Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (1).
Legge quadro in materia di lavori pubblici (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.
(1/a) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi
il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le tipologie unitarie dei bandi di gara per
l'affidamento dei lavori pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre
2000 e con Det. 28 gennaio 2002. La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n.
7, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le
modifiche e le eccezioni nella stessa indicate.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti istruzioni:
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo):
Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 25 marzo 1996, n. 1845;
Circ. 7 ottobre 1996, n. 4488/UL; Circ. 13 novembre 1998, n. 1858/U.L.; Circ.
14 ottobre 1998, n. 5254; Circ. 25 ottobre 1999, n. 1285/508/333; Circ. 1 marzo
2000, n. 182/400/93; Circ. 22 giugno 2000, n. 823/400/93;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile
1998, n. 49/98;
- Ministero dell'interno: Circ. 13 luglio 1999, n. 81;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 giugno 1996, n.
294; Circ. 13 marzo 1997, n. 169;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio
1996, n. 80; Circ. 16 aprile 1997, n. 5164; Circ. 13 giugno 1997, n. 132; Circ.
16 marzo 1999, n. 61;
- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 20 dicembre 2001,
n. 138; Circ. 4 febbraio 2002, n. 3534;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 1 marzo 2002, n.
3944; Circ. 1 marzo 2002, n. 3945.
1. Princìpi generali.
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità
ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure
improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i
princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi della legislazione dello
Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo
117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali
dello Stato (1/b).
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), emana atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della
presente legge (2/cost).
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico
riferimento a singole disposizioni (2/cost).
(1/b) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre
1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47 - Serie speciale), ha
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 2,
nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato «le disposizioni
della presente legge» anziché solo «i princìpi desumibili dalle disposizioni
della presente legge». Il presente comma 2 è stato inoltre, così modificato
dall'art. 9, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(2).
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7
novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19,
comma 1; 20, comma 2; 24.
Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-
bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il
quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La
questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e
agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7
novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19,
comma 1; 20, comma 2; 24.
Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-
bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il
quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La
questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e
agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
2. Àmbito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge.
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e
nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri
organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2
e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria
attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul
mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato
A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33
della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole
disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti
direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare
a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis,
27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di
procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli
atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo
8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo
dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture
e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi
ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al
quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere
d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad
affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui
all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al
comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni
di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con
personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia
sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non
inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei
lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma
2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui
al comma 2, lettere b) e c) (3).
(3) Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, dall'art. 1, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 65, comma 4, L. 23
dicembre 2000, n. 388, poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 10, D.Lgs. 20
agosto 2002, n. 190.
3. Delegificazione.
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4), con le
modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente
legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento (5):
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei
lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le
annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il
Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento (5), di seguito
così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai
sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'àmbito
degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei princìpi della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da
essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma
1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato (6).
3. Il Governo, nell'àmbito delle materie disciplinate dal
regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al
comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento
della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla
presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia
di lavori pubblici (7).
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8), il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in
vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (9).
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
definisce in particolare (10):
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le
modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per
l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli
elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori (11);
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui
all'articolo 17, comma 7 (12);
i) (13);
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo
I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in
deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici (14);
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) [le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui
all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a
lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa
comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55 (15)] (16);
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui
all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo
l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla
base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le
relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di
cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere
effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo
in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri
di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi
dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui
all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i
massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie
fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo
33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55 (17), come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della
presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni
disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e
continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal
Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da
docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la
corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi
sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni
della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in
relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni
attualmente vigenti (18).
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'àmbito di attuazione della legge
26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il
capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto
della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla
Unione europea (19).
(4) .
(5) Con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è stato adottato il
regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.
(5) Con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è stato adottato il
regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.
(6) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
Per il termine di emanazione del regolamento previsto dal presente comma vedi
l'art. 9, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415. Vedi, inoltre, l'art. 14, L. 24
novembre 2000, n. 340.
(7) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101 e poi dall'art. 9, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(8).
(9) Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, L. 18 novembre
1998, n. 415. Il capitolato generale dell'appalto di cui al presente comma è
stato adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
(10) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 ha così modificato
l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la
lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(11) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 ha così modificato
l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la
lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(12) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 ha così modificato
l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la
lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(13) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 ha così modificato
l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la
lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(14) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(15).
(16) Lettera abrogata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(17).
(18) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101. Il
comma 7-bis è stato, inoltre, così modificato dall'art. 9, comma 6, L. 18
novembre 1998, n. 415.
(19) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101. Il
comma 7-bis è stato, inoltre, così modificato dall'art. 9, comma 6, L. 18
novembre 1998, n. 415.
4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse
regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di
garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con
riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri
componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o
cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo
o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo
di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei
lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la
revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli
appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16,
lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a
varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle
unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152 (20), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (21).
6. Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può richiedere
alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente,
anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni
e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al
conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche
su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni,
avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di
altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio (22).
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o
di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità
devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da
proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli (23).
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le
sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche
ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici (24).
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini
ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli
organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a
carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di
imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può
avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo
spettanti all'Amministrazione (24).
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore
a quella dirigenziale (24).
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (24).
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità «Ispettorato tecnico» dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (24).
11. [Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed
in nuclei regionali] (25).
12. (25).
13. [Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità,
può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo
spettanti all'amministrazione] (25).
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (26).
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e,
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano
d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli
interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei
lavori pubblici affidati (27);
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui
lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a
disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma
16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente
sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio (28).
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei
lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro
trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi
e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro
sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000
euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i
dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è
elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri (29).
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
(20).
(21) Comma così modificato dall'art. 9, comma 7, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(22) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n.
101 e dall'art. 9, comma 8, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(23) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 9, comma
9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(24) L'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha così
sostituito il comma 10 e ha aggiunto i commi da 10-bis a 10-quinquies.
Precedentemente la lettera b) del comma 10 era stata abrogato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(24) L'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha così
sostituito il comma 10 e ha aggiunto i commi da 10-bis a 10-quinquies.
Precedentemente la lettera b) del comma 10 era stata abrogato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(24) L'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha così
sostituito il comma 10 e ha aggiunto i commi da 10-bis a 10-quinquies.
Precedentemente la lettera b) del comma 10 era stata abrogato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(24) L'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha così
sostituito il comma 10 e ha aggiunto i commi da 10-bis a 10-quinquies.
Precedentemente la lettera b) del comma 10 era stata abrogato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(24) L'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha così
sostituito il comma 10 e ha aggiunto i commi da 10-bis a 10-quinquies.
Precedentemente la lettera b) del comma 10 era stata abrogato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(25) I commi 11, 12 e 13 sono stati abrogati dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(26) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 11, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(27) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 12, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(28) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 13, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(29) Comma così modificato prima dall'art. 9, comma 14, L. 18
novembre 1998, n. 415, e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
5. Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del
Servizio ispettivo e norme finanziarie (30).
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (31), e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera
a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello
dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. [È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il
Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un
dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con
qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze
del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4
della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo
istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive
modificazioni (32)] (32/a).
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma
10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è
costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorità (33); alla copertura del predetto ruolo si provvede in
via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (31), e successive
modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al
medesimo decreto. [Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le
procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare
qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva] (34). Al
personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico,
nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed
industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (35), e successive modificazioni, al
personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si
provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via
prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di
cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in
subordine, mediante il personale assunto nell'àmbito del sistema di
programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria
con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto (36).
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al
proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta
dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione
e le modalità di rendicontazione (36/a).
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per
l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio (37).
7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse
necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio (38).
(30) Rubrica così sostituita prima dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101 e poi dall'art. 9, comma 15, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(31).
(32) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(32/a) Comma abrogato dall'art. 9, comma 16, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(33) Con D.P.C.M. 27 aprile 1999 è stato istituito il ruolo del
personale dipendente dell'Autorità.
(31).
(34) Periodo soppresso dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(35).
(36) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e
poi così sostituito dall'art. 9, comma 17, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(36/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
D.P.C.M. 9 aprile 2001, n. 266.
(37) Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(38) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 18, L. 18 novembre 1998, n.
415.
6. Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa,
nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. (39).
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524 (40), sono
altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta
dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di
competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati
affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare
la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'àmbito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la
composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le
competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (41).
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale,
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo
superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre
pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio
superiore (42).
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo
dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza (42).
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso
tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e
l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare (43).
(39) Sostituisce l'art. 8, L. 18 ottobre 1942, n. 1460.
Successivamente, peraltro, il predetto comma 2 è stato modificato dall'art. 4,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101. Il nuovo testo è riportato nell'art. 8 citato.
(40).
(41) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 3 aprile 1995, n.
101.
(42) Il comma 5 è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 3 aprile
1995, n. 101 che ha anche aggiunto il comma 5-bis.
(42) Il comma 5 è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 3 aprile
1995, n. 101 che ha anche aggiunto il comma 5-bis.
(43) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 15 maggio 1997, n. 127 come
modificato dall'art. 2, comma 23, L. 16 giugno 1998, n. 191.
7. Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (44), e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le
fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei
lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi
importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per
ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce
dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai
tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale
svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo
necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua
competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le
responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute
e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori,
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori
come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o
non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in
relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal
dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i
compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono
essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle
società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può
promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. [Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine
dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su
proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di
servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere
comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui
al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione
della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza
di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario]
(44/a).
8. [In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si
esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di
novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire
l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza
per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente
comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza
di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui
alle vigenti norme] (44/b).
9. [Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di
pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui
risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata]
(44/c).
10. [In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai
progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione] (44/d).
11. [Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza
di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro
volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta
dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento]
(44/e).
12. [Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola
volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e
decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti] (44/f).
13. [Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso] (44/g).
14. [Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la
conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo,
per gli interventi di competenza regionale e locale] (44/h).
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte
delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere
interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al
comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 (45).
(44).
(44/a) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(44/b) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(44/c) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(44/d) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(44/e) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(44/f) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(44/g) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(44/h) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi
da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3,
L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n.
340/2000.
(45) Articolo prima modificato dall'art. 4-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101 poi dall'art. 1, comma 59, L. 28 dicembre 1995, n. 549 ed infine
così sostituito dall'art. 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
8. Qualificazione.
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi
della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente (46).
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa
vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi (46/a) (47).
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui
all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva
si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse
disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione (46).
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere
(47/a).
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere
a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di
bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c),
con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori,
tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a)
e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti
per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in
misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento (47/b);
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 (47/c).
5. [Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del
regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il
personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti
di bilancio] (48).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei
costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, L. 10
febbraio 1962, n. 57 (49), delle competenze già attribuite al predetto ufficio
e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi
previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina
antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui
alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 (49), e sono inefficaci i procedimenti
iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei
medesimi criteri (50).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente
articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi
speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2 (51) (2/cost).
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui
alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese
dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare
(52).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57 (49). Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55 (53), e successive modificazioni (53/a).
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori
pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962, n. 57 (49), e
successive modificazioni e integrazioni, e della L. 15 novembre 1986, n. 768
(54), e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del
medesimo comma 3 dell'articolo 9 (54/a).
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea
partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in
base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle
imprese italiane alle gare (55).
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce
gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure
sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici (55).
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti
benefìci:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente
legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'articolo 21 della presente legge (55/a).
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali
requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le
imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a
150.000 ECU (55/a).
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede
a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È
facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale
ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma,
l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento.
Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati
unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti (55/b).
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo
(55/c) (55/d).
(46) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2.
(46/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2. Successivamente il
presente comma è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(47) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(46) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2.
(47/a) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(47/b) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(47/c) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2.
(48) Comma abrogato dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(49).
(50) Comma così sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n.
101.
(51) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n.
101. Il presente comma si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi
istituiti nel settore agricolo forestale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
65, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7
novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19,
comma 1; 20, comma 2; 24.
Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i
commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata
in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L.
cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
(52) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n.
101 e dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(49).
(53).
(53/a) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101.
(49).
(54).
(54/a) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101.
(55) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(55/b) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, e
poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. I
requisiti di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 3 agosto 2000,
n. 294.
(55/c) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(55/d) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi
l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
9. Norme in materia di partecipazione alle gare.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31
dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 57 (56), e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (57), come
integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (58).
2. Le disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (57),
sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (59), per quanto
attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e
dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono
possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici (60).
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori,
articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate
e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto
reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da
individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica,
della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale
(61).
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (62) e
successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del
comitato regionale (63).
(56) .
(57).
(58) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 3 aprile 1995, n. 101
e dall'art. 9, comma 19, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(57).
(59).
(60) Comma così modificato dall'art. 9, comma 20, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(61) Vedi le tabelle allegate alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 come
sostituite dal D.M. 15 maggio 1998, n. 304 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).
(62).
(63) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
10. Soggetti ammessi alle gare.
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (64), e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443 (65), sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9
della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della
presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di
cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della
presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13 (66).
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile (67).
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare
il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di
fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato
e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato (67/a).
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione (67/b).
(64).
(65).
(66) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(67) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(67/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, l'art. 7, comma 5, L. 16 dicembre 1999, n. 494.
(67/b) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
11. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate (68).
(68) Comma così modificato dall'art. 9, comma 21, L. 18 novembre
1998, n. 415.
12. Consorzi stabili.
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (69).
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31
dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il
medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà
del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto
appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai
consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione (70).
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme
per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8
ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile,
nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall'articolo 34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (71).
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (72), e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a
carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del D.L. 19
dicembre 1984, n. 853 (73), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio
1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati
negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefìci di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31
dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle
gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma
stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento
nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio (73/a).
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute
dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore
o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due
classifiche (73/b).
(69) Comma così modificato dall'art. 9, comma 22, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(70) Comma così modificato dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile 1995, n.
101.
(71) Comma così modificato prima dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile
1995, n. 101 e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(72).
(73).
(73/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(73/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
13. Riunione di concorrenti.
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli
altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale
indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno
di essi in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
(74).
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è
limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di
cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere
assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 (74/a).
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara (75).
5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di
offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti (76).
5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (76).
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al
comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di
tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano
in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui
al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere
artificiosamente suddiviso in più contratti (76/a).
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una
riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),
nell'àmbito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie
prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o
alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno
dei mandanti.
(74).
(74/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(75) Comma così modificato dall'art. 9, comma 23, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(76) L'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha così
sostituito il comma 5 ed ha aggiunto il comma 5-bis.
(76) L'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha così
sostituito il comma 5 ed ha aggiunto il comma 5-bis.
(76/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
14. Programmazione dei lavori pubblici.
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto
dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso (76/b).
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi
di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i
soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti,
in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i
lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'àmbito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori
già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario
(76/c).
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche
rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1
è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi (76/d) (76/e).
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero
lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'àmbito del personale ad
essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto (76/f).
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la
loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da
qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.
Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142 (76/g).
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (77), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non
inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di
economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi
tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I
programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che
ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della
difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per
quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti (77/a).
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far
data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto
di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori (78).
(76/b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(76/c) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(76/d) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(76/e) Vedi, anche, il D.M. 4 agosto 2000.
(76/f) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(76/g) Vedi, anche, il D.M. 4 agosto 2000.
(77).
(77/a) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il
D.M. 21 giugno 2000. Il parere di compatibilità con i documenti programmatori
vigenti è stato espresso: per il programma triennale 2001-2003 del Ministero
per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 110/2001
(Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), corretta con Comunicato 8 marzo 2002
(Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57); per il programma triennale di edilizia
statale 2001-2003 con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 108/2001 (Gazz. Uff. 13
febbraio 2002, n. 37); per il programma triennale della viabilità 2001-2003 con
Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 109/2001 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37);
per il programma triennale 2001-2003 opere marittime con Del.CIPE 15 novembre
2001, n. 106/2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38); per il programma
triennale 2001-2003 del Magistrato del Po con Del.CIPE 15 novembre 2001, n.
107/2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38); per il programma triennale
2002-2004 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 2
agosto 2002, n. 68/2002 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2002, n. 243); per il programma
triennale di edilizia 2002-2004 del Ministero della giustizia con Del.CIPE 2
agosto 2002, n. 69/2002 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2002, n. 244); per il programma
triennale 2002-2004 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con Del.CIPE 2
agosto 2002, n. 70/2002 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2002, n. 244); per il programma
triennale 2002-2004 del Magistrato per il Po con Del.CIPE 29 novembre 2002, n.
108/02 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37); per il programma triennale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici 2002-2004 con Del.CIPE 29
novembre 2002, n. 105/2002 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2003, n. 49); per il
programma triennale di edilizia statale 2002-2004 con Del.CIPE 29 novembre
2002, n. 106/2002 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2003, n. 49).
(78) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, l'art. 1, comma 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 come modificato
dall'art. 12 della suddetta legge n. 415 del 1998.
15. Competenze dei consigli comunali e provinciali.
1. (79).
(79) Il comma che si omette, sostituito dall'art. 5-quater, D.L. 3
aprile 1995, n. 101 sostituisce, a sua volta, la lettera b) del comma 2
dell'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142.
16. Attività di progettazione.
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione
dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle (80).
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa (81).
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve
ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e
finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene
vincolato e dell'intervento da realizzare (81/a).
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei
criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di
fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla
natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le
modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 3 (82).
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori
e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei
vari livelli di progettazione (82/a).
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche
connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire
il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i
costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti
per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori (83).
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune
in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali
(84).
(80) Comma così modificato dall'art. 9, comma 25, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(81) Comma così modificato dall'art. 9, comma 26, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(81/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(82) Comma così modificato dall'art. 9, comma 27, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(82/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(83) Comma così modificato dall'art. 9, comma 28, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(84) Così sostituito dall'art. 5-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n.
101.
17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei
lavori e accessorie (85).
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e
gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa (85/a) (85/b);
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a)
(85/c);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b)
(85/d);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili (85/e).
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al
comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b),
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle
gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di
ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel
quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito
dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di
società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 (86).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in
un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione (86/a).
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la
stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi (86/b).
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso
di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento,
possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g)
(86/c).
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di
cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei
progetti (86/d).
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli
effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività
in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V,
VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (86/e).
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino
all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo
professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica
attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo
albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione
alle quali controfirmano gli elaborati (86/f).
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere
dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (86/g).
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante
o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro
dipendenti (87).
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari
o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia
di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i
soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste (87/a).
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il
regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo
che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i
princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di
garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo
dell'incarico (87/b).
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le
stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e
g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare (87/c).
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9
e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno (87/d).
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le
tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe
previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.
Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 (88).
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano
le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 (88/a).
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal
caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini
dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo
della direzione dei lavori (88/b) (89).
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore
per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7,
comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei
coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (90).
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato,
per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti (90).
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma
14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo
quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio
1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo (91).
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista (91).
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva (91).
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e
la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria
di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché
almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette
società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si
determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (91).
(85) Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(85/a) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(85/b) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
come sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16
gennaio 2001, n. 12).
(85/c) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come
sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio
2001, n. 12).
(85/d) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
come sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16
gennaio 2001, n. 12).
(85/e) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6. Vedi, anche, l'art.
52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30
agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).
(86) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(86/a) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(86/b) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415, e poi così modificato dall'art. 145, comma 89, L. 23 dicembre 2000, n.
388. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(86/c) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(86/d) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(86/e) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(86/f) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(86/g) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(87) Periodo aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(87/a) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(87/b) Comma così sostituito prima dall'art. 6, L. 18 novembre
1998, n. 415 e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(87/c) Comma così sostituito prima dall'art. 6, L. 18 novembre
1998, n. 415 e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(87/d) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(88) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(88/a) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(88/b) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.
(89) Articolo così sostituito dall'art. 5-sexies, D.L. 3
aprile 1995, n. 101.
(90) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 6.
(90) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 6.
(91) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 6.
(91) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 6.
18. Incentivi e spese per la progettazione (92).
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il
responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo
nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla
complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono
svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi
quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri
(93).
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le
modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (93/a).
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie
X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle
regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia
pure anticipate dall'ente mutuatario (94).
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'àmbito territoriale dell'ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (95).
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di
contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge (95).
(92) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n.
101.
(93) Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis
(aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto dell'art. 13,
L. 17 maggio 1999, n. 144. Con D.M. 2 novembre 1999, n. 555, con D.M. 31 luglio
2001, n. 364 e con D.M. 16 aprile 2002, n. 125, è stato approvato il
regolamento per la ripartizione del fondo di cui al presente comma. Con D.M. 20
aprile 2000, n. 134 è stato approvato il regolamento per la ripartizione
dell'incentivo economico di cui al presente comma.
(93/a) Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis
(aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto dell'art. 13,
L. 17 maggio 1999, n. 144.
(94) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi
così modificato dall'art. 9, comma 29, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(95) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(95) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n.
415.
19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere
realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6 (96).
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2,
comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e
l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di
euro (97) (98) (2/cost).
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera
b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo
16, comma 4 (99).
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui
al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal
bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il
bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese
nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di
progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a
ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del
progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile
del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto
definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto
definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità (100).
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre
lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali
individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di
progettazione successiva a livello preliminare (100/a).
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione
di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio
sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore
dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore
(100/b).
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in
forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed
economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati,
la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario (101).
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del
contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,
nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e
deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione (101/a).
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a
condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della
gestione dell'opera (101/b).
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto (101/c).
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o
di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni
aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai
Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali (102).
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 (103),
allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata L. n.
2248 del 1865 (103), allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti
di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono
stipulati a corpo (103/a).
5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20
marzo 1865, n. 2248 (103), allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera
a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere
in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni
(104).
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso
soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi
archeologici (105).
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il
trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;
fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento
antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile (105/a).
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare
la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle
due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei
beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per
l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le
modalità di aggiudicazione (105/b) (105/c).
(96) Comma così inserito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(97) Lettera prima modificata dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n.
415 e successivamente così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(98) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7
novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19,
comma 1; 20, comma 2; 24.
Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-
bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il
quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La
questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e
agli artt. 2 e 4 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
(99) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(100) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(100/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(100/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(101) Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n.
415 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
Vedi, anche, l'art. 80, comma 55, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(101/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415 e
poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(101/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(101/c) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(102) Comma così modificato dall'art. 9, commi 31 e 32, L. 18
novembre 1998, n. 415.
(103).
(103).
(103/a) Comma prima sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(103).
(104) Comma così modificato dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101 dall'art. 9, comma 33, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma
1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(105) Comma aggiunto dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(105/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(105/b) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(105/c) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli
articoli 6, 9 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
20. Procedure di scelta del contraente.
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante
licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello
preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle
preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e
sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base
della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (106).
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le
modalità previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, per i lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di euro per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione
richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni
tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un
progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un
capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto esecutivo ed il prezzo (107) (107/a).
(106) Comma così modificato dall'art. 9, comma 34, L. 18 novembre
1998, n. 415, e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(107) Comma così modificato dall'art. 9, comma 35, L. 18 novembre
1998, n. 415, e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(107/a) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi
l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
21. Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici.
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari, anche riferiti a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto
compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta
offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la
predetta offerta a prezzi unitari (108).
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del
prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare
l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere
corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle
voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di
quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le
modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle
eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato
ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi
solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai
soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a
quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque (109) (109/cost).
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al
comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la
particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con
integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore (109/a).
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare (109/b).
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o
il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui
al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai
sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice
secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto
della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a
cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La
commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad
appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno
prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali
abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni
affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la
concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data
della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo
o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti
dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell'àmbito di rose di candidati proposte
dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'àmbito di rose di
candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell'àmbito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la
presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP,
è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento
dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate
nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi,
all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente
secondo criteri predeterminati (109/c) (109/d).
(108) Comma così sostituito prima dall'art. 7, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101 e poi dall'art. 7, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(109) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 poi
sostituito dall'art. 7, L. 18 novembre 1998, n. 415, ed infine così modificato
dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Il D.M. 28 aprile 1997 (Gazz.
Uff. 8 maggio 1997, n. 105) ha così disposto: «Per l'anno 1997 la percentuale
di cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura pari alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media». Tale percentuale è stata confermata, per il 1998, dal D.M.
18 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1).
(109/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-23 dicembre
1998, n. 442 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, aggiunto con l'art. 7
del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2
giugno 1995, n. 216, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata nuovamente a
pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre motivi o profili nuovi, con
ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 74 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza.
(109/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(109/b) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(109/c) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(109/d) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi
l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
22. Accesso alle informazioni.
1. Nell'àmbito delle procedure di affidamento degli appalti o
delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto
all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o
realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo,
di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di
pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle
medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di
appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima
della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei
candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a
trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta
per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale (110).
(110) Vedi, anche, la Determinazione 22 maggio 2000.
23. Licitazione privata e licitazione privata semplificata
(110/a).
1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici
di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto
richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
bando (110/b).
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA
esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la
facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a
rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono
in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto
dell'appalto (110/c).
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis
del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta
domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e),
possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri
consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi
della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il
possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver
presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del
presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui
soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda
presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello
della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno
finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false
dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7 (110/d)
(110/e).
(110/a) Rubrica così sostituita dall'art. 8, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(110/b) Così sostituito dall'art. 8, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(110/c) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(110/d) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 18 novembre 1998, n. 415 e
successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(110/e) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi
l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
24. Trattativa privata.
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti
di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro
(110/f);
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e
300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato
e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
(111) (112);
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti (113);
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro,
per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni (113/a) (114).
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono
motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i
relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (115).
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa
privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (115).
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine
dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del
comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto
(116).
5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla
quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria
fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la
sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge
e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare (116/a).
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila
ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in
economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati
dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma
7-bis (117).
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato
affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura
altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima
opera.
7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un
soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel
progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto,
che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile,
all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere
tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave
inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente
superare il 50 per cento dell'appalto principale (117/a).
8. [L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare
con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406 (118). In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si
procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del
contratto risolto non ancora eseguiti] (119) (119/a) (2/cost).
(110/f) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(111).
(112) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 36, L. 18
novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(113) Lettera così modificata dall'art. 9, commi 36 e 37, L. 18
novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(113/a) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(114) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(116) Comma così modificato dall'art. 9, comma 38, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(116/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(117) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101 e poi dall'art. 9, comma 39, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(117/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(118).
(119) Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(119/a) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli
artt. 7 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7
novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19,
comma 1; 20, comma 2; 24.
Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-
bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il
quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La
questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e
agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
25. Varianti in corso d'opera.
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei
seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (120);
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice
civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i danni subìti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per
cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5
per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (121).
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede
alla risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,
dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti
e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali (122) (123).
(120) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 41, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(121) Comma così modificato dall'art. 9, comma 42, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(122) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 43, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(123) Articolo così sostituito dall'art. 8-ter, D.L. 3 aprile
1995, n. 101. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt.
7 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua
facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto (124).
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (125), è
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso
procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30
giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per
cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52
(126), sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da
contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da
contratti di progettazione nell'àmbito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti
a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità
delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
(124) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 44, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(125).
(126).
27. Direzione dei lavori.
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente
legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad
istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 l'attività di direzione
dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti (127):
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (128);
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4
(129);
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del
direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di
direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della normativa vigente (129/a).
(127) Alinea così modificato dall'art. 9, comma 45, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(128).
(129) Lettera così modificata dall'art. 8-quater, D.L. 3 aprile
1995, n. 101 e dall'art. 9, comma 46, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(129/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
28. Collaudi e vigilanza.
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento
definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche
dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione (130).
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un
certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori (131).
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli
stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'àmbito
delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte
delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i
funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni
in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare (131/a).
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo,
di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il
collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre
fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile
(132).
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
(130) Comma così modificato dall'art. 9, comma 47, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(131) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 9,
comma 48, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(131/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(132) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 49, L. 18 novembre
1998, n. 415.
29. Pubblicità.
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti
e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in
euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi
e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (132/a);
b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro,
IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale
(132/b);
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA
esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e
provinciale (132/c);
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi
di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo
uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle
accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle
altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della
concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei
partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di
aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi
di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato,
nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo
finale del lavoro (133).
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più
del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione
dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo
di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o
dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui
alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del
ritardo nell'effettuazione dei lavori (134);
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi
2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle
sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le
pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di
affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte
soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente
comma (134).
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80,
comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità
ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione
(134/a).
(132/a) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(132/b) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(132/c) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(133) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 50, L. 18
novembre 1998, n. 415.
(134) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 51, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(134) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 51, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(134/a) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
30. Garanzie e coperture assicurative.
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo
dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al
comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione (135).
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati
d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo
in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per
cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo
periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da
parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (136).
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui
ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta (137).
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi (137/a).
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di
una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori
e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese
di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare
per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore
al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione
di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per
un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento
della parcella professionale (138).
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti
dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli
oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con
apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le
modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità,
ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal
regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i
rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza (139).
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione
appaltante (139/a).
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni
previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema
di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
di importo superiore a 75 milioni di euro (140).
(135) Comma così modificato dall'art. 9, commi 52 e 53, L. 18
novembre 1998, n. 415, e dall'art. 145, comma 50, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(136) Comma modificato prima dall'art. 8-quinquies, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, poi dall'art. 9, comma 54, L. 18 novembre 1998, n. 415 ed infine
dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. In deroga a quanto disposto
dal presente comma, vedi l'art. 11, L. 9 ottobre 2000, n. 285.
(137) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 55, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(137/a) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi
il D.M. 1° dicembre 2000.
(138) Comma così modificato dall'art. 8-quinquies, D.L. 3 aprile
1995, n. 101.
(139) Il presente comma così sostituito dall'art. 9, comma 56, L.
18 novembre 1998, n. 415, è stato poi nuovamente così sostituito, con i commi 6
e 6-bis, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(139/a) L'originario comma 6 è stato così sostituito, da ultimo,
con i commi 6 e 6-bis, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(140) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 57, L. 18 novembre 1998,
n. 415 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
Vedi, anche, quanto disposto dai commi 58 e 59 dello stesso art. 9.
31. Piani di sicurezza.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento
in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima
della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna
ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b) (141).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale
di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del
comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del
comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione;
i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza
determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore
di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'àmbito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza (142).
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero
in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso (142).
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima
data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del
comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1 (142).
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (143), la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e
lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'àmbito
della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue
i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore
(144).
(141) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 60, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(142) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3, così sostituiscono gli
originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(142) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3, così sostituiscono gli
originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(142) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3, così sostituiscono gli
originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(143).
(144) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 62, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
31-bis. Norme acceleratorie in materia di contenzioso.
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a
seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve,
proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano,
nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso
tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo
32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per
una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal
responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle
riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28.
Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta
giorni dal predetto ricevimento (144/a).
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre
componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il
primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati
contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di
mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della
parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale
del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda
alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare
direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri
connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi (144/b).
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi
1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno
facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo
delle riserve (144/c).
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano
ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già
intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli
appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della
commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere
componente della commissione stessa (144/d).
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai
sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(145), devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in
materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda
di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il
presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo
entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta
all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il
presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che
deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di
memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa
(146/cost).
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia
di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge (146).
(144/a) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli
attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(144/b) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli
attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(144/c) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli
attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(144/d) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli
attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(145).
(146/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 1996,
n. 249 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31-bis, comma 3, aggiunto dall'art. 9 del D.L. 3
aprile 1995, n. 101, convertito con la L. 2 giugno 1995, n. 216, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.
(146) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
32. Definizione delle controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è
demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della
presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del
giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e
sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle
parti per la decisione della controversia (146/a) (146/b).
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di
cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di
funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i
criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la
durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di
avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del
capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai
collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai
commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da
essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata
in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non
risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione (146/c) (147).
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2
(147/a).
(146/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(146/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi
il D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.
(146/c) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(147) Articolo così sostituito prima dall'art. 9-bis, D.L. 3
aprile 1995, n. 101 e poi dall'art. 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(147/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
33. Segretezza.
1. Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle
forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti
di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di
segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti,
possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2
(147/b).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i
casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i
criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei
lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di
cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
(147/b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
34. Subappalto.
1. (148).
2. (149).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. [Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati] (150).
(148) Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, L. 19 marzo 1990, n.
55.
(149) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 18, L. 19 marzo 1990, n.
55.
(150) Comma abrogato dall'art. 9, comma 73, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
35. Fusioni e conferimenti.
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno
singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice
fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (151), e non abbia documentato il
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo
10sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (152), e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in
tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano
le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2
agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto
1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da
conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad
imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi
da conferimento (152/cost).
(151).
(152).
(152/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-5
marzo 1998, n. 47 (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 10, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 35, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e
97 della Costituzione.
36. Trasferimento e affitto di azienda.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei
casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della
procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da
constituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (153),
e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre
quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito
della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in
regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
(153).
37. Gestione delle casse edili.
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa
tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse
edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora
l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i
diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno
maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti (154).
(154) Per la riapertura del termine, vedi l'art. 9, commi 76 e 77,
L. 18 novembre 1998, n. 415.
37-bis. Promotore.
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati
«promotori», possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero
negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro
il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano
state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le
proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché
l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il
regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di
asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere
d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'àmbito della fase di programmazione
di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di
fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni,
alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell'àmbito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi
ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti (154/a).
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17,
comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'àmbito degli scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero
aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici
di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale (154/b) (155).
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la
presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso
indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante
affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi,
nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul
sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove
istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio
dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione,
le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge (155/a).
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione (155/b).
(154/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(154/b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(155) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340 e l'art. 7, comma 2, L. 1°
agosto 2002, n. 166.
(155/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
(155/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
37-ter. Valutazione della proposta.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle
proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale,
nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità
dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di
gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla
ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del
procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione (156) (156/a).
(156) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(156/a) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340 e l'art. 7, comma 2,
L. 1° agosto 2002, n. 166.
37-quater. Indizione della gara.
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di
ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate
ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario,
le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui
all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata (156/b):
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b),
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni
stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano
economico-finanziario presentato dal promotore; è altresì consentita la
procedura di appalto-concorso (156/c);
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata
da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore
e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per
lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari
all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su
richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando
di gara (156/d).
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari
all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo (156/e).
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine
fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della
proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata
dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3 (156/f).
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso
e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti
dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento
è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3 (156/g).
6. [I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente
articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2,
comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30
per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori
disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2 (156/h)] (156/i).
(156/b) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(156/c) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(156/d) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(156/e) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(156/f) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(156/g) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto
2002, n. 166.
(156/h) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(156/i) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
37-quinquies. Società di progetto.
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di
pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica
l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente
costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione
al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale
subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario
(157).
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio
anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti
norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o
dei servizi a soggetti terzi (157/a).
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i
rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo
in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società
restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti
dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a
titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione
delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli
obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto
e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento (157/b).
(157) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(157/a) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 17 maggio 1999, n. 144.
Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(157/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166.
37-sexies. Società di progetto: emissione di obbligazioni.
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una
singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al
portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato
grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
(157/c).
(157/c) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n.
415. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.
37-septies. Risoluzione.
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora
superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della
parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono
indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di
detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai
commi precedenti (158).
(158) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.
37-octies. Subentro.
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per
motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del
progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal
concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà
essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i
criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 (158).
(158) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.
37-nonies. Privilegio sui crediti.
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi
hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli
articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari
dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o
della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice
civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che
abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo (158).
(158) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.
38. Applicazione della legge.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il
Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di
scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089 (159), può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23,
comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché
all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del
medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per
cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un
incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (160).
(159).
(160) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 74, L. 18
novembre 1998, n. 415. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.
38-bis. Deroghe in situazioni di emergenza ambientale.
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e
dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti (161).
(161) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166.