PROVVEDIMENTO
N. 2136 DEL 13 DICEMBRE 2002
Approvazione
del modulo di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C.
autoveicoli
L'ISTITUTO
PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI
INTERESSE COLLETTIVO
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.
973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche alla
disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed in
particolare l'art. 5, il quale prescrive che, in caso di scontro tra veicoli a motore
per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare al proprio assicuratore il
sinistro stesso avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è
approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza
sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385,
di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni
private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e in particolare l’art. 2, come modificato dal
Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il quale dispone il trasferimento
all'ISVAP di tutte le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa, ivi
compresa e non esclusa quella di approvare il modulo di denuncia previsto
dall’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche alla
disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della
direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l’art. 4
comma 4 che, integrando l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 385, ha disposto il trasferimento all'ISVAP di tutte le
funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;
VISTA la legge 12 dicembre 2002, n.273, che, al capo III, reca modifiche
ed integrazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti;
CONSIDERATA l'opportunità, per agevolare la circolazione internazionale
dei veicoli a motore, di determinare il contenuto del modello in analogia a
quelli adottati in altri Paesi dell’Unione europea, nonché di consentire in
determinati casi l'utilizzo di questi ultimi documenti ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
CONSIDERATA, infine, l’esigenza di
predisporre efficaci strumenti per agevolare la raccolta delle informazioni
necessarie per l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso
l’ISVAP ai sensi dell’art. 2 comma 5 quater del decreto legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137 e
successivamente integrato dall’art. 2 comma 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57
Emana il
seguente provvedimento:
2. Il modello di cui al comma 1 sostituisce quello allegato al d. m. 28
luglio 1977 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
1. Al modello di cui all’art. 1 è aggiunto
un ulteriore foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell’allegato 2, al
fine di raccogliere altre informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per
l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP ai sensi
dell’art. 2 comma 5 quater della legge 26 maggio 2000, n. 137.
2. Il foglio aggiuntivo di cui al comma 1
non costituisce parte del modulo di denuncia di cui all’art. 1, che mantiene i
propri effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste
con il foglio aggiuntivo.
(Efficacia)
1. Il
presente provvedimento avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il modulo di constatazione di incidente
sostituito con il presente provvedimento continuerà ad avere efficacia per sei
mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)