D.Lgs. 30-4-1992 n.
285
Nuovo codice della strada (n.d.r.: Testo in vigore fino al 29
giugno 2003).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Premessa
1. Princìpi generali.
2. Definizione e classificazione delle strade.
3. Definizioni stradali e di traffico.
4. Delimitazione del centro abitato.
5. Regolamentazione della circolazione in generale.
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
8. Circolazione nelle piccole isole.
9. Competizioni sportive su strada.
10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità.
11. Servizi di polizia stradale.
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
15. Atti vietati.
16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati.
17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
19. Distanze di sicurezza dalle strade.
20. Occupazione della sede stradale.
21. Opere, depositi e cantieri stradali.
22. Accessi e diramazioni.
23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
24. Pertinenze delle strade.
25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
29. Piantagioni e siepi.
30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
31. Manutenzione delle ripe.
32. Condotta delle acque.
33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
35. Competenze.
36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extraurbana.
37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
38. Segnaletica stradale.
39. Segnali verticali.
40. Segnali orizzontali.
41. Segnali luminosi.
42. Segnali complementari.
43. Segnalazioni degli agenti del traffico.
44. Passaggi a livello.
45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni.
46. Nozione di veicolo.
47. Classificazione dei veicoli.
48. Veicoli a braccia.
49. Veicoli a trazione animale.
50. Velocipedi.
51. Slitte.
52. Ciclomotori.
53. Motoveicoli.
54. Autoveicoli.
55. Filoveicoli.
56. Rimorchi.
57. Macchine agricole.
58. Macchine operatrici.
59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
61. Sagoma limite.
62. Massa limite.
63. Traino veicoli.
64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e
delle slitte.
65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
66. Cerchioni alle ruote.
67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi.
69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con
slitte.
71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi.
72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.
74. Dati di identificazione.
75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione.
76. Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità.
77. Controlli di conformità al tipo omologato.
78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in
circolazione.
80. Revisioni.
81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
82. Destinazione ed uso dei veicoli.
83. Uso proprio.
84. Locazione senza conducente.
85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
87. Servizio di linea per trasporto di persone.
88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
89. Servizio di linea per trasporto di cose.
90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e
vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di
circolazione.
96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica.
97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
98. Circolazione di prova.
99. Foglio di via.
100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi.
101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle
targhe.
102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di
targa.
103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi.
104. Sagome e masse limite delle macchine agricole.
105. Traino di macchine agricole.
106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle
macchine agricole.
107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole.
108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.
109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine
agricole.
110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.
112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
113. Targhe delle macchine agricole.
114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.
115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di
animali.
116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e autoveicoli.
117. Limitazioni nella guida.
118. Patente e certificato di idoneità per la guida di
filoveicoli.
119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida.
120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di
guida.
121. Esame di idoneità.
122. Esercitazioni di guida.
123. Autoscuole.
124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
125. Validità della patente di guida.
126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
127. Permesso provvisorio di guida.
128. Revisione della patente di guida.
129. Sospensione della patente di guida.
130. Revoca della patente di guida.
131. Agenti diplomatici esteri.
132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e
da Stati della Comunità europea.
137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e permessi internazionali di guida.
138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.
139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio di
polizia stradale.
140. Principio informatore della circolazione.
141. Velocità.
142. Limiti di velocità.
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
145. Precedenza.
146. Violazione della segnaletica stradale.
147. Comportamento ai passaggi a livello.
148. Sorpasso.
149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di
montagna.
151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
155. Limitazione dei rumori.
156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
159. Rimozione e blocco dei veicoli.
160. Sosta degli animali.
161. Ingombro della carreggiata.
162. Segnalazione di veicolo fermo.
163. Convogli militari, cortei e simili.
164. Sistemazione del carico sui veicoli.
165. Traino di veicoli in avaria.
166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due
ruote.
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote.
172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose.
175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali.
176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali.
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.
178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli
non muniti di cronotachigrafo.
179. Cronotachigrafo.
180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
182. Circolazione dei velocipedi.
183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide.
189. Comportamento in caso di incidente.
190. Comportamento dei pedoni.
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
194. Disposizioni di carattere generale.
195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
196. Principio di solidarietà.
197. Concorso di persone nella violazione.
198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie.
199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
201. Notificazione delle violazioni.
202. Pagamento in misura ridotta.
203. Ricorso al prefetto.
204. Provvedimenti del prefetto.
205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
209. Prescrizione.
210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie in generale.
211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata
attività.
213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della
confisca amministrativa.
214. Fermo amministrativo del veicolo.
215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,
della targa o della patente di guida.
217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione.
218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
219. Revoca della patente di guida.
220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente
codice.
221. Connessione obiettiva con un reato.
222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente .
225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
229. Attuazione di direttive comunitarie.
230. Educazione stradale.
231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione.
233. Norme transitorie relative al titolo I.
234. Norme transitorie relative al titolo II.
235. Norme transitorie relative al titolo III.
236. Norme transitorie relative al titolo IV.
237. Norme transitorie relative al titolo V.
238. Norme transitorie relative al titolo VI.
239. Norme transitorie relative al titolo VII.
240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(2) Ai sensi dell'art. 195, comma terzo, del presente decreto, la
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata
aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M.
20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre
1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz.
Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) e con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30
dicembre 2002, n. 304). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo
2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività
di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana,
all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10,
comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile
1997, n. 86; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;
Circ. 26 settembre 2002, n. 152;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059;
Circ. 3 marzo 1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio
1997, n. 3816; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n.
6372/97; Circ. 24 febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2
agosto 1999, n. 579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n.
1542; Circ. 1 marzo 2001, n. 1558;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio
1996, n. 1/96; Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96;
Circ. 2 febbraio 1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo
1996, n. 32/96; Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96;
Circ. 20 maggio 1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno
1996, n. 86/96; Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96;
Circ. 27 giugno 1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27
settembre 1996, n. 126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio
1997, n. 4/97; Circ. 22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97;
Circ. 7 febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13
marzo 1997, n. 24/97; Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n.
45/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio
1997, n. 53/97; Circ. 25 giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97;
Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22
luglio 1997, n. 84/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre
1997, n. 92/97; Circ. 17 settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n.
97/97; Circ. 4 novembre 1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97;
Circ. 3 dicembre 1997, n. 128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT;
Circ. 17 dicembre 1997, n. 135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23
dicembre 1997, n. 141/97; Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio
1998, n. 3/98; Circ. 14 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98;
Lett.Circ. 20 gennaio 1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ.
12 febbraio 1998, n. 19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998,
n. 32/98; Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n.
726/4240/0; Circ. 29 aprile 1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98;
Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98; Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio
1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98;
Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98; Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30
settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13 ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18
dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8 gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28
gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio 1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12
febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo
1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 9906/4630; Circ. 6 maggio 1999,
n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999, n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999,
n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ. 20 maggio 1999, n. 29/99; Circ.
28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT; Circ. 6
settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n. 48/99; Circ. 28 settembre
1999, n. 50/99; Lett.Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT; Circ. 16 novembre
1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT; Circ. 2 dicembre
1999, n. A30-MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT; Circ. 15 dicembre
1999, n. A33/99/MOT;Circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT; Circ. 4 gennaio 2000,
n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT; Circ. 18 gennaio 2000,
n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT; Lett.Circ. 29 febbraio
2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo
2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30 marzo
2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT; Circ. 21 aprile
2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 16 giugno
2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT; Circ. 14 luglio
2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2; Lett.Circ. 7
agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre 2000, n. 7938/604; Circ. 11
ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; Circ.
8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre 2000, n. B73/2000/MOT; Circ.
27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT;
Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT;
Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT; Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n.
50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3; Lett.Circ. 13 febbraio 2001,
n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. Lett.Circ. 8 marzo
2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio 2001, n. 0015/UT60/C1/CG;
Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno 2001, n. 489/M340/2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile
1997, n. 6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;
- Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001,
n. 2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n.
2/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1997, n.
300/A/23657/144/5/20/5; Circ. 10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47;
Circ. 28 luglio 1998, n. 300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n.
300/A/55805/116/1; Circ. 6 febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12
dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ.
13 marzo 1999, n. 28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n.
99; Circ. 22 dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ.
17 gennaio 2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9;
Lett.Circ. 31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n.
20; Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n.
42; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n.
300/A/22255/101/3/3/9; Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30
gennaio 2001, n. M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 13
aprile 2001, n. 24;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n.
169; Circ. 14 aprile 1997, n. 248;
- Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n.
DPV.U07/LD1.G.14/147;
- Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ.
12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio
1998, n. 122/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E;
Circ. 17 maggio 2000, n. 97/E;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto
2001, n. 1817/M330; Circ. 2 maggio 2002, n. 1668/MOT2/C; Ris. 25 febbraio 2002,
n. 1098/60G1/MOT6.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico
denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30
settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri
interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della
Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in
data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle
osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3,
della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del
Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati
in data 1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle
foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Princìpi generali.
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al
principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale
gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio
energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici
della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica
i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di
massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
2. Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di
accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso,
con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti
opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e
di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali
esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di
strade.
4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali»,
«provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari
delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e
denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della
regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con
quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero
costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d)
allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono
traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di
carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le
sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la
stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o
con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la
collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati
i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano
centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate,
nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e
con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così
classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto
dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie
di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici
e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati
nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377 (3), emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 (4),
in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale (5).
(3) .
(4) .
(5) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.).
3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché
per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere
assimilati ai velocipedi.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro
lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si
intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree
di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni,
dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto
approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada
è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso
di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti
ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed,
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento,
sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano
basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di
limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può
essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei
proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e
simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e
comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente
al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti
veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico
dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una
linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della
strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una
apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul
terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli
assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di
via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi
nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento
nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico (6).
(6) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.).
4. Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione
del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.
5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e
agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art.
2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei
lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave
pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare
territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa
(7).
(7) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.).
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di
carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori
pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni ed eventuali deroghe (7/a).
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando,
quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o
ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con
i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con
altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti
possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente,
che può revocare gli stessi.
7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e
nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade
interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità
alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per
esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla
classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la
precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione
di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio
decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota
con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario
della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla
strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la
precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si
tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora
l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei
lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Se la
violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di
cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 343,35 a
euro 1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55; qualora la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la
violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine
del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è
stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione,
provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare
la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a
sei mesi (8).
(7/a) Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale di cui al presente comma sono state fissate, per l'anno
2000, con D.M. 30 novembre 1999, per l'anno 2001, con D.M. 18 dicembre 2000 per
l'anno 2002, con D.M. 5 dicembre 2001 e, per l'anno 2003, con D.M. 17 dicembre
2002.
(8) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si
è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e
di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi
delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (8/a);
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di
strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del
traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una
determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la
precedenza a chi circola su quest'ultima (9);
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di
soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi
di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a
servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore
20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono
di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati
nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del
comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di
carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per
accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei
casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o
impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di
controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare
la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f),
su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve
riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo
non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a
traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano
esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del
sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico,
di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al
pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi
di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie
dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre
zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà
di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli
privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 e la sanzione stessa è
applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione (10).
(8/a) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera è
stata emanata la Dir.Min. 7 luglio 1998 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175).
(9) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff.
13 febbraio 1993, n. 36.
(10) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si
è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente
intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso
movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni
previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 (11) (11/a).
(11) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 6, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.).
(11/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
9. Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale
(11/b). Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli
a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade
che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
gare sono subordinate (11/c).
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono
essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (11/d).
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere
del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da
svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle
stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del
C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano
i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il
percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità
alle norme tecnico sportive della federazione di competenza (11/e).
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni
previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta
giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al
rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative,
effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità,
si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media
eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e
80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti (11/f).
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta
giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (11/g).
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione
è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente
(11/h).
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può
essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta
la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura
di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative
prescrizioni (11/i).
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di
abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi
del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è
rilasciata dal Ministero dell'interno (11/l).
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma
6-ter (11/m).
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione
del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato,
dell'articolo 7, comma 1 (11/n).
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni
caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(11/o).
8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da
euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a
qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti (11/p).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a
cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, se si
tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva
con veicoli a motore (11/q).
(11/b) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(11/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/d) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/e) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/f) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/g) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/h) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/i) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/l) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il Provv. 27 novembre 2002.
(11/m) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/n) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/o) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/p) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11/q) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità.
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di
marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art.
62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre
cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano
superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti
siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può
essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici
autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o
dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo
62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per
gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse
per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38
tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli
isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a
108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di
massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico
pezzo indivisibile (11/r).
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con
sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa
dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a
l,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli
isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da
corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque
subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I
proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti
proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i
veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra
sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34,
aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo (12).
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite
in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma
del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di
circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i
limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le
dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e
dall'articolo 62 (12/a);
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti
di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (12/b);
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole (12/c).
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i
limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità
delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella
disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per
la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (12/d).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il
12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere
anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o
costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a
condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4 (12/e);
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter),
quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4 (12/f).
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto
del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di
oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che
siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4 (12/g).
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non
sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque
i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando
quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse
segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a),
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista
per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere
imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o
tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia
prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad
avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le
prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale
è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla
distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere
determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della
strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici
preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai
limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali
eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (12/h).
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto
della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non
eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62,
quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo
itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite
dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I
predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione
elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano
un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di
corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese
autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed
è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese
le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto
eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o
della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige
l'esonero dall'obbligo della scorta (12/i).
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero
violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non
prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati,
ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica,
nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di
cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al
comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 687,75 a euro 2.754,15 (12/l).
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla
stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza
rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18,
ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o
con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (12/m).
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo
l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse
da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle
rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il
provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di
cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica
di mezzo d'opera (12/n).
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione
di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a
carico del solo conducente del veicolo (12/o).
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta
giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a
due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel
caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di
massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione
di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di
oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di
cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di
sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione
di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2
per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la
prescrizione dell'obbligo della scorta (12/p) (12/cost).
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non
si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed
alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in
un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al
fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il
relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite
non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi (12/q).
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non
può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il
carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse.
L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione,
provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo
e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati,
ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (12/r).
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica
non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 343,35 a euro 1.376,55. Ove in un periodo di due anni il medesimo
soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi
della sezione II del capo I del titolo VI (12/s).
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è
data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da
parte degli enti di cui al comma 6 (12/t).
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (13).
(11/r) Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L. 23 dicembre
1997, n. 454, e, successivamente, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(12) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454, e
successivamente così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(12/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997,
n. 1.
(12/b) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(12/c) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(12/d) Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(12/e) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(12/f) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(12/g) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(12/h) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(12/i) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1997, n. 48.
(12/l) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(12/m) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(12/n) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(12/o) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(12/p) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-26 giugno
2002, n. 288 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, comma 24, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte
dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(12/q) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(12/r) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(12/s) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(12/t) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(13) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 7, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si
è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 21
aprile 1995, n. 117, come modificato dall'art. 4, D.L. 28 giugno 1995, n. 251
il quale ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a partire dal 31 gennaio 1996.
11. Servizi di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri
abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura
assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono,
inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione
secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse
sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti
dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art.
6, comma 7 (14).
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di
apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
(14) Lettera aggiunta, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
TITOLO II
Della costruzione e tutela delle strade
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un
anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la
costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e
servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono
essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto
dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le
norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico
sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del
Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge (14/a).
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le
strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata
in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al
comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma
2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero
sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (14/b).
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi
enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro
competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze
secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori
pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il
Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche
gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale (14/c).
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità
temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti
dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero
territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché
comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i
vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente
articolo e nei relativi decreti (15).
(14/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
D.M. 5 novembre 2001.
(14/b) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19
ottobre 1998, n. 366.
(14/c) Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto
delle strade sono state stabilite con D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 7 gennaio
2002, n. 5, S.O.).
(15) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 9, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.).
14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti,
nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi
ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali
degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (15/a).
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal
concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune
(16).
(15/a) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(16) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
15. Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare
la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di
qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a),
b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c),
d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (16/a).
(16/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati.
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati,
alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade
vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i
divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le
aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o
trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di
visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto
di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite
nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di
strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (17) (17/a).
(17) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 11, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(17/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi
tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le
norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 343,35 a euro 1.376,55.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (17/a).
(17/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine
stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel
regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze
stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario,
la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare
alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di
minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque
ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo
visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (17/a).
(17/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
19. Distanze di sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri
a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di
stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la
regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni
di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (17/a).
(17/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli,
baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della
carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un
itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla
circolazione (17/b).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche
a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle
fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti
di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da
parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad
un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi
a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (17/c).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di
rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (18) (18/a).
(17/b) Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(17/c) Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(18) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 12, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(18/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
21. Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché
sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a
rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori
esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai
mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori,
nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le
modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle
del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75
a euro 2.754,15.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate,
a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI (18/a).
(18/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
22. Accessi e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla
strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a
uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di
cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione
dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi
nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di
impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché
in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le
caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli
accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la
circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per
l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade
parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle
opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio
decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni,
nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso
che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario,
oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere
regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55 (18/b).
(18/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali
reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare
confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo
visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente
pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle
persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che
possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni
canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla
prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia
escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella
guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'àmbito e in prossimità di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di
edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli
e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo
le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte
dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno
dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando
siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente
articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce
di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F),
per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la
facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle
aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e
sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione
dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle
condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici (18/bb).
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le
norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle
strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento.
Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il
regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il
raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui
ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario
della strada (18/c) (19).
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio
o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con
quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore
della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi
di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre
dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo
pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore
della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del
suolo (19/a).
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne
di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi
ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di
esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio.
Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma
13-bis (19/b).
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo
demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade,
o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le
disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che
emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge (19/c).
(18/bb) Periodo aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(18/c) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(19) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 13, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente il comma 13 è stato così sostituito dall'art.
30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(19/a) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(19/b) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(19/c) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
24. Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze
di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque
destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo
al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono
determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente
proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino
la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a
soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento (20).
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26,
o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di
cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 343,35 a euro 1.376,55.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al
comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva
non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7 (18/c).
(20) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 14, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(18/c) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi,
teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o
con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà
stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate
in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la
circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce
di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art.
26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare
pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso
della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione
o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione
ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI (18/c).
(18/c) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o
dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;
l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto
se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo
sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (21).
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque
destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o
relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono
autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre
soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il
Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario
della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro
della difesa.
(21) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 15, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade
statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di
strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con
il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di
concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma
1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della
strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica
e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei
terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle
opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali
esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso,
nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale,
senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito
termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in
annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione
costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante
dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente
ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei
lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o
copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari,
ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o
accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è
definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a
carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (21/a).
(21/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di
funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione
di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei
servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le
condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si
tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono
comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel
regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (22).
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda
necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione
dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai
soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto
è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per
l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando
i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato,
il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere
le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (22).
(22) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 16, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(22) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 16, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
29. Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi
in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare
i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla
distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a
rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (22/a).
(22/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le
strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei
fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la
diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo
le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a
sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se
hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la
costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le
strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente
della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere
e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove
strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico
dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale
riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai
commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55 (22/a).
(22/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
31. Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di
cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e
della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro
materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie
opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie
spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (22/a).
(22/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
32. Condotta delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la
manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati
da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di
costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la
condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere
d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie
per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima
possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo
le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di
concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la
sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo
che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e
le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o
pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi
diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi
l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui
ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio,
addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati
nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20
(22/b) .
(22/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità
del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale
e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti
di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o
possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui
canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in
ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente
proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada
interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in
località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di
provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e
con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o
utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per
dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico
dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari,
possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 (22/b).
(22/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante
l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa
di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa
durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale
applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata
insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture (23).
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Se non è stato corrisposto l'indennizzo
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive
modificazioni, a carico del proprietario (22/b).
(23) L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che, a
decorrere dall'anno 2001, cessano i trasferimenti delle somme di cui al
presente comma.
(22/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
35. Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza,
su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle
quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i
criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti
proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi
previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con
propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice
alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri
decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei
lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi
1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori
pubblici di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia
funzionale ed operativa.
36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino,
anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati
per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche
derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni
interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero
dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per
la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade
interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico
delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della
città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i
tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il
ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di
regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento
della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire
modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il
sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma
3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per
l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo
stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico veicolare deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i
problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano
urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24).
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità
indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24),
convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche
statali, interessate.
8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo
degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di
cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei
piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio
Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo
stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro
un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione (25).
(24) .
(24) .
(25) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 17, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 31 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è
stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione di contributi
finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico
urbano o per la redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare
tutti i comuni italiani. Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001,
n. 123) è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi finanziari
per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale
nell'àmbito dei piani urbani del traffico.
37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle
strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti
proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente
segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai
posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la
manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori
pubblici, che decide in merito.
38. Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre
regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a
mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali
orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui
all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per
imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto
dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre
regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la
segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati
alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o
superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il
significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento,
apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di
impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni
singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del
significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali
sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla
circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri
di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche
parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è
stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul
retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal
regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o
prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà
privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico
l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere
conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade
di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con
modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare
per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia
diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che
facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori
pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel
termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori
pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese
relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146 (25/a).
(25/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
39. Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne
indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento
prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e
limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la
individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica
il comma 13 dell'art. 38.
40. Segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio
di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza,
indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le
discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di
quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le
prescrizioni semaforiche o il segnale di «fermarsi e dare precedenza» o il
segnale di «passaggio a livello» ovvero un segnale manuale del personale che
espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per
rispettare il segnale «dare precedenza».
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali
orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano
rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata
una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo
dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che
debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per
il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli
nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.
Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle
persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono
essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità
degli attraversamenti stessi.
41. Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di
forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di
freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente
ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di
un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere
dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori
sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento
pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento
di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul
marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce
verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma
di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente
ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono
rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di
impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco
sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e
da specifiche normative (26).
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli
possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica
verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area
di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare
prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la
precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via
libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli
provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale
vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al
comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione
della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente
sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di
intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli
non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i
veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento
pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le
indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o
quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai
soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o
dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi
alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il
ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla
possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il
passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di
attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o
rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento
dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i
ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la
corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di
freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque
dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche
quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma
1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con
particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il
conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare
prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano
accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui
dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener
conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie
situazioni segnalate.
(26) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 18, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
42. Segnali complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di
impiego e di apposizione.
43. Segnalazioni degli agenti del traffico.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza
indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli
agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: «attenzione, arresto»
per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di
fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una
intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato
l'intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: «arresto»
per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da
direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro
«via libera» per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o
dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente
«arresto» per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di
lui e «via libera» per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la
sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la
marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli,
nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se
in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere
facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli
agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.
44. Passaggi a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa
fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in
tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di
segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori
qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente
dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli
altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve
essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la
ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della
chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione
acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la
carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile
di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di
barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed
orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a
livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei
cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e
quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di
pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione
delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità (27).
(27) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice,
dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la
collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello
prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province,
alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro
un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione,
alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica
mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i
provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la
correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle
norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che
esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici
centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori
pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in
opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare,
ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano
conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente
deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano
disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso
inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della
strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del
traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro
fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da
parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto
altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità
di omologazione e di approvazione (28).
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 343,35 a euro 1.376,55.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di
adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento
sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque
difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2.754,15. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI (28/a).
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e
consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di
cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per
il controllo delle violazioni (28/b).
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi
di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I,
Sezione II, del Titolo VI (28/a) (28/c).
(28) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 20, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(28/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(28/b) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(28/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(28/c) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
TITOLO III (29)
Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale
46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di
bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non
superano i limiti stabiliti dal regolamento.
(29) L'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno
1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha
statuito che le disposizioni contenute nel presente titolo III si applicano dal
1° ottobre 1993.
47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1,
lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base
alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i
50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta
laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non
superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma
non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t (30).
(30) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 21, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o
più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.
50. Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono
altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW
la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il
veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (30/a).
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
(30/a) Comma così sostituito dall'art. 24, L. 3 febbraio 2003, n.
14 - Legge comunitaria 2002.
51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte
di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del
manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 19,95 a euro 81,90 (30/b).
(30/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
52. Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino
a 45 km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra
persona oltre il conducente] (31).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in
adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro
dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto
comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo
delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole
manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli
(31).
(31) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.), che ha anche soppresso la lettera c) del comma 1.
(31) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.), che ha anche soppresso la lettera c) del comma 1.
53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro
ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di
motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui
al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore (32);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli
stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al
trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina
di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non
superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione
elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino
a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio,
destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso
speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un
motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5
m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non
superiore a due, compreso quello del conducente.
(32) Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 23, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione
elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino
di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto
del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione
dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto
di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le
dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato
eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi
rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere
effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di
sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o
di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o
complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10,
comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.
I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada (32/a).
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come
autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(32/a) Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454.
55. Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da
rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non
necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente
ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le
loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli.
56. Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal
comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati
dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui
all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della
lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere
g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere
adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro,
muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una
parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della
loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui
all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e
di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (33).
(33) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 24, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
57. Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli
destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in
quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il
trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e
sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì,
portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario
nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con
attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della
trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite
o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione
di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile
destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non
può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine
agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a
ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di
sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello
per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e
di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di
posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli
addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente (34).
(34) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 25, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare
su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse
con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con
le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici
di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli
addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città,
i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche
caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli,
alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della
circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi
veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una
o più delle categorie succitate.
60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione
in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che
non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle
vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli
sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente
all'àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni
o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di
una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la
località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati
la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita
in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui
al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di
interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione
nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953 (35), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data
di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere
reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del
presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli
autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico
necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento.
Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i
predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti
al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli
alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo
di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei
requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10
se si tratta di autoveicoli, o da euro 33,60 a euro 137,55 se si tratta di
motoveicoli (36).
(35) .
(36) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 26, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
61. Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale
larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili
(36/a);
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su
itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo
della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di
strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla
predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
(36/a).
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e
filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a
percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di
18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di
18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione (36/a) (36/b).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e
dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore
di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e
le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da
soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti
commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti
eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 164, comma 9 (37) (37/a).
(36/a) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato
dalla relativa legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del
comma 1 e il comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n.
65) sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o
portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(36/a) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato
dalla relativa legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del
comma 1 e il comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n.
65) sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o
portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(36/a) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato
dalla relativa legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del
comma 1 e il comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n.
65) sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o
portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(36/b) Il D.M. 31 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n.
265) ha così disposto:
«
Art. 1. 1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la
lunghezza massima di 18,75 m, alle seguenti condizioni:
a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del
veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro
l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m;
b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse
longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di
carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, meno la
distanza tra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del
rimorchio stesso, non deve superare 15,65 m».
(37) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 27, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(37/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del
suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due
assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico
non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore
dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i
veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2
e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del
veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t
se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si
tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di
pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus
a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la
massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di
un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella
di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t
se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse
più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non
deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la
distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non
può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed
inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente
articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10 (38).
(38) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 28, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
63. Traino veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un
veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti
eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi
essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco,
le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere
alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti
può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli
non considerati rimorchi (38/a).
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 (37/a).
(38/a) L'art. un., D.M. 9 maggio 1994 (Gazz. Uff. 17 maggio 1994,
n. 113) ha disposto che le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto
di terzi rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di traino
consentono l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva
previsti dal terzo comma del presente articolo.
(37/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e
delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono
direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 33,60 a euro 137,55 (37/a).
(37/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli
a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che
emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano
all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere
muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi
posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui
l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle
disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55
(38/b).
(38/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
66. Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno
carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che
tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di
ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore
a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico;
nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura
massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale
destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55
(38/b) (39).
(38/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(39) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 29, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza,
della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli
destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché
della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano
più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1.
Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato
corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro dei lavori
pubblici (39/a).
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai
requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (38/b).
(39/a) Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e
delle slitte è stato fissato con D.M. 27 marzo 1996.
(38/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui
pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma
1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art.
152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non
si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei
velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone
oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel
regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi
o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia
richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55 (40) (40/a).
(40) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 30, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(40/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le
modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione
animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le
caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica (41).
(41) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.
70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con
slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio
di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi
sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione
animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67,
devono essere muniti di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I
comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso
delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione
animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la
sanzione è del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. In tal caso
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4
consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI (40/a).
(40/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti
tecnici per la circolazione
71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e
sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a
motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i
veicoli blindati (41/a).
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2,
nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione
riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Se i
veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione
amministrativa è da euro 137,55 a euro 550,20 (42).
(41/a) Per le caratteristiche dei veicoli blindati vedi il D.M. 3
febbraio 1998, n. 332.
(42) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a
0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli
devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di
attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel
regolamento.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di
segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti
atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con
idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno,
con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione
alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari
norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere
condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (42/a).
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al
numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle
norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità
dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione
di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere
definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di
montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 (43).
(42/a) Con D.M. 18 luglio 1997, n. 295 (Gazz. Uff. 11 settembre
1997, n. 212) è stato approvato il regolamento relativo alle prescrizioni
tecniche per l'omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per
i portatori di handicap.
(43) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e
acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di
dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a
tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e
lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma
1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale
alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia
conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a
quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 (43/a).
(43/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e
i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al
veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se
realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da
non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia
suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve
essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio
stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità
di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al
comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli
interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o
rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.168,25 a euro
8.676,15 (44).
(44) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 33, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così modificato il solo comma 6.
75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e
i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale
accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso
decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha
luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione (44/a).
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di
piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di
cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale
o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a
condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le
modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente
(45).
(44/a) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi,
componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
(45) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 34, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
76. Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità.
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato
di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta
di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a
termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla
dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il
veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il
contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la
descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale
dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i
veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta
che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il
costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il
costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di
conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per
la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere
accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine
relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative
certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e
le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro
dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai
commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 687,75 a euro 2.754,15 (45/a) (46).
(45/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 35, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(46) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
77. Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in
qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata
rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di
revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo
risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del
titolare dell'omologazione (46/a).
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme
al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente
(46).
(46/a) Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 1997.
(46) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti
a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati
negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici
del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere
modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti
e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che
non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e
prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in
tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (46).
(46) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in
circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione
devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da
garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti
di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto
riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle
emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i
dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10 (46).
(46) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
80. Revisioni.
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di
accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione
e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi
8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve
essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa (46/b).
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione
del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive
della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere
disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze
previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a
noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a
visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati
sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere
dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono
tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le
revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici
persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico
fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione
che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in
prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono
essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122.
Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai
consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa
sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e
quattro le sezioni (46/c) (47).
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati
nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile
tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali
precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il
periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8
sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C.
in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a
carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del
Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata
dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le
concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di
revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui
al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai
controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le
modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti,
trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della
M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata
con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi
prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da
parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di
circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Tale sanzione è raddoppiabile in
caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze
previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo
sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (48).
(46/b) Con D.M. 16 gennaio 2000, sono state emanate le
disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori. Con D.M. 7
dicembre 2000, è stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli
e dei ciclomotori per l'anno 2001. Con D.M. 14 novembre 2001, è stato approvato
il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno
2002.
(46/c) I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo
2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività
di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa
artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto
dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
(47) Vedi, anche, il D.M. 6 aprile 1995, n. 170.
(48) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 36, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in
materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della
VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di
laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di
qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno
titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme
e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma
2.
Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli
82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di
terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta
di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi)
per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e
temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base
al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a
servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via
eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli
indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza
per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di
recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi (48/a).
(48/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
83. Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli
destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio,
la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori,
collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la
loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale
della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate
dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina
del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza
per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno
essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in
conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni
stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti
stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (50).
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti
nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo
46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (48/a) (49).
(50) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 37, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(48/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(49) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 3-bis dell'art. 202
del presente decreto.
84. Locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'àmbito delle disposizioni che regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i
suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente
alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione,
acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di
altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il
trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della prescritta licenza (50/a).
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e
le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 se trattasi di autoveicoli o rimorchi
ovvero da euro 33,60 a euro 137,55 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due
a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (50/b)
(51).
(50/a) La disposizione di cui al presente comma si intende
riferita alla denuncia di inizio attività prevista dal D.P.R. 19 dicembre 2001,
n. 481 anziché alla licenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del
suddetto D.P.R. n. 481 del 2001.
(50/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(51) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 38, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20 e, se si tratta di autobus, da euro
343,35 a euro 1.376,55. La violazione medesima importa la sanzione
amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da
due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (51/a).
(51/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 dicembre
1997, n. 422.
86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20. Dalle violazioni conseguono le sanzioni
amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della
confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (51/a).
(51/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19
novembre 1997, n. 422.
87. Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con
offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una
particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i
filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale
trasporto (51/b).
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative
concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto
il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il
concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio
di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la
regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere
accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono
indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli
possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di
linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via
eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti,
ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri
veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare
le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha
titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (51/a).
(51/b) Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 1996.
(51/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19
dicembre 1997, n. 422.
88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore
si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati
dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata
dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la
materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le
disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 (52), non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli
non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 (52/a).
(52) .
(52/a) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 202, comma 3-bis
del presente decreto.
89. Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è
rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il
servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 (53)
(54).
(53) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19
dicembre 1997, n. 422.
(54) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 39, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e
vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà
di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della
data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione
viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il
veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti
eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si
considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose
dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il
conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica
indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di
pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella
iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto
di riservato dominio l'art. 196, comma 1.
92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno
degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici
che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive
attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli
adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli
effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (52), sostituisce
l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data
di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul
registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre
a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della
ricevuta, l'estratto di cui al comma 1 (54/a).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio
consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8
agosto 1991, n. 264 (54). Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10 (54/b).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10
(55).
(52) .
(54/a) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n.
11, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(54) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 39, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(54/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n.
11.
(55) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione
93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la
Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le
generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art.
91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove
richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto
della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà
immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187
(56) (56/a).
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta
di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo
stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187
(56), a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta
giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della
consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia
ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma
1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo
speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse
ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Alla medesima sanzione è
sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il
locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato
dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI (56/cost).
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. La carta di
circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del
P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati
ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni
dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando
che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo,
ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve
contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e
di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli
obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (57), gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di
sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli
uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento (58)
(58/a).
(56) .
(56/a) Con D.M. 2 novembre 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n.
278) sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di
circolazione dei veicoli.
(56) .
(56/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre
1997, n. 349 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93,
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa
Corte, con successiva ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4
dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93,
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,
perché non sufficientemente motivata.
(57) .
(58) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 41, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(58/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del
PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta
di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.
Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
576,45 a euro 2.884,35 (58/b).
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo
della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 287,70 a euro 1.441,65
(58/c).
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di
beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai
competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del
bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,
soprattasse e accessori (59).
(58/b) Con D.M. 22 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n.
111) e con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento della sanzione
nella misura sopra riportata.
(58/c) Con D.M. 22 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n.
111) e con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento della sanzione
nella misura sopra riportata.
(59) Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 42, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di
circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia
la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.
2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato
dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste
all'art. 92] (60).
3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta
di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione,
farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta] (60/a).
4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini
amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla
legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione
della validità massima di trenta giorni] (60/b).
5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di
cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario
deve richiedere una nuova immatricolazione] (60/c).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 19,95 a euro 81,90 (61) (61/a).
(60) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(60/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(60/b) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(60/c) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(61) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 43, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(61/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti
per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento
di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del
veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato
l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede
la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà
comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per
il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli
organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del
certificato di approvazione di cui all'art. 76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire
all'intestatario responsabile della circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di
identificazione sono riservate allo Stato (62).
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del
contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato
nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale
della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta
documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio
provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia
ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo
semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le
modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di
distribuzione all'utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art.
52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art.
52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o
più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a
quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno
di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di
identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con
contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 (62/a).
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno
di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno
di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile
della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione è soggetto
l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma
3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le
sanzioni previste dall'art. 102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente
alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o
alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (62/b) (63) (63/cost).
(62) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.
(62/a) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(62/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(63) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Con
D.M. 7 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170) è stato approvato il
nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.
(63/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre
1997, n. 435 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
98. Circolazione di prova.
1. [Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i
loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di
carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di
munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli
che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o
costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento.
I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la
circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere
presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega] (63/a).
2. [La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere
confermata previa verifica dei requisiti necessari] (63/b).
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola
senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo
dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI (63/c).
(63/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n.
474.
(63/b) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n.
474.
(63/c) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
99. Foglio di via.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per
le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste
prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli
nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono
essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni
sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli
nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di
via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la
targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più
di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10 e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (63/d).
(63/d) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad
una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei
dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente
di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o
autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo
rimorchiato] (63/e).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (63/f).
8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe
di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 (63/g).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90 (63/h).
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del
codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti
indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale
sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (64) (64/a).
(63/e) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n.
474.
(63/f) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001,
n. 474.
(63/g) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(63/h) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001,
n. 474.
(64) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 45, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così sostituito con gli attuali periodi dal secondo al quarto, l'originario
secondo periodo del comma 15.
(64/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle
targhe.
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a
motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei
trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro
delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente
alle attività previste dall'art. 208, comma 2 (64/b). Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei
lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di
maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento
e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in
caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni
dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma
3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione
dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro
delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a
euro 1.376,55.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI (64/c) (65).
(64/b) Il presente periodo è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24
novembre 2001, n. 474, per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5,
dello stesso decreto.
(64/c) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(65) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di
targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve,
entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste
siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario,
di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di
iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili,
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione
del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art.
100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del
veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di
immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non
provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di
cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55 (64/a) (66).
(64/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(66) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 47, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente
ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva
esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di
proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà
immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di
circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le
modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione
generale della M.C.T.C. (67).
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì,
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna
agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata
denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato
dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito
o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione
in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza
aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo
abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta
della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita
dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli
rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista
dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20. La sanzione è da euro 343,35 a euro 1.376,55 se la violazione è
commessa ai sensi dei commi 3 e 4 (68).
(67) Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36 e poi così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 nel testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 8 novembre
1997, n. 389.
(68) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9
febbraio 1993, n. 32. Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002,
n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle
macchine operatrici
104. Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che
circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite
dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5
t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite
di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di
veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a
1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare
rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t
e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni
statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in
ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine
con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole
semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può
eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature
di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore
al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore
al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due
sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di
quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati
non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme
stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli
attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli
stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con
una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto
al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome
e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano
nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole
eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di
partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e
dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle
macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le
condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che
supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui
pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana
l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 (69) (70).
(69) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(70) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 48, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
105. Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m (71).
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici
agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è
fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di
dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo
traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 (69).
(71) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.
(69) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle
macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano
sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano
il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi
portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio
tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite
in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono
equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del
conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve
essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente
agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte
per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del
parabrezza (71).
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del
comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono
inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se
amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a),
b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2,
lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella
rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine
operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi
di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i
rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano
amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono
essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso
strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di
applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa
previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la
protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle
Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di
richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute
nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero
competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto
di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6.
(71) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.
107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando
ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza
sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o
entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un
prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per
le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente
in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi
internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero
può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (72)
(72/a).
(72) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 49, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(72/a) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro
sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un
certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di
circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta
di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1,
sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina
agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del
certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine
dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto
alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per
macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la
documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale
dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti,
attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità
a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia
ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono
rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori
accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine
agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta
di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la
possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi
penali (73) (73/a).
(73) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 50, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(73/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine
agricole.
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo
omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di
sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità
al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi
dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1.
Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti
e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire
fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2
risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei
dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 (73/b).
(73/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche
fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette
all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece
indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1),
con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate
dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un
certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo
ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2),
ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t
ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa
che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole,
nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed
abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni,
unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione,
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo
titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota
le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il
titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista
in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la
dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione
al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal
possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le
modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la
quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non
osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di
sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(73/b) (74).
(73/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(74) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 51, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la
revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza
dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo
stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le
modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i
criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono
corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di
efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può modificare la normativa
prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da
disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è
stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Da tale violazione discende
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o
del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (74/a) (75).
(74/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(75) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 52, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di
idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei
dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento
prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state
modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel
documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i
predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme
nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi,
prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10,
salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (76).
(76) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
53, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
113. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2,
lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite
posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve
essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di
quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati
di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli
99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e
restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli
articoli 100, 101 e 102 (76/a).
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4 (77).
(76/a) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(77) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 54, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono
rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e
per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che
rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.
Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa
eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine
operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104,
comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine
operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di
immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il
contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti (77/a).
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono
stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole (78).
(77/a) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro
sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
(78) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 55, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così modificato il solo comma 7 del presente articolo. Vedi anche il comma
3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
TITOLO IV
Guida dei veicoli e conduzione degli animali
115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti
di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125
cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o
loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia
consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone
oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza
rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero
che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno
carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché
munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la
cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può
essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di
visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto
nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di
cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria
A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre
persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 se si
tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 19,95 a euro 81,90 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse
con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI (79).
(79) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 56, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e autoveicoli.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. (79/a).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti (79/a).
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come
previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del
titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale
comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale
trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo
trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida
è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a
otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato,
quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna
delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e
autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i
quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta
la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni,
possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla
guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche,
nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti
di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale
tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque,
guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali
è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per
autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della
categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie
di veicoli diversi (79/a).
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i
titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di
autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera
d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus,
autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o
di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle
modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato
non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli
adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro
idoneità allo svolgimento di tale attività (79/b) (79/c).
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono
essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati
professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi
d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il
modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di
evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un
altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune,
viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della
patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente
di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente
dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che
sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza,
ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido
dell'omesso pagamento (79/d) (79/e).
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di
guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.168,25 a euro 8.676,15; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice (79/f) (79/cost).
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami
di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo
120, si applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove
non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla
predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il
trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] (79/g).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (79/e).
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o
in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo
da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI (80).
(79/a) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(79/b) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n.
251.
(79/c) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(79/d) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(79/e) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(79/f) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. In precedenza, con
sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3 - Serie
speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui puniva con la
sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D guida un
veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A.
(79/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995,
n. 246 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma
13 e dell'art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999,
n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La
stessa Corte, con successiva ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 488 (Gazz.
Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116,
comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché non
sufficientemente motivata.
(79/g) Il comma 16 è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575.
(79/e) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(80) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così sostituito il solo comma 18 del presente articolo. Con D.M. 24 dicembre
2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art.
195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra
riportata.
117. Limitazioni nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla
data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto
l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza
superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a
0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le
autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali (80/a).
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono
stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore
del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e
decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. [Le
predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia
ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle
Comunità europee] (80/b) (80/cost).
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni
dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di
venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due
ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (81)
(81/a) (81/b) (80/cost).
(80/a) Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n.
98.
(80/b) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n.
98, che ha anche soppresso il secondo periodo.
(80/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000,
n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2,
dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(81) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 58, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(81/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(81/b) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n.
98.
(80/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000,
n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2,
dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
118. Patente e certificato di idoneità per la guida di
filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la
patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale
nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato
di idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli
filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti
autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve
essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo
filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e
sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire
il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano
ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato
gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che
è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e
dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il
certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso
qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa
della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2.
Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio
competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di
idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di
idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i
titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o
della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla
guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del
certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo,
ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente
di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando
richiesto, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente
di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza
essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI (81/a) (82).
(81/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(82) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 59, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da
malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica,
anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria
locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un
ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio
permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei
confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o
la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato
dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità
sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale
effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la
revisione della patente di guida (82/a).
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione
di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per
sostenere l'esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti
morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal
medico di fiducia] (82/b).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si
dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico,
superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose,
la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine
operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma
2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal
caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini
dell'espressione del giudizio finale (82/c).
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide,
sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei
trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di
accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello
Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del
suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità
psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della
attività delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si
avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della
sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede
di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (82/d).
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione
di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti
a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In
questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione
generale della M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti
che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate,
le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi
per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia (82/e);
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno,
che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio
della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il
compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte
dei mutilati e minorati fisici (83).
(82/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e
poi così modificato dall'art. 3, L. 22 marzo 2001, n. 85.
(82/b) Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n.
575.
(82/c) Lettera aggiunta dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(82/d) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(82/e) Lettera così modificata dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n.
125.
(83) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 60, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 27 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 marzo 1995, n. 64),
modificato dal D.M. 14 settembre 1998 (Gazz. Uff. 16 novembre 1998, n. 268),
sono stati determinati i diritti dovuti dagli utenti, per le operazioni di
competenza delle commissioni mediche provinciali e delle quote da destinare
alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi
spettanti ai componenti delle commissioni medesime. Per l'impugnabilità degli
accertamenti oculistici effettuati dagli organi sanitari periferici delle
Ferrovie dello Stato, vedi l'art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138.
120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di
guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (84), come sostituita dalla L. 3
agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 (84), così come
successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva,
non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa
agevolare la commissione di reati della stessa natura (84/a) (84/cost)
(83/cost) (85/cost).
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio
delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato
già esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C.
e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno (84/b).
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso
al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione (84/b).
(84).
(84)
(84/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575. Con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n.
43, Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lett. b), nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19
aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei
confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza
personali. La stessa Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff.
25 ottobre 2000, n. 44-Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1,
lettera b), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della
patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui
all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n.
251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130,
comma 1, lettera b), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca
della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
così come successivamente modificata e integrata.
(84/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995,
n. 253 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18
luglio 1998, n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre
2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre,
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
285 del 1992, così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.
(83/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre
1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma
1, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251
(Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120,
comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera
b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
4, 35 e 76 della Cost.
(85/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre
2001, n. 440 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento
agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.
(84/b) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(84/b) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
121. Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di
guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla
base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi
audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme
formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti
della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le
norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso
centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni
caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il
termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel
limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una
delle due prove d'esame (85).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame
di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi
dell'art. 116 (85).
(85) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art.
6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(85) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art.
6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
122. Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di
guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di
veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è
rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione
di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di
istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di
patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero
valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti,
vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi
a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di
cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
«P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la
scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità
di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in
luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di
guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. La stessa sanzione si
applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi
del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 343,35 a euro 1.376,55. Alla violazione consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 (85/a).
(85/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
123. Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite
direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi
legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e
per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione,
all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2
deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni
patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei
confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può
essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od
ente secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i
requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal
Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica
professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un
centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con
decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed
attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare
funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali
del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in
un quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni
sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di
esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli
istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida
(85/b).
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75
a euro 2.754,15. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della
relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla
guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio
della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici,
dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 (86) (86/a).
(85/b) Vedi il D.M. 17 maggio 1995, n. 317.
(86).
(86/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3,
e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole
indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché
delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e
le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati,
possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle
categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di
cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.168,25 a euro 8.676,15. All'incauto
affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12 (87).
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o,
in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI (87).
(87) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 62, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
sostituito, con gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche,
il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(87) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 62, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
sostituito, con gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche,
il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
125. Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la
patente delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D
rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei
veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di
circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un
autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella
della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 (79/cost).
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie
A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di
patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida
un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una
patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (86/a) (88).
(79/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995,
n. 246 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma
13 e dell'art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999,
n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(86/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(88) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 63, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo
anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque
anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della
categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire
termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in
relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti
o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba
addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1,
per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8,
deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma
di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con
cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici (88/a).
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati
ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità
(88/b).
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al
titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari
indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato
medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del
Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono
essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di
guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente
per il periodo di validità (88/c).
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della
validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130 (88/c).
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie
del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo
(88/d) (89) (89/cost) (90/cost).
(88/a) Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n.
449. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501.
(88/b) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(88/c) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(88/c) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(88/d) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(89) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 64, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così sostituito, con gli attuali periodi secondo e terzo, l'originario secondo
periodo del comma 7 del presente articolo.
(89/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001,
n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso
codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24
aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con
ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto
con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 16 della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1
(Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(90/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002,
n. 319 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, sollevate in
riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Costituzione; ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevate in riferimento agli artt. 25,
primo comma, e 27, primo comma, Costituzione; ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma
7, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
127. Permesso provvisorio di guida.
[1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della
dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle
forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 (90), e 11 maggio 1971, n. 390
(90), rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che
può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato (90/a).
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può
essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il
duplicato (90/a)] (91).
(90).
(90).
(90/a) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(91) Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 65, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.), come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo
1994, n. 51, e poi abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.
128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art.
119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora
sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca
della patente (91/a).
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o
esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione
soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito
dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo
alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II,
del Titolo VI (92).
(91/a) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(92) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 66, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
129. Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa
accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme
di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione
disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti
fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa
fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione
medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e
fisici. [Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.] (92/a).
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è
sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei
restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza
del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del
luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e
seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di
guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il
tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi
informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno (92/b).
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni
venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato (92/c) (93).
(92/a) Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n.
575.
(92/b) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(92/c) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3
marzo 1994, n. 51.
(93) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 67, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
130. Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi
dell'art. 128, risulti non più idoneo (84/cost) (85/cost);
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra rilasciata da uno Stato estero (93/a).
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la
conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella
della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità
previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D
ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data
di rilascio della patente revocata (93/b) (80/cost).
(84/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995,
n. 253 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18
luglio 1998, n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre
2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e
130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre,
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 285 del 1992, così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.
(85/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre
2001, n. 440 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento
agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.
(93/a) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575. Con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n.
43, Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lett. b), nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19
aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei
confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza
personali. La stessa Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff.
25 ottobre 2000, n. 44 Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma
1, lettera b), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della
patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui
all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n.
251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130,
comma 1, lettera b), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca
della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
così come successivamente modificata e integrata.
(93/b) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 68, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(80/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000,
n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2,
dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
131. Agenti diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che,
con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme
internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate
dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al
Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle
altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta
del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme,
previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede
all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e
nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle
targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per
via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui
cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La
relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.
132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle
di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se
prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (93/c).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto
da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che
verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 (94).
(93/c) Comma così modificato dall'art. 53, D.L. 30 agosto 1993, n.
331.
(94) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente
della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle
convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella
dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 (94).
(94) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano
già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio,
sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno,
salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito
nel regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI (94) (94/a).
(94) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(94/a) La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile
1996, n. 110 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 134, nella parte in
cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo
anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione
successivamente al sequestro del veicolo.
135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso
internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli
per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano
residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati
dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da
una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente.
Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli,
è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione
professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del
permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei
suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi
dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di
tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente
codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente
italiana (94/b).
(94/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e
da Stati della Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno
Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la
residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna
della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali
è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art.
121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha
rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale
documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non
comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli
119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art.
126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto
qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno
Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di
requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa
vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una
validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in
sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente
di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il
titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro
prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in
corso di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione professionale (94/bb).
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non
oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che,
trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in
Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano
le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità
(80/cost) (94/cost) (90/cost).
(94/bb) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 3-bis dell'art.
202 del presente decreto.
(80/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000,
n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2,
dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(94/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001,
n. 260 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
136, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.
(90/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002,
n. 319 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, sollevate in riferimento
agli artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Costituzione; ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo
comma, Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevate in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle
convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati
dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa
esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della
patente (94/c).
(94/c) Comma così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui
agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non
militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art.
10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del
personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei
requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della
patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque
in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle
corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal
Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché
la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o
dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad
istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal
Ministero dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un
anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite
d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero
dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale
di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in
materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi
di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle
categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di
Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa
italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano (94/d).
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa
civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di
guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la
disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza (95).
(94/d) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno
1995, n. 251 e poi dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(95) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 69, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio di
polizia stradale.
1. Il personale già in possesso di patente di guida, che esplica
il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i
veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma
11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le
generalità dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la
sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della
provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia
stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel
regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale
patente.
3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'art.
138 è alternativa a quella prevista dal comma 1.
TITOLO V
Norme di comportamento
140. Principio informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni
caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei
precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
141. Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del
traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni
pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i
limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei
tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni
e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli
appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle
ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche
o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo,
anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in
prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che
si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e
quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni
di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o
per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con
l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale
è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (95/a).
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al
comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 19,95 a
euro 81,90.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55 (95/b).
(95/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(95/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i
110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione
degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di
velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso
concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di
limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei
lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno
indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando
siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti,
ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento,
il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione
delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le
velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di
cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei
centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui
alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore
a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori
dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei
centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque
esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c),
g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero
ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi
ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera
i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i
limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi (80/cost).
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e
l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione
amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la
violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi (96)
(96/cost).
(80/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000,
n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2,
dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(96) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 70, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 24 dicembre 2002
(Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195,
comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra
riportata.
(96/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre
2001, n. 413 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 142 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma,
della Costituzione.
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata
e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere
tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno
che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico
di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si
deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o
più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre
o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli
lenti (97).
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra
sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità
del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla
direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i
conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a
svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in
tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono
procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della
circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa
segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di
un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona
interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da
apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli,
salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato,
possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di
circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre
la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate
separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20. Dalla violazione prevista dal presente comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di
recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55 (97/a).
(97) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 71, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(97/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è
tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro
senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli
che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la
autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale
di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra
dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai
conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non
mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella
corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la
necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia
di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a
sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria
sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia
vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono,
inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza
motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (97/a).
(97/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione,
ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i
conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su
rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della
striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia
resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di
linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire
il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e
piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le
caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco
sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI (97/b).
(97/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
146. Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti
dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli
da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del
traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste
dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4 (98).
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante
che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia
stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10 (98/a).
(98) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 72, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(98/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 11,
L. 16 dicembre 1999, n. 494.
147. Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a
livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono
osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44 (99).
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni
previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso
contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3
dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve
cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità,
deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le
persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano
avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI (97/b).
(99) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 73, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(97/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
148. Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla
parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra,
qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia
iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la
propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di
utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da
sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada
che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione,
deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da
questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena
possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o
semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere
effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende
superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente
deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non
consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di
quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena
possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non
sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un
altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo
sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi
che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il
conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende
arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della
carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a
senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un
salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il
sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a
carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia
e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi
a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione,
quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate
separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e
le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del
traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia
regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o
abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per
consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle
strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi
2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando non si osservi il divieto di sorpasso
di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni,
sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei
mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14 (100).
(100) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 74, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere
mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si
osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i
veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza
rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli
che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al
fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Ove il
medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte
in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 343,35 a euro 1.376,55, salva l'applicazione delle sanzioni penali per
i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le
disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI (100/a).
(100/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di
montagna.
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e
non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per
lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se
l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che
procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine
destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se
il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su
di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi
di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri.
Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra
quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo
che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il
conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si
trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si
applica l'art. 149, commi 5 e 6 (100/a).
(100/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad
illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a
migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve,
pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti
della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il
conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo
di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il
dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che
servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che
serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte
nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza
di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di
posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci
di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo
ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli
altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce
riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli (101).
(101) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 75, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di
posizione (101/a).
1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci
della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
d'ingombro (101/b).
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei
motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche
durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (100/a) (102).
(101/a) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(101/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(100/a) Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n.
303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al secondo
aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(102) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 76, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante
la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese
le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di
ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere
accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati,
anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri
abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati
anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti
di luce possano pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella
del veicolo da parte di altri (102/a);
b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono
essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei
casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli
di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere
accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi
indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione
pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei
veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza
pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare
gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su
binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante
la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche
all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata
e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e,
se prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art.
152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e
larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo
delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale
mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per
nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (103).
(102/a) La presente lettera era stata modificata dall'art. 12,
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, successivamente abrogato dall'art. 1, D.L. 20
giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(103) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 77, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire
il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra,
per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a
pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate
servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni
devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché
essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche
l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino,
il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il
braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o
quello sinistro, qualora intenda voltare (104).
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della
carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in
prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa
segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di
circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.
In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano
e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento
di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55 (104/a).
(104) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 78, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(104/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti
causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a
bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal
regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di
esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991 (105).
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (104/a).
(105) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 79, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(104/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con
la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo
richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di
sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità,
il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve
intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia
vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate,
salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo
delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a
breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e
limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (104/a).
(104/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo
dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia
anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante
la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il
conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia
nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi
per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo
il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere
lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non
inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata
devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso
di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo
il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è
vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga
spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono
essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi
assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti
della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55 (105/a).
(105/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui
binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne
la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle
strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali
e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità
delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del
bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per
ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione (106).
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due
ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano
delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo
scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per
persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei
raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori
analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità
sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza
il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per
ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione (105/a)
(107).
(106) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9
febbraio 1993, n. 32.
(105/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(107) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 80, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli
costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il
segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e
3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di
manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (107/a).
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto
delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le
caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei
trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive
funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di
sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato
alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità
di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto
attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato
motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può
provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli
organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (108) (109).
(107/a) Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.
(108).
(109) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 81, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei
centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o
senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante
appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare
intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore
notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente
illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla
carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90 (109/a).
(109/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo,
per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di
evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente
rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere
l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è
possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente
all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di
materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio
alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele
necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve
provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il
segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché
informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (109/a).
(109/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte
quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di
emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a
sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere
presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere
dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal
regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta
l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da
garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile
di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (109/a) (110).
(109/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(110) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
82, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
163. Convogli militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle
forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (109/a).
(109/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare
la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al
conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non
compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i
segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del
veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito
da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché
nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61,
comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della
sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di
distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o
carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non
possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti
della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata
mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale
retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di
veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8,
procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di
guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto
allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le
modalità della restituzione sono fissate dal regolamento (111) (111/a).
(111) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 83, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(111/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve
avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi
mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo
attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e
risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art.
151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto
sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6,
ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia
munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 (111/a).
(111/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può
superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa (112).
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva
a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di
violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 (111/a).
(112) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff.
13 febbraio 1993, n. 36 e con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio
1993, n. 32.
(111/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a
pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 33,60 a euro 137,55, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 68,25 a euro 275,10, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 137,55 a euro 550,20, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 343,35 a euro 1.376,55, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili
allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per
cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art.
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle
autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza
libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui
all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico
sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca
un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30
cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la
cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica
sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di
massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20, ferma restando la responsabilità civile di cui
all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di
qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi
superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere
agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10,
comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art.
62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci
per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del
carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10,
quando venga superata la massa complessiva massima indicata
nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per
cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La
prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali
e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione (112/a).
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le
risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di
quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di
accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento
sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido (113).
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le
norme previste dal presente articolo (114).
(112/a) Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(113) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9
febbraio 1993, n. 32.
(114) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 84, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali
pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di
cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al
carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza
del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri
decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano
necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui
al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli
addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli,
debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le
necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada
è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada,
all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti
trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e
per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle
licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti
disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che
siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni
nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto;
per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto
l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità
competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si
applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (115),
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al
recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto
su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno
carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è
soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni
imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.626,45 a euro 6.506,85 (115/a).
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (115/b).
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti
del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al
comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a
quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 9 (116) (116/a).
(115).
(115/a) Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono
l'originario comma 8, per effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(115/b) Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono
l'originario comma 8, per effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(116) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.), come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo
1994, n. 51.
(116/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà
di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili,
non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono
superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione;
tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle
caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto
in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i
ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare
sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (117), è
vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque
in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito
il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di
guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se
installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI (118).
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla
guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10 (116/a) (119).
(117).
(118) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9
febbraio 1993, n. 32.
(116/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(119) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due
ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in
posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con
una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve
procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo
stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di
trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse
del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta
centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i
predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da
conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI (120) (120/a).
(120) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 87, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(120/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote.
1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo
la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di
motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di moto-carrozzette,
nonché agli eventuali passeggeri (120/b).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di
ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento
definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di
ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma (120/c).
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Quando
il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione
risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo
della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per
giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (120/a) (121) (121/cost).
(120/b) L'attuale lettera a) sostituisce le originarie lettere a)
e b) per effetto di quanto disposto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(120/c) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
Il regolamento previsto dal presente comma è stato adottato con D.M. 11 aprile
2001, n. 298.
(120/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(121) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 88, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(121/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre
2001, n. 348 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 171, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro
che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su
quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in
piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori,
classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti
nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia (121/a).
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di
sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante
il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie
di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari
che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di
sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare
il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione
rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una
statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta,
adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili
posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono
trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che
viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone
in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente,
durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e
per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi
omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di
ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al
momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola
il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di
ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (122) (122/a).
(121/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3
marzo 1994, n. 51.
(122) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 89, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(122/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o
di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138,
comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È
consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il
conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani (122/b).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (122/c) (123).
(122/b) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(122/c) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(123) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 90, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di
cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale
ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del
lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n.
3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il
fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 per
ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui
le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità
competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante
recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano
trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi
precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita
al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma
11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti,
il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità
diverse sono definitivi (123/a).
(123/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali.
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita
segnaletica d'inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a
150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc
se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se
trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti
dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi
autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle
macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si
applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di
ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal
transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate
categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano.
Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il
provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per
quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro
della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta
per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è
consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste
di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il
periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere
attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con
offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra
pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo
superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli
alberghi esistenti nell'àmbito autostradale o in altre aree analogamente
attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei
veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano
ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta
autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 (124). Per tali operazioni i predetti organi di polizia
possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono
consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
343,35 a euro 1.376,55.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e
d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo
1991, n. 112 (125).
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la
sanzione è da euro 19,95 a euro 81,90.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso
in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle
presenti norme (126).
(124).
(125)
(126) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 91, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di
cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa
nel senso di marcia opposto a quello consentito (125/cost);
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o
di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla
corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su
quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin
dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il
cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza
manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente
alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano
la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla
striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal
cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato
sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali
casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia
per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di
marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi
oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso
coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute
accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art.
153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il
veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali
appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla
distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso
obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di
notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti
le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo
diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o
complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre
corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per
file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in
corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e
corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso
è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito
dall'articolo 196 (126/a).
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono
esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza
delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra
di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in
banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati
dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in
prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada (126/b).
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre,
che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in
funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu
lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato,
in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune
cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto
al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più
lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la
facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle
stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza
individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di
eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il
fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non
l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. È sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 (126/c)
(125/cost).
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e
d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a
ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo
VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e
d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei
mesi (127) (125/cost) (126/cost) (127/cost).
(125/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo
1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(126/a) Comma aggiunto dall'art. 80, comma 23, L. 27 dicembre
2002, n. 289.
(126/b) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(126/c) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(125/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4
marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con
ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22,
sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n.
27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, modificato dall'art.
20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in
riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione.
(127) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 92, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Successivamente, l'art.
20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito, con gli attuali primo
e secondo periodo, l'originario primo periodo del comma 22 del presente
articolo.
(125/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4
marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con
ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22,
sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n.
27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, modificato dall'art.
20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in
riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione.
(126/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-8
aprile 1997, n. 89 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), con
ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 190 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie
speciale) e con ordinanza 16-18 dicembre 1997, n. 422 (Gazz. Uff. 24 dicembre
1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevate in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con
ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 168 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(127/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno
1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano,
nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento
di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere
ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione
generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti
(127/a).
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento
di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le
limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica
stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di
lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da
presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55
(128) (128/a).
(127/a) Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997,
n. 449.
(128) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 93, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(128/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli
non muniti di cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e
le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti,
per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di
servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del
lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non
osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. La
stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano
le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il
libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55, salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma
dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li
detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 per ciascun dipendente
cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le
infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente
a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma
del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di
trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano
trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi
7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni (128/a).
(128/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
179. Cronotachigrafo.
1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n.
3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con
autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti
a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. La sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei
sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure
non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o
autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state
commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada
sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta
nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di
veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il
conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro
un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza
od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre
dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più
presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di
cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del
regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il
fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727
(129), sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n.
727 (129), e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo
VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2
e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le
necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo (130).
(129).
(129).
(130) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 94, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui
alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di
guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di
istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la
licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in
circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato
di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 19,95 a euro
81,90.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo,
ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55 (131) (131/a).
(131) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(131/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello
relativo all'assicurazione obbligatoria (131/b).
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi (131/b).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180 (131/a).
(131/b) Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal
secondo comma, vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(131/b) Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal
secondo comma, vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(131/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in
cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati
in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono
sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci
e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni
momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la
massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro
veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso
sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia
al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più
di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di
quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate
quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95
a euro 81,90. La sanzione è da euro 33,60 a euro 137,55 quando si tratta di
velocipedi di cui al comma 6 (132) (132/a).
(132) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(132/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere
costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può
essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a
quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare
forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un
numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione
dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è
rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90 (132/a).
(132/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre
almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei
medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la
circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata
al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per
le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale
luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia
dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati
non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma
3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno
ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al
numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo
che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono,
altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero
di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della
circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da
un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo
che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55 (132/a) (133).
(132/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(133) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 97, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini
della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni
previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista
per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede
stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non
poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo
quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in
misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan
si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le
autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di
smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari
atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti
negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli
impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei
comuni di analoghe aree attrezzate nell'àmbito dei rispettivi territori e
l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle
sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque
chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma
4 (134) (134/a).
(134) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 98, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(134/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da
lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a
sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (134/b) (134/cost).
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà
di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento (134/c) (135/cost) (138/cost).
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 (134/d).
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
duemilioni (134/e) (134/f) (135/cost) (133/cost).
(134/b) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a
norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza
indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi
l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000.
(134/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 17-23 maggio
1995, n. 191 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, secondo comma, seconda parte, sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa
Corte, con successiva ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 167 Gazz. Uff. 20 maggio
1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(134/c) Comma così modificato dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n.
125.
(135/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12
giugno 1996, n. 194 Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223,
terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27,
97 e 102 della Costituzione.
(138/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 aprile
1998, n. 149 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 13-18 aprile
2000, n. 107 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Cost. con altra ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 306 (Gazz. Uff. 1° agosto
2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 4, sollevata
in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della Cost.
(134/d) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(134/e) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(134/f) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a
norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza
indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi
l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000.
(135/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12
giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha
dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223,
terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27,
97 e 102 della Costituzione.
(133/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre
2002, n. 461 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale
di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio
1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di
alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e
dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza (136/cost).
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita
medica ai sensi dell'art. 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve
avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186
(134/g).
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (134/h) (135) (135/a)
(137/cost).
(136/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12
giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
187, secondo comma, così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,
sollevata in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo
comma, e 32, secondo comma, della Costituzione.
(134/g) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a
norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza
indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi
l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000.
(134/h) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a
norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza
indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi
l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000.
(135) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(135/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(137/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio
2001, n. 144 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui non prevede
la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma del
codice della strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata con
riferimento all'art. 3 della Cost.
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e
mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire
ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con
limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma
del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se
lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 (135/a) (139/cost).
(135/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(139/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio
2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 188, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
189. Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare
l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo
stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove
possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni
dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva
soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari
per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle
persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione
di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (135/b).
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono
applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del
medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo
381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi
previsti (135/c) (137/cost).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI (135/d).
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi
il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto
all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6 (135/e).
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10 (135/f).
(135/b) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72
(Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88).
(135/c) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72
(Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88).
(137/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio
1996, n. 305 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto
comma, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998,
n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
189, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(135/d) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72
(Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88).
(135/e) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz.
Uff. 15 aprile 2003, n. 88).
(135/f) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano
ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della
carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo
intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno
l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione
di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di
circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri
abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica
fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi
degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando
questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento,
i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore
a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui
marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare
intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in
zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite
da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle
parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è
vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano
creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95
a euro 81,90 (135/g) (136).
(135/g) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(136) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 100, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo,
quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i
conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in
condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o
accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona
sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o
si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo
che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di
anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di
fatto (136/a).
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 (136/b).
(136/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(136/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi
all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento
dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti
dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta
dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che,
ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare
l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento
del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un
veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i
pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo
per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni
atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire
la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio,
formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza
pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino
nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti
mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il
personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di
cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del
convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto
non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.083,60 a euro 4.337,55.(136/c).
(136/c) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507.
193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge
sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75
a euro 2.754,15.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un
quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi
sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui
all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (136/d) (137).
(136/d) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(137).
TITOLO VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
194. Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da
una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si
applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (138), salve le modifiche e le deroghe
previste dalle norme del presente capo.
(138).
195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 19,95 ed il
limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere
superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui
al comma 3 (138/a).
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche (139).
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre
di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree
urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1
(139/a).
(138/a) Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. Con
D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale delle sanzioni.
(139) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 101, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(139/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi di quanto disposto dal presente comma
all'aggiornamento biennale delle sanzioni.
196. Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del
contrassegno di identificazione (140) (140/cost).
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è
obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da
questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità
giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni
o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è
obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da
questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione stessa (142/cost).
(140) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 102, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(140/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9
luglio 1998, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 196, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione.
(142/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002,
n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
196 sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e
111, secondo comma, della Costituzione.
197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è
stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla
sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al
triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di
accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle
sanzioni previste per ogni singola violazione.
199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in
solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano
inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore (140/a).
(140/a) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a
motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei
soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i
residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall'accertamento (140/b).
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è
obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti
di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che
ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a
mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a
cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (141)
(141/cost).
(140/b) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996,
n. 198 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 201, primo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi di
identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta
successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di
centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data
dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici
registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di
provvedere alla loro identificazione.
(141) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 103, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(141/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio
2000, n. 149 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 201 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento
in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di
conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono
essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui
versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto
corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore
non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente
di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti
norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione (141/a).
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per
le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9;
100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.
Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del
luogo della commessa violazione entro dieci giorni (142).
(141/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 104, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(142) Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.
203. Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196,
nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa
violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di
ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e
può essere richiesta l'audizione personale.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1
è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o
dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se
fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (142/a),
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (143)
(143/cost) (144/cost).
(142/a).
(143) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 105, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(143/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12
luglio 1995, n. 315 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 203 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi
sulla stessa questione senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza
19 giugno-3 luglio 1997, n. 218 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
(144/cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre
1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n.
29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'artt. 206, sollevata in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206
(Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206,
nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del
codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
204. Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati,
sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro sessanta giorni (143/a), ordinanza motivata con la
quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore
al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri
dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è
notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al
pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti (144)
(145/cost) (146/cost).
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art.
201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio
del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio
del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando
accertatore (147/cost).
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese (146/cost).
(143/a) Il termine è stato rifissato in centottanta giorni
dall'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e in novanta giorni
dall'art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(144) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 106, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(145/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-28 marzo
1996, n. 92 (Gazz. Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e
secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28
ottobre-6 novembre 1998, n. 365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore
onorario di Verona.
(146/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio
1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n.
324 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22
luglio 1998, n. 306 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e
113 della Costituzione.
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la
sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali
si e rilevato che il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da
alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata
nella misura corrispondente a quella «ridotta» di cui all'art. 202 del nuovo
codice della strada. La stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n.
201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113
della Costituzione.
(147/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio
2002, n. 147 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113
della Costituzione.
(146/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio
1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n.
324 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22
luglio 1998, n. 306 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e
113 della Costituzione.
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la
sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali
si e rilevato che il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da
alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata
nella misura corrispondente a quella «ridotta» di cui all'art. 202 del nuovo
codice della strada. La stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n.
201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113
della Costituzione.
205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta
giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. [Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa
violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, sia stata applicata
una sanzione amministrativa accessoria] (145).
3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis
e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (145/a).
(145) Comma soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.
(145/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 107, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente, il comma 3 del presente articolo è stato così
sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (146), la riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della
stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 (146).
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti
dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o
dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico
all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione (144/cost).
(146).
(144/cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre
1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n.
29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'artt. 206, sollevata in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206
(Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206,
nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del
codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di
targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od
ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del
massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione
del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito
documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del
versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono
versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma
2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 202 (146/a).
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione
della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato
ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della
patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia
stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia (147).
(146/a) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 3 febbraio 2003, n. 14 -
Legge comunitaria 2002.
(147) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 108, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato,
nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e
tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province
e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del
totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13
giugno 1991, n. 190 (148), per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di
traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza
del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza (148/cost);
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti
per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla
sicurezza del veicolo (149).
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel
rispetto delle quote come annualmente determinate.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli
altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2,
nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui
all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore
della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della
predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela
degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi
enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori
pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti (149/a).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri
decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
(148).
(148/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre
2000, n. 426 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2,
lettera a), e comma 4, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
(149) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(149/a) Comma prima modificato dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998,
n. 366, dall'art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 18, L.
7 dicembre 1999, n. 472 e poi così sostituito dall'art. 53, comma 20, L. 23
dicembre 2000, n. 388.
209. Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(150).
(150).
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate
nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata
attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente
di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il
verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del
luogo della commessa violazione entro dieci giorni (151).
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di
qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato,
si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato
sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente,
l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi.
(151) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 110, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei
luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne
fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o,
in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando
da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per
l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei
luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione
all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza
costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta
è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio
o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il
controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le
opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto,
il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della
sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere
suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota
delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella
ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione.
In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura
dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria (152).
(152) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 111, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una
determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che
da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o
di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella
notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa,
quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale
o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua
esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di
archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in
applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del
codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi
agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione
viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al
trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono
a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in
essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o
comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti,
consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data
comunicazione al prefetto.
213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della
confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della
violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione
(152/a).
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il
veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro
è confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi (152/b).
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del
ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il
ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del
periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata
istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità
previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di
trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito
all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della
vendita è disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere
consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del
veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri
registri (152/c) (153).
(152/a) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 112, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(152/b) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.
(152/c) Vedi, anche, l'art. 50, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(153) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
214. Fermo amministrativo del veicolo.
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta
la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far
ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato
il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di
contestazione (89/cost) (91/cost) (92/cost).
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e
risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente
titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata
all'interessato (153/a) (91/cost) (89/cost).
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a
persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia (89/cost).
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed
importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma
1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della
autorità giudiziaria che rigetta il ricorso (89/cost) (92/cost).
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione
provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione
accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo
amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Viene disposta, inoltre, la custodia del
veicolo in un deposito autorizzato (153/b) (154).
(89/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001,
n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso
codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24
aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con
ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in
combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1
(Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(91/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno
2002, n. 280 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(92/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002,
n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
(153/a) Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.
(91/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno
2002, n. 280 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(89/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001,
n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso
codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24
aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con
ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in
combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1
(Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(89/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001,
n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso
codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24
aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con
ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto
con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 16 della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1
(Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(89/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001,
n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso
codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24
aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con
ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in
combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1
(Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(92/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002,
n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
(153/b) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(154) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 113, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli
organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il
veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato
e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è
indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti
all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e
custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette
spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo
è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel
verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del
blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle
spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità
stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art.
2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di
circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo
che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o
demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se
non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco.
L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o
del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203
(155).
(155) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 114, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,
della targa o della patente di guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o
del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente
all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i
cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa,
ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale
di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa
violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del
trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede
al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La
restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento
del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella
carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la
sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del
documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il
ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro 6.506,85. Si applica la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione
accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa (156) (156/a)
(156/cost).
(156) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 115, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma
3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(156/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(156/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3
luglio 1998, n. 246 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 216, comma 6, sollevata in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 216, comma 6, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa
è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo
necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa
si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola
norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è
ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la
restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato
estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne
sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un
determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è
comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A.
per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del
documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può
proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata
restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni,
la confisca amministrativa del veicolo (157) (157/a).
(157) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 116, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma
3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(157/a) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione
(157/cost).
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si
estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo
fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della
violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata
immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di
durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della
patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura (157/cost)
(158/cost).
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più
violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che
accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1,
indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle
sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la
sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od
ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che
provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri
registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205 (159/cost).
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità
della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85. Si applicano le
sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni,
in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del
veicolo (157/b) (158) (127/cost).
(157/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio
1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo
comma, e 97 della Costituzione.
(157/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio
1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo
comma, e 97 della Costituzione.
(158/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-17 luglio 1998,
n. 276 (Gazz. Uff. 26 agosto 1998, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(159/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000,
n. 74 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
218, comma 5, nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360
del 1993, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(157/b) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 117, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha
così sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma
3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(158) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n.
304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(127/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno
1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca
della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti
dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione
quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché
nei casi previsti dall'art. 120, comma 1 (158/a).
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una
delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della
patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto
nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione
all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica
dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di
cui all'art. 129, comma 3 (158/a).
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il
ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita
all'interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C (159).
(158/a) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
(159) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 118, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
Capo II - Degli illeciti penali
Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative
sanzioni
220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente
codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico
ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal
cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto
definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un
reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al
pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha
comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai
sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini
ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte
dell'ufficio o comando suddetti (160).
(160) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 119, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
221. Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di
una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato
è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la
sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del
reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell'art. 220.
Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le
sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto
derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da
due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della
condanna definitiva per la prima violazione (160/cost).
(160/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno
1999, n. 264 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso
decreto, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff.
26 aprile 2000, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli
artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in
riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione.
223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha
proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del
rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando
o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso
rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere
entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria
della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. (159/cost).
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della
patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira
immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci
giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un
anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato non è possibile, per
qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al
prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio
(160/cost).
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
al prefetto indicato nei commi 1 e 3 (160/a).
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui
al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 (161) (161/cost).
(159/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio
1998, n. 313 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 2, come sostituito dall'art. 120 del D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e
97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20
novembre 1998, n. 381 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 4,
13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con
altra ordinanza 27 marzo-5 aprile 2002, n. 90 (Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n.
15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, come sostituito dall'art.
120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione. La stessa Corte
costituzionale, con altra ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 74 (Gazz. Uff. 19 marzo
2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(160/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 maggio
1998, n. 170 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 223, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 25 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre
1998, n. 380 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione.
(160/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3
marzo 1994, n. 51.
(161) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 120, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(161/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 febbraio
1996, n. 31 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato
non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 3,
24 e 102 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza
19-26 giugno 2000, n. 245 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 5, ultima parte, sollevate in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente (162).
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del
reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa,
il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà
comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla
revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione
della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle
parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza
di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.
(162) Rubrica così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 121, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Disposizioni finali
225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli
utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale
delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio
nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie,
come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere
indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al
traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da
parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1,
lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei
veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n),
nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la
Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle
strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non
comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono
pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade
in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le
modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione
degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui
all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati
i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti
in cui il veicolo sia stato coinvolto.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed
aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal
P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al
C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti
l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel
regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza
stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni
conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a
tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal
presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano
l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la
circolazione ed alle sanzioni comminate (162/a).
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è
popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi
di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che
sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al
regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo (163).
(162/a) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.
(163) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 122, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Vedi, anche, l'art. 5, L. 25 giugno 1999, n. 205.
227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'àmbito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati
sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale
delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di
maggiore congestione del traffico (163/a).
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario,
quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in
conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero
dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati,
su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
(163/a) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 123, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi
previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi
alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza
degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1°
dicembre 1986, n. 870 (164), è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10
per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di
validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la
destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il
regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di
destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei
richiamati articoli 16 e 19 (164/a).
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono
destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il funzionamento e la
manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento
o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in
merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del
personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari,
necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e
stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati
nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi
relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché
per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli
enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di
strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento
del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del
presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi
anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
(164).
(164/a) Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575.
229. Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai
sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (164/b), le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con
decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite,
da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici
mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
(165).
(164/b).
(165) In attuazione del presente art. 229 sono stati emanati i
seguenti:
D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) -
Attuazione della direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3
novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della
direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa
all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o
a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) -
Attuazione della direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M.
3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della
direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti
dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre
1994, n. 284, S.O.) e modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre
1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a
motore a due ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284,
S.O.), rettificato con D.M. 18 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1996, n.
35), modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) -
Attuazione della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei
veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5
dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato con D.M. 7 luglio 1995 (Gazz. Uff. 20
luglio 1995, n. 168) e modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27
ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a
due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284,
S.O.), modificato dal D.M. 15 novembre 1995 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n.
290) - Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz.
Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/93/CEE del
Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei
veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5
dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27
ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del
29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa
posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 2
dicembre 1994 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1994, n. 297) - Attuazione della direttiva
del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991 relativa ai
dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 8
maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione della
direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994
concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
nonché la loro installazione sui veicoli. D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27
giugno 1995, n. 148, S.O.), modificato dal D.M. 16 maggio 1996 (Gazz. Uff. 1
° luglio 1996, n. 152), dal D.M. 8 novembre 1996 (Gazz. Uff. 7
dicembre 1996, n. 287), dal D.M. 20 novembre 1996 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996,
n. 302), dal D.M. 26 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 14 marzo 2002, n. 62), dal D.M.
13 maggio 2002 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125) e dal D.M. 20 giugno 2002
(Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172, S.O.) - Recepimento della direttiva
92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 8 maggio 1995
(Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione della direttiva
93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di
biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore. D.M. 8
maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione delle
direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre
1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei
veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed
indicatori. D.M. 29 agosto 1996 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1996, n. 235),
rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1997, n. 4 -
Attuazione della direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati
per l'allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore. D.M. 11
marzo 1997 (Gazz. Uff. 17 aprile 1997, n. 89, S.O.) - Attuazione della
direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 relativa ai
dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a
motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE. D.M. 7 luglio
1997 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172), modificato dal D.M. 7 agosto 2000
(Gazz. Uff. 25 agosto 2000, n. 198) - Attuazione della direttiva 96/79/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli
occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la
direttiva 70/156/CEE. D.M. 14 novembre 1997 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1997, n.
297) - Recepimento della direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997
che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa
alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore. D.M. 31 marzo 1998
(Gazz. Uff. 28 aprile 1998, n. 97) - Recepimento della direttiva 97/32/CE della
Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva
77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi. D.M. 6 aprile 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n.
102) - Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che
stabilisce per taluni veicoli stradali che ci vedono nella Comunità, le
dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i
pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale. D.M. 4 agosto 1998 (Gazz.
Uff. 31 agosto 1998, n. 202, S.O.) - Recepimento della direttiva 98/12/CE della
Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva
71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei
loro rimorchi. D.M. 13 maggio 1999 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 133) -
Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al
trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 20
dicembre 1999 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32, S.O.), modificato dall'art.
1, D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147) e dal D.M. 20 giugno
2002 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154) - Attuazione della direttiva 97/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali. D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz.
Uff. 3 marzo 2000, n. 52) - Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio
del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. D.M.
22 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261) - Recepimento della
direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti
dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 22 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 14 novembre
2001, n. 265), corretto con Comunicato 4 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 4 gennaio
2002, n. 3) - Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22
novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del
Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei
veicoli a motore a due o tre ruote. D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 2 gennaio
2002, n. 1) - Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22
novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del
Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di
segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 26
febbraio 2002 (Gazz. Uff. 12 marzo 2002, n. 60) - Recepimento della direttiva
2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa
ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. D.M. 13 maggio 2002 (Gazz. Uff.
30 maggio 2002, n. 125) - Recepimento della direttiva 2001/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al riscaldamento dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio. D.M. 20 giugno 2002
(Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172, S.O.) - Recepimento della direttiva
2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico
Europeo).
230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia
di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione,
nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa
con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente,
avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e
associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal
relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole
di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le
scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza
stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali
per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della
bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti (165/a).
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole,
anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché
di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e
private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell'àmbito degli ordinari stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni medesime (165/b).
(165/a) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n.
366. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni contenute nel suindicato art. 10.
(165/b) Con D.M. 5 agosto 1994 (Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n. 193)
sono stati determinati i programmi di educazione stradale da attuarsi, a
partire dall'anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado.
231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del
presente titolo, le seguenti disposizioni (166):
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (167), nella parte
rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (168);
- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla
legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (169);
- legge 12 febbraio 1958, n. 126 (170), ad eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
(168);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420
(171);
- legge 7 febbraio 1961, n. 59 (172), art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729 (172), art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702 (173);
- legge 3 febbraio 1963, n. 74 (174);
- legge 11 febbraio 1963, n. 142 (175);
- legge 26 giugno 1964, n. 434 (176);
- legge 15 febbraio 1965, n. 106 (177);
- legge 14 maggio 1965, n. 576 (178);
- legge 4 maggio 1966, n. 263 (179);
- legge 1° giugno 1966, n. 416 (180);
- legge 20 giugno 1966, n. 599 (181);
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI (182);
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 (183), convertito dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572 (184);
- legge 4 gennaio 1968, n. 14 (185);
- legge 13 agosto 1969, n. 613 (186);
- legge 24 dicembre 1969, n. 990 (187), art. 32, limitatamente ai
veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579 (188);
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323
(189);
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437 (182);
- legge 22 febbraio 1973, n. 59 (190);
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741 (191), convertito dalla
legge 22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942 (192);
- legge 14 febbraio 1974, n. 62 (193);
- legge 15 febbraio 1974, n. 38 (194);
- legge 14 agosto 1974, n. 394 (195);
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367 (196), convertito dalla
legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707 (197);
- legge 7 aprile 1976, n. 125 (198);
- legge 5 maggio 1976, n. 313 (199);
- legge 8 agosto 1977, n. 631 (200);
- legge 18 ottobre 1978, n. 625 (201), art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85 (202);
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (203), art. 16, secondo comma,
per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
(204);
- legge 10 febbraio 1982, n. 38 (205);
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3 (206);
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 (207), convertito dalla
legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37 (208);
- legge 18 marzo 1988, n. 111 (209);
- legge 24 marzo 1988, n. 112 (210);
- legge 24 marzo 1989, n. 122 (211), titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143 (212);
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238 (213), convertito dalla
legge 4 agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67 (214);
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264 (214/a), art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336 (215);
- legge 8 novembre 1991, n. 376 (216);
- legge 5 febbraio 1992, n. 122 (217), art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie
o incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo
VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(218). Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla L. 24 gennaio
1978, n. 27 (219).
(166) Sono state riportate le correzioni di cui all'avviso
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(167).
(168).
(169) Capoverso aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 124, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
(170).
(168).
(171).
(172).
(172).
(173).
(174) Modifica l'art. 29 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(175).
(176) Proroga al 1° luglio 1969 il termine stabilito dal comma 6°
dell'art. 146, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(177) Modifica l'art. 227 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.
(178).
(179) Modifica l'art. 50 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(180).
(181).
(182).
(183).
(184) Modifica gli artt. 57 e 91 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393.
(185) Modifica gli artt. 61, 64, 66 e 68 del D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393.
(186) Proroga al 1° luglio 1971 il termine stabilito dal comma 6°
dell'art. 146 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(187).
(188).
(189).
(182).
(190) Abroga l'art. 3, L. 11 febbraio 1963, n. 142.
(191).
(192).
(193).
(194) Modifica gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393.
(195) Modifica gli artt. 79, 81 e 88 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393.
(196).
(197).
(198).
(199).
(200).
(201).
(202).
(203).
(204).
(205).
(206).
(207).
(208).
(209).
(210) Modifica taluni articoli del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(211).
(212).
(213).
(214) Modifica l'articolo unico della L. 20 giugno 1966, n. 599.
(214/a).
(215).
(216).
(217) .
(218).
(219).
Capo II - Disposizioni transitorie
232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente
codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari
di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative
disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art.
3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 (220), entrano in vigore
dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in
vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo
quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239 (221).
(220).
(221) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 125, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
233. Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente
codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle
competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1993, n. 162 (222).
(222) Comma aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
126, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
234. Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo
20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano
consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti
(222/a).
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27
si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori
e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni
rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi
ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti
salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di
autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice
devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un
anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno
successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la
segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle
norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve
essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono
essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale
data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro
lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per
l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4
ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in
materia (223).
(222/a) Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996,
n. 517, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così
sostituito dall'art. 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 1999, n.
77) e dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(223) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 127, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
235. Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei
veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del
titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione,
restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti
interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli
a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre
1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi
decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non
possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle
disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione,
restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti
interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione
veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre
che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in
relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla
sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono
disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di
circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità
relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della
carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a
tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103,
si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le
procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già
vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva
piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione
tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente
alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve
essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica
al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e
102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il
loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al
capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle
macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione
ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le
omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti
attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione
in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità
fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale
questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore
dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle
previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione
senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista
dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del
tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997 (223/a). Per i
complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui
all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di
entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti
(224).
(223/a) Termine, da ultimo, prorogato al 30 settembre 1999
dall'art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 290.
(224) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 128, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.). Da ultimo il comma 8 è stato modificato dall'art. 8, D.L. 4
ottobre 1996, n. 517.
236. Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano
rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo
117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato
successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono
osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la
loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla
predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o
revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta
scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione,
a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al
26 aprile 1988, per la guida dei motocicli (225).
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino
a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
(225) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno
1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
237. Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i
comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in
vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla
responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993.
Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla
effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi
infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e
ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di
applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti (226).
(226) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 130, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
238. Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1°
gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua
entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente
vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore
della legge 21 novembre 1991, n. 374 (227), anche se attribuite dal presente
codice alla competenza del giudice di pace.
(227).
239. Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225
e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà
l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato
nell'anno successivo (228).
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art.
227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati
nel triennio successivo (229).
(228) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n.
214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione, e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
(Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(229) Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno
1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi, con effetto dal 1°
ottobre 1993, dall'art. 131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio
1993.