D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (1).
Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni (1/a)
(1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
(1/a) Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento
dei lavori pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre 2000 e con Det.
28 gennaio 2002.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 7 settembre 2000, n.
1329/400/19;
- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 5 aprile
2002, n. 42/2002.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il
settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello
stesso articolo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale
il 12 luglio 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro dell'ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali
Emana il seguente regolamento
TITOLO I
Organizzazione dei lavori pubblici
Capo I - Potestà regolamentare
(giurisprudenza)
1. Àmbito di applicazione e calcolo degli importi.
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori
pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai
soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della
Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di
Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il
regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti
dallo Stato o realizzati nell'àmbito di funzioni da questo delegate, nonché
nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117
della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a
quando non avranno adeguato la propria legislazione ai princìpi desumibili
dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla
Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi
espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati
al netto dell'IVA.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma
2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività
ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli
impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata
area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di
persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono
vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13,
comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni
rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20,
comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti
caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti
elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione
dimensionale e qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in
forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale
e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a
mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la
funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni
tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle
caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a
rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del
procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
Capo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte
dell'Autorità sui lavori pubblici
(giurisprudenza)
3. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della
Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori
pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le
modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono
disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di
qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8,
comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia
conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o
comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità,
l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di
conferimento dei relativi incarichi professionali.
(giurisprudenza)
4. Esercizio della funzione di vigilanza.
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui
all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i
destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità
può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su
cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni,
nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e
società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie
e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
5. Istruttoria e provvedimenti conseguenti.
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma
dell'articolo 4, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla
situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della
fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore
a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla
Legge, l'Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data
di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al
procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e
all'accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990,
n. 241,e successive modificazioni.
6. Esercizio del potere sanzionatorio.
1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del
dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all'articolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non
inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni
scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni
eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle
sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei
termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli
obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi
dell'articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso
all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge,
l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari. L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del
procedimento disciplinare.
TITOLO II
Organi del procedimento e disciplina dell'accesso agli atti
Capo I - Organi del procedimento
7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici.
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni
singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di
un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'àmbito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del
progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14,
comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo
unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta,
alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed
in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il
programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di
appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e
del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di
titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato
all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di
servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento
può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro
diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le
competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile
dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente
tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del
servizio al quale attiene il lavoro da realizzare (1/b).
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della
Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il
responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li
riguardano.
(1/b) Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano nei
comuni danneggiati fino a 10.000 abitanti ai sensi di quanto disposto dall'art.
7, comma 9, O.M. 23 novembre 2000, n. 3095 (Gazz. Uff. 27 novembre 2000, n.
277).
8. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento.
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini
preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica,
economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure
di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2
della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui
all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento
degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei
bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua
le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce
la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione,
degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle
concessioni di lavori pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed
accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4,
della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla
amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in
presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi
dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e
delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e
alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine
tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'àmbito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento.
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza
dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni
ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto
preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento
della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori
nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle
prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori
pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro
termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di
sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal
cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le
varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di
responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella
struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a
rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi
dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli
adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento
nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela
previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo
predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano
indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle
gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale
piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario
competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici
l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre
alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei
versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il
supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del
procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle
attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla
normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente
articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad
appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei
lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della
Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a
suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo
previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli,
ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
Capo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
9. Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi.
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data
pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa,
mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi
all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici
diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse
modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione
dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle
determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione
dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza
dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla
base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto
preliminare posto a base di gara.
10. Accesso agli atti.
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e
dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
TITOLO III
Programmazione e progettazione
Capo I - La programmazione dei lavori
11. Disposizioni preliminari.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per
individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli
interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per
l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali
territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con
le disposizioni della Legge e del regolamento.
12. Fondo per accordi bonari.
1. È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla
vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese
previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato
alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo
31-bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con
risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può
essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella
esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile
del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli
interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi
superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di
riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre
ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e
concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli
interventi si sono conclusi.
13. Programma triennale.
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente
approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo
triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici
diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio
pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche
categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità,
le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di
settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro
il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in
ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli
interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento
definitivo del programma entro 90 giorni dall'approvazione della legge di
bilancio da parte del Parlamento (1/c).
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto,
entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
(1/c) L'art. 3, O.M. 27 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 3 novembre 2000,
n. 257) ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente comma sono
sospese, per l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria.
14. Pubblicità del programma.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei
lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei
lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi
annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della
Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale
trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici
di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
Capo II - La progettazione
Sezione prima: Disposizioni generali
15. Disposizioni preliminari.
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di
un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefìci e i costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a princìpi di
minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima
manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli
elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle
prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile
del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre
progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre
livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono
e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del
progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con
l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte
le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un
documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto
necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e
amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria
dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso
alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per
raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è
previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso
degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza
logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e
descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e
delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione
alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard
dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena
compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in
cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di
gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare
effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico,
artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine
comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano
contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti
del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle
esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia
del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui
l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a
salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e
la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e
la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista
o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi
ed in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è
svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'«analisi del valore». In tale
caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa
e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre
una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
16. Norme tecniche.
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme
tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro
redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche
previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti
particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una
produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del
procedimento, purché accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorché
non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
17. Quadri economici.
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con
progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale
sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica
tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente
articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve
essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per
l'attuazione dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
18. Documenti componenti il progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e
categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del
responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un
appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento
di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)
ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
19. Relazione illustrativa del progetto preliminare.
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e
la entità dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto
il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla
prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione
complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima
approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in
ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli
immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o
immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili
oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in
conformità di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione
alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei
tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze
che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e
sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari
giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne
illustra il profilo architettonico.
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di
finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione
dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano
economico finanziario.
20. Relazione tecnica.
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di
prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da
realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nell'intervento.
21. Studio di prefattibilità ambientale.
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia,
categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni
che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari
pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute
dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale
prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e
degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per
l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di
valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale,
contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare
dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i
quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive
comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che
questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve
consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
22. Schemi grafici del progetto preliminare.
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati,
con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria
e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere
le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono
indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre
localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le
opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di
massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle
relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli
eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al
sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico,
all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se
sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala
non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato
il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il
tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un
quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere
e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo
idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali
profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i
manufatti speciali che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle
opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i
lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative
scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando
le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi
grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle
esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della Legge.
23. Calcolo sommario della spesa.
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi
standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati,
ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari
ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della
stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di
accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
24. Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle
specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che
questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori,
nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere
specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per
l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
25. Documenti componenti il progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni
del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale
conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità
urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica,
sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti
normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità
della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se
richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto
è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto
redatti con le modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede,
inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le
modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni
del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli
preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella
successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze
tecniche e di costo.
26. Relazione descrittiva del progetto definitivo.
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del
prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le
scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul
territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali
prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti,
in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia
di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili
di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e
risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità
ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di
apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi
atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e
sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad
apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento
artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del
progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma
del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la
relazione deve essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma 3.
27. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del
progetto definitivo.
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio
dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza
gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e
il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua
volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i
calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto
con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle
acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati
nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
28. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo.
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni
specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le
problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione
esecutiva.
29. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità
ambientale.
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa
vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è
predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati
della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché
dei dati e delle informazioni raccolte nell'àmbito del progetto stesso anche
con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle
elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le
analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed
analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti
dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare
la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo
agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente
interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura
delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza
di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni
necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in
materia ambientale.
30. Elaborati grafici del progetto definitivo.
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche
dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle
fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o
di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti,
salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già
predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con
equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della
posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle
eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare
tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno,
alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella
quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.
Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia
alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono
riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli
spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e
le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una
tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani
e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e
altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al
caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee
di sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è
altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali
strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote
del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri
fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle
facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto
strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda
le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli
impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui
sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici.
Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con
gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al
comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione
grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre
che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più
stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni
delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza
non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti
complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le
altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di
tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad
opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e
categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere
ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15,
comma 7.
31. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono
consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari.
32. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici del progetto definitivo.
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base
delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli
elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la
descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della
forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di
componenti previsti nel progetto.
33. Piano particellare di esproprio.
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e
delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari
per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone
di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad
esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto
risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare
temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali
nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di
espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e
normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento
da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di
quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al
pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o
responsabilità a lui imputabili.
34. Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del
progetto definitivo.
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico
estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari
dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti
nell'area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce,
i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le
spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e
il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il
computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la
progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di
cui all'articolo 17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
35. Documenti componenti il progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte
le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo
nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione
edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di
esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai
seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
36. Relazione generale del progetto esecutivo.
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le
scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il
conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la
relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di
presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri
seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche
e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione
contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati
al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del
progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di
vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione
delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,
ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale
d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle
lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la
indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione
dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
37. Relazioni specialistiche.
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica
illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni
adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si
sono rese necessarie, nell'àmbito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici
e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo
alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di
progettazione esecutiva.
38. Elaborati grafici del progetto esecutivo.
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti
più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle
opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite
in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di
dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l'
esigenza di cui all'articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al
doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro
elemento.
39. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti
anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e
il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con
riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di
determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine
di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e
simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di
calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio
in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni
e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle
piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo,
posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione
dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e
simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di
tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta
e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in
scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni
impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
40. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità,
le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in
relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito
dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale
contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere
le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per
limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che
non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente
fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle
parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e
di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al
fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione,
per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel
corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma
delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il
valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta
in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire
le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del
direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al
controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi
necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
35.000.000 di Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a
10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge.
41. Piani di sicurezza e di coordinamento.
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle
lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie
tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di
aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento
attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle
lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla
pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea
di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad
ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.
I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative
atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative
alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per
dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
42. Cronoprogramma.
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di
lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni
anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore
unitamente all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.
43. Elenco dei prezzi unitari.
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte
integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il
progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
44. Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo
costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori
redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e
delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle
quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17
confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per
imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree
o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate
all'articolo 17.
45. Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato
dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione
alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo
contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle
prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta
definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici
del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e
componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove
necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da
tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il
progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le
caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da
presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio
nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito
il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione),
da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A
tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di
importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora
siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle
classi precedenti.
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario
e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
a) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
b) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a
corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo
delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo
importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo
dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di
progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in
corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera
sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di
ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il
capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle
lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo
dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi
disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo
periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è
desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei
definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte
a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in
sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera
certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento
di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base
d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per
l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di
capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Sezione quinta: Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione
dei pareri e approvazione dei progetti
46. Verifica del progetto preliminare.
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti
preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla
presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla
categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale,
sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale
prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla
progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale
prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la
soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in
cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna
tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del
rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la
valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il
profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la
valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come
capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione,
gestione e manutenzione.
47. Validazione del progetto.
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del
progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla
progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il
progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione
delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove
necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati
di tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati
progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal
regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli
impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero
della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al
progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole
dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la
verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
48. Modalità delle verifiche e della validazione.
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al
responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto
tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate
professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui
all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con
le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi.
Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i
partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare
incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente
agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con
riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di
cui al comma 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori.
49. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti.
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei
pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La
conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state
apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono
intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la
conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla
approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio
ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto
ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria
Capo I - Disposizioni generali
50. Àmbito di applicazione.
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17,
comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi
tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto
definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei
conti), secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del
presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data
di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate
dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste
dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate
normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non
previste dalle vigenti tariffe.
51. Limiti alla partecipazione alle gare.
1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima
gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più
di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti
o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara
di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura è articolata su base locale l'àmbito territoriale previsto
dall'articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole
articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera
g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro
dell'Unione Europea di residenza.
52. Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di
architettura e di ingegneria.
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi
disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge
che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti
pubblici di servizi.
2. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) (1/d).
(1/d) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000,
n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).
53. Requisiti delle società di ingegneria.
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente
titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore
tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da
almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea
cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o
architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed
iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di
approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni
oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano
la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la
società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di
amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi
relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare
per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e
comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto
ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e
continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali
e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì,
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società
svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo
50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I
relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva
variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle
capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini
della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla
sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle
attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono
comunicate all'Autorità.
54. Requisiti delle società professionali.
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e
continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e
di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute
agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 53.
55. Commissioni giudicatrici.
1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il
concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero
di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del
concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione
appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione
giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui
all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
56. Penali.
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e
delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria,
all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della
progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal
responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare
alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1
per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di
una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai
rispettivi importi.
Capo II - Concorso di idee
57. Modalità di espletamento.
1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico
incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo
80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora
inferiore. Per i Ministeri l'importo è fissato nel controvalore in Euro di
130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al
relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione
dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più
idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il
progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere
stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere
inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è
effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo
55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al
soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere
posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di
servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è
ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
58. Contenuto del bando.
1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite
da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
Capo III - Concorsi di progettazione
59. Modalità di espletamento.
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da
pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo
complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il
concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e
all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione
delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero
con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente
progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto
preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di
lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato
in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle
vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70
per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di
rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano
la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso
dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata
i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità
può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il
secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge
tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in
possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese
si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle
proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a
centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono
altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6.
60. Contenuto del bando.
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi
elencati dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di
partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del «peso» o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a
cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli
elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto
oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della
decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare
determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei
progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati
possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la
documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di
ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il
rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i
progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di
livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i
grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla
progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.
61. Valutazione delle proposte progettuali.
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al
concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi
contenuti nell'allegato C.
Capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP.
62. Disposizioni generali e modalità di determinazione del
corrispettivo.
1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000
Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità
dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto
affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle
motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo
complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla
quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il
controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione
privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo
sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di
prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in
corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento
risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da
redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli
incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti
tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni
progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa
vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri
enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi,
ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa
per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle
prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base
di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del
ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla
normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa
normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente
regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione
appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per
ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione
dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da
fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative
motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui all'articolo 80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle
norme che disciplinano l'affidamento del servizio.
63. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito.
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di
e-mail della stazione appaltante;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la
specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si
riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati,
nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione,
e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali
eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi
di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione
dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare
offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30,
comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto
concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore
alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra
tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono
i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare
a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui
all'allegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una
dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la
quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1
lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il
committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi
appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle
prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla
presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale
previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una
graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati
dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui
al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa
privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato
A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui
all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque,
nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di
formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare,
della relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il
numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è
compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui
all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera
di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della
lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e
ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al
possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili.
64. Modalità di svolgimento della gara.
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata
nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste
dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli
articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un
numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma
2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui
all'articolo 63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63,
comma 1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le
prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando
per l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti
elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il
servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal
bando di gara e possono variare:
per l'elemento a): da 20 a 40;
per l'elemento b): da 20 a 40;
per l'elemento c): da 10 a 30;
per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le
misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa
di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in
seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule
di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura
di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora
i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la
compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte
comporta l'esclusione dell'offerta.
Capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP
65. Disposizioni generali.
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante
licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5,
sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri
tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme
comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di
servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai
candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota
illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da
svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei
luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti
temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i
requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b)
e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali
non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
66. Requisiti di partecipazione.
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando,
per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi
di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una
misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed
ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di
servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52.
67. Licitazione privata.
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste
dall'articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché
dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui all'articolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e
venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante
procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei
soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà
arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e per i
restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta
pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di
verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini
dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica
formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il
punteggio riportato.
68. Lettera di invito.
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella
stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di
spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio
delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1,
salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del
procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è
annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della
stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili
alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
69. Pubblico incanto.
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del
pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo
63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3,
nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di
recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi.
70. Verifiche.
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10, comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica
prevista dall'articolo 64, comma 6.
TITOLO V
Sistemi di realizzazione di lavori pubblici
Capo I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
71. Disposizioni preliminari.
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone
l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del
direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale
i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso
il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì
l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (seguivano
alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) della mano d'opera
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se
il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure
espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono
posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
72. Categorie di opere generali e specializzate - strutture,
impianti e opere speciali.
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese
le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere
generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare
l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che
nell'àmbito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una
particolare specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le
seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati
all'articolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed
archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di
impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e
di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti
pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
73. Condizione per la partecipazione alle gare.
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è
richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che
rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori
da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali
assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita
con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata.
Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le
categorie costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o
del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata
considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie
generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi
importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o
affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono
quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo
complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
74. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere
specializzate non eseguite direttamente.
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui
si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture,
impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando
di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per
la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni;
esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono
abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera
generale stessa.
(giurisprudenza)
75. Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di
lavori pubblici.
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti
i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
(Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi
l'inesistenza delle situazioni di cui al comnma 1, lettere a), d), e), f), g) e
h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale
o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo
comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma
2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a
un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro
pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello
Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la
dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne (1/e).
(1/e) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 2000,
n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
76. Procedure di scelta del contraente.
1. L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base
delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata
qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso,
la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche
modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito
della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che
lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata
aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura
di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente
non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o
del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
77. Licitazione privata semplificata.
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti
elencati all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano
annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco
dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata.
L'elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio
pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della
Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le
domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di
presentazione.
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti
nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei
lavori.
3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori
inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti
dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi
elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare
con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi
dell'articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
78. Trattativa privata preceduta da gara informale.
1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati
dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base
di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato
e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono
contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di
raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che
ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della
documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla
stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per
legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di
legge, e comunque non inferiore a cinque.
79. Termini per le gare.
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il
termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a
trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le
domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera,
telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso
dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il
termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione,
invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti
previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve
contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il
capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la
richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve
essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste
devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel
bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione
delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di
spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non
può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto;
per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere
adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che
richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni
appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre
che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti
non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte
solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei
documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono
essere adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo
80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non
più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione
delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a
ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto
concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a
lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine
di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a
diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando;
per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti
giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale
termine non può essere inferiore a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti
disposizioni dell'Unione Europea.
80. Forme di pubblicità.
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici
giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono
i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve
contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni
appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di
gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di
Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della
regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno
due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia
dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i
500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo
Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione
appaltante.
6. È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le
seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la
località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data
di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara,
l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si
intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in
tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di
interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli
più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti
anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai
quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due
uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il
nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi
degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati
I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione
annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti
di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno
precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati
al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite,
le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria.
81. Procedure accelerate.
1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non
è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione
appaltante può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del
bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci
giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate
dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a
presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande
inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate
con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1,
lettera a).
82. Segretezza e sicurezza.
1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento
dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della
Legge da considerarsi «segrete» ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e
della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure «eseguibili con speciali misure di
sicurezza».
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione
di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili
con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale
cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste
dall'articolo 78, commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a
presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale
deve indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi
dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel
termine equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori
e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
83. Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione
di beni immobili.
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in
tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà
di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che
l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo
posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto
alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione
dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di
esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa
riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta
qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del
bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello
stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del
bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto
dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei
lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori,
la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati
alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due
migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in
favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella
relativa all'esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della
procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base
dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al
patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli
altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir
meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828
del codice civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
pubblici.
84. Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici.
1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene
mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo
79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo
80.
85. Bando di gara.
1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica
le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il
bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel
progetto preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice
intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a
corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei
lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le
condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per
l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio,
nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da
praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel
contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la
società di progetto prevista dall'articolo 37-quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà
per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al
progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è
possibile variare e a quali condizioni.
86. Schema di contratto.
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del
concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di
approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi
compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del
procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli
investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a
terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4,
della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla
gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le
ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa
dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa
che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le
approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del
progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario
degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni
o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di
progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla
consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della
concessione.
87. Contenuti dell'offerta.
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a
corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il
livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico
finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco
temporale prescelto.
Sezione quarta: Lavori in economia
88. Tipologie di lavori eseguibili in economia.
1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e
nell'àmbito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle
con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a
50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità
ed urgenza di completare i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia
possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al
responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una
previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli
stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli
per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base
delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti (1/f).
(1/f) All'individuazione delle tipologie di lavori che possono
essere eseguiti in economia si è provveduto:
- con D.M. 6 marzo 2002, (pubblicato, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 21 maggio 2002, n. 117).
Capo II - Criteri di aggiudicazione
89. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull'elenco prezzi.
1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si
tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità
che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione
presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo
ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui
offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato
soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e
comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21,
comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi
di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni
presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis della Legge e
valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla
riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte
giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle
offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della
soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di
valutare la congruità dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua,
la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni
all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla
Commissione della Comunità Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle
offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un
carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica
di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta
non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione
appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore
offerente rimasto in gara.
(giurisprudenza)
90. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo
dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle
lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori
composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal
responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura,
nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna
la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza
colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in
progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti
rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti,
la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi
unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta
colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti
dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella
sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali
prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di
gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il
prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso
espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi
presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista
delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui
corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura,
la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di
gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione
dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate
nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche
il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica
il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o
eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti,
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale
nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del
contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e
21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti
dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità
che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le
offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato
nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun
concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione
in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto
all'articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e
prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari
e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di
cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da
tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i
prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra
ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste
delle offerte economiche.
91. Offerta economicamente più vantaggiosa.
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli
elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono
essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione
qualitativa prevede i sub-elementi ed i «sub-pesi» o i «sub-punteggi» in base
ai quali è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri
e le formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente,
in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le
offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di
esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i
criteri di cui all'allegato B, quello indicato nel bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica
prevista all'articolo 64, comma 6.
92. Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari.
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4,
della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio,
ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento
predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali,
dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di
trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione
appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell'àmbito dei
soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il
compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può
essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui
all'articolo 21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un
qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più
soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di
gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle
operazioni di gara.
TITOLO VI
Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici
93. Riunione di Imprese.
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le
concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si
impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di
trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite,
ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma
5-bis della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
94. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora
si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà
di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita
mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere
dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero,
qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non
indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti
di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre
imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori ancora da eseguire.
95. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi
alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i
requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in
associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono
associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da
quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime
non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è
gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La
stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
96. Società tra imprese riunite.
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra
loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e
seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto
subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di
approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando
le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto
costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della
società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la
quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei
lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate
all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla
società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive
quote di partecipazione alla società stessa.
97. Consorzi stabili di imprese.
1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i
lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di
verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei
corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio
stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese
consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare
la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione
di tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della
partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole
imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si
applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei
di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati
sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione
devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione
dei lavori.
98. Requisiti del concessionario.
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per
l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la
propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori
direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per
cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio
affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il
due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del
comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere
a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio
e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto
della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui
al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti
al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle
mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95.
99. Requisiti del promotore.
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della
Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f),
della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei
lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che
negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla
realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto
della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente
costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria
soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il
promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri
soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98.
TITOLO VII
Garanzie
100. Cauzione provvisoria.
1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1,
della Legge può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di
credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. La
cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con
clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno
di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o
della concessione.
101. Cauzione definitiva.
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della
cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'appaltatore.
102. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a
garanzia dei saldi.
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo.
103. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi.
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30,
comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è
stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
104. Polizza di assicurazione indennitaria decennale.
1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge,
l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente
non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite
massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a
stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a
4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
105. Polizza assicurativa del progettista.
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di
copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della
Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista
esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del
progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli
oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione
dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli
oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente
da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di
nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con
le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova
progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente
incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del
progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere
inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni
autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel
territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine
alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali
sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo
svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto
soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle
garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve
in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta,
ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente
tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del
procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve
provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al
comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione
appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito
designato dall'Autorità nell'àmbito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma
6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta
giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione
all'ISVAP.
106. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della
progettazione.
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la
stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del
premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la
copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere
superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e
la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.
107. Requisiti dei fideiussori.
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da
banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo
di assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
108. Garanzie di concorrenti riuniti.
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13
della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di
cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità «pro quota» nel
caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.
TITOLO VIII
Il contratto
(giurisprudenza)
109. Stipulazione ed approvazione del contratto.
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro
sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione
privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di
accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo
fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali,
l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data
di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove
prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante (Seguivano alcune parole non
ammesse al «Visto» della Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o
(seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti) recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non
spetta alcun indennizzo.
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei
conti). L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in
via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle
per opere provvisionali.
110. Documenti facenti parte integrante del contratto.
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali
diversi da quelli elencati al comma 1.
111. Contenuto dei capitolati e dei contratti.
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti
disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del
presente regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori
oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le
sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli
indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti
di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
112. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico
dell'appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base
alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato
il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.
113. Anticipazione.
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano
all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione
sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La
ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
114. Pagamenti in acconto.
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati
all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti
in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti
dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente
eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi
dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti
la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il
termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo
previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a
novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.
115. Cessione del corrispettivo d'appalto.
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di
crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di
corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di
acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione
debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace
ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni
dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del
contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da
parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto.
116. Ritardato pagamento.
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto
ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli
interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato
pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28,
comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la
decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene
computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di
apposite domande o riserve.
117. Penali.
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le
penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria,
all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli
esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal
responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a
base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento
dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore
all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove
l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di
una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai
rispettivi importi.
118. Risoluzione dei contratti per reati accertati.
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o
più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile
del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di
procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
119. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e grave ritardo.
l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto
tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore
dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre
dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di
due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
120. Inadempimento di contratti per cottimo.
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le
facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
121. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti.
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare
all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono
essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto
è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori,
ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo
10, comma 1-ter, della Legge.
122. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e
gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti
magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
TITOLO IX
Esecuzione dei lavori
Capo I - Direzione dei lavori
123. Ufficio della direzione dei lavori.
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni
appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla
dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
124. Direttore dei lavori.
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento
e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori,
ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre
1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui
all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i
compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente
regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia
di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e
aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
125. Direttori operativi.
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano
con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei
lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore
dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge
relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei
lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo
i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e
messa in servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del
direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
126. Ispettori di cantiere.
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in
conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La
posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il
periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i
seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati
dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte
dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo
ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in
esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori.
127. Sicurezza nei cantieri.
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal
direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto
dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti
necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti
dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi
inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
31, comma 1-bis della Legge.
Capo II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
128. Ordini di servizio.
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento
al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio
è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e
comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali
riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei
lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione
all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori
è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
129. Giorno e termine per la consegna.
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni
di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del
procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve
avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte
dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della
Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il
termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione
dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed
il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito
del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori
tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per
rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti,
capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in
contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di
tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei
lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della
stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel
caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal
capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono
stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere
l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del
procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici.
130. Processo verbale di consegna.
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i
collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi
all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna
vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo
calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7,
che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei
lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per
l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi
ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo
verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129,
comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del
contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine
utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile
del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo
richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa
farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura
o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità
si applica la disciplina dell'articolo 133.
131. Differenze riscontrate all'atto della consegna.
1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del
verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne
riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati
in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti
dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto
in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e
con gli effetti di cui all'articolo 165.
132. Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro.
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro
nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale
in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza
dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere
dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto
non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore
subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la
consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
133. Sospensione e ripresa dei lavori.
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina
la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di
un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della
sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone
visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni
al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa
dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del
direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei
modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori
indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone
atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni
dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma
dell'articolo 165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.
134. Variazioni ed addizioni al progetto approvato.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere
introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al
pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo
le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario
introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel
contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed
il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni
ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli
abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3,
primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti
che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre
varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi
provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di
motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della
Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda
necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della
Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento
riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma
1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento
ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle
autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione
appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora
comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel
quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di
variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non
alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo
accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo
25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa
non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla
cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante
utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti
in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono
responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla
stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a
beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali.
135. Diminuzione dei lavori.
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può
ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei
limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
136. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non
contemplati nel contratto.
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non
prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da
luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel
contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei
lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi
si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e
approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.
137. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al
responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di
risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è
comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della
sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni
firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con
le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.
138. Sinistri alle persone e danni alle proprietà.
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle
persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita
relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
139. Danni.
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa
denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali
o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede,
redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
140. Appalto integrato.
1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione
del contratto a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con
apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio
alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di
cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di
gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la
necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o
indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla
qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo,
salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui
all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di
riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da
apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali
con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di
formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione
appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi
secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto
definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante,
sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal
capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti
dall'articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della
prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore
entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella
consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato
speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il
contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia
ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto
esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto
previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di
recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
141. Subappalto.
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente
subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della
categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4,
lettere c), d) ed l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo
deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9
della legge n. 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta
istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non
costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma
3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai
sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle
poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
Capo III - Lavori in economia
142. Modo di esecuzione dei lavori.
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un
responsabile del procedimento.
143. Lavori in amministrazione diretta.
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile
del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di
personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e
noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
144. Cottimo.
1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per
l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a
200.000 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato
fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo
inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per
inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione
mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della
stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
145. Autorizzazione della spesa per lavori in economia.
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'àmbito
delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel
programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del
procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o
omissioni progettuali, sopraggiunte nell'àmbito di interventi per i quali non è
stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere
autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso
d'asta.
146. Lavori d'urgenza.
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è
determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da
un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che
lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa
alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei
lavori.
147. Provvedimenti in casi di somma urgenza.
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato
compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e
alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione
appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dell'opera o dei lavori realizzati.
148. Perizia suppletiva per maggiori spese.
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma
presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una
perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X
Accordo bonario e definizione delle controversie
149. Accordo bonario.
1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati
dall'articolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata
comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve
tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle
condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione
appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle
forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in
merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del
procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante
acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria
prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del
procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo
bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino
a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono
vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le
riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla
Legge.
150. Definizione delle controversie.
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso
prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e
l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio
istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 32 della Legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra
professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se
la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di
provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi
dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei
due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché
essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del
collegio, scelto nell'àmbito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in
uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale,
ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita
presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera
Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti
necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le
norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32, secondo
comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è
versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i
parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo (1/g).
(1/g) Con D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, è stato emanato il
regolamento contenente le norme di procedura del giudizio arbitrale.
151. Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e
la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri
camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al
funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva
un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il
Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di
particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e
l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente.
L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità
stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai
divieti previsti dal successivo comma 8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si
avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera
Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati
dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera
Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti,
nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per
la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed
iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e
tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei
periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono
ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti
dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi
requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al
comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati
in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei
consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due
anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo
gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri
giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di
procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato
il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato
i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo
abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da
parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale
secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle
controversie e della complessità delle questioni. (Seguivano alcune parole non
ammesse al «Visto» della Corte dei conti).
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per
la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10-quinquies della
Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relativa al funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse
al «Visto» della Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati
emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette
all'Autorità e all'Osservatorio.
TITOLO XI
Contabilità dei lavori
Capo I - Scopo e forma della contabilità
152. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti,
risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti
destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi
dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le
eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma
4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui
all'articolo 124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di
cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni
appaltanti.
153. Lavori in economia contemplati nel contratto.
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad
una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi
di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
154. Lavori di manutenzione.
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di
manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il
direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le
opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare
l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo
posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è
pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della
stazione appaltante.
155. Accertamento e registrazione dei lavori.
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle
somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente
all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in
altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la
registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa
devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le
partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di
consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e
dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di
direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed
ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire
tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i
limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso
di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta
dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli che seguono.
156. Elenco dei documenti amministrativi e contabili.
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei
lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati
d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei
lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha
assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale,
e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono
firmati dal responsabile del procedimento.
157. Giornale dei lavori.
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore
dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con
cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi,
a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche,
le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano
essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore
dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i
processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le
contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente
disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le
avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito
all'ultima annotazione dell'assistente.
158. Libretti di misura dei lavori e delle provviste.
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la
denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle
cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle
cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente
ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai
risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e
misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie
seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata
attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con
l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la
contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve
essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.
159. Annotazione dei lavori a corpo.
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul
quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota
percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal
capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale
eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita
viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente
effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote
sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione
contrattuale.
160. Modalità della misurazione dei lavori.
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei
lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con
la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore
dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono
essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono
richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si
intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse
lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
161. Lavori e somministrazioni su fatture.
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si
giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da
parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così
verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non
iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e
quietanzate.
162. Note settimanali delle somministrazioni.
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente
incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista
settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono
specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti.
Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
163. Forma del registro di contabilità.
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono
trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono
essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può
prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per
serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio
l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la
sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande
importanza possono avere uno speciale registro separato.
164. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di
contabilità.
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle
somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure
o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul
luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per
ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato
l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si
iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di
fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato
dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si
procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e
di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si
provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
165. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di
contabilità.
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato
a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo
e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di
motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel
termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare
le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far
valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in
partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.
166. Titoli speciali di spesa.
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di
ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali
risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono
trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice
sunto.
167. Sommario del registro.
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e
classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di
lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva
aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento,
la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da
consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento
risultante dal registro di contabilità.
168. Stato di avanzamento lavori.
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il
direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale
d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le
lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi
prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell'articolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per
voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di
cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre
che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o
dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo
stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore
dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione (2).
(2) Vedi, anche, l'art. 29, D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
169. Certificato per pagamento di rate.
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni
eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del
procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il
termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato
compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei
lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie,
per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del
procedimento è annotato nel registro di contabilità.
170. Contabilizzazione separate di lavori.
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti,
come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la
contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti
documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi
quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente
distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
171. Lavori annuali estesi a più esercizi.
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto
si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la
contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti.
172. Certificato di ultimazione dei lavori.
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di
intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
173. Conto finale dei lavori.
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il
termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per
lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile
del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione,
in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata
soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave
di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi
della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con
l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi
bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato
di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con
indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della
stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di
contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono
agevolare il collaudo.
174. Reclami dell'appaltatore sul conto finale.
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del
procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia
intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone
l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra
indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
175. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale.
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine
di cui all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria
relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi
prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e
ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173,
comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del
procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore
per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149.
Capo II - Contabilità dei lavori in economia
176. Annotazione dei lavori ad economia.
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore
dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori
eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali
distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza
possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte,
separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso
ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel
registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad
accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine
in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture
debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa
riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
177. Conti dei fornitori.
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori
compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il
pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
178. Pagamenti.
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle
liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il
pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi
legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni
straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che
due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste
settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna
di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la
vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite
liquidate.
179. Giustificazione di minute spese.
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota
debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
180. Rendiconto mensile delle spese.
1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati
sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti
ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a
quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li
trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun
mese.
181. Rendiconto finale delle spese.
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le
anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo
rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei
lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e
quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato
ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o
rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la
liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se
sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati
dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi,
firmati da chi li tiene in consegna.
182. Riassunto di rendiconti parziali.
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più
sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo
dei rendiconti finali delle varie sezioni.
Capo III - Norme generali per la tenuta della contabilità
183. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e
relativa bollatura.
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma
dell'articolo 2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di
contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli
numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici
del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
184. Iscrizione di annotazioni di misurazione.
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui
libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente
e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
185. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore.
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle
somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo
rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i
risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono
sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando
l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione
e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il
semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
186. Firma dei soggetti incaricati.
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete
secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la
responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato,
notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni
documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati,
appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII
Collaudo dei lavori
Capo I - Disposizioni preliminari
187. Oggetto del collaudo.
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera
o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei
conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il
collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per
qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure
espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel
conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non
abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla
soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
188. Nomina del collaudatore.
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di
collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di
specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria
degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e,
limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia,
scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione
nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici,
l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti
all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono
tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal
responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti
esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli
avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di
controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione
dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di
vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più
professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria
dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre
membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti
appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La
stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la
funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche
il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla
legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è
esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività
di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo
30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti
esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il
Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei
collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e
competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal
comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi negli
elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le
amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni,
costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi
dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche
telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle
categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli
elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo
conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'àmbito degli elenchi
il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei
requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano
conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o
superiore a 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore
ad 1.000.000 di Euro.
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso
d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di
un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle
operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il
divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la
cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato
alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola
ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni
appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli
elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data
della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti
possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti
comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal
comma 12.
189. Avviso ai creditori.
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei
lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del
comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso
contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per
indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei
lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato
anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare
i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il proprio parere in merito a ciascun titolo
di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni (3).
(3) Comma così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz.
Uff. 3 dicembre 2002, n. 283).
190. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore.
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre
alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione
allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i
suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e
suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi
prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che
fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il
responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale
d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del
riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione
dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o
aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di
sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri
atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative
certificazioni di qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate
tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire
la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento
provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.
191. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il
giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento
che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al
personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove
necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori,
affinché intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti
di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene
alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni
estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico
dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto,
non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno
luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel
processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite
di collaudo.
Capo II - Visita e procedimento di collaudo
192. Estensione delle verificazioni di collaudo.
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al
«Visto» della Corte dei conti).
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica
necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione
di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini
dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro
svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo
nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve
fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni
ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o
la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori
rispetto al programma.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e
delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di
collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il
responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni
per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone
alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la
responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale
inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso
d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni
particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
193. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione
dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali
verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti
obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la
spesa dal residuo credito dell'appaltatore (4).
(4) Vedi, anche, l'art. 37, D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
194. Processo verbale di visita.
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che
contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli
estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di
ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle
eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del
collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti
dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il
numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di
esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente
individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono
eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da
trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi
alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul
rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle
responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le
parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e
dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile
del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato
da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi
verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel
capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore
di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo
decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di
collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa
menzione nel verbale di visita.
195. Relazioni.
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui
raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati
di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le
proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni
contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale
relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta
dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il
proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali
non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di
conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere
l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
196. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto,
le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel
conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le
sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le
proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.
197. Difetti e mancanze nell'esecuzione.
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze
riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente
inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di
collaudo e procede a termini dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono
riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato
di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore
dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che
l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere
direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità
dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale,
l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che,
in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore.
198. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato.
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di
collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del
certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del
procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo,
con proprio parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate
fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il
personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate
o lasciate eseguire.
199. Certificato di collaudo.
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti,
l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il
certificato di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al
lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche
effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando
partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni
da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla
esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa
stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per
il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio
tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità
dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra
specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel
capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si
intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo
l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
200. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna
anticipata.
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od
utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro
realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia
stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a
condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile
del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità
di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici,
elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale
d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da
allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di
collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate
nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che
l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza
e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i
patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal
direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce
sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo,
e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
201. Obblighi per determinati risultati.
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore
abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione
dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente
stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi
iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento
dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del
responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie
da prestare nelle more dell'accertamento.
202. Lavori non collaudabili.
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non
collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il
responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo
verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui
all'articolo 195.
203. Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo.
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua
accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti
giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo
prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze
previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento
sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.
204. Ulteriori provvedimenti amministrativi.
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del
mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del
procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le
correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato
di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del
procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione
all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta
giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni
della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.
205. Svincolo della cauzione.
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice
civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
206. Commissioni collaudatrici.
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni
sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i
componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della
commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza
e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha
diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
207. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di
grande rilevanza economica.
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di
grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente
di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della
certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno
incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
208. Certificato di regolare esecuzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal
direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre
mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo
195.
209. Approvazione degli atti di collaudo.
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo,
la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
210. Compenso spettante ai collaudatori.
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante
per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti
all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e
della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe
professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al
comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater
dell'articolo 17 della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante
dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato
dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle
iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato
del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola
volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come
sopra è aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale
può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura
del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso
d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.
TITOLO XIII
Dei lavori riguardanti i beni culturali
Capo I - Beni culturali
211. Applicazione.
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si
intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in
materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in
materia di metodologie del restauro.
212. Scavo archeologico, restauro e manutenzione.
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo
si articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e
di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che
consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato
territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le
documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera
altresì la documentazione del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche
specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri
storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro
consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche
specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri
storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone
la conservazione.
Capo II - Progettazione
213. Attività di progettazione per i beni culturali.
1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai
successivi commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo
tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare,
progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di
manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico
la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici
architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e
per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi
indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento
alla specificità dei beni sui cui si interviene.
214. Progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica
illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine,
nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi
grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta
indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per
definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le
scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto
definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato
esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono
necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e
ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del
degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline
afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e
dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può
limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente
necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei
relativi costi di intervento.
215. Progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento
all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce
gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti
interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra
progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo
stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad
individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare
riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di
degrado.
216. Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali
definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i
materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità
esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in
cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per
stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto
definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a
completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
217. Progettazione dello scavo archeologico.
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico
prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi
di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei
metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una
relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse
sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi
grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti,
sia infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura
critica dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare
confluiscono in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni
relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di
esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e
musealizzazione del testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della
natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito
archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di
conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
218. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza
si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari
e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie
più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto
necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei
complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni,
compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze
storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova
costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e
il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per
garantire la continuità del servizio.
219. Adeguamento del progetto.
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori
adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei
risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei
sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli
adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da
parte degli organi competenti.
220. Lavori di manutenzione.
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e
del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le
specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e
definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa
contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati
grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da
eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
221. Consuntivo scientifico.
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei
lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del
processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e
futuro programma di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati
culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica
dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte
le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è
trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
222. Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente.
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante
contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati
mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa
privata ovvero realizzati in economia.
223. Procedure di scelta del contraente.
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante
licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della
Legge sino all'importo di 750.000 Euro.
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante
appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e
complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e
strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato
tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di
cui all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico,
se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto
della stazione appaltante.
224. Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici
decorate.
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico -
artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di
cui all'articolo 27, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del
direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore
operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi
di affidamento esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo
di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
TITOLO XIV
Disposizioni particolari per l'affidamento e la esecuzione di
lavori eseguiti nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
225. Programmazione.
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della
cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2,
comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di
definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella
programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i
programmi di intervento.
226. Progettazione.
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti
alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti
stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza,
ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli
interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà
essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai
prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un
mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va
riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
227. Misure organizzative per la gestione ed esecuzione
dell'opera.
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del
procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un
assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre
anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica
dell'amministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti
dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di
progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di
cui all'articolo 230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le
altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del
procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per
più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo
tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo
beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo
agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad
un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non
governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione
avvalendosi del personale e materiali locali.
228. Direzione dei lavori.
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare
assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori.
Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le
decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la
funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne
ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori
ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare
con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica
del proprio operato.
229. Collaudo.
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve
essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto
applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori.
230. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'àmbito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi
nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente
alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore
al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei
prezzi in Italia. Oltre tali limiti l'impresa può chiedere la risoluzione del
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso
di prosecuzione delle opere.
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori
eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata
avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese
beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti
strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione
relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate
secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con
le modalità previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle
vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti
all'estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
TITOLO XV
Delegificazione e disposizioni transitorie
231. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge, a far data
dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
b) il R.D.25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche;
c) il D.M. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei
progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
lavori pubblici e successive modificazioni;
d) il D.L.Lgt. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;
e) il R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche;
f) il R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva
l'indicazione di un articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) 13,
14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le
parole «o le categorie prevalenti»;
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
232. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano
l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di
immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di
entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il
contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di
svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si
applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o
esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
Allegato A
Linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni
elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della
tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ~~.N
sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili
combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano
ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra
un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che
varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4
(preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso
di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente
all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza. ed in
caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in
confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti
attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme
provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno
la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie
prima calcolate.
B
C
D
E
F
~~.
N
A
B
C
D
E
-------
N -1
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
Allegato B
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è
effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre,
secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi
multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica
quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo
technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da
indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.
Metodo aggregativo-compensatore
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la
seguente formula:
C(a) = n Wi V(a) i
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto
al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura
qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le
modalità di gestione attraverso:
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati
dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo, a loro
scelta, le linee guida di cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul
calcolo dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a
coppie;
ovvero
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero
ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei
plichi.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura
quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento,
la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori
degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Metodo electre
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la
seguente procedura.
a) si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento
all'elemento di valutazione k;
akj = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento
all'elemento di valutazione k;
sk = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento
all'elemento di valutazione k;
pk = il peso attribuito all'elemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
nk=1 = sommatoria per k da 1 ad n
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione
k, gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti
attraverso le seguenti formule:
fkij = aki - akj per aki akj nonché i j
gkij = aki - akj per aki akj nonché i j
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di
concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:
cij = nk=1 (fkij / sk) pk (indice di concordanza ) con i j
dij = nk=1 (gkij / sk) pk (indice di discordanza ) con i j
(qualora dij = 0 l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento
di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con
esclusione dell'offerta j).
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di
discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte
le altre offerte con una delle due seguenti formule:
qij = cij / dij
(indicatore unico di dominanza ) con
i j
qij = 1 + (qij / qij max) 99
(indicatore unico di dominanza
proiettato su di una gamma di
valori da 1 a 100) con i j
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una
delle due seguenti formule:
Pij = rk=1 qij
Pij = rk=1 qij
Allegato C
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un
concorso di progettazione è eseguita:
1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di
valutazione previsto nel bando di gara, un indice convenzionale del valore
dell'elemento in esame; l'individuazione è effettuata:
a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le
caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative),
determinando per ognuno di essi un coefficente, variabili tra zero ed uno,
attraverso:
la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari
mediante il «confronto a coppie», seguendo, a loro scelta, le linee guida di
cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari;
ovvero
un metodo di determinazione dei coefficienti adottato
autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.
per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il
costo) mediante la seguente formula:
Ci = Ri / Rmax
dove:
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo
rispetto al valore dell'elemento in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti;
2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una
graduatoria delle proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo
aggregativo-compensatore di cui all'allegato B), o un altro metodo di
valutazione indicato nel bando di gara.
Allegato D
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali
spedire la lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una
graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite
la seguente formula:
P = ai*25+bi*25+ci*25+di*25
dove:
ai = Ii / Imax
bi = 1-(Si / Smax)
ci = Ni / Nmax
di = Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed
di = 1- ([(Yi - Ymed) /(Ymax - Ymed)]) per Yi di valore maggiore
al valore Ymed
Ii = Media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal
soggetto iesimo;
Imax = Massimo valore delle medie Ii;
Si = Scarto fra Ii e l'importo presunto dei lavori da progettare;
lo scarto negativo è assunto pari a zero;
Smax = Massimo valore degli scarti Si;
Ni = Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Nmax = Massimo valore dei numeri Ni
Yi = Scarto fra l'importo massimo e l'importo minimo dei lavori
elencati dal soggetto iesimo;
Ymed = Media aritmetica del valore degli scarti Yi
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia
presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione
del bando di cui all'articolo 63, comma 1, abbia ottenuto l'abilitazione
all'esercizio professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento
qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
Allegato E
L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti
avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in
valori centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione
minima possibile;
il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione
massima offerta.
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo 64,
comma 3, indicati nel bando di gara.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi
rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione
giudicatrice applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta,
le linee guida di cui all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie.
Qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3,
lettere a) e b) dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi
assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi
rispettivamente agli elementi c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione
giudicatrice impiega le seguenti formule:
Ci = Ri / Rmax
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto;
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente
iesimo;
Tmedio = la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le
riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto
pari ad uno.
Allegato F
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la
lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria
compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione
ai seguenti elementi:
fatturato di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto
dal candidato;
numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b),
svolti dal candidato;
numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c),
svolti dal candidato;
numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 66,
comma 1, lettera c) dipendente del candidato.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli
calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai
fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel
bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte
quelli minimi.
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia
presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione
del bando di cui all'articolo 65, comma 5, abbia ottenuto l'abilitazione
all'esercizio professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento
qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria
è stabilita tramite sorteggio pubblico
Allegato G (5)
Scheda referenze professionali [1]
Committente
Opera
Periodo di esecuzione del servizio
Importo globale dell'investimento il lire [2]
Società o studio che ha svolto la/le prestazione/i
Professionisti responsabili (nome e cognome)
Ruolo nella Società o nello Studio
Ordine professionale
n. di iscrizione all'Albo
Anno di iscrizione all'Albo
Il professionista fa ancora parte della Società e dello Studio
[3]
Prestazioni svolte [4]
AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI:
nome e cognome
Firma
Ruolo
Data
NOTE:
[1] Questo allegato deve essere compilato per ogni prestazione
svolta. Per servizi si intendono le prestazioni professionali svolte.
Esso ha validità per ogni professionista indicato,
indipendentemente dalla posizione del medesimo in altra organizzazione o in
altro ruolo al momento della valutazione.
[2] L'importo globale dell'investimento può essere
approssimativo.
[3] Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte
dello Studio o della Società alla data del bando di gara.
È inteso che la specifica referenza vale soltanto se il
professionista è ancora inserito nell'organizzazione al momento della
valutazione.
[4] Le prestazioni svolte verranno indicate con la sigla della
matrice dei servizi totali o parziali riportate nella tabella «classificazione
dei servizi» - Allegato H
(5) Allegato così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002
(Gazz. Uff. 3 dicembre 2002, n. 283).
Allegato H (6)
(6) Allegato così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002
(Gazz. Uff. 3 dicembre 2002, n. 283).
Allegato I
Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori
Preinformazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono
telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti,
caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori
previsti.
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti.
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori.
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione
dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.
5. Altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo.
Allegato L
Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3 a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se
nota, una stima del calendario entro i quali tale opzioni possono essere
esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere
chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma
necessaria per ottenere tali documenti.
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o
riferimento alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che
l'imprenditore deve soddisfare.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato
dalla propria offerta.
13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora
non figurino nel capitolato d'oneri.
14. Eventuale divieto di varianti.
15. Altre informazioni.
16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata
pubblicazione.
17. Data di spedizione del bando di gara.
18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel
campo d'applicazione dell'accordo.
Allegato M
Procedure ristrette
1.Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se
nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per l'insieme dei lotti.
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori,
nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo
deve soddisfare.
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora
non figurino nell'invito a presentare offerte.
12. Eventuale divieto di varianti.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata
pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel
campo di applicazione dell'accordo.
Allegato N
Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se
nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione
b). Indirizzo cui devono essere trasmesse .
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell'imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che
quest'ultimo deve possedere.
10. Eventuale divieto di varianti.
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel
campo di applicazione dell'accordo.
Allegato O
Appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura
negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del
ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4).
3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche
generali dell'opera costruita.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato
l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di
tale aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere
subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee.
13. Data di spedizione del presente avviso.
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.