Disegno di legge S-414
Modifiche al codice penale in
materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento
sessuale
1. Dopo l’articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 583-bis. - (Lesioni e mutilazioni agli organi genitali). – Si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni nel caso di violenza sulla persona, diretta agli organi genitali e consistente in mutilazioni e lesioni, effettuate, in mancanza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima.
Se questa è persona minore la pena è aumentata fino ad un terzo».
Art. 2.
1. L’articolo 604 del codice penale, come sostituito dall’articolo 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:
«Art. 604. - (Fatto
commesso all’estero). – Le disposizioni di questa sezione, nonchè
quelle previste dagli articoli 583-bis, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto
è commesso all’estero da persona residente in Italia, ovvero in danno di
persona residente in Italia ovvero in concorso con persona residente in Italia.
In quest’ultima ipotesi il soggetto che concorre nel reato è punibile quando
trovasi nel territorio dello Stato».