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Selezione delle più rilevanti massime della Cassazione in materia di
risarcimento del danno per
"perdita di
chance"
Cass. sez. L., 781/1992
Ove il lavoratore
agisca per il risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del
datore di lavoro, dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di procedure
concorsuali di promozione, criteri di correttezza e buona fede, e costituito
dalla privazione della possibilità di vincere il concorso, la dedotta perdita
di una "chance" configura un danno attuale e risarcibile sempre che
ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per
presunzioni; alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una
valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.p.c., atteso che l'applicazione
di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza
di un danno risarcibile, ed è diretta a sopperire all'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno.
Cass. sez L., 4725/1993
Nell'ipotesi di
inadempimento del datore di lavoro che abbia comportato la perdita della
"chance" di promozione, il danno risarcibile al lavoratore va
ragguagliato alla probabilità di conseguire il risultato utile - al qual fine è
sufficiente la ragionevole certezza dell'esistenza di una non trascurabile
probabilità favorevole (non necessariamente superiore al cinquanta per cento) -
e può essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni
che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione che
tenga conto di quella probabilità, oppure, ove questo o altro criterio risulti
di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa, la quale
esige una congrua ed adeguata motivazione, che non può esaurirsi nell'apodittica
e tautologica affermazione della giustezza od equità della determinazione
adottata.
Cass. sez. III, 9598/1998
La cosiddetta
perdita di "chance" costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale
futuro. Come tale, essa e' risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri
(anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto
certe e puntualmente allegate) la sussistenza d'un valido nesso causale tra il
danno e la ragionevole probabilita' della verificazione futura del danno.
Cass. sez. L., 14074/2000
Nelle ipotesi in
cui, in un rapporto di lavoro subordinato, per la promozione ad una qualifica
superiore sia previsto l'espletamento di procedure concorsuali, deve
distinguersi il danno da mancata promozione da quello da perdita di chance; nel
primo caso, il lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno, deve
provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di
legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei
promossi; nel secondo caso - sul presupposto della irrimediabile perdita di
chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e
gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima - fa valere il danno
associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il
risultato utile. Ne consegue che, qualora il dipendente abbia fatto valere
l'illegittimità della procedura chiedendo e ottenendo la sua ripetizione
Cass. sez. L.,
8468/2000
Per chi agisce
per il risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del datore
di lavoro, dell'obbligo di osservare nell'espletamento delle procedure
concorsuali (nella specie di assunzione) criteri di correttezza e buona fede la
dedotta perdita di una "chance", costituita dalla privazione della
possibilità di vincere il concorso, configura un danno attuale e risarcibile
sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di
probabilità o per presunzioni; alla mancanza di una tale prova non è possibile
sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.,
atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque
incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte
all`impossibilita` di provare l'ammontare preciso del danno.
Cass. sez. L., 8132/2000
Ove il datore di
lavoro, inadempiente all'obbligo di valutare comparativamente, secondo i criteri
del bando di concorso e comunque alla stregua del canone di correttezza di cui
all'art. 1175 cod. civ., tutti gli aspiranti alla promozione per concorso alla
qualifica superiore, abbia riconosciuto l`illegittimita` della graduatoria e
l'abbia annullata, o abbia preso atto dell'annullamento giudiziale, e quindi
abbia bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l'integrale
ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l'interesse
procedimentale originariamente leso, sicchè non residua più alcuna ulteriore
ragione di danno per perdita di "chance" (altrimenti determinabile
equitativamente ex art. 1226 cod. civ.) in favore del candidato
illegittimamente pretermesso, sempre che, a causa del comportamento illecito
del datore di lavoro, non si siano determinati effetti negativi non eliminabili
o non riparabili con la sola rinnovazione delle operazioni concorsuali.
Cass. sez. L.,
15810/2001
Ai fini della
determinazione del danno risarcibile per perdita di "chance",
riscontrato in riferimento ad una procedura di selezione dei dipendenti per
l'accesso alla qualifica superiore, è possibile fare ricorso al criterio
equitativo individuandone il canone applicativo nella valutazione della
probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i
dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei alla promozione. (Nella
specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una
procedura di selezione di dipendenti ferroviari per l'accesso alla dirigenza,
pur avendo fatto correttamente ricorso al criterio equitativo nei suindicati
termini era giunta tuttavia ad una quantificazione del danno considerata
erronea in quanto, ai fini del calcolo della percentuale di probabilità di
promozione, aveva rapportato il numero dei dipendenti che avevano ottenuto la
nomina a dirigente non a tutti i dipendenti astrattamente idonei ad ottenere
tale nomina, ma esclusivamente ai dipendenti la cui idoneità era stata
accertata con uno specifico corso di formazione, non considerando così gli
ispettori che per la loro iniziale qualifica più elevata erano idonei di per sé
all'accesso alla dirigenza senza necessità della verifica per il tramite del
corso di formazione).
Cass. sez. L., 14199/2001
Dall'art. 2103
cod.civ. si desume che sussiste il diritto del lavoratore all'effettivo
svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale
diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e
determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo
del risarcimento del danno da dequalificazione professionale. Tale danno (detto
anche danno professionale) può assumere aspetti diversi in quanto può
consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della
capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di
una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia
di ulteriori possibilità di guadagno sia in una lesione del diritto del
lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero
all'immagine o alla vita di relazione. E' compito del giudice del merito - le
cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede
di legittimità - accertare se in concreto il suddetto danno sussista,
individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo
anche ad una liquidazione in via equitativa.
Cass. sez. L., 682/2001
Quando il lavoratore lamenta la violazione da parte del datore di lavoro
dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per
la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede
in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par
condicio" fra gli aspiranti, chiedendo il risarcimento dei danni
derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione
(perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti
a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del
probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione,
atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod.
civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile.
Cass. sez. III, 10739/2002
Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, in un
giudizio pendente alla data del 30 giugno 1998, una domanda risarcitoria ex
art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una
funzione pubblica, questi dovrà accertare la sussistenza dell' evento dannoso
denunciato, stabilire se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione
alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a
prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo), accertare,
sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se
l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A., e, infine, se
l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. a titolo di dolo o
di colpa. In particolare, ove il danno lamentato consista nella perdita di
"chance", se è vero che la sussistenza di esso si apprezza, secondo
un calcolo di probabilità o per presunzione, tuttavia tale giudizio
probabilistico va ancorato a precise circostanze di fatto obiettivamente
provate, e a positive regole di esperienza. ( Nella specie, la S.C. ha
annullato, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del danno e al
contributo causale dell'amministrazione alla causazione di esso, la decisione
della corte territoriale che, confermando quella del giudice di primo grado,
aveva condannato il Ministero della difesa per il danno patito a causa della
indebita prestazione del servizio militare, anche con riferimento alla perdita
di occasioni di lavoro, da un soggetto che, dopo essere stato arruolato nella
Marina militare ed avere successivamente ottenuto il prolungamento della ferma
per il transito nel servizio permanente, era stato congedato, dopo che, in sede
di ulteriori accertamenti medici, gli era stata riscontrata l'affezione
invalidante del favismo.)
Cass. sez. L., 7745/2002
In tema di procedura concorsuale, il partecipante al concorso appartenente
ad una categoria protetta, che chieda il risarcimento del danno per la mancata
assunzione, in violazione del rispetto della quota di riserva, non ha diritto
alla costituzione del rapporto di lavoro, in quanto l'assunzione è sempre
subordinata al verificarsi di tutte le condizioni richieste dal bando, ma può
lamentare la perdita di una chance, come tale risarcibile in via equitativa.