatibile.
In
tale contesto:
a)
le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione norma
dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio possono beneficiare
di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela
ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
b)
in caso di estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto deve
tenere conto del pagamento corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio;
c)
in caso di aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli
ambientali, gli impegni agroambientali devono tenere conto delle condizioni
stabilite per il sostegno nelle zone interessate.
Ove
ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto deve tenere conto delle perdite
di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione
stessa.
Uno
stesso impegno non può in alcun caso essere oggetto di contributi
contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro
regime di aiuto comunitario.
3.
Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo
trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati
membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di
programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali
previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (10).
Articolo
32
I
pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati
integralmente ai beneficiari.
Articolo
32 bis (11)
Il
regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio relativamente
all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi
strutturali, si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui
all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, fatte
salve disposizioni contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE)
n. 1258/1999 e dal presente regolamento.
Sezione
2
Programmazione
Articolo
33
1.
I piani di sviluppo rurale sono presentati conformemente all'articolo 43 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 e secondo le modalità indicate nell'allegato del
presente regolamento.
2.
L'approvazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario.
Tale
importo comprende:
a)
le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione
di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista
all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
b)
le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai
regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92;
c)
le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.
2603/1999 della Commissione recante norme transitorie per il sistema di
sostegno allo sviluppo rurale (12).
2
bis. Tale approvazione riguarda anche la ripartizione e l'impiego degli importi
lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare
comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.
Tuttavia,
tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno
comunitario di cui al paragrafo 2 (13).
3.
L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un
finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale
identificate in conformità al punto 16 dell'allegato.
4.
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di
programmazione dello sviluppo rurale.
Articolo
34
Se
le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di disposizioni quadro
generali, i piani di sviluppo rurale devono fare riferimento a tali
disposizioni.
In
tal caso devono essere pienamente rispettate le disposizioni dell'articolo 33.
Articolo
35
1.
Le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e
dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto
riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del
FEAOG devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i
seguenti elementi (14):
a)
i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustifichino un
adeguamento del documento di programmazione;
b)
gli effetti previsti delle modifiche;
c)
le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli
impegni.
2.
La Commissione approva con le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo
48 e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le
modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei
documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda
le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, che (15):
a)
incidono sulle priorità,
b)
modificano le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui
all'allegato, inclusi i cambiamenti nel tasso d'aiuto comunitario;
c)
modificano l'importo complessivo del sostegno comunitario;
d)
modificano la dotazione finanziaria di una misura per oltre il 10% rispetto
all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per la misura in
questione, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla
Commissione (16);
e)
modificano il finanziamento supplementare, fornito attraverso un aiuto di Stato
accordato a una delle misure, di oltre il 10% rispetto all'importo previsto per
l'intero periodo di programmazione e per la misura in questione, calcolato
sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione (17).
Le
lettere d) ed e) del primo comma non si applicano alle misure la cui dotazione
finanziaria è inferiore del 5% all'importo totale del programma per l'intero
periodo di programmazione (18).
Le
modifiche sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e
al massimo una volta all'anno (19).
Qualunque
altra modifica deve essere comunicata alla Commissione almeno due mesi prima
della sua entrata in vigore.
3.
Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale sono
riveduti in funzione delle successive modificazioni della normativa
comunitaria. Il paragrafo 2, primo comma, seconda frase, non si applica a tali
revisioni.
Sezione
3
Misure
complementari e iniziative comunitarie
Articolo
36
A
norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il campo di
applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione Garanzia del FEAOG per
misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso
all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure
ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1783/1999 (20) del Parlamento
europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1784/1999 (21) del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Sezione
4
Disposizioni
finanziarie
Articolo
37
1.
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo
rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2
per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione
garanzia del FEAOG:
a)
un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste
sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali
definite all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento, e
b)
i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine
del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a
ciascuno Stato membro.
Tali
informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello
informatizzato fornito dalla Commissione (22).
2.
Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le
informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi del
paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione
riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base
forfettaria.
Articolo
38 (23)
I
servizi pagatori possono imputare, sulle spese del mese durante il quale viene
adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di
sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per
quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia
del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5% di una rata annuale media
del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le
spese di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento.
Gli
Stati membri la cui valuta è diversa dall'euro alla data della
contabilizzazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso
di cambio valido il penultimo giorno lavorativo per la Commissione del mese
precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dai servizi
pagatori. Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che verrà recuperato
in linea di massima soltanto alla fine del periodo di programmazione per
ciascun documento di programmazione, oppure al momento in cui l'importo complessivo
delle spese pagate dal FEAOG, a cui si aggiunge l'importo dell'anticipo,
raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di
programmazione.
Articolo
39
1.
Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono
finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37,
paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in
bilancio per l'esercizio considerato.
1
bis. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate in applicazione
dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), superi l'importo totale degli
stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo
massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al
criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale,
quale stabilito nella decisione 1999/659/CE della Commissione.
Se,
dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni
inferiori agli stanziamenti annui stabiliti per alcuni Stati membri, l'importo
eccedentario è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento
annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia
superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro il mese successivo
all'adozione del bilancio dell'esercizio considerato, la Commissione comunica
agli Stati membri le previsioni opportunamente ritoccate (24).
2.
Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato
esercizio superino gli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo
1, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis,
l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli
stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri
Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati (25).
3.
Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato
esercizio siano inferiori al 75% degli importi di cui al paragrafo 1, le spese
da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della
differenza riscontrata tra la suddetta soglia oppure gli importi derivanti
dall'applicazione del paragrafo 1 bis, nel caso siano inferiori a tale soglia,
e le spese effettive dell'esercizio in questione.
Non
si tiene conto di tale detrazione per l'accertamento delle spese effettive
relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata
effettuata (26).
4.
Il paragrafo 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute ai
sensi del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del
documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda
le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG (27).
Articolo
39 bis (28)
Gli
articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento non si applicano alle spese
derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.
Articolo
40
Il
cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri ai sensi dell'articolo 49,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che,
per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello
soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo
comune ed alla loro qualità.
La
partecipazione finanziaria non supera il 50% di un importo massimo pari all'1%
del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente
giustificati.
Nell'ambito
di ciascun programma di sviluppo rurale, almeno il 40% del cofinanziamento deve
essere destinato alla valutazione ex post.
Sezione
5
Sorveglianza
e valutazione
Articolo
41
Le
relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per
l'anno civile precedente. Ogni relazione di esecuzione contiene i seguenti
elementi:
a)
qualsiasi modifica delle condizioni generali che rilevi per l'esecuzione della
misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle
politiche nazionali, regionali o settoriali;
b)
stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti
obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori
quantitativi;
c)
disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza, se
previsto, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti
segnatamente:
i)
le attività di sorveglianza, di controllo finanziario e di valutazione, comprese
le modalità di raccolta dei dati,
ii)
una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e
le eventuali misure adottate;
d)
le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.
Gli
indicatori di cui al primo comma, lettera b), seguono, nella misura del
possibile, una raccomandazione su indicatori comuni predisposta dalla
Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare
l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione
di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.
Articolo
42
1.
Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti conformemente a
procedimenti di valutazione riconosciuti.
2.
Esse si basano in particolare su un questionario valutativo comunitario,
comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono
generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.
3.
L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione di
sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione,
avvalendosi dei risultati del controllo e, se del caso, ulteriori elementi
d'informazione.
Articolo
43
1.
La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le
potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della
strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti,
tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa
determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne
quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le
modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e
con altre politiche.
2.
La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di
sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.
Articolo
44
1.
Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti comune specifici del
documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri
valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi
ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione
rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le
strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le
risorse forestali e l'ambiente. Se uno dei criteri comuni di valutazione non è
ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione
di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.
2.
La valutazione intermedia, pur attenendosi ai criteri valutativi suesposti,
esamina più in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la
loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la
loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa verifica inoltre come sono
state impiegate le risorse finanziarie e come si sono svolte la sorveglianza e
l'esecuzione.
La
valutazione ex post, sempre attenendosi al questionario orientativo, esamina in
particolare l'utilizzazione delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e
l'impatto degli interventi e trae conclusioni circa la politica di sviluppo
rurale ed il suo contributo alla politica agricola comune.
3.
Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte in consultazione con la
Commissione sotto la responsabilità dell'autorità responsabile della gestione
dei programmi di programmazione di sviluppo rurale.
4.
La qualità delle singole valutazioni è controllata dall'autorità competente per
la gestione del programma di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di
sorveglianza, e dalla Commissione secondo procedimenti riconosciuti. I
risultati delle valutazioni vengono resi pubblici.
Articolo
45
1.
La relazione sulla valutazione intermedia deve essere trasmessa alla
Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione
del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del
seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione.
Dopo
aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una
sintesi a livello comunitario. Qualora risulti opportuno, si procederà ad un
aggiornamento della valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2005.
2.
La relazione sulla valutazione ex post deve essere trasmessa alla Commissione
al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro
tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le
singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.
3.
Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le
implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una
descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le
risposte al questionario di valutazione e ai questionari compilati a livello
nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e
raccomandazioni. Tutte le relazioni seguono, nella misura del possibile, una
struttura comune che sarà raccomandata dalla Commissione.
Sezione
6
Richieste,
controlli e sanzioni
Articolo
46
1.
Le richieste di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o
agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle richieste di aiuto a norma
dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92, devono indicare l'insieme
delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti per controllare le
richieste di adesione alla misura in questione, compresi quelli per i quali non
viene chiesto alcun sostegno.
2.
Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie,
essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di
esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere
permutate, tranne che nel caso di diversa previsione nel documento di
programmazione (29).
3.
Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto per
"superficie" nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro
assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo
sviluppo rurale siano dichiarate separatamente nella domanda di aiuto per
"superficie" del sistema integrato.
4.
Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente
agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
5.
Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo
anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda
annua di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda una procedura
che consenta una efficace verifica annuale ai sensi dell'articolo 47, paragrafo
1, del presente regolamento (30).
Articolo
47
1.
I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle
successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace
verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. A
seconda della natura della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i
metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le
persone da controllare. Ove risulti opportuno, essi fanno ricorso al sistema
integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n.
3508/92.
2.
Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e sul posto.
3.
Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove
opportuno anche con i dati del sistema integrato, relative alle parcelle ed
agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi
concessione indebita dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli
impegni a lungo termine.
4.
I controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6, 7, 7 bis e 7
ter del regolamento (CEE) n. 3887/92 (31). Essi vertono ogni anno su un
campione di almeno il 5% dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi
tipi di misure di sviluppo rurale previsti nei documenti di programmazione.
I
controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi
dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Sono sottoposti a
controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile
controllare al momento della visita.
Articolo
48
1.
L'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica al
sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4, 5,
l'articolo 10 ter e l'articolo 10 septies, dello stesso regolamento si applica
al sostegno correlato agli animali.
L'articolo
11, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica ai suddetti
aiuti (32).
In
caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo
rurale è tenuto a rimborsare questi importi conformemente alle disposizioni
dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 (33).
2.
Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di
violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme regolamentari e
prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3.
Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario
interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di
sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n.
1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è
escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le
ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.
Capo
IV
Disposizioni
finali
Articolo
49
1.
I regolamenti (CEE) n. 2084/80, (CEE) n. 220/91, (CE) n. 860/94, (CE) n.
1025/94, (CE) n. 1054/94, (CE) n. 1282/94, (CE) n. 1404/94, (CE) n. 1682/94,
(CE) n. 1844/94 e (CE) n. 746/96 e le decisioni della Commissione n. 92/522/CEE
e n. 94/173/CE sono abrogati.
2.
I regolamenti e le decisioni abrogati ai sensi del paragrafo 1, tranne
l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96, gli articoli 1 e 2 del
regolamento (CE) n. 1404/94 e gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n.
1054/94, restano applicabili alle azioni approvate dalla Commissione in virtù
dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1257/1999 fino al 1° gennaio 2000 (34).
Articolo
50
Il
presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso
si applica al sostegno comunitario a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, il 23 luglio 1999.
Per
la Commissione
Franz
Fischler
membro
della Commissione
Allegato
Piani
di sviluppo rurale
1.
Titolo del piano di sviluppo rurale
2.
Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)
3.
1. Zona geografica interessata dal piano
Articolo
41 del regolamento (CE) n. 1257/1999
2.
Regioni classificate come obiettivi 1 e 2
Articolo
40 del regolamento (CE) n. 1257/1999
Identificare:
-
Regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa
parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento [prepensionamento,
indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di terreni
agricoli a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999];
-
Regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:
1)
misure di accompagnamento
2)
altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.
4.
Pianificazione a livello della zona geografica interessata
Articolo
41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999
Se
nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale,
indicare:
-
tutti i piani in questione;
-
i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano;
-
la relazione tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul
modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.
5.
Descrizione quantificata della situazione attuale
Articolo
43, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
1.
Descrizione della situazione attuale
Descrivere,
con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona
geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze
e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore
agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi
di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale,
la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato
dell'ambiente.
2.
Impatto del precedente periodo di programmazione
Descrivere
l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo
rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziate nel quadro
delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle
valutazioni.
3.
Altre informazioni
Se
rilevante, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto
alle misure comunitarie di sviluppo rurale e dalle misure di accompagnamento,
che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.
6.
Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle
priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata
Articolo
43, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
1.
Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate
Con
riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità
rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:
-
le priorità d'intervento,
-
la strategia appropriata per realizzare tali priorità,
-
gli obiettivi operativi e gli impatti attesi, quantificati, ove sia possibile
quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,
-
la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona
interessata,
-
il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,
-
la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,
-
la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che
derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali,
incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità
e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la
conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.
2.
Descrizione ed effetti di altre misure
La
descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate
al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure
comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di
condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le
esigenze riscontrate.
3.
Zone interessate da specifiche misure territoriali
Per
ciascuna misura, definita ai sensi del punto 8, che non si applica all'insieme
della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.
In
particolare, indicare
-
l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata;
-
le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto elenco
[articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999];
-
le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione.
4.
Calendario ed esecuzione
Il
calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, l'utilizzazione
prevista, le spese finanziarie e la durata (cfr. anche punto 8).
7.
Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi
Articolo
43, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
Descrizione
dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
8.
Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG) (35)
Articolo
43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
-
Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale (milioni di
euro)
Anno
1 Anno 2 Anno 7 TOTALE Spesa totale o
pubblica
[1]Contributo
UE
[2]Spesa totale o
pubblica
[1] Contributo
UE
[2]Spesa totale o
pubblica
[1] Contributo
UE
[2]Spesa totale o
pubblica
[1]Contributo
UE
[2]Priorità A Misura A1Misura A2Misura AnTotale A Priorità BMisura B1Misura
B2Misura Bn Totale BPriorità NMisura N1Misura N2 Misura NnTotale NAltre
azioniValutazione Precedenti misure di accompagnamento [3] Misure transitorie
[4]Totale altre azioni Totale piano NDESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DERIVANTI
DALLA MODULAZIONE Anno 1 Anno 2 Anno 7 TOTALE Spesa totale o
pubblica
[1]Contributo
UE
[2]Spesa totale o
pubblica
[1] Contributo
UE
[2]Spesa totale o
pubblica
[1] Contributo
UE
[2]Spesa totale o
pubblica
[1]Contributo
UE
[2]PrepensionamentoMisure agroambientaliImboschimentoZone svantaggiateTotale
modulazione
[1]
Questa colonna riguarda le spese previste (in termini di spesa totale o
pubblica) ed è fornita a scopo indicativo. [2] Questa colonna riguarda il
contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario
relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità
stabiliti per ciascuna misura del programma. [3] La voce "precedenti
misure di accompagnamento" comprende tutti i pagamenti a tale titolo
effettuati tra il 16 ottobre 1999 e la data di approvazione del piano da parte
della Commissione. [4] Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare
chiaramente la spesa a integrare nella programmazione. Nota: Dove la stessa
misura compare all'interno di più di una priorità, lo Stato membro fornirà, ai
fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le
spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva deve seguire la struttura
della tabella di cui sopra e l'ordine dell'elenco seguente.
-
Le misure sono definite come segue:
a)
investimenti nelle aziende agricole;
b)
insediamento dei giovani agricoltori;
c)
formazione;
d)
prepensionamento;
e)
zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
f)
misure agroambientali;
g)
miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli;
h)
imboschimento delle superfici agricole;
i)
altre misure forestali;
j)
miglioramento fondiario;
k)
ricomposizione fondiaria;
l)
avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole;
m)
commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
n)
servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
o)
rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio
rurale;
p)
diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini
allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
q)
gestione delle risorse idriche in agricoltura;
r)
sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell'agricoltura;
s)
incentivazione di attività turistiche e artigianali;
t)
tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla
conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
u)
ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
v)
ingegneria finanziaria.
-
Risorse del FEAOG, sezione garanzia per le misure di promozione
dell'adeguamento e dello sviluppo del zone rurali adottate in applicazione
dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali)
dell'obiettivo 2: milioni di euro (% del totale previsto per l'articolo 33).
9.
Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani
Articolo
43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
Per
ogni punto che segue, indicare:
A.
le caratteristiche principali delle misure di sostegno,
B.
altri elementi.
1.
Requisiti generali
A.
Caratteristiche principali delle misure di sostegno:
-
elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,
-
riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di
sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto
nelle sue varie componenti.
B.
Altri elementi:
nessuno.
2.
Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse [1]
A.
Caratteristiche principali:
-
contributo comunitario basato o sul costo totale o sulla spesa pubblica,
-
intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata (capo I-VIII),
-
eccezioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino,
del regolamento (CE) n. 1257/1999.
B.
Altri elementi:
-
informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,
-
criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII) (36),
-
le buone pratiche agricole consuete (capi V e VI),
-
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi
I, II e VII),
-
livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e
IV),
-
sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i
prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del
regolamento (CE) n. 1257/1999,
-
descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le
clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.
__________
[1]
I riferimenti ai capi si intendono fatti ai capi del regolamento (CE) n.
1257/1999.
3.
Informazioni richieste per determinate misure
Oltre
a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui
ai singoli capi:
I.
Investimenti nelle aziende agricole:
A.
Caratteristiche principali:
-
settori della produzione primaria e tipi di investimenti.
B.
Altri elementi:
-
massimali d'investimento globale sovvenzionabile,
-
tipo di aiuto,
-
se del caso, descrizione delle zone rurali che presentano problemi strutturali
di cui all'articolo 2 del presente regolamento (37).
II.
Insediamento dei giovani agricoltori
A.
Caratteristiche principali:
-
nessuna.
B.
Altri elementi:
-
termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di
ammissibilità nell'arco del triennio previsto dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1257/1999,
-
limiti di età,
-
condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda
come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di
cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola,
-
tipo dell'aiuto all'insediamento.
III.
Formazione
A.
Caratteristiche principali:
nessuna.
B.
Altri elementi:
-
interventi ammissibili e beneficiari,
-
assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o
programmi di istruzione.
IV.
Prepensionamento:
A.
Caratteristiche principali:
nessuna.
B.
Altri elementi:
-
descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario
e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della
superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo
per migliorare la redditività,
-
tipo dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare
l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il
tipo di beneficiario,
-
descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento,
-
informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.
V.
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
A.
Caratteristiche principali:
-
importo dell'aiuto:
1)
per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a) del
regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione
dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso
regolamento;
2)
per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di
flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo
15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento del Consiglio devono essere
debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella
fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare
la procedura amministrativa impiegata per assicurare la conformità all'importo
massimo cofinanziabile;
3)
per i pagamenti di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le
perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi
agronomiche di partenza.
B.
Altri elementi:
-
informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità relative a:
1)
definizione della superficie minima;
2)
descrizione dell'appropriato meccanismo di conversione utilizzato in caso di
pascoli sfruttati in comune,
-
modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati
dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone
soggette a vincoli ambientali (38).
VI.
Misure agroambientali
A.
Caratteristiche principali:
-
una giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi,
-
per quanto riguarda le razze animali minacciate di estinzione, dimostrazione
che si tratta di animali "a rischio" sulla basi di dati scientifici
approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciute come autorevoli in
materia. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono concludere nuovi
impegni nel quadro del presente regime di sostegno allo sviluppo rurale per
razze oggetto del sostegno in base a regimi precedenti (39),
-
per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione
genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati
scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà
endemiche/originarie locali, la diversità della loro popolazione e le pratiche
agricole prevalenti al livello locale,
-
informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra
condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per
l'adeguamento dei contratti in corso,
-
descrizione della copertura della misura che mostri come essa si applica in
funzione del fabbisogno, fino a che punto è mirata in termini di copertura
geografica, settoriale o altro,
-
calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi
originati in rapporto alle normali buone pratiche agricole, b) le ipotesi
agronomiche di partenza e c) il livello d'incentivazione e relativa
giustificazione in base a criteri oggettivi,
-
per gli impegni agroambientali nel loro insieme, vanno indicate le possibilità
di combinare diversi impegni e deve essere assicurata la coerenza tra gli
impegni.
B.
Altri elementi:
nessuno.
VII.
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli
A.
Caratteristiche principali:
-
settori della produzione agricola di base.
B.
Altri elementi:
-
criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari.
VIII.
Silvicoltura
A.
Caratteristiche principali:
-
definizione di:
-
"terreno agricolo" in relazione all'articolo 25 del regolamento (CE)
n. 1257/1999,
-
"agricoltore" in relazione all'articolo 26 del regolamento (CE) n.
1257/1999,
-
disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni
locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, che preservano
l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica,
-
le disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito
agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
B.
Altri elementi:
-
descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari,
-
legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o
subnazionali od altri strumenti equivalenti,
-
l'esistenza di piani di protezione delle foreste ai sensi della normativa
comunitaria nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista
degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti
piani di protezione.
IX.
Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali
A.
Caratteristiche principali:
-
descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna
misura.
B.
Altri elementi:
-
definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri
generali di ammissibilità.
10.
Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza
tecnica (se opportuno)
Articolo
43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
11.
Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
Articolo
43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
12.
Provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani,
compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori
quantificati per la valutazione, disposizioni relative al controllo e alle
sanzioni, nonché pubblicità adeguata
Articolo
43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
1.
Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 41-45 del presente
regolamento e in particolare:
-
la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai
beneficiari finali,
-
le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in
particolare sistemi e procedure per la raccolta, l'organizzazione e il
coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e
d'impatto,
-
la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati
di sorveglianza,
-
la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito
dalla Commissione.
2.
Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 46, 47 e 48 del presente
regolamento
Questa
parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il
merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché
le regole per le sanzioni (40).
3.
Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità
previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000
Articolo
32 bis del presente regolamento (41).
13.
Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi
associati, nonché delle parti economiche e sociali
Articolo
43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
1.
Descrivere:
-
le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che
la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare,
-
le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in
particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e
revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso
l'ambiante, così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure
di sviluppo rurale.
2.
Sintetizzare i risultati delle consultazioni ed indicare la misura in cui le
opinioni ed i pareri ricevuti sono stati presi in considerazione
14.
Equilibrio tra le varie misure di sostegno
Articolo
43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
1.
Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:
-
l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale,
-
l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.
2.
Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento a:
-
le misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999,
-
le misure adottate o previste nell'ambito dei singoli piani di sviluppo rurale.
15.
Compatibilità e coerenza
Articolo
37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999
A.
Caratteristiche principali:
1.
Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:
-
le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali
politiche, in particolare la politica di concorrenza,
-
gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare se sono
previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1257/1999,
-
le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,
-
i criteri generali di ammissibilità.
2.
In ordine alle misure di cui all'articolo 33, assicurare e, se necessario,
chiarire quanto segue:
-
che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato
articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone
rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione,
-
che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al
titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.
B.
Altri elementi:
3.
Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un
adeguato coordinamento con le amministrazioni responsabili per:
-
le misure di sviluppo introdotte dalle organizzazioni di mercato,
-
le eventuali misure di sviluppo rurale istituite in base alla legislazione
nazionale.
16.
Aiuti di Stato aggiuntivi
Articolo
52 del regolamento (CE) n. 1257/1999
A.
Caratteristiche principali:
identificare
le misure per le quali saranno forniti finanziamenti supplementari tramite
aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999.] Una tabella
indicativa stabilirà l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà fornito in
relazione a ciascuna delle misure per ciascuno degli anni coperti dal piano.
B.
Altri elementi:
nessuno.
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 13 agosto 1999, n. L 214. Entrato in vigore il 20
agosto 1999.
(2)
Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere
dal 1° gennaio 2000.
(3)
Comma inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001, a decorrere
dal 1° gennaio 2002.
(4)
Comma inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(5)
Comma inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(6)
Comma inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000; successivamente, il testo della
seconda frase è stato così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
1763/2001.
(7)
Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(8)
Per una deroga al presente articolo si rimanda all'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 649/2001.
(9)
Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre
1999, n. L 337.
(10)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(11)
Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(12)
Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(13)
Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(14)
Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(15)
Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(16)
Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(17)
Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(18)
Testo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere
dal 1° gennaio 2000.
(19)
Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(20)
Riferimento così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30
dicembre 1999, n. L 337.
(21)
Riferimento così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30
dicembre 1999, n. L 337.
(22)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(23)
Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000.
(24)
Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(25)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(26)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(27)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(28)
Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(29)
La seconda frase del presente paragrafo è stata così sostituita dall'articolo 1
del regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(30)
Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(31)
Frase così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(32)
Paragrafo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000; successivamente il testo del
secondo comma è stato così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
1763/2001.
(33)
Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(34)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000.
(35)
La presente tabella è stata così sostituita ai sensi dell'articolo 1
dall'allegato al regolamento (CE) n. 2075/2000, a decorrere dal 1° gennaio
2000.
(36)
Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(37)
Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(38)
Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1763/2001.
(39)
Frase aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 672/2001, a decorrere
dal 1° gennaio 2000.
(40)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(41)
Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2075/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.