DIRITTO
D’AUTORE
L.
22-4-1941 n. 633
Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.
con
riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
-
Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 10 giugno 1998,
n. 147/E;
-
Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 26 novembre 1997, n. 249;
-
Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 22 luglio 1998, n. 318.
(1/a)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
TITOLO
I (1/b)
Disposizioni
sul diritto d'autore
Capo
I - Opere protette
1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione.
Sono
altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (1/c).
(1/b)
Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e dall'art. 7, D.Lgs. 6
maggio 1999, n. 169.
(1/c)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31
dicembre 1992, n. 306, S.O.) e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 maggio
1999, n. 169.
2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1)
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se
in forma scritta quanto se orale;
2)
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3)
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4)
le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione
e delle arti figurative similari, compresa la scenografia (1/d);
5)
i disegni e le opere dell'architettura;
6)
le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del
titolo secondo;
7)
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del capo V del titolo II (1/e);
8)
i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso (1/f);
9)
Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto (1/g);
10)
Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e
valore artistico (1/h).
(1/d)
Numero così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(1/e)
Numero aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30
gennaio 1979, n. 29) entrato in vigore, per il successivo art. 7, il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(1/f)
Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31
dicembre 1992, n. 306, S.O.).
(1/g)
Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(1/h)
Numero aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere,
che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì
protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria
od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi,
le variazioni non costituenti opera originale.
5.
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali
dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Capo
II - Soggetti del diritto
6.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
7.
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione
dell'opera stessa.
È
considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
8.
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato
come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
Valgono
come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che
siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (2).
(2)
Per la tutela dello pseudonimo, vedi art. 9 codice civile 1942.
9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o
pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia
rivelato.
Questa
disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel
secondo comma dell'articolo precedente.
10.
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di
più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le
parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di
diverso accordo.
Sono
applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto
morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza
l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di
uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e
con le modalità da essa stabilite.
11.
Alle amministrazioni dello Stato,... (2/a), alle Province ed ai Comuni, spetta
il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a
loro conto e spese.
Lo
stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro,
salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle
accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e
sulle loro pubblicazioni.
(2/a)
Il partito nazionale fascista, che l'articolo elencava fra gli altri enti
titolari di diritto d'autore, è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n.
704.
Capo
III - Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione
I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera
12.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha
altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
È
considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di
utilizzazione.
12-bis.
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati
creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (2/b).
(2/b)
Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31
dicembre 1992, n. 306, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 maggio
1999, n. 169.
12-ter.
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal
lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (3).
(3)
Articolo aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
13.
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera,
in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione (3/a).
(3/a)
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
14.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a
trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.
15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per
oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
Non
è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
15-bis.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato,
purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del
compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo
alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In
particolare occorre prescrivere:
a)
l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai
registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b)
le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento
della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c)
che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d)
la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo
gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di
solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato (3/b).
(3/b)
Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 48, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. Con
D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, è stato emanato il regolamento sulle
agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni,
rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti.
16.
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo
dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente.
2.
Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione
al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico (3/c).
(3/c)
Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, poi
dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 248, ed infine dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68.
16-bis.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a)
satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma
della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla
comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in
condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b)
comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo
e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio
nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal
pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e
poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma
codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i
mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del
pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo
consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la
presente legge:
1)
se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da
una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla
presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati
nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2)
se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato
membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite
avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la
comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché
l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c)
ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale,
per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto
elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o
televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione
europea e destinata alla ricezione del pubblico (3/d).
(3/d)
Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
17.
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o
in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo
ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e
comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli
Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte
negli Stati extracomunitari.
2.
Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il
primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal
titolare del diritto o con il suo consenso.
3.
Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4.
Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica (3/e).
(3/e)
Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e
poi dall'art. 3, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
18.
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste
nell'art. 4.
L'autore
ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha
infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
18-bis.
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2.
Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3.
L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da
parte di terzi.
4.
I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle
opere.
5.
L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il
noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (3/f).
6.
I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici
e ad opere di arte applicata (3/g).
(3/f)
Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13
giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(3/g)
Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
19.
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti.
Essi
hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti
(3/cost).
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-6 aprile 1994, n. 108 (Gazz.
Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.
Sezione
II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore
(Diritto morale dell'autore)
20.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera,
previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione
dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità
dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (3/h).
Tuttavia
nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che
si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà
opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare
all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente
autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio
e l'attuazione di tali modificazioni.
(3/h)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30
gennaio 1979, n. 29).
21.
L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e
di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante
qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia
rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in
qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
22.
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia
l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera
non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la
soppressione.
23.
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto
valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza,
dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli
ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro
discendenti.
L'azione,
qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal
Ministro per la cultura popolare (4) sentita l'associazione sindacale
competente (5).
(4)
Ora, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(5)
Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 369.
24.
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai
legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora
l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non
possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando
le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in
ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono
applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del
capo secondo del titolo terzo.
Sezione
III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (6)
25.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte
(6/a).
(6)
La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei
prodotti tutelati dalla presente legge è stata prorogata dapprima di sei anni
con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, poi fino al 31 dicembre 1961, con L. 19
dicembre 1956, n. 1421 ed infine al 31 dicembre 1962, con L. 27 dicembre 1961,
n. 1337, all'art. 1 della citata legge n. 1421 del 1956.
(6/a)
Vedi l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
26.
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita
del coautore che muore per ultimo.
Nelle
opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad
ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti
di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquant'anni dalla
prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è
stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 3, per le riviste, i giornali
e le altre opere periodiche (6/a).
(6/a)
Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
27.
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art.
8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a
partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è
stata effettuata.
Se
prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è
fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore,
nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata
determinato nell'art. 25 (6/b).
(6/b)
Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
27-bis.
[La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore
prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica l'evento considerato dalla norma] (6/b) (6/c).
(6/b)
Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52.
(6/c)
Aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre
1992, n. 306, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 26 maggio
1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
28.
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il
Ministero della cultura popolare (6/d), secondo le disposizioni stabilite nel
regolamento.
La
denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette
disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia,
di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima (6/e).
(6/d)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri; vedi nota 4 all'art. 23.
(6/e)
Vedi, anche, l'art. 17, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
29.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini
dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato,... (7) alle Province, ai
Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati
che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata
effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e
dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni,
trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei
suoi scritti.
(7)
Vedi nota 3 all'art. 11.
30.
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente,
in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia
fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di
pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se
si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la
durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno
dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
31.
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non
ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore
(8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff.
13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
32.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (8/a).
(8/a)
Articolo così sostituito prima dall'art. 3, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz.
Uff. 30 gennaio 1979, n. 29) e poi dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154
(Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
32-bis.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al
termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore (8/b).
(8/b)
Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30
gennaio 1979, n. 29) e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 1997,
n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
32-ter.
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti
dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la
morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma (8/c).
(8/c)
Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno
1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Capo
IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune
categorie di opere
Sezione
I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere
coreografiche e pantomimiche
33.
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere
liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai
balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli.
34.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della
parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il
profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore
del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle
opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la
frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle
operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e
balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno
dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la
propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
35.
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro
testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1)
allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto
della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel
termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per
operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria
da mettere in musica;
2)
allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come
pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita
nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che
possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi
degli artt. 139 e 141;
3)
allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di
essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due
anni, se si tratta di altra composizione.
Il
compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la
musica.
36.
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte
letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei
casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni
prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera
già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od
eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
37.
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di
parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in
cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore
della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore
della parte letteraria.
Con
le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a
queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.
Sezione
II - Opere collettive, riviste e giornali
38.
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto
derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai
singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti
convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.
39.
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da
persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente
quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese
dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla
notizia dell'accettazione.
Trattandosi
di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne
può differire la produzione anche al di là dei termini indicati nel comma
precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto,
l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto
separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta
di rivista.
40.
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto,
salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua
opera nelle forme d'uso.
Nei
giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della
redazione.
41.
Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20,
il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli
articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà
si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
42.
L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume,
purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,
salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o
giornali.
43.
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare
o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano
pervenuti senza sua richiesta.
Sezione
III - Opere cinematografiche
44.
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
45.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai
successivi articoli.
Si
presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla
pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'art. 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
46.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha
per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo
patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni,
trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44.
Gli
autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che
proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione.
Il
compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del
regolamento.
Gli
autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non
vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli
incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col
produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
46-bis.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del
diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle
opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse
originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli
autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione
in lingua italiana dei dialoghi.
4.
Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e,
in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440 (8/d).
(8/d)
Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e poi così sostituito
dall'art. 6, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art.
17 dello stesso D.Lgs. ha disposto che l'equo compenso previsto dal presente
articolo è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1998.
47.
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico.
L'accertamento
delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera
cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli
autori menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di
tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare (9) secondo le norme
fissate dal regolamento.
Gli
accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
(9)
Ora, dal Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
48.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la
indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera,
siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
49.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono
riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
50.
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di
tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di
dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Sezione
IV - Opere radiodiffuse
51.
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio
riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni,
il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
52.
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la
radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da
ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente
articolo e nei seguenti.
I
proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a
permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
È
necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le
prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non
è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi
teatri, o altro luogo pubblico.
53.
Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due
mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere
esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni
cinque o frazione di cinque concerti.
Per
durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai
manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
54.
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme
tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla
vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso,
della L. 14 giugno 1928, n. 1352 (10), e dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio
1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552 (11).
Il
nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente
all'opera.
(10)
Recante norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.
(11)
Recante conferimento d'incarico al Ministero per la stampa e la propaganda per
la nomina della Commissione per la vigilanza nelle radiodiffusioni. Cfr. anche
D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza
e controllo nelle radiodiffusioni circolari.
55.
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua
opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro
supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per
necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso,
distrutta o resa inservibile.
2.
È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui
al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità
di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per
quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti
connessi (11/a).
(11/a)
Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
56.
L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il
diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il
pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti,
dall'autorità giudiziaria.
La
domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia
esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno
stabiliti nel regolamento.
57.
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il
regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle
trasmissioni differite o ripetute.
58.
Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un
equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) (12) e la rappresentanza della
associazione sindacale competente.
(12)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
59.
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il
servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma
delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art.
55.
60.
Qualora il Ministero della cultura popolare (12/a) lo disponga, l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica
destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini
del regolamento.
(12/a)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
Sezione
V - Opere registrate su supporti (12/b)
61.
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III di questo titolo:
a)
di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b)
di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli
esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c)
di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2.
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non
comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di comunicazione al pubblico.
3.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato
dalle norme contenute nella precedente sezione (12/c).
(12/b)
Denominazione così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(12/c)
Il presente articolo, già modificato dagli artt. 3 e 4, D.Lgs. 16 novembre
1994, n. 685 e dall'art. 4, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, è stato
successivamente così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
62.
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non
possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni
seguenti:
a)
titolo dell'opera riprodotta;
b)
nome dell'autore;
c)
nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso;
d)
data della fabbricazione (12/d).
(12/d)
Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
63.
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga
rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2.
Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità
tecniche della registrazione (13).
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
64.
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei
dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'art. 5 della L. 2 febbraio
1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato,
allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti
di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
Sezione
VI - Programmi per elaboratore (13/a)
64-bis.
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i
diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a)
la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per
elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b)
la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti,
senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita
di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del
titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del
diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello
stesso (13/b).
(13/a)
L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306,
S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater.
(13/b)
L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306,
S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter è
stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24
aprile 1996, n. 96).
64-ter.
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali
attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente
alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione
degli errori.
2.
Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia
del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3.
Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a
prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i
princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli
compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma
e del comma 2 sono nulle (13/b).
(13/b)
L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306,
S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter è
stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24
aprile 1996, n. 96).
64-quater.
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua
forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di
modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi,
di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a)
le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il
diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
b)
le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già
facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c)
le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute
in virtù della loro applicazione:
a)
siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del
programma creato autonomamente;
b)
siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c)
siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un
programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o
per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle
(13/c).
4.
Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma (13/b).
(13/c)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24
aprile 1996, n. 96).
(13/b)
L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306,
S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter è
stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24
aprile 1996, n. 96).
Sezione
VII - Banche di dati
64-quinquies.
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o
autorizzare:
a)
la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma;
b)
la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della
banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d)
qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e)
qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)
(13/d).
(13/d)
La Sezione VII e gli artt. 64-quinquies e 64-sexies sono stati aggiunti
dall'art. 4, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
64-sexies.
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da
parte del titolare del diritto:
a)
l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente
finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di
un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso
e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b)
l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di
una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2.
Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della
banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso
al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se
l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile.
4.
Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate
in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego
della banca di dati (13/d).
(13/d)
La Sezione VII e gli artt. 64-quinquies e 64-sexies sono stati aggiunti
dall'art. 4, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
Capo
V - Eccezioni e limitazioni (13/e)
Sezione
I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
65.
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso,
pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a
disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono
essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o
giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è
stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti,
la data e il nome dell'autore, se riportato.
2.
La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato (13/f).
(13/e)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(13/f)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
66.
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in
pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze
aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei
giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome
dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto (13/g).
(13/g)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
67.
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica
sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché
si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore (13/h).
(13/h)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
68.
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale
dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico.
2.
È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3.
Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è
consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale
di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo.
4.
I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art.
181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri.
5.
Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3,
possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3
con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi
diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma
3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto
di difficile reperibilità sul mercato.
6.
È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in
genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore (13/i).
(13/i)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Il presente articolo, in
precedenza, era stato modificato dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.
68-bis.
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori
intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati
dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed
essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di
consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali (13/l).
(13/l)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
69.
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale
non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a)
gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b)
i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2.
Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (13/m).
(13/m)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Il presente articolo, in
precedenza, era stato sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 683 e
modificato dall'art. 3, L. 18 agosto 2000, n. 248.
70.
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e
la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica
o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati
a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre
avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione
dell'equo compenso.
3.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se
si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino
sull'opera riprodotta (13/n).
(13/n)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
71.
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire
in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun
compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo
di lucro (14).
(14)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
71-bis.
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la
riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate
all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto
richiesto dall'handicap.
2.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui
all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al
comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione (14/a).
(14/a)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
71-ter.
1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli
individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali
aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi,
limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e
non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza (14/b).
(14/b)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
71-quater.
1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da
ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo
esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso
determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il comitato di cui all'art. 190 (14/c).
(14/c)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
71-quinquies.
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire
l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità
competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto
svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2.
I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante
la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative
dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli
articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su
espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi
abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del
materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro
utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati
articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3.
I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in
relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4.
Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le
associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In
mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui
all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.
5.
Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica (14/d).
(14/d)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Sezione
II - Riproduzione privata ad uso personale
71-sexies.
1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su
qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente
personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater.
2.
La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e
videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività
di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis,
79 e 80.
3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali
protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è
protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando
l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a
consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (14/e).
(14/e)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
71-septies.
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di
opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di
videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo
71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi,
da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per
gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla
registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti
analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla
registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una
somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2.
Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso
si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale
rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
3.
Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per
fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed
i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di
mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento
il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4.
Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che
il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni (14/f).
(14/f)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Vedi, anche, l'art. 39
dello stesso decreto legislativo.
71-octies.
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di
registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il
cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per
cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
2.
I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro
sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del
comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3.
Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di
registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite
le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta
per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i
produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli
artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o
esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di
cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (14/g).
(14/g)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Sezione
III - Disposizioni comuni
71-nonies.
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra
disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono
essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri
materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei
titolari (14/h).
(14/h)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
71-decies.
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo
si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in
quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo
II-bis (15).
(15)
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato
così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
TITOLO
II
Capo
I - Diritti del produttore di fonogrammi (15/a)
72.
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore
di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni
stabilite dagli articoli che seguono:
a)
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con
qualsiasi processo di duplicazione;
b)
di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto
esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma
effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c)
di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in
qualsiasi forma degli esemplari;
d)
di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico (16).
(15/a)
Rubrica così sostituita prima dall'art. 6, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e
poi dall'art. 10, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(16)
Articolo così sostituito prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e
poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
73.
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o
riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione
a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione
radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il
compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2.
La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità,
sono determinate secondo le norme del regolamento.
3.
Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della
comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a
ciò autorizzati dallo Stato (16/a).
(16/a)
Il presente articolo, già modificato dagli articoli 1 e 2, D.P.R. 14 maggio
1974, n. 490 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1974, n. 273), dall'art. 8, D.Lgs. 16
novembre 1994, n. 685 e dall'art. 5, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, è stato
poi così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
73-bis.
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato
hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art.
73 è effettuata a scopo non di lucro.
2.
Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e
ripartito secondo le norme del regolamento (16/b).
(16/b)
Articolo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
74.
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi,
prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2.
Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali,
in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare
l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se
occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità
dell'utilizzazione (17).
(17)
Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
75.
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e di cinquanta anni dalla
fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente
pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di
cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione (17/a).
(17/a)
Articolo prima modificato dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404 e poi così
sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno
1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e dall'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Vedi,
anche, l'art. 38 dello stesso decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
76.
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non
portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto
applicabili (17/b).
(17/b)
Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
77.
[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato
effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo
le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia
le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio
dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti
gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile
il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione]
(17/c).
(17/c)
Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404 e poi abrogato
dall'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
78.
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume
l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti
da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di
suoni.
2.
È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta
registrazione originale (17/d).
(17/d)
Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Capo
I-bis - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento (18)
78-bis.
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è
soggetta alle disposizioni di cui al presente capo (18/a).
(18)
Il capo I-bis e l'art. 78-bis sono stati inseriti dall'art. 10, D.Lgs. 16
novembre 1994, n. 685.
(18/a)
Il presente articolo, inserito dall'art. 10, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e
modificato dall'art. 8, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno
1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, è stato successivamente così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
78-ter.
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a)
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie
delle proprie realizzazioni;
b)
di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione
non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c)
di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d)
di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2.
La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione.
Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento
è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento (18/b).
(18/b)
Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Capo
II - Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (18/c)
79.
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori,
dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e
degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione
radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a)
di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via
etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b)
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c)
di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d)
di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e)
di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro;
f)
I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare
la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o
per nuove registrazioni.
3.
L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4.
L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5.
La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione (18/d).
(18/c)
Il capo II e l'art. 79 sono stati così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 16
novembre 1994, n. 685.
(18/d)
Il presente articolo già sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 16 novembre 1994, n.
685 e modificato dall'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13
giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, è stato successivamente così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Capo
III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (18/e)
80.
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i
cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano,
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse
tutelate o di dominio pubblico.
2.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il diritto esclusivo di:
a)
autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b)
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c)
autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che
le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di
lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso
di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto
a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso dì
cui all'art. 73-bis;
d)
autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e)
autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso in uno Stato membro;
f)
autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945,
n. 440.
3.
I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico (18/f).
(18/e)
Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
(18/f)
Il presente articolo, già sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 16 novembre 1994, n.
685, modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e dagli articoli 10
e 11, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è
stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
81.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla
comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o
alla loro reputazione (18/g).
Sono
applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per
quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione
del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo
dell'art. 54.
(18/g)
Comma prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi così
sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
82.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono
nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1)
coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
esecutore comprimario;
2)
i direttori dell'orchestra o del coro;
3)
i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o
corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice
accompagnamento (18/h).
(18/h)
Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
83.
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti
nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che
il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro
recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui
supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o
pellicole cinematografiche (18/i).
(18/i)
Articolo prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi
così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
84.
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed
esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente
alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2.
Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di
emissione.
3.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli
artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta utilizzazione economica.
4.
Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali,
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (18/l) (18/m).
(18/l)
Articolo prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, e poi
modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, ed infine nuovamente
sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno
1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(18/m)
L'art. 17, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha
disposto che l'equo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a
decorrere dal 1° gennaio 1998.
85.
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla
esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione,
rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione,
o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione (18/n).
(18/n)
Articolo così sostituito prima dall'art. 16, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e
poi dall'art. 13, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n.
136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
85-bis.
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi
precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di
autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art.
110-bis (18/o).
(18/o)
Aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
Capo
III-bis - Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la
prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore
(18/p)
85-ter.
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza
dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica
al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i
diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto
applicabili.
2.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è
di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione
al pubblico (18/q).
(18/p)
L'art. 14, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha
aggiunto il Capo III-bis e l'art. 85-ter.
(18/q) L'art. 14, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n.
136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,
ha aggiunto il Capo III-bis e l'art. 85-ter.
Capo
III-ter - Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio (18/r)
85-quater.
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica,
in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di
opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e
scientifica.
2.
Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione
critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3.
La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire
dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo
effettuata (18/s).
(18/r)
L'art. 15, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha
aggiunto il Capo III-ter e l'art. 85-quater.
(18/s)
L'art. 15, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha
aggiunto il Capo III-ter e l'art. 85-quater.
85-quinquies.
I termini finali di durata dei diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III,
III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma (18/t).
(18/t)
Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13
giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Capo
IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali
86.
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del
titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo
diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il
bozzetto è stato adoperato.
Capo
V - Diritti relativi alle fotografie
87.
Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita
naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle
pellicole cinematografiche.
Non
sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti
materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
88.
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio
della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del
capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza
pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa,
dei diritti di autore sulla opera riprodotta.
Tuttavia
se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di
impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del
contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La
stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando
si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo
pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la
riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il
Ministro per la cultura popolare (19), con le norme stabilite dal regolamento,
può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza
la fotografia (19/a).
(19)
Ora, il Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del turismo e
dello spettacolo.
(19/a)
Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963.
89.
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti
nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
90.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1)
il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2)
la data dell'anno di produzione della fotografia;
3)
il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora
gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è
considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a
meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
91.
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale
nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo
compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella
riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della
fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La
riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico
interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono
applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (19/a).
(19/a)
Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963.
92.
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della
fotografia.
[Per
le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi
carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di
durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito
dell'opera a termini dell'art. 105] (19/b).
[Il
termine decorre dalla data del deposito stesso] (19/b).
[Sugli
esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi
l'indicazione "riproduzione riservata per quarant'anni"] (19/b) (20).
(19/b)
Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30
gennaio 1979, n. 29).
(19/b)
Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30
gennaio 1979, n. 29).
(19/b)
Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30
gennaio 1979, n. 29).
(20)
Vedi proroga disposta dall'art. 6, D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Capo
VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
Sezione
I - Diritti relativi alle corrispondenze epistolari
93.
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali
e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono
essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del
pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze
epistolari e di epistolari, anche del destinatario (21).
Dopo
la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei
figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i
genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e
dei discendenti fino al quarto grado.
Quando
le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
È
rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
(21)
Vedi, in tema di reati contro la inviolabilità della corrispondenza, gli
articoli 616, 618, 619 e 620 codice penale 1930.
94.
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la
conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o
per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
95.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle
corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di
autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze
ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.
Sezione
II - Diritti relativi al ritratto (22)
96.
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo
seguente.
Dopo
la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo,
terzo e quarto comma dell'art. 93.
(22)
Vedi l'art. 10 c.c. 1942.
97.
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il
ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
98.
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può,
dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere
pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo,
salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Il
nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere
indicato.
Sono
applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
Capo
VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
99.
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che
costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al
diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il
diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto
tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per
esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o
disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno
presso il Ministero della cultura popolare (23) secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Il
diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del
deposito prescritto nel secondo comma (24).
(23)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(24)
Vedi proroga disposta dall'art. 6, D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Capo
VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera,
degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale
100.
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere
riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il
divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da
risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
È
vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che
siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da
individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il
titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può
essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano
decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
101.
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata
con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e
purché se ne citi la fonte.
Sono
considerati atti illeciti:
a)
la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di
informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima
che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e,
comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che
ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le
agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati,
occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e
dell'ora di diramazione;
b)
la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia
da parte di imprese di radiodiffusione.
102.
È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra
altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi,
delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità
di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO
II-bis
Disposizioni
sui diritti del costitutore di una banca di dati (24/a)
Diritti
e obblighi dell'utente
Capo
I - Diritti del costitutore di una banca di dati
102-bis.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b)
estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di
cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c)
reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2.
La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3.
Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o
parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata
e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di
estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4.
Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o
titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o
residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5.
La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società
costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede
sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della
medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6.
Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della
banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data del completamento stesso.
7.
Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima
dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso
comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8.
Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni
sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1,
lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione
del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale
espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della
protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9.
Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti
non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10.
Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi
e forme consentiti dalla legge (24/b).
(24/a)
Il Titolo II-bis con gli artt. 102-bis e 102-ter è stato aggiunto dall'art. 5,
D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto.
(24/b)
Il Titolo II-bis con gli artt. 102-bis e 102-ter è stato aggiunto dall'art. 5,
D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto.
Capo
II - Diritti e obblighi dell'utente
102-ter.
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non
può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto
connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2.
L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al
costitutore della banca di dati.
3.
Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa
per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o
reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e
quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine
effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle
(24/c).
(24/c)
Il Titolo II-bis con gli artt. 102-bis e 102-ter è stato aggiunto dall'art. 5,
D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto.
TITOLO
II-ter
Misure
tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti (24/d)
102-quater.
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di
cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali
protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai
titolari dei diritti.
2.
Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui
l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite
l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione,
quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera
o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per
elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I (24/e).
(24/d)
Il Titolo II-ter, comprendente gli articoli 102-quater e 102-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(24/e)
Il Titolo II-ter, comprendente gli articoli 102-quater e 102-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
102-quinquies.
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai
titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui
all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono
essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2.
Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il
materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti.
Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le
condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice
che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione
(24/f).
(24/f)
Il Titolo II-ter, comprendente gli articoli 102-quater e 102-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
TITOLO
III
Disposizioni
comuni
Capo
I - Registri di pubblicità e deposito delle opere
103.
È istituito presso il Ministero della cultura popolare (24/g) un registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (25) cura la tenuta di un
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In
detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con
la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della
pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla
Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un
registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (25/a).
La
registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del
fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro
sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono
loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle
annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La
tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I
registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e
strumenti informatici (25/a).
(24/g)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura popolare
appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del turismo e dello
spettacolo.
(25)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente legge,
l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore", ovunque
ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli autori ed
editori (SIAE)".
(25/a)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31
dicembre 1992, n. 306, S.O.). L'art. 12 dello stesso D.Lgs. ha, inoltre, così
disposto:
"Art.
12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi,
sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le
caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli
6 e 7 e le relative tariffe".
(25/a)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31
dicembre 1992, n. 306, S.O.). L'art. 12 dello stesso D.Lgs. ha, inoltre, così
disposto:
"Art.
12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi,
sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le
caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli
6 e 7 e le relative tariffe".
104.
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte
interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o
costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli
atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
Le
registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre
leggi speciali.
105.
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di
questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della
cultura popolare (26) un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei
termini (27) e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora
si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la
partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per
canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per
i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (27/a).
Per
le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo
comma dell'art. 92.
(26)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(27)
In merito al termine prescritto per il deposito, vedi la nota all'art. 35 del
regolamento.
(27/a)
Comma così inserito dall'art. 7, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31
dicembre 1992, n. 306, S.O.). Vedi, anche, la nota 25/a.
106.
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di
autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa
legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le
opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
[L'omissione
del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere
contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni
contenute nel titolo medesimo] (28).
Il
Ministro per la cultura popolare (26) può far procedere al sequestro di un
esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme
stabilite dal regolamento.
(28)
Comma abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(26)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo
istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le relative
attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
Capo
II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione
I - Norme generali
107.
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno
nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
108.
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti
gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni
che ne derivano (28/a).
(28/a)
Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 8 marzo 1975, n. 39.
109.
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa
legge.
Tuttavia
la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per
riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di
riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente (3/cost).
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-6 aprile 1994, n. 108 (Gazz.
Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.
110.
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
110-bis.
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di
radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2.
In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di
un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un
terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente
del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3.
La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate
vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (28/b).
(28/b)
Aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e corretto con avviso
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1996, n. 286.
111.
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e
sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché
spettano personalmente all'autore.
Possono
invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi
dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di
procedura civile.
112.
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera
durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse
dello Stato.
113.
L'espropriazione è disposta per decreto reale (29), su proposta del Ministro
per la cultura popolare (30), di concerto con il Ministro per l'educazione
nazionale, sentito il Consiglio di Stato.
Nel
decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità
spettante all'espropriato.
Il
decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che
dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti
espropriati.
(29)
Ora, presidenziale.
(30)
Ora, dal Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
114.
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è
ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le
controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di
competenza dell'Autorità giudiziaria.
Sezione
II - Trasmissione a causa di morte
115.
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando
l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli
eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità
giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni,
che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso
il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il
diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata,
entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La
comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che
seguono.
116.
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è
conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se
i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla
nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione,
l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) (31) con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione,
emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La
stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un
nuovo amministratore.
(31)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
117.
L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non
può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché
l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla
incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti
la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice
civile in materia di comunione (32).
(32)
Vedi l'art. 1109 cod. civ. 1942.
Sezione
III - Contratto di edizione
118.
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del
diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso,
l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei
codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
particolari che seguono.
119.
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che
spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto
e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del
contratto.
Salvo
patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non
possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi
posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel
suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo
pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione
dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è
suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione
di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il
trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal
diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo,
nella stessa categoria di facoltà esclusive.
120.
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono
osservare le norme seguenti:
1)
è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere
che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2)
senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i
contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere
da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3)
se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale
l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere
all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu
fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
121.
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine,
dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata,
l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di
considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso
proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che
l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà, sia
manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se
la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera
incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del
danno.
122.
Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a
termine".
Il
contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di
eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto
completo.
Nel
contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli
esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia
nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei
riguardi del compenso relativo.
Se
mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola
edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il
contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto
di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine,
che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per
edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del
contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di
edizione riguardanti:
enciclopedie,
dizionari;
schizzi,
disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori
di cartografia;
opere
drammatico-musicali e sinfoniche.
In
entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni
nel numero di ristampe che stimi conveniente.
123.
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme
stabilite dal regolamento.
124.
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare
l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro
un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli
deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una
nuova edizione.
Se
l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo
dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine
di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende
risoluto.
L'autore
ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non
sussistono giusti motivi da parte dell'editore.
125.
L'autore è obbligato:
1)
a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che
non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2)
a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del
contratto.
L'autore
ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le
modalità fissate dall'uso.
126.
L'editore è obbligato:
1)
a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o
pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e
secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2)
a pagare all'autore i compensi pattuiti.
127.
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine
fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni,
decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera.
In
mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera
deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.
L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia
giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
È
nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che
contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il
termine di due anni non si applica alle opere collettive.
128.
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o
riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore
ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'Autorità
giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà
del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea
garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una
parte del contenuto del contratto.
Nel
caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera
ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione
o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
129.
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede purché non
ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata
pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla
modificazione.
L'autore
ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve
interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto
di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato
dall'Autorità giudiziaria.
Se
la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione
e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri,
avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera
dell'aggiornatore.
130.
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata,
salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina
degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una
somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari,
enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni,
articoli di giornali o di riviste;
discorsi
o conferenze;
opere
scientifiche;
lavori
di cartografia;
opere
musicali o drammatico-musicali;
opere
delle arti figurative.
Nei
contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente
delle copie vendute.
131.
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo
tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato
dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la
diffusione dell'opera.
132.
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti
acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente
non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla
diffusione dell'opera.
133.
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di
svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve
interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello
ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
134.
I contratti di edizione si estinguono:
1)
per il decorso del termine contrattuale;
2)
per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3)
per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle
norme dell'art. 121;
4)
perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per
effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5)
nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art.
133;
6)
nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della
sezione quinta di questo capo.
135.
(33) Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di
edizione.
Il
contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla
dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale
o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
(33)
Vedi l'art. 83, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Sezione
IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione
136.
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in
pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o
qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo
capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo
patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è
trasferibile ad altri.
137.
L'autore è obbligato:
1)
a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le
stampe;
2)
a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del
contratto.
138.
Il concessionario è obbligato:
1)
a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non
consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del
titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o
riduttore;
2)
a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3)
a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i
direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con
l'autore.
139.
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli artt. 127 e 128,
meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che
viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
140.
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la
richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima
rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte
musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di
chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo
comma dell'articolo 128.
141.
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è
regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla
natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
Sezione
V - Ritiro dell'opera dal commercio
142.
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
spacciare l'opera medesima.
Questo
diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli
effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo
intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della
cultura popolare (34), il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo
nelle forme stabilite dal regolamento (35).
Entro
il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per
opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione
ed il risarcimento del danno.
(34)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(35)
Vedi art. 13 del regolamento.
143.
L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali
invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento
di una indennità a favore degli interessati fissando, la somma dell'indennizzo
e il termine per il pagamento.
L'Autorità
giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su
ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine
indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il
pagamento di una idonea cauzione.
Se
l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di
pieno diritto la efficacia della sentenza.
La
continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o
spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità
giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo
dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e
penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore (36).
(36)
Vedi artt. 156 e seguenti.
Sezione
VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti
figurative
144.
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura,
della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti
originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita
pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale
presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo
originario di alienazione (36/a).
L'organizzatore
della vendita, il venditore e l'acquirente sono tuttavia, ammessi a provare che
tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a
titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore
a quello conseguito nella vendita pubblica.
(36/a)
Comma così modificato dall'art. 6, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30
gennaio 1979, n. 29) entrato in vigore, per effetto del successivo art. 7, il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
145.
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto
ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie
opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche,
ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di
quella immediatamente precedente.
146.
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il
prezzo di vendita sia superiore a lire 1000 per i disegni e le stampe, a lire
5000 per le pitture, a lire 10.000 per le sculture. Esse sono a carico del
proprietario venditore.
147.
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione,
conseguito in qualsiasi vendita non considerata pubblica da questa legge,
raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire
40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di
alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura
del 10 per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario
venditore.
Agli
autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del
concorso delle condizioni previste da questo articolo.
La
percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di
avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da
lui realizzato.
Per
la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo
145.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o
pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della
presente legge.
148.
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano
opere originali anche quelle replicate dall'autore ma non le riproduzioni
comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano
originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
149.
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a)
le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del
R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454 (37), convertito nella L. 5 luglio 1934, n.
1607;
b)
le vendite giudiziarie;
c)
le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d)
le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma
sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e)
le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite
da terzi.
(37)
Recante norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni.
150.
I diritti previsti dagli artt. 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo
la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli
eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice
civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti alla cassa
di previdenza e di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti (38).
Tali
diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua
morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.
(38)
Il sindacato nazionale delle belle arti è stato soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 369.
Alla
Cassa di previdenza e assistenza del predetto sindacato deve oggi, pertanto,
sostituirsi l'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli
scultori, il cui Statuto è stato approvato con D.P. 22 ottobre 1953, n. 1282.
151.
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica, a termini
dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire
50.000 del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire
100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
152.
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così
determinate:
2%
per
aumenti
di
valore
non
eccedenti
L.
10.000
3%
per
aumenti
di
valore
superiori
a
L.
10.000
4%
"
"
"
"
"
"
L.
30.000
5%
"
"
"
"
"
"
L.
50.000
6%
"
"
"
"
"
"
L.
75.000
7%
"
"
"
"
"
"
L.
100.000
8%
"
"
"
"
"
"
L.
125.000
9%
"
"
"
"
"
"
L.
150.000
10%
"
"
"
"
"
"
L.
175.000
153.
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative
contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita
degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli artt. 144 e 145
e di versarne il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori
(39), nel termine stabilito dal regolamento.
Sino
al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la
vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme
prelevate (40).
(39)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
(40)
Vedi, per le sanzioni relative, l'art. 172.
154.
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo
indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente
presiede alla vendita, alla Società italiana degli autori ed editori (41).
Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal
regolamento.
L'eseguita
registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera, salvo impugnativa di
falso (40).
(41)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
(40)
Vedi, per le sanzioni relative, l'art. 172.
155.
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati
con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio
1926, n. 100 (42).
(42)
Recava disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme
giuridiche.
Capo
III - Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione
I - Difese e sanzioni civili
§
1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
156.
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica
a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la
continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la
violazione.
L'azione
è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di
procedura civile.
157.
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di
un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di
un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia,
secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della
rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta
del consenso da esso prestato (43).
Il
Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui
sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo
alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi
provvedimenti di sua competenza.
(43)
Vedi l'art. 14 del regolamento.
158.
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo
stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del
danno.
159.
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere
per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse,
nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro
natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se
una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può
essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può
chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se
l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la
rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il
giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il
danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi
soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in
conto del risarcimento dovutogli.
I
provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
160.
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della
durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o
del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati
risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esser
autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
161.
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione (43/a).
Il
sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di
più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
L'Autorità
giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei
proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le
disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione
in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore (44).
(43/a)
Comma così sostituito dall'art. 4, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(44)
Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31
dicembre 1992, n. 306, S.O.) e poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo
1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).
162.
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di
cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con
l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel
caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del
codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura
civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e
675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento
di merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti
anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti,
offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati
emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia (45).
(45)
Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 18 agosto 2000, n. 248.
163.
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia
disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del
diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3.
Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso
relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione
dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi
per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta
giorni.
4.
Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi
dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione
definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa
da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00 (45/a).
(45/a)
Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 18 agosto 2000, n. 248 e poi
dall'art. 24, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
164.
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno
degli enti di diritto pubblico indicati negli artt. 180 e 184 si osservano le
regole seguenti:
1)
i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le
azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di
mandato bastando che consti della loro qualità;
2)
l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per
la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3)
l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre
funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile (46).
(46)
Numero così sostituito prima dall'art. 7, L. 18 agosto 2000, n. 248 e poi
dall'art. 25, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
165.
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la
cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi
promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.
166.
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che
la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più
giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
167.
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche
essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei
diritti stessi.
§
2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale
168.
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in
quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella
sezione (47) precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti
articoli.
(47)
Recte "paragrafo".
169.
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità
dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo
quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante
aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla
paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
170.
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può
condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o
comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare
detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad
evitare la rimozione o la distruzione.
Sezione
II - Difese e sanzioni penali
171.
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la
multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (48) chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (48/a):
a)
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che
sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari
prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b)
rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od
aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico;
c)
compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d)
riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni
o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente
di produrre o di rappresentare;
e)
[riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi
analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le
riproduzioni così fatte all'estero] (48/b);
f)
in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche
o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
La
pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire
1.000.000 (48/c) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui
non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.
La
violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire (48/d).
(48)
La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n.
603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(48/a)
Alinea così modificato prima dall'art. 9, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz.
Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.) e poi dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n.
248.
(48/b)
Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404 e poi abrogata
dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.
(48/c)
La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n.
603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità della sanzione non può superare lire
10.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(48/d)
Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 248. Vedi, anche, l'art. 26,
comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
171-bis.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il
fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità.
2.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende
o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (48/e).
(48/e)
Il presente articolo, aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518
(Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.) e modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15
marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96) e dall'art. 6, D.Lgs. 6
maggio 1999, n. 169, è stato da ultimo, così sostituito dall'art. 13, L. 18
agosto 2000, n. 248. Vedi, anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
171-ter.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque
a fini di lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b)
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c)
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico
le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (48/cost);
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o
della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato (48/f);
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto;
f-bis)
fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la
prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche
di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle
applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi
tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione
di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (48/g);
h)
abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo
102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde
per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse (48/h).
2.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque:
a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti
in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma
1;
c)
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a)
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del
codice penale;
b)
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a
diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
5.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (49).
(48/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 maggio 2002, n. 209 (Gazz. Uff. 29
maggio 2002, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter comma 1,
lettera c), nel testo modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n.
685 sollevate in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
(48/f)
Lettera così sostituita dall'art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(48/g)
Lettera aggiunta dall'art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(48/h)
Lettera aggiunta dall'art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(49)
Il presente articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e
modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 204 (Gazz. Uff. 24 aprile
1996, n. 96) è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 14, L. 18 agosto
2000, n. 248. Vedi, anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
171-quater.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino
ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque,
abusivamente ed a fini di lucro:
a)
concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore
(49/cost);
b)
esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni
artistiche di cui all'art. 80 (49/a).
(49/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 febbraio 1997, n. 53 (Gazz. Uff. 5
marzo 1997, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 171-quater, lettera a), introdotto dall'art.
18, del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, sollevata in riferimento all'art. 76
della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, lettera d), e 12 della legge
22 febbraio 1994, n. 146.
(49/a)
Aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685. Vedi,
anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
171-quinquies.
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla
concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto
condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad
altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (49/b).
(49/b)
Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 18 agosto 2000, n. 248. Vedi, anche, l'art.
26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
171-sexies.
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia,
l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni
di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
2.
È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti,
ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito
uno dei partecipanti al reato (49/c).
(49/c)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 18 agosto 2000, n. 248. Vedi, anche, l'art.
26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
171-septies.
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a)
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni
dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge (49/d).
(49/d)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 18 agosto 2000, n. 248. Vedi, anche, l'art.
26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
171-octies.
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma
sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da
rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale
servizio.
2.
La pena non e inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità (49/e).
(49/e)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 18 agosto 2000, n. 248. Vedi, anche, l'art.
26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
171-nonies.
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene
accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o,
fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e
171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro
di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1,
e dall'articolo 171-ter, comma 1 (49/f).
(49/f)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 18 agosto 2000, n. 248. Vedi, anche, l'art.
26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
172.
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della
sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 (49/g) (49/h).
Con
la stessa pena è punito chiunque:
a)
esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180
e 183;
b)
non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;
c)
viola le norme degli artt. 175 e 176 (49/i).
[È
punito con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 (49/l) chiunque violi
le norme degli artt. 177 e 178] (49/m) (49/n).
(49/g)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo
della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603,
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(49/h)
Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
(49/i)
Con riferimento alla violazione delle norme di cui agli articoli 175 e 176 sul
diritto demaniale la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n.
689. L'importo della sanzione è stato elevato a lire 4.000.000 dall'art. 1,
D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma,
della stessa legge, nonché dall'art. 8, primo comma, D.L. 30 novembre 1989, n.
332. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689,
l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(49/l)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo
della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603,
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(49/m)
Comma abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.
(49/n)
Vedi, anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
173.
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non
costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi (49/o).
(49/o)
Vedi, anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
174.
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi
parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei
provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160 (49/p).
(49/p)
Vedi, anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
174-bis.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il
prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si
applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto (49/q).
(49/q)
Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248 e successivamente così
sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Vedi, anche, l'art. 26,
comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
174-ter.
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi
di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o
materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere
misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154
e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione
del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2.
In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad
euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale
(49/r).
(49/r)
Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248 e successivamente così
sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Vedi, anche, l'art. 26,
comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
174-quater.
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli
articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)
nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni (49/s).
(49/s)
Articolo aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
174-quinquies.
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti
dalla presente sezione commessi nell'àmbito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,
a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e
postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino
attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti
contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse
per almeno un biennio (49/t).
(49/t)
Articolo aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
TITOLO
IV
Diritto
demaniale
175.
[Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a
pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa
sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta,
esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un
diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi
corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione
o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione,
esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.
L'ammontare
del diritto demaniale (50) è determinato con decreto reale da emanarsi a norma
dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 (51).
La
determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi
staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) (52), secondo le norme del regolamento
(53), sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente
suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni] (53/a) (54).
(50)
Con l'art. 5 della L. 6 febbraio 1942, n. 95, l'ammontare del diritto demaniale
è stato determinato nella misura del cinque per cento.
(51)
Recava disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme
giuridiche.
(52)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
(53)
Vedi l'art. 50 del Regolamento, e l'art. 46 dello Statuto della S.I.A.E.
(53/a)
Vedi l'art. 172.
(54)
Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
176.
[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni
pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di
pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando
i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è
determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o
radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua
forma originale] (53/a) (54).
(53/a)
Vedi l'art. 172.
(54)
Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
177.
[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche
e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto
dall'editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori
scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di
copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è
ridotto al 2 per cento.
Sullo
spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare
del diritto è ridotto alla metà] (53/a) (54/a).
(53/a)
Vedi l'art. 172.
(54/a)
Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.
178.
[Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente,
ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere
contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore (53/a), secondo le
norme del regolamento, e a cura dell'editore.
Il
diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le
norme del regolamento] (53/a) (54/a).
(53/a)
Vedi l'art. 172.
(53/a)
Vedi l'art. 172.
(54/a)
Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.
179.
[La corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 può essere effettuata
globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali
interessate] (54/a).
(54/a)
Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.
TITOLO
V
Enti
di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
180.
L'attività di intermediario (53/a), comunque attuata, sotto ogni forma diretta
o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di
cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è
riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
(55) (53) (54/b).
Tale
attività è esercitata per effettuare:
1)
la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e
autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2)
la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3)
la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività
dell'ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in
quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La
suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore,
ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti
loro riconosciuti da questa legge.
Nella
ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte
deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della
ripartizione sono determinate dal regolamento.
Quando,
però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a
percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani
domiciliati o residenti nel regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti
italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo,
alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è
conferito alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (55) il potere
di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei
suoi successori o aventi causa.
I
proventi di cui al precedente comma riscossi alla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) (55), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo
termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati
alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (55/a), per scopi di
assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
(53/a)
Vedi l'art. 172.
(55)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
(53)
Vedi l'art. 50 del Regolamento, e l'art. 46 dello Statuto della S.I.A.E.
(54/b)
Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
(55)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
(55)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
(55/a)
Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
180-bis.
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato
dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi
esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i
detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori
agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti
interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva
appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attività, gli altri diritti connessi.
2.
Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della
stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei
propri associati.
3.
I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine
di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro
opera o altro elemento protetto.
4.
Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1
per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di
diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (56).
(56)
Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
181.
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli
da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed
editori (55) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle
opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente
può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di
accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
(55)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
181-bis.
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della
tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da
parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione.
3.
Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel
regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la
legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4.
I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati
da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la
facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo
il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le
spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la
loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore (56/a).
5.
Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome
dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al
richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,
l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al
comma 4.
7.
Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che
l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8.
Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno (56/b).
(56/a)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11 luglio
2001, n. 338. Con D.P.C.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2002, n. 17)
è stata stabilita in 0,0310 euro per ciascun contrassegno, la misura delle
spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente il
servizio di contrassegnatura svolto dalla SIAE ai sensi di quanto disposto dal
presente comma. Tale misura è ridotta a euro 0,0181 se il contrassegno è
apposto su supporti distribuiti gratuitamente, ovvero in abbinamento editoriale
a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente
praticato. I predetti importi, da corrispondere alla SIAE, si riferiscono a
tutta l'attività svolta dall'ente medesimo in materia di apposizione del
contrassegno, ivi inclusa quella ispettiva e di gestione amministrativa ed
informatica dei dati.
(56/b)
Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 18 agosto 2000, n. 248.
181-ter.
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e
le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di
pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla
Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui
all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e
quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni (56/c).
(56/c)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.
182.
[L'Ente italiano per il diritto di autore (56/d) è sottoposto alla vigilanza
del Ministero della cultura popolare (57), secondo le norme del regolamento.
Il
suo statuto è approvato con decreto reale (58), su proposta del Ministro per la
cultura popolare (59), di concerto con quelli per gli affari esteri, per
l'Africa italiana (60), per la grazia e giustizia, per le finanze e per
l'educazione nazionale] (61).
(56/d)
Ora, Società italiana degli autori ed editori.
(57)
Ora, della Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23,
secondo comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(58)
Ora, del Presidente della Repubblica.
(59)
Ora, del Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23,
secondo comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(60)
Il Ministro per l'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953, n.
430.
(61)
Articolo soppresso dall'art. 7, comma 8, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'àmbito delle rispettive
competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a)
sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b)
sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c)
sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in
qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d)
sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio
ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
d-bis)
sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e
dei supporti di cui all'art. 71-septies (61/a).
2.
La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del
comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed
agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le
attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti
e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di
registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali
non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi
commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato
dall'autorità giudiziaria (61/b) (61/c).
(61/a)
Lettera aggiunta dall'art. 31, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(61/b)
Comma così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(61/c)
Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 agosto 2000, n. 248.
182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge,
compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di
polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e
seguenti del codice di procedura penale (61/d).
(61/d)
Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 agosto 2000, n. 248.
183.
L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le
imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane (62), è
sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare
(63), secondo le norme del regolamento.
A
tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di
morte.
Vi
sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio
della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della
cultura popolare (63), secondo le norme del regolamento.
(62)
Vedi art. 172.
(63)
Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo.
(63)
Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo.
184.
Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali,
deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali,
il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero
della cultura popolare (63) con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'Ente
italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono
demandate dal suo statuto.
All'Ente
italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'art. 182
(64).
(63)
Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo.
(64)
L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) fu costituito con R.D.L. 18
febbraio 1937, n. 456, convertito in legge dalla L. 17 giugno 1937, n. 1250.
A
tale decreto furono apportate modificazioni con D.Lgs.C.P.S. 11 maggio 1947, n.
382, recante in allegato il nuovo statuto dell'Ente, sostituito a quello
annesso al suddetto R.D.L. del 1937. Successivamente, con D.P.R. 5 luglio 1968
(Gazz. Uff. 28 settembre 1968, n. 247) l'Ente italiano per gli scambi teatrali
è stato incorporato nell'Ente teatrale italiano (E.T.I.), ai sensi dell'art. 1,
L. 4 dicembre 1956, n. 1404.
TITOLO
VI
Sfera
di applicazione della legge
185.
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque
pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.
Si
applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di
protezione indicate per la prima volta in Italia.
Può
essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di
protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni
previste negli articoli seguenti.
186.
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se
le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di
trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di
fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti (65).
Salve
le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità
prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di
fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta
qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo
stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione (65/a).
(65)
In merito alle disposizioni di cui agli artt. 186, secondo comma, 187, 188 e
189, secondo comma, vedi l'articolo unico (che qui si riporta) del D.Lgs.C.P.S.
23 agosto 1946, n. 82 (Gazz. Uff. 12 settembre 1946, n. 206):
"Articolo
unico. - L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma
secondo, 187, 188 e 189 comma secondo, della L. 22 aprile 1941, n. 633, è
sospesa.
Qualora
non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189
primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a
condizione di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni
internazionali.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".
(65/a)
Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
187.
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non
rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono
della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è
cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una
protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se
lo straniero, è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma
precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la
prima volta (66).
(66)
In merito alle disposizioni di cui agli artt. 186, secondo comma, 187, 188 e
189, secondo comma, vedi l'articolo unico (che qui si riporta) del D.Lgs.C.P.S.
23 agosto 1946, n. 82 (Gazz. Uff. 12 settembre 1946, n. 206):
"Articolo
unico. - L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma
secondo, 187, 188 e 189 comma secondo, della L. 22 aprile 1941, n. 633, è
sospesa.
Qualora
non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189
primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a
condizione di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni
internazionali.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".
188.
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata
con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio
1926, n. 100 (67).
La
durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere
quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.
Se
la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di
licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma
equivalente.
Se
la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di
copie dell'opera o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta
in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.
Il
decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera allo
adempimento di altre particolari formalità o condizioni (68).
(67)
Recava disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme
giuridiche.
(68)
In merito alle disposizioni di cui agli artt. 186, secondo comma, 187, 188 e
189, secondo comma, vedi l'articolo unico (che qui si riporta) del D.Lgs.C.P.S.
23 agosto 1946, n. 82 (Gazz. Uff. 12 settembre 1946, n. 206):
"Articolo
unico. - L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma
secondo, 187, 188 e 189 comma secondo, della L. 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa.
Qualora
non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189
primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a
condizione di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".
189.
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco
fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o
artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si
tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi
nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In
difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti
o prodotti, le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188 (68).
(68)
In merito alle disposizioni di cui agli artt. 186, secondo comma, 187, 188 e
189, secondo comma, vedi l'articolo unico (che qui si riporta) del D.Lgs.C.P.S.
23 agosto 1946, n. 82 (Gazz. Uff. 12 settembre 1946, n. 206):
"Articolo
unico. - L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma
secondo, 187, 188 e 189 comma secondo, della L. 22 aprile 1941, n. 633, è
sospesa.
Qualora
non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189
primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a
condizione di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni
internazionali.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".
TITOLO
VII
Comitato
consultivo permanente per il diritto di autore
190.
È istituito presso il Ministero della cultura popolare (69) un comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
Il
comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad
esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare (70) o quando sia prescritto da speciali
disposizioni.
Il
Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, comma 4 (70/a).
(69)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.
Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è stato
soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(70)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(70/a)
Comma aggiunto dall'art. 33, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
191.
Il comitato è composto:
a)
di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare (70);
b)
dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello
spettacolo e della carta e stampa (71);
c)
di un rappresentante del p.n.f. (72);
d)
di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana
(73), di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni (74), e di due
rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
e)
dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa
italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero
della cultura popolare (75) e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria
scientifica ed artistica;
f)
dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli
industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette
particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un
rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato
dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo (71);
g)
del presidente della Società degli autori ed editori (SIAE) (76);
h)
di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la
cultura popolare (70).
I
membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura
popolare (70) e durano in carica un quadriennio.
(70)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(71)
Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23
novembre 1944, n. 369.
(72)
Il P.N.F. è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.
(73)
Il Ministero dell'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953, n.
430.
(74)
Ora, Ministero dell'industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e
D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377).
(75)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.
Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è stato
soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(71)
Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23
novembre 1944, n. 369.
(76)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
(70)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(70)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
192.
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal
Ministro per la cultura popolare (70) ed in via straordinaria tutte le volte
che ne sarà richiesto dal ministro (70) stesso.
(70)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
(70)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
193.
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni
speciali.
Partecipano
all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono
costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la
commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in
materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h),
ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque
scelto tra i rappresentanti dei Ministeri (76/a).
Il
Ministro per la cultura popolare (70), su proposta del presidente del comitato,
può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente
competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
(76/a)
Comma così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(70)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura
popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
194.
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria,
scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare (69).
(69)
Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo
comma.
Al
riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso
con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un
Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di
quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407,
modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e
turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è
stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con
D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta
dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissariato per il
turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.
Con
D.Lgs.P. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e
spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e
spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo,
quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle
spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici
tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959,
n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono
stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello
spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le
relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Pertanto,
le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura popolare
appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del turismo e dello
spettacolo.
194-bis.
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4,
sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato
di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato
nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla
controparte.
2.
La richiesta deve precisare:
a)
il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla
procedura;
b)
l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3.
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora
non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione
predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il
presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4.
Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta
per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
6.
Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti
il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento
tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7.
La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
8.
Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale
è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione
del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo
o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il
termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile (76/b).
(76/b)
Articolo aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
195.
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata
di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO
VIII
Disposizioni
generali transitorie e finali
196.
È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati
per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e
seguenti di questa legge.
Nei
riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o
di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia
o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come
equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
197.
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti
alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.
198.
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare (77) è stanziata,
in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui
questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del
diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite
dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle
associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
(77)
Ora, del Ministero del tesoro. Con l'art. 1, L. 21 maggio 1951, n. 391, la
somma annua da devolvere a favore delle casse di assistenza e di previdenza
degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198, è stata
elevata a lire quindicimilioni a partire dall'esercizio finanziario 1950/51.
Con l'art. 1, L. 7 aprile 1954, n. 100, il predetto stanziamento annuale è
stato aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952/53 di venti
milioni di lire, per corrispondere un contributo di pari importo alla Casa di
riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano. Con l'art. 1, L. 20 dicembre
1954, n. 1227, la somma annua è stata elevata, a partire dall'esercizio
finanziario 1954/55, a lire sessanta milioni, fermo rimanendo l'aumento di lire
venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per
musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano. Infine, con l'art. 1, L. 16
aprile 1973, n. 198 (Gazz. Uff. 16 maggio 1973, n. 125, la somma annua è stata
elevata, a partire dall'esercizio finanziario 1972, a lire 160 milioni, ferme
restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100 e 23 dicembre 1962,
n. 1572, relative al contributo in favore della Casa di riposo per musicisti
"Giuseppe Verdi" di Milano.
199.
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo
l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono
pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti
fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle
disposizioni vigenti.
199-bis.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati
prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i
diritti acquisiti anteriormente a tale data (77/a).
(77/a)
Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre
1992, n. 306, S.O.).
200.
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni
attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente
del collegio davanti al quale pende la lite.
201.
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della
entrata in vigore di questa legge che vengono sottoposti per la prima volta
all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità
devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal
regolamento.
202.
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti
nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
203.
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il
diritto esclusivo di televisione (78).
Finché
non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la
televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto
applicabili.
(78)
Non sono state emanate norme sull'argomento.
204.
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori
ed editori assume la denominazione di Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) (79).
(79)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".
205.
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del
R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore
e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
Sono
altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del
R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti
dell'industria fonografica e la L. 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del
R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la
radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o
disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa
legge.
206.
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per
la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette
sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire
40.000 (80).
La
presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale
dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa (81).
Entro
lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto (82) della Società
italiana degli autori ed editori (79).
(80)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo
della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603,
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(81)
Il regolamento è stato approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 (Gazz. Uff. 3
dicembre 1942, n. 286). Legge e regolamento sono, pertanto, entrati in vigore
il 18 dicembre 1942.
(82)
Lo Statuto, approvato con D.P.R. 20 ottobre 1962, n. 1842.
(79)
L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente
legge, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore",
ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione "Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)".