D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (1).
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A) (2) (2/a).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative
e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6
giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo,
rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».
(2/a) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è
stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001,
n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30
giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12,
14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte
della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto:
Parte I - Attività edilizia
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
Articolo 1 (L)
Àmbito di applicazione.
1. Il presente testo unico contiene i princìpi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli
24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme
di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
Articolo 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali.
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in
materia edilizia nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione
statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto
e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative dei princìpi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei
riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano
ai princìpi medesimi.
4. I comuni, nell'àmbito della propria autonomia statutaria e
normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti
trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle
disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi.
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica (2/b);
e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite
alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente,
fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la
definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
(2/b) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione
edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere
di tale organo consultivo.
Articolo 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art.
220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il
privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività (3).
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai
sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito,
anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse
ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché
delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e
le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti
ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare
riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del
testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito
da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in
particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli
61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n.
898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in
caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973,
n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa
legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido
e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali
ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
(3) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
TITOLO II
Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 6 (L)
Attività edilizia libera.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7,
comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza
titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato.
Articolo 7 (L)
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.
4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro
realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di
amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni,
raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse
statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da
concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
Articolo 8 (L)
Attività edilizia dei privati su aree demaniali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su
aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Articolo 9 (L)
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del
1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova
edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per
metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie
coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come
presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1,
lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo
comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se
riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento
delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni,
con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli
oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Articolo 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire.
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (3/a).
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti,
sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori
interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico
urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.
La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma
non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
(3/a) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23
dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà
o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo
rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi.
Articolo 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n.
1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli
interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è
sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia
non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento
urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico
sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un
anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o
rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Articolo 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di
costruire entro i termini stabiliti.
Articolo 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto
dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del
2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali
è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di
altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Articolo 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e
di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera
deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per
fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne
che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può
essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere
ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede
altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
Articolo 16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1,
4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n.
537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e
c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67,
art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio
del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su
richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale
della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune (3/b).
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle
parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle
leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da
parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni
provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature,
rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al
comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti
di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni (3/c).
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di
quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere,
le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)
del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo
stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di
legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente,
in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione
ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il
permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio
edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
(3/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
(3/c) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, L. 1° agosto 2002, n.
166. Vedi, anche, il comma 10 del medesimo articolo.
Articolo 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto
alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso
si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo
prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è
pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica,
purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché
per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello
Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole
opere di urbanizzazione.
Articolo 18 (L)
Convenzione-tipo.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n.
179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione
approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali
debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in
ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della
costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di
finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e
non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per
cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree,
ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in
occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla
data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Articolo 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri
di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai
tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento
di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da
stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17,
venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori,
il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla
nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.
Sezione III - Procedimento
Articolo 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento
edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti
dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi
interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità
non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle
domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello
sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di
cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati
alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di
cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato
e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al
relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati,
di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su
beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero
dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto
rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite
dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi
secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica
anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione
consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda (3/d).
(3/d) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493).
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti
dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio
del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso
in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico
che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si
pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza
viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente
organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso
inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo
si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio attività
Articolo 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito,
con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo
6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio
attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini
dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio
del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono
parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati,
ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché
il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica
nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o
ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri
e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'àmbito
delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui
ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di
cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In
questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 (3/e).
(3/e) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 23 (R)
(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia di inizio attività).
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da
una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine
massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto
a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere
favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia
di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia,
l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più
delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attività (3/f).
(3/f) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
TITOLO III
Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Articolo 24 (L)
Certificato di agibilità.
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma
2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia
di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere
il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della
domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77
a 464 euro (4).
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e
integrazioni.
(4) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 25 (R).
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a
presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di
agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede
a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato,
nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone
sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni (5).
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
(5) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 26 (L)
Dichiarazione di inagibilità.
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte
di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e
sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e
responsabilità
Articolo 27 (L)
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o
da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed
al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia
dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire,
ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi
di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del
competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Articolo 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, informa immediatamente la regione e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il
presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal
richiamato articolo 27 (6).
(6) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 29 (L)
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del
progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica,
alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle
del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili
dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di
costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e
motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o
di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei
lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di
inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice
penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Articolo 30 (L)
Lottizzazione abusiva.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione
venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,
del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino
in modo non equivoco la destinazione a scopo edifi-catorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati
nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel
termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è
stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti
di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto
da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente
ufficio del comune ove è sito l'immobile (7).
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto
al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del
competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono
essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17
marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché
agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e
di servitù.
(7) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di
costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la
rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo
le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla
demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese
dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i
dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data
di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 (7/a).
(7/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto
approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si
verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio
da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del
progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di
pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla
distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal
permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Articolo 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi
conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo
termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita
a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato
alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro (8).
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non
venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile
provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli
articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla
stessa (8/a).
(8) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(8/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili
dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del
dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o
demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio
del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale
difformità dalla denuncia di inizio attività (8/b).
(8/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o
di enti pubblici.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso
di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,
dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla
normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di
denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla
stessa (8/c).
(8/c) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 36 (L)
Accertamento di conformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da
essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,
comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario
dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda (8/d).
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera
difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende
rifiutata.
(8/d) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di
inizio attività e accertamento di conformità.
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della
legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a 516 euro (9).
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di
cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in
base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga
una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro (10).
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività
culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene
reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2 (11).
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la
sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non
inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio (12).
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è
in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della
somma di 516 euro (12/a).
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva,
ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato,
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.
(9) Comma prima rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264) e successivamente così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
(10) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(11) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(12) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(12/a) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra
quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è
notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui
all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo
(12/b).
(12/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art.
7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma
1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento,
deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo
annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento
vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del
comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività (12/c).
(12/c) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art.
6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o
la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato
entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato
al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato
inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi
dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per
eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la
rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento,
la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine
entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese
e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento
stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in
danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza
di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della
denuncia di inizio attività (13).
(13) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 41 (L)
Demolizione di opere abusive.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia
all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i
mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in
gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere
abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte,
per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
all'occorrenza.
Articolo 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto
previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni
(13/a);
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni (13/b);
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni (13/c).
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei
modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure
indicate nel comma 2.
(13/a) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27, L. 28
dicembre 2001, n. 448.
(13/b) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27, L. 28
dicembre 2001, n. 448.
(13/c) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27, L. 28
dicembre 2001, n. 448.
Articolo 43 (L)
Riscossione.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti
in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Articolo 44 (L)
Sanzioni penali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire (14);
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione (15);
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso (16).
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel
cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per
la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformità dalla stessa (16/a).
(14) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(15) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(16) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(16/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 45 (L)
Norme relative all'azione penale.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del
permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio
dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa
entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Articolo 46 (L)
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è
iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove
da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del
permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del
permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la
prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a
far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi
sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle
parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli
atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il
rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di
permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso
dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli
estremi della stessa (16/b).
(16/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Articolo 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti
nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o
alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6
dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo
331 del codice di procedura penale (17).
(17) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di
costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio
1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso
di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo
35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di
tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un
servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma,
può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il
servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico
servizio (18).
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in
luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.
Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della
stessa (18/a).
(18) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(18/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
Capo III - Disposizioni fiscali
Articolo 49 (L)
Disposizioni fiscali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo
stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di
contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto
deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti
indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del
certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni
inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente (19).
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le
imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal
presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione
della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefìci suddetti il
committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
(19) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che
copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della
registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria
presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare al competente
ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione (20).
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati
costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di
permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di
dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione
che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefìci, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione (21).
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di
sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora
stabiliti per i singoli tributi (22).
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti
di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano
tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la
cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti
dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve
essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata
della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale
sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate (23).
(20) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(21) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(22) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(23) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria.
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano
stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di
indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza
i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Articolo 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche
sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle
ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche
esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme
definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera,
nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o
più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti
entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 53 (L)
Definizioni.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo
comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature
che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si
imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed
entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri
metalli.
Articolo 54 (L)
Sistemi costruttivi.
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art.
7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha
funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad
un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture
orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Articolo 55 (L)
Edifici in muratura.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono,
e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Articolo 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e
quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso,
presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed
essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi
pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera;
i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni
distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare
un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo
85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
Articolo 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo
comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati
alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione
delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da
assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo
83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono
essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le
modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e
che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,
hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione
nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli
riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e
rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla
scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59 (23/a).
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli
53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo
deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni
e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni
di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a
carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i
disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel
progetto delle strutture dell'opera.
(23/a) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 59 (L)
Laboratori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati
laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e
delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di
architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed
esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete
ferroviaria italiana spa (23/b);
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade
(ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash
test per le barriere metalliche (24).
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto,
ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali
da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è
servizio di pubblica utilità.
(23/b) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(24) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002, n.
166.
Articolo 60 (L)
Emanazione di norme tecniche,
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed
aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al
capo secondo.
Articolo 61 (L)
Abitati da consolidare.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento
di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di
manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la
preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta
con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono
eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la
quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio
dei lavori.
Articolo 62 (L)
Utilizzazione di edifici.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in
cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato
all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della
regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del
capo quarto.
Articolo 63 (L)
Opere pubbliche.
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui
all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente
parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla
citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I - Adempimenti
Articolo 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e
secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da
assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare
qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1,
deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte
di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al
progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della
qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.
Articolo 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica.
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere
tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale (24/a).
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del
costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso
della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito (24/b).
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo
sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta
in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,
esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori,
all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia
di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
(24/a) Comma così rettificato con Comunicato 25 febbraio 2002
(Gazz. Uff. 25 febbraio 2002, n. 47).
(24/b) Comma così rettificato con Comunicato 25 febbraio 2002
(Gazz. Uff. 25 febbraio 2002, n. 47).
Articolo 66 (L)
Documenti in cantiere.
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui
all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere
conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche
dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei
lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a
vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Articolo 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere
sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il
direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di
nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione
di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le
condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in
proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla
presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il
direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore
che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali
motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto
salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il
certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico
regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello
unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte,
occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di
collaudo.
Sezione II - Vigilanza
Articolo 68 (L)
Controlli.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma
1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal
presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali
(25).
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle
opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province
e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
(25) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 69 (L)
Accertamenti delle violazioni.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza
degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale
che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà
inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della
regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Articolo 70 (L)
Sospensione dei lavori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo
verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al
committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei
lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto
agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente
del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
Articolo 71 (L)
Lavori abusivi.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue
le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da 103 a 1032 euro (26).
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o
dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare
le disposizioni dell'articolo 58 (27).
(26) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(27) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103
a 1032 euro (28).
(28) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 73 (L)
Responsabilità del direttore dei lavori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni
indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro (29).
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della
relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
(29) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 74 (L)
Responsabilità del collaudatore.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui
all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro (30).
(30) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del
rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da 103 a 1032 euro (31).
(31) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 76 (L)
Comunicazione della sentenza.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici
giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione
interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui
eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati
Articolo 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi
edifici.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza
delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con
decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati
dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del
medesimo decreto legislativo.
Articolo 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da
attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche
di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o
in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile (32).
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma
1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di
cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a
proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e
possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle
autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
(32) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i
cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da
realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area
di proprietà o di uso comune.
Articolo 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione
degli infortuni.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del
progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere
edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle
norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è
soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme
alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere
realizzate.
Articolo 81 (L)
Certificazioni.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di
interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta
libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Articolo 82 (L)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109).
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al D.M. 14
giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici (33).
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata
acquisita l'approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui
al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione
grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al
comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui
al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere
eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle
difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a
25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi (34).
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del
1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi
urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti,
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima
del presente capo, e al citato D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei
lavori pubblici. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le
disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
(33) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(34) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Articolo 83 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicità.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1,
lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112
del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che
dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche
emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere
a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,
provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del
presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri
generali di cui al comma 2.
Articolo 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli
articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto
del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in
elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche
dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino
alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori
significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni
medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i
fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità
degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e
del grado di sismicità.
Articolo 85 (L)
Azioni sismiche.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia
in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti
e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e
definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83:
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni
sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare
importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi
dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si
schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali
agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il
momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in
ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni
riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle
fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni
sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 86 (L)
Verifica delle strutture.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di
cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra
gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza
alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Articolo 87 (L)
Verifica delle fondazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo
conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla
costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Articolo 88 (L)
Deroghe.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme
tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico
competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche
ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento
urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani
particolareggiati.
Articolo 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere
del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini
della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2
il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Articolo 90 (L)
Sopraelevazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al
presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della
struttura sia conforme alle norme del presente testo unico (35).
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani
che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura
esistente a sopportare il nuovo carico.
(35) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 91 (L)
Riparazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un
maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo
83.
Articolo 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in
edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse
archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà,
restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche (36)
Articolo 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche.
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne
preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al
competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il
nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente
per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione
sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta
del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del
complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici
o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie
dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a
semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo
103.
(36) Così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff.
13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al
comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze.
Sezione III - Repressione delle violazioni
Articolo 95 (L)
Sanzioni penali.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e
nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda
da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Articolo 96 (L)
Accertamento delle violazioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo
103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme,
compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio
tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità
giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Articolo 97 (L)
Sospensione dei lavori.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto
motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al
direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione
(37).
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove
ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data
in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
(37) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 98 (L)
Procedimento penale.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero
ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più
consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente
del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un
funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina
la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle
norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52
e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere
conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Articolo 99 (L)
Esecuzione d'ufficio.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle
prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con
decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del
caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Articolo 100 (L)
Competenza della Regione (38).
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione
ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della
regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli
articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi
alle norme stesse (39).
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo
99.
(38) Rubrica così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(39) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 101 (L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico
della regione.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo
emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni
da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Articolo 102 (L)
Modalità per l'esecuzione d'ufficio.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono
annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro (40).
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui
al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base
alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della
regione (41).
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta
mediante ruoli esecutivi (42).
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
(40) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(41) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(42) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di
cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e
geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici
tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli
ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in
generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei
comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le
costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle
presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni
danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IV - Disposizioni finali
Articolo 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del
decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento
di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente
ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla
ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme
tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente
realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che
deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento
di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme
alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto,
l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del
costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari
provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire,
ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3
(43).
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e
non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il
progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente
dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto
già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente
articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del
presente testo unico.
(43) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di
edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa,
oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora
l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare
l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo
è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo 107 (L)
Àmbito di applicazione.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti
impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Articolo 108 (L)
Soggetti abilitati.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22
della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107
tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle
ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di
cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA),
debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla
normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f),
i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108,
comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo
di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso
dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle
attività produttive (44).
(44) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107
è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi professionali, nell'àmbito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria
al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di
cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso
lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Articolo 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti
installati.
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di
presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari
di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal
comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di
professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati
sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In
questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a
cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità
delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 112 (L)
Installazione degli impianti.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola
d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola
d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o
di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990
devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno
fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al
comma 3 (45).
(45) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 113 (L)
Dichiarazione di conformità.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i
numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 110.
Articolo 114 (L)
Responsabilità del committente o del proprietario.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
108.
Articolo 115 (L)
Certificato di agibilità.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267
del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Articolo 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo
114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.
Articolo 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di
conformità o del certificato di collaudo.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa
installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.
Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la
compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è
possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti
approvati di cui all'articolo 111.
Articolo 118 (L)
Verifiche.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'àmbito delle rispettive competenze, di cui all'articolo
110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre
mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Articolo 119 (L)
Regolamento di attuazione.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono
definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione
al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Articolo 120 (L)
Sanzioni.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue,
a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa
da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue,
secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una
sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro (46).
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina
le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui
all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
(46) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici
Articolo 122 (L)
Àmbito di applicazione.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di
energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento,
secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo
unico.
Articolo 123 (L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di
pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo
ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio
1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Articolo 124 (L)
Limiti ai consumi di energia.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla
destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e
alla zona climatica di appartenenza.
Articolo 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio
dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto
delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni
del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma
1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta
salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento (47).
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia
della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e
delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito,
deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha
titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia
prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore
ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere (48).
(47) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(48) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 126 (R)
Certificazione di impianti.
1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del
progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di
volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.
Articolo 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo.
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal
presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto
della parte seconda.
Articolo 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i
soggetti abilitati alla certificazione (49).
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della
singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico
del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
(49) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso
un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie
per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente
normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con
cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi
si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Articolo 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (50).
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui
al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.
(50) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 131 (L)
Controlli e verifiche.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267
del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del
presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero
entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del
conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico
del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui
all'articolo 132.
Articolo 132 (L)
Sanzioni.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore a 2582 euro (51).
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non
osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per
cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di
cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per
cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto
stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso
in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo
129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso
(52).
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore
a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale (53).
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645
euro (54).
(51) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(52) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(53) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(54) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267
del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero
le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il
termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario.
Articolo 134 (L)
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla
constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da
parte del committente o del proprietario (55).
(55) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
Articolo 135 (L)
Applicazione.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n.
1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli
articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della
legge medesima.
Parte III - Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni finali
Articolo 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l) - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4,
commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli
articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera
g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (56);
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente
all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (57).
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le
seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26,
27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi
4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma
4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23,
comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2,
commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2
dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
(56) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10
novembre 2001, n. 262.
(57) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10
novembre 2001, n. 262.
Articolo 137 (L)
Norme che rimangono in vigore.
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad
eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione
originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla
parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. (58).
(58) Sostituisce il comma 2, dell'art. 9, L. 24 marzo 1989, n.
122.
Articolo 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico.
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2002 (59).
(59) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è
stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001,
n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30
giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione.
Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
Parte I
Articolato del testo unico
Rifermenti normativi previgenti
Articolo 1 (Àmbito di applicazione)
Articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali)
Articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi)
Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 4 (Regolamenti edilizi comunali)
comma 1
Articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
comma 2
Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)
Articolo 6 (Attività edilizia libera)
comma 1, lettera a)
Articolo 9, lettera. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 1, lettera b)
Articolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13
comma 1, lettera c)
Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
Articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1, lettera. a), b)
comma 1, lettera. c)
Articolo 4, comma 16, primo periodo, D.L. n. 398/1993 convertito
in legge n. 493/1993 e succ. mod.
Articolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali)
terzo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150
Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica)
comma 1, lettera. a)
Articolo 27, quarto comma, primo periodo della legge n. 457 del
1978
comma 1 lettera. b)
Articolo 4, comma ottavo, lettera. a) della legge n. 10 del
1977
comma 2
Articolo 27, quarto comma, secondo periodo della legge n. 457 del
1978
Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire)
comma 1
Articolo 1 della legge n. 10 del 1977
comma 2
Articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3
Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire)
comma 1
Primo e secondo comma dell'articolo 4, della legge n. 10 del
1977
comma 2
Comma sesto dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977
comma 3
Comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come sostituito dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n.
662
Articolo 12 (Presupposti per il permesso di costruire)
comma 1
Primo comma dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977
comma 2
Quarto comma dell'articolo 31 della legge n. 1050 del 1942
comma 3
Primo, terzo e quarto comma dell'articolo unico della legge 3
novembre 1952, n. 1902
comma 4
Secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n.
1902
Articolo 13 (Competenza al rilascio del permesso di
costruire)
comma 1
Primo comma dell'articolo 4, legge n. 10 del 1977
comma 2
Articolo 4, comma 6, del D.L. n. 398/1993, convertito in legge n.
493/1993
Articolo 14 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici)
comma 1
Articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto
dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765
comma 2
comma 3
Articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)
comma 1
Terzo comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 2
Quarto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 3
Quinto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 4
Articolo 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto 1942, n.
1150
Articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire)
comma 1
Articolo 3 della legge n. 10 del 1977
comma 2
Primo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977, e
articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457
comma 3
Secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977
comma 4
Primo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977
comma 5
Terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977
comma 6
Articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
comma 7
Articolo 4, primo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e
successive modificazioni
comma 8
Articolo 4, secondo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e
successive modificazioni
comma 9
Primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge
n. 10 del 1977
comma 10
Quinto comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del 1977
Articolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione)
comma 1
Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 10 del 1977
comma 2
Comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
comma 3, lettera a)
Lettera a) del primo comma, dell'articolo 9 della legge n. 10 del
1977
comma 3, lettera b)
Lettera d) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del
1977
comma 3, lettera c)
Lettera f) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del
1977
comma 3, lettera d)
Lettera g) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del
1977
comma 3, lettera e)
Primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, legge n. 10 del
1991
comma 4
Secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977
Articolo 18 (Convenzione-tipo)
Articolo 8 della legge n. 10 del 1977, come modificato
dall'articolo 23, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179
Articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non
destinati alla residenza)
Articolo 10 della legge n. 10 del 1977
Articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire)
Articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
Articolo 21 (Intervento sostitutivo regionale)
Articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni dalla legge 1993, n. 493
Articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività)
comma 1
Articolo 4, comma 7, lettera a), b), c), d), e), f), ed h), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. Con modificazioni in legge n. 493
del 1993
comma 2
Articolo 4, comma 7, lettera g), decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
comma 3
Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
comma 4
comma 5
Articolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività)
comma 1
Comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive
modificazioni
comma 2
Comma 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
comma 3
comma 4
comma 5
Comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive
modificazioni
comma 6
Comma 15 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive
modificazioni
comma 7
Secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e
successive modificazioni
Articolo 24 (Certificato di agibilità)
comma 1
comma 2
Articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modifiche
comma 3
Articolo 221, secondo comma del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e
successive modifiche
comma 4
Articolo 52, primo comma legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 25 (Procedimenti per il rilascio del certificato di
agibilità)
Articoli 1, 3 e 4 D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
1971, n. 1086, artt. 7 e 8
Articolo 26 (Dichiarazione di inagibilità)
Articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
Articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 28 (Vigilanza su opere di amministrazioni statali)
Articolo 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 29 (Responsabilità del titolare del permesso di
costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attività)
commi 1 e 2
Articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
comma 3
Comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
Articolo 30 (Lottizzazione abusiva)
Articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dagli articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
Articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
Articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
Articolo 32 (Determinazione delle variazioni essenziali)
Articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità)
Articolo 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire)
Articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici)
commi 1 e 2
Articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3
Articolo 36 (Accertamento di conformità)
Articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 37 (Interventi in assenza o in difformità dalla denuncia
di inizio attività e accertamento di conformità)
comma 1
Primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493
comma 2
Comma 3 dell'articolo 10 della legge 47 del 1985
comma 3
Comma 4 dell'articolo 10 della legge 47 del 1985
comma 4
comma 5
Secondo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493
comma 6
Terzo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493
Articolo 38 (Interventi eseguiti in base a permesso
annullato)
Articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della
Regione)
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 27, come sostituito
dall'articolo 7, legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 40 (Sospensione o demolizione di opere abusive da parte
della regione)
Articolo 26 della legge 1150 del 1942 come sostituito
dall'articolo 6 della legge n. 765 del 1967
Articolo 41 (Demolizione di opere abusive)
commi 1, 2 e 3
Articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 4
Articolo 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
comma 5
Articolo 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo di
costruzione)
Articolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 43 (Riscossione)
Articolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 44 (Sanzioni penali)
Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
Articolo 45 (Norme relative all'azione penale)
Articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la
cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985)
Articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
Articolo 47 (Sanzioni a carico dei notai)
Articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici)
Articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 49 (Disposizioni fiscali)
Articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria)
Articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni
Articolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria)
Comma 50 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662
Parte II
Articolato del testo unico
Norme di riferimento
Articolo 52 (Tipo di strutture e norme tecniche)
comma 1
Primo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del
1974
comma 2
Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974
comma 3
Primo comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974
Articolo 53 (Definizioni)
Primo, secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 1086
del 1971
Articolo 54 (Sistemi costruttivi)
comma 1
Articolo 5 della legge n. 64 del 1974
comma 2,lettera a)
Primo comma dell'articolo 6 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera b)
Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera c)
Primo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64
del 1974
Articolo 55 (Edifici in muratura)
Secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1974, n.
64
Articolo 56 (Edifici con struttura a pannelli portanti)
comma 1
Secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n.
64
comma 2
Terzo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n.
64
comma 3
Quarto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n.
64
comma 4
Quinto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n.
64
Articolo 57 (Edifici con strutture intelaiate)
comma 1
Secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64
del 1974
comma 2
Secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 3
Terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 4
Quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
Articolo 58 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in
conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)
Articolo 9 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 59 (Laboratori)
Articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 60 (Emanazione di norme tecniche)
Articolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 61 (Abitati da consolidare)
Commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1974, n.
64
Articolo 62 (Utilizzazione di edifici)
Articolo 28 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 63 (Opere pubbliche)
Articolo 64 (Progettazione, direzione, esecuzione,
responsabilità)
comma 1
Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del 1971
comma 2
Primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971
comma 3
Secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971
comma 4
Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971
comma 5
Secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a
struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica)
comma da 1 a 5
Primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 4 della
legge n. 1086 del 1971
comma 6, 7 e 8
Primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 1086 del
1971
Articolo 66 (Documenti in cantiere)
Articolo 5 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 67 (Collaudo statico)
comma 1
Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 2
Secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 3
Comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
comma 4
Quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 5
Comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994
comma 6
comma 7
Quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 8
Primo comma dell'articolo 8 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 68 (Controlli)
Articolo 10 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 69 (Accertamenti delle violazioni)
Articolo 11 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 70 (Sospensioni dei lavori)
Articolo 12 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 71 (Lavori abusivi)
Articolo 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 72 (Omessa denuncia dei lavori)
Articolo 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 73 (Responsabilità del direttore dei lavori)
Articolo 15 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 74 (Responsabilità del collaudatore)
Articolo 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 75 (Mancanza del certificato di collaudo)
Articolo 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 76 (Comunicazione della sentenza)
Articolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 77 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di
interi edifici)
Articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 78 (Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere
architettoniche)
Articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 79 (Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi)
Articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 80 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di
prevenzione degli infortuni)
Articolo 6 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 81 (Certificazioni)
Articolo 8 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 82 (Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico)
Articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)
comma 1
Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974
comma 2
Secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974
comma 3
Primo comma dell'articolo 32 della legge n. 64 del 1974
Articolo 84 (Contenuto delle norme tecniche)
Articolo 4 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 85 (Azioni sismiche)
Articolo 9 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 86 (Verifica delle strutture)
Articolo 10 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 87 (Verifica delle fondazioni)
Articolo 11 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 88 (Deroghe)
Articolo 12 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 89 (Parere sugli strumenti urbanistici)
Articolo 13 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 90 (Sopraelevazioni)
Articolo 14 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 91 (Riparazioni)
Articolo 15 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 92 (Edifici di speciale importanza artistica)
Articolo 16 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche)
Articoli 17 e 19 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
Articolo 18 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 95 (Sanzioni penali)
Articolo 20 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 96 (Accertamento delle violazioni)
Articolo 21 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 97 (Sospensione dei lavori)
Articolo 22 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 98 (Procedimento penale)
Articolo 23 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 99 (Esecuzione d'ufficio)
Articolo 24 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 100 (Competenza del presidente della giunta
regionale)
Articolo 25 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 101 (Comunicazione del provvedimento al competente
ufficio tecnico della Regione)
Articolo 26 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio)
Articolo 27 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche)
Articolo 29 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione)
Articolo 30 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 105 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)
Articolo 33 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio
militare)
Articolo 34 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 107 (Àmbito di applicazione)
Articolo 1, comma 1, della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 108 (Soggetti abilitati)
commi 1 e 2
Articolo 2 della legge 18 maggio 1990, n. 46
comma 3
Articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136
Articolo 109 (Requisiti tecnico-professionali)
Articolo 3 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 110 (Progettazione degli impianti)
Articolo 6 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 111 (Misure di semplificazione per il collaudo degli
impianti installati)
Articolo 112 (Installazione degli impianti)
Articolo 7 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 113 (Dichiarazione di conformità)
Articolo 9 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 114 (Responsabilità del committente o del
proprietario)
Articolo 10 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 115 (Certificato di agibilità)
Articolo 11 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 116 (Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri)
Articolo 12 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 117 (Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)
Articolo 13 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 118 (Verifiche)
Articolo 14 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 119 (Regolamento di attuazione)
Articolo 15 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 120 (Sanzioni)
Articolo 16 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 121 (Abrogazioni e adeguamento dei regolamenti comunali e
regionali)
Articolo 17 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 122 (Àmbito di applicazione)
Articolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti)
Articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 124 (Limiti ai consumi di energia)
Articolo 27 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 125 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia)
Articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 126 (Certificazione di impianti)
Articolo 127 (Certificazione delle opere e collaudo)
Articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 128 (Certificazione energetica degli edifici)
Articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti)
Articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 130 (Certificazioni e informazioni ai consumatori)
Articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 131 (Controlli e verifiche)
Articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 132 (Sanzioni)
Articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 133 (Provvedimenti di sospensione dei lavori)
Articolo 35 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 134 (Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore)
Articolo 36 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 135 (Applicazione)
Articolo 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 136 (Abrogazioni)
Abrogazioni conseguenti alle delegificazioni operate ai sensi
dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997
comma 1
comma 2
Abrogazioni di leggi e atti aventi forza di legge confluiti nel
testo unico, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999
Articolo 137 (Norme che rimangono in vigore)
Articolo 138 (Entrata in vigore del testo unico)