D.Lgs. 9-4-2003 n. 68

 

Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I - Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

1. 1. (2).

 

(2) Sostituisce l'art. 13, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

2. 1. (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 16, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

3. 1. (4).

 

(4) Sostituisce l'art. 17, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

4. 1. (5).

 

(5) Sostituisce l'art. 55, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

5. 1. (6).

 

(6) Sostituisce la denominazione della sezione V del capo IV del titolo I, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

6. 1. (7).

 

(7) Sostituisce l'art. 61, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

7. 1. (8).

 

(8) Sostituisce l'art. 62, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

8. 1. (9).

 

(9) Sostituisce l'art. 63, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

9. 1. (10).

 

(10) Sostituisce il capo V del titolo I, L. 22 aprile 1941, n. 633, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies.

 

10. 1. (11).

 

(11) Sostituisce la denominazione del capo I del titolo II, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

11. 1. (12).

 

(12) Sostituisce l'art. 72, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

12. 1. (13).

 

(13) Sostituisce l'art. 73, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

13. 1. (14).

 

(14) Sostituisce l'art. 74, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

14. 1. (15).

 

(15) Sostituisce l'art. 75, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

15. 1. (16).

 

(16) Sostituisce l'art. 76, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

16. 1. (17).

 

(17) Sostituisce l'art. 78, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

17. 1. (18).

 

(18) Sostituisce l'art. 78-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

18. 1. (19).

 

(19) Aggiunge l'art. 78-ter alla L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

19. 1. (20).

 

(20) Sostituisce l'art. 79, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

20. 1. (21).

 

(21) Sostituisce l'art. 80, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

21. 1. (22).

 

(22) Sostituisce il primo comma dell'art. 81, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

22. 1. (23).

 

(23) Sostituisce l'art. 83, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

23. 1. (24).

 

(24) Aggiunge il titolo II-ter, comprendente gli articoli 102-quater e 102-quinquies , alla L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

24. 1. (25).

 

(25) Sostituisce l'art. 163, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

25. 1. (26).

 

(26) Sostituisce il n. 3) del primo comma dell'art. 164, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

26. 1. (27).

2. (28).

 

(27) Sostituisce la lettera d) al primo comma dell'art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633.

(28) Aggiunge le lettere f-bis) e h) al primo comma dell'art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

27. 1. (29).

 

(29) Sostituisce l'art. 174-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

28. 1. (30).

 

(30) Sostituisce l'art. 174-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

29. 1. (31).

 

(31) Aggiunge l'art. 174-quater alla L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

30. 1. (32).

 

(32) Aggiunge l'art. 174-quinquies alla L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

31. 1. (33).

2. (34).

 

(33) Aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell'art. 182-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633.

(34) Sostituisce il comma 3 dell'art. 182-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

32. 1. (35).

 

(35) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 186, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

33. 1. (36).

 

(36) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 190, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

34. 1. (37).

 

(37) Sostituisce il secondo comma dell'art. 193, L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

35. 1. (38).

 

(38) Aggiunge l'art. 194-bis alla L. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Capo II - Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

36. 1. (39).

 

(39) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, L. 5 febbraio 1992, n. 93.

 

37. 1. (40).

 

(40) Sostituisce il comma 2 dell'art. 7, L. 5 febbraio 1992, n. 93.

 

Capo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali

38. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002.

2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.

3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.

 

 

39. 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure:

a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;

b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.

d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;

e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;

f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.

 

 

40. 1. (41).

 

(41) Sostituisce il comma 7 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

 

41. 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.

2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

4. È abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.