D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (1).
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A) (1/a) (1/b) (1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
(1/a) Il presente testo unico, rettificato con Comunicato 14
settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le
disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
325 e nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Tali disposizioni sono contrassegnate
nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".
(1/b) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è
stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n.
411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166.
Vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo articolo. Successivamente lo stesso
termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20
giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata
la seguente istruzione:
- Ministero dell'interno: Circ. 26 ottobre 2001, n. 68.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma (2);
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che
ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici
al Consiglio di Stato;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito
nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte
della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori
pubblici;
Emana il seguente decreto:
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(2) Così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff.
14 settembre 2001, n. 214).
TITOLO I
Oggetto ed àmbito di applicazione del testo unico
Articolo 1 (L)
Oggetto.
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a
favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della
collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista
la materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. [I princìpi desumibili dalle disposizioni legislative del
presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale. (L)] (2/a).
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico
riferimento a singole disposizioni. (L)
(2/a) Comma soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 2 (L)
Principio di legalità dell'azione amministrativa.
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad
immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle
leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai
princìpi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di
semplificazione dell'azione amministrativa. (L)
Articolo 3 (L)
Definizioni.
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per «espropriato», si intende il soggetto, pubblico o privato,
titolare del diritto espropriato;
b) per «autorità espropriante», si intende, l'autorità
amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale
potere, in base ad una norma;
c) per «beneficiario dell'espropriazione», si intende il soggetto,
pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per «promotore dell'espropriazione», si intende il soggetto,
pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le
comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del
soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che
l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso
proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza
della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria
al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il
proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare
l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e
riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo,
ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì,
ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli
atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L) (2/b).
(2/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 4 (L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari.
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere
espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e
degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un
interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente
destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27
maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo
accordo con la Santa Sede. (L) (3).
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se
non per gravi ragioni previo accordo (3/a):
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto
cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto
pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati
all'esercizio pubblico del culto ebraico:
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con
l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della
medesima Chiesa (4);
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei
casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto
internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui
l'Italia aderisce. (L)
(3) Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(3/a) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(4) Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
Articolo 5 (L)
Àmbito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà
legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie
di propria competenza, nel rispetto dei princìpi fondamentali della
legislazione statale nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di
espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del
titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei
riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a
quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi
degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266. (L)
4. Nell'àmbito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale
acquisizione delle aree. (L) (4/a).
(4/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 6 (L)
Regole generali sulla competenza.
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del
procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e
gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le
espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già
esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le
Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei
procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse
gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni
e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista
dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in
sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che
dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche
avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni
provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se
non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un
concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere
espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'àmbito della delega nella concessione
o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono
attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di
società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di
servizi ai fini delle attività preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale
deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L) (4/b).
(4/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 7 (L)
Competenze particolari dei Comuni.
1. Il Comune può espropriare:
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in
contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a
seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne
l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano
particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda
acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente
dell'ufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e
per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari
del comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo
speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a
novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio,
notificato ai proprietari interessati. (L)
TITOLO II
Disposizioni generali
Capo I - Identificazione delle fasi che precedono il decreto
d'esproprio
Articolo 8 (L)
Le fasi del procedimento espropriativi.
1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico
generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da
espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità
di esproprio. (L)
Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo
preordinato all'esproprio
Articolo 9 (L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici.
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio
quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale,
ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di
pubblica utilità. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque
anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità
dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la
disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (L)
(5).
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza,
può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti
previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli
standard. (L) (6).
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato
all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare
che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità
diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In
tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano
urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di
novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio
comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia. (L) (7).
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine
alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli
strumenti urbanistici. (L) (7/a).
(5) Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(6) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz.
Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
(7) Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(7/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 10 (L)
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità
non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato
all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo
di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale,
che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.
(L)
2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente
atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da
realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità
alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della
data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende
apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L) (7/b).
(7/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 11 (L)
La partecipazione degli interessati.
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la
realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della
delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti
giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le
esigenze di celerità del procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente
agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché
il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata
mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o
più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono
formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle
conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
(L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le
disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di
approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (8).
(8) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302. Vedi, anche,
l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
Capo III - La fase della dichiarazione di pubblica utilità
Sezione I - Disposizioni sul procedimento
Articolo 12 (L)
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto
definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono
approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di
recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a
insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico,
anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il
perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di
servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10,
nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non
comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,
nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate
dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e
non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento
di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L) (8/a).
(8/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 13 (L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità.
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può
essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato
all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si
producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la
dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di
esproprio va emanato. (L) (8/b).
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma
3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilità dell'opera. (L) (8/c).
5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può
disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza
maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta,
anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che
non supera i due anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il
decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilità. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione
delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o
attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili
da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità
ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso
pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità
dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché
i relativi costi previsti. (L)
(8/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(8/c) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 14 (L)
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica
utilità.
1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12,
comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza
statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.
(L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza
statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento
degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità
ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse
amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che
i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità
esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei
mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della
dichiarazione di pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione
del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera o il decreto di esproprio. (L) (9).
(9) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Sezione II - Disposizioni particolari sulla approvazione del
progetto definitivo dell'opera
Articolo 15 (L)
Disposizioni sulla redazione del progetto.
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale,
di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per
l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono
essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene,
nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene
conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore
entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la
richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data
in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui
proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio
delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti
inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo
all'avvio delle opere (L) (9/a).
(9/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302. Vedi, anche,
l'art. 3, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
Articolo 16 (L)
Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo.
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del
potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità,
può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni
il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una
relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da
eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri
atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto
deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli
edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e
dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il
nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione
dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli
atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento. (L)
5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si
osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
(L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il
progetto può essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al
comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi
all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano
state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole
utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una
agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con
atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni
comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro
proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi
confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante
parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o
l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli
già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento
con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L) (9/b).
(9/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302. Vedi, anche,
l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
Articolo 17 (L)
L'approvazione del progetto definitivo.
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è
sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma
di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui
è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della
facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è
contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare
il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di
esproprio. (L) (10).
(10) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Sezione III - Disposizioni sull'approvazione di un progetto di
un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche
Articolo 18 (L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla
progettazione.
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano
anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di
opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche.
(L)
Articolo 19 (L)
L'approvazione del progetto.
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta
con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai
commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte
del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento
urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione
del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è
trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente
variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da
questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta
il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla
ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale,
che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (11).
(11) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I - Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
Articolo 20 (L)
La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione.
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità,
entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila
l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi
proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco
va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme
degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e
compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità
espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario
dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni
ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il
valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di
esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità
espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio
tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che
intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore
dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli
atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso
dall'autorità procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il
proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la
determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è
irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di
espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante
che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario
ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data
dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi
nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento
dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in
possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di
due testimoni. (L)
7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria
fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il
proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti
dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche
mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal
caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di
acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso
tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso
legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano
l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della
indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante
la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario
percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può
essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di
tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze
risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione,
entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a
spese dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità
espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su
richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione
del decreto di esproprio. (L)
12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore
dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio,
dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa
depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza
dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui
il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto
ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta
l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità
espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 10 e
11. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui
al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di
espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta del quaranta
per cento se l'area è edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui
all'articolo 45 se l'area non è edificabile. Effettuato il deposito, l'autorità
espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L)
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi
dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti
di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento
degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)
(12).
(12) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 21 (L)
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di
espropriazione.
1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non
hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di
espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con
atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i
successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione
dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso
affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità
espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal
proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da
cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta
giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4,
ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si
trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia
interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra
i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che
risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale
civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate
dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a
carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e
l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non
supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del
beneficiario dell'esproprio. (L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora
delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie
scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o
ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale
la nomina e le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità
espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed
estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è
adottata a maggioranza. (L)
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità
risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il
deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario
incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata
manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso
la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.
(L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma
depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme
del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le
relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la
determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che
provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
16. La relazione della commissione è depositata e comunicata
secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L) (13).
(13) Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 22 (L)
Determinazione urgente dell'indennità provvisoria.
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale
da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il
decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o
formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e
si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in
possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito
in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e
la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene,
l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione
nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per
cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario
sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità
di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può
chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide
la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità
espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà
comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso
notificato con le forme degli atti processuali civili. (L) (14).
(14) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 22-bis (L)
Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione.
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare
urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle
opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto
motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che
dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto
contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i
beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il
decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo
20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla
immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta,
presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione
senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione
dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al
comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui
all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla
data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in
possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del
corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità
di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde
efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui
all'articolo 13. (L) (15).
(15) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Sezione II - Del decreto di esproprio
Articolo 23 (L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio.
1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo
preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto
dell'opera;
c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o
urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la
Cassa depositi e prestiti;
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di
determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa
sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se
essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità
provvisoria;
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi
dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione (16);
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto
oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali
civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette
giorni prima di essa;
h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario
dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L)
2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso
l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo
contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del
proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione
e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci
giorni. (L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei
libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario
dell'esproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,
anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)
(16) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 24 (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio.
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione
in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche
successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza
ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti
in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con
la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti
reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando,
malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
(L)
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio,
indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del
relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione. (R)
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà
comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre
anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità. (L)
Articolo 25 (L)
Effetti dell'espropriazione per i terzi.
1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione
automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando
non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di
esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti
relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull'indennità. (L)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto
convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il
soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del
potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la
definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle
relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di
modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi
direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai
sensi del presente comma (17). (L)
(17) Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui al
presente articolo vedi l'art. 5, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
Capo V - Il pagamento dell'indennità di esproprio
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 26 (R)
Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria.
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante
ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle
indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità
presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto
dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 7. (R)
(18).
2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento
diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni
responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia
prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R) (19).
3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta
l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di
ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono
presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo
sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione
deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo
pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria,
adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario
può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere
in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme
ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non
vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione
in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.
(R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata
notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo
col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è
proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la
garanzia. (R)
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità
espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso
la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento
dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il
pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine,
l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento
dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il
decreto di esproprio. (R)
(18) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(19) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della
perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale (20).
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della
Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità
espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso
di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R)
(21).
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito,
l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione
e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del
procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il
deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento
dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il
decreto di esproprio. (R)
(20) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(21) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 28 (R)
Pagamento definitivo della indennità.
1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma
depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta
definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione,
ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o
sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la
distribuzione dell'indennità. (R)
2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate,
su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle
parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non
vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti
che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
Articolo 29 (L)
Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento
giurisdizionale.
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano
opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla
distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto
dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
Sezione II - Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e
associazioni
Articolo 30 (R)
Regola generale.
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la
libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono
alcuna particolare autorizzazione. (R)
Articolo 31 (R)
Disposizioni sulla indennità.
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati
nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile
per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta
dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di
cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si
applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati
spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una
associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono
essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano
impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità
determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle
indennità in titoli del debito pubblico. (R)
Capo VI - Dell'entità dell'indennità di espropriazione
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 32 (L)
Determinazione del valore del bene.
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità
di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al
momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di
esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi
natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato
all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera
prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di
proprietà o di imposizione di una servitù. (L)
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle
costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto
riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano
state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si
considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi
soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i
materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da
realizzare. (L)
Articolo 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario.
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore
della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione
di valore. (L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e
speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore
della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo
vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa
risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario
abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora
corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In
ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla
metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)
Articolo 34 (L)
Soggetti aventi titolo all'indennità.
1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da
espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di
cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità. (L) (22).
3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie
tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del
riparto tra di loro dell'indennità. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un
diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva,
può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre
l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal
proprietario. (L)
(22) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 35 (L)
Regime fiscale.
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non
eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio,
ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per
acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera
pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella
misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei
redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo
della ritenuta a titolo di acconto. (L).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il
pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente
ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi
precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze. (L) (23).
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della
ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare.
(L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma
di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile
e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
(23) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Sezione II - Opere private di pubblica utilità
Articolo 36 (L)
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la
realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia
residenziale pubblica.
1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere
private di pubblica utilità, che non rientrino nell'àmbito dell'edilizia
residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché
nell'àmbito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,
l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore
venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti. (L) (24).
1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (25).
(24) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(25) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Sezione III - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
di un'area edificabile o legittimamente edificata
Articolo 37 (L)
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area
edificabile.
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è
determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella
misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del
reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del
decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato
concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non
imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità
provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella
determinata in via definitiva. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della
presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di
edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o
dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni
realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono
le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo
di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle
previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del
territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di
bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano
attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del
territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti
produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che
abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto
dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti. (L) (26).
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione,
valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato
nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale
dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma
1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente
ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi
precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata
dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore
dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta
dall'espropriante all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli,
spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La
stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per
effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il
fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello
dei familiari. (L) (27).
(26) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(27) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 38 (L)
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area
legittimamente edificata.
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente
edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata
realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione
paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della
sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola
parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) (28).
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria
della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la
sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) (29).
(28) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(29) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 39 (L-R)
Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche
su particolari aree comprese in zone edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel
caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo
sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità,
commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli
atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto
la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine
di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di
pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali
sono dovuti anche gli interessi legali. (R)
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui
distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata
dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine
di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il
proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)
5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si
tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L)
Sezione IV - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
di un area non edificabile
Articolo 40 (L)
Disposizioni generali.
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità
definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto
delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti
edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione
diversa da quella agricola. (L) (30).
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati. (L)
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del
valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di
coltura in atto nell'area da espropriare (31).
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a
titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata
delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo
trasferimento dell'immobile. (L)
(30) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(31) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 41 (L-R)
Commissione competente alla determinazione dell'indennità
definitiva (32).
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo
delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della
Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati
dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati
dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative. (L)
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la
formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della
commissione prevista dal comma 1. (L)
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il
dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della
segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R)
(33).
4. Nell'àmbito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo
l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il
31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto
agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) (34).
(32) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(33) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
(34) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
Articolo 42 (L)
Indennità aggiuntive.
1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione
volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area
direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la
dichiarazione di pubblica utilità. (L)
2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40,
comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di
un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) (35).
(35) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di
interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio
Articolo 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse
pubblico.
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un
bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido
ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità,
può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario
vadano risarciti i danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da
cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato
la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è
verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il
pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale
azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali
civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri
immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14,
comma 2. (L) (36).
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi
1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato
per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi
utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di
fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento
del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
(L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione
del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento
del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è
trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.
(L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità
di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia
imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro
diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi
previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per
scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile,
sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in
cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n.
166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti,
disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti,
privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori
dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) (37).
(36) Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
(37) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Capo VIII - Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
Articolo 44 (L)
Indennità per l'imposizione di servitù.
1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla
esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una
servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la
ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio
derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha
diritto. (L)
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà
sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti
dall'articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le
servitù disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere
conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello
servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere,
rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati
prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di
contenimento del danno. (L)
Capo IX - La cessione volontaria
Articolo 45 (L)
Disposizioni generali.
1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e
fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il
diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di
cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) (38).
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione (39):
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi
dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è
calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38 (40);
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del
cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis
(41);
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal
proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi
dell'articolo 40, comma 2-bis. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva
di cui all'articolo 40, comma 4. (L) (42).
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di
esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il
termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
X. (L)
(38) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(39) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(40) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(41) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(42) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Capo X - La retrocessione
Articolo 46 (L)
La retrocessione totale.
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata
realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data
in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in
epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può
chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità
e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una
somma a titolo di indennità. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e
sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni
previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio,
l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)
(43).
(43) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 47 (L-R)
La retrocessione parziale.
1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica
utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già
di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto
beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova
il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo
corrispettivo. (L)
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della
sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e
provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere
all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del
bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o
di pubblica utilità. (L)
Articolo 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella
parziale.
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle
parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione
provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse,
sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di
esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte
d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per
realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune
può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta
giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti,
contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo,
ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto
che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del
patrimonio indisponibile. (L)
Capo XI - L'occupazione temporanea
Articolo 49 (L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.
1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea
di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi
dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei
lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti
processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone
l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale
sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o,
nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che
non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle
operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da
occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni
altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica
utilità. (L)
Articolo 50 (L-R)
Indennità per l'occupazione.
1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario
una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel
caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità
pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la
commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà
comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti
processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile
l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in
quanto compatibili. (L)
TITOLO III
Disposizioni particolari
Articolo 51 (L-R)
L'espropriazione per opere militari.
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle
opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle
indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si
trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal
titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù
militari. (L)
Articolo 52 (L)
L'espropriazione di beni culturali.
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse
archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
TITOLO IV
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale (44)
Articolo 53 (L)
Disposizioni processuali.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti,
gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad
esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo
unico. (L)
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio
2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L) (45).
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità
in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)
(44) Rubrica così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
(45) Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001
(Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).
Articolo 54 (L)
Opposizioni alla stima.
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista
dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione
o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello,
nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di
nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai
tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e
comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. (L) (46).
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del
decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia
successiva al decreto di esproprio. (L)
3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione
notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se
del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del
bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene,
se attore è il promotore dell'espropriazione. (L)
4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario
dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento
dell'indennità. (L)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla
stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla
perizia. (L)
(46) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
TITOLO V
Norme finali e transitorie
Articolo 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996.
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio
alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento
del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 37, comma 1, con esclusione
della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella
misura del dieci per cento. (L) (47).
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del
1° gennaio 1997. (L)
(47) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di
espropriazione.
1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore
della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con
esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se
alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità
di esproprio. (L)
Articolo 57 (L)
Àmbito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso
(48).
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai
progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.
(L) (49).
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono
ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti
del procedimento espropriativo. (L)
(48) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(49) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 58 (L)
Abrogazione di norme.
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o
restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,:
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed
integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come
modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio
decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l'articolo 20 del R.D. 27 febbraio 1908, n. 89 (50);
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8
della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n.
445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col
D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del
decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del D.Lgt. 31 dicembre
1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494,
dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193,
dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11
dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219,
convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio
decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il R.D.L. 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n.
1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente
agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti
l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2
aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti
l'espropriazione (51);
63) l'articolo 7 del D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 154;
64) l'articolo 71 del D.Lgs.Lgt. 10 aprile 1947, n. 261;
65) l'articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n.
409;67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n.
408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n.
640;
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come
modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge
10 ottobre 1969, n. 739;
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come
sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25
febbraio 1965, n. 138;
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1965, n. 342;
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n.
128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967,
n. 104;
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n.
1641;
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n.
79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970,
n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n.
291;
101) l'articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119,
come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036;
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8,
convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n.
115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3
gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15
agosto 1978, n. 988;
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n.
468;
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre
1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4 (52), convertito nella
legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l'articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come
convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37
del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la
parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella
legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella
legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella
legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre
1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;
126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n.
458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per
la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
130) la legge 20 maggio 1991, n. 158 (53);
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132) la legge 20 maggio 1991, n. 158 (54);
133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti
gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di
indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché
quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di
occupazione d'urgenza (55).
(50) Nella Gazzetta Ufficiale il R.D. n. 89 del 1908 è indicato
come legge n. 89 del 1908.
(51) Numero così modificato dall'art. 5, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(52) Il D.L. 8 gennaio 1981, n. 4 è erroneamente indicato nella
Gazzetta Ufficiale come D.L. 8 gennaio 1981, n. 58.
(53) La L. 20 maggio 1991, n. 158 è erroneamente indicata nella
Gazzetta Ufficiale come legge 2 maggio 1991, n. 158.
(54) La L. 20 maggio 1991, n. 158 è erroneamente indicata nella
Gazzetta Ufficiale come legge 2 maggio 1991, n. 158.
(55) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
Articolo 59
Entrata in vigore del testo unico.
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 30 giugno 2003 (56).
(56) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 23 novembre
2001, n. 411, poi dall'art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166,
successivamente dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 17 dicembre
2002, n. 302.