Legge 5 giugno 2003, n. 131
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 Giugno 2003
Art. 1.
(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della
Costituzione, in materia di legislazione regionale)
1. Costituiscono
vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo
10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di
cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai
trattati internazionali.
2. Le disposizioni
normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le
disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
3. Nelle materie
appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà
legislativa nell'ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati
dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima
applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle
Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento
definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri
interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi
fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi
della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi,
con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi
medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono
esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi
fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto
innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del
presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura
di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle
disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità
alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai
Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le
questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformità dal parere parlamentare.
5. Nei decreti
legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono
essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che
rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione
dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti
criteri direttivi:
a) individuazione
dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri
oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini,
presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà
legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
b) considerazione
prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle
disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della
normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica,
nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti
amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
c) considerazione
prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli
articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
d) considerazione
prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e
dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione
regionale;
e) coordinamento
formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.
Art. 2.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la
devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi
diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il
funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonchè per il
soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.
2. Con i decreti
legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della
competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in
materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata", da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni
medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle
Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e
quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione
della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) garantire il
rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia
e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli
114, 117 e 118 della Costituzione, nonchè la valorizzazione delle potestà
statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città
metropolitane;
b) individuare le
funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in
modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento
della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di
funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il
soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto,
in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i
princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella
allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da
parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e
strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei
criteri per la gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere
strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più
enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo
tra enti locali, Regioni e Stato;
e) attribuire
all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di
controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di
neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli
141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) prevedere una
disciplina di princìpi fondamentali idonea a garantire un ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri
obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie
degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti
dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo
conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) procedere alla
revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle
contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che
contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione,
l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni
vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa,
l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
h) adeguare i
procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo
114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli
enti e delle popolazioni interessati;
i) individuare e
disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo
sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza
delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le
Province;
l) definire la
disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità
alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto
stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
m) mantenere ferme
le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali,
alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale
ufficiale del Governo, nonchè, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai
procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
nonchè le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività
amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
n) valorizzare le
forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati
ai comuni;
o) garantire il
rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
p) indicare
espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in
vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche
implicitamente abrogate da successive disposizioni;
q) rispettare i
princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le
competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza
dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data
di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi
che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi
da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le
riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti
i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge
collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il
recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è
corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e
della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e
gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione.
6. Entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può emanare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati
al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.
7. I provvedimenti
collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 3.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi
carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di
raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative
residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente,
apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie
ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della
Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti
legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 4.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti
locali)
1. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà
statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in
armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale
in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di
controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di
partecipazione popolare.
3. L'organizzazione
degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme
statutarie.
4. La disciplina
dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei
Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà
regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o
della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le
rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117,
sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo
è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.
6. Fino all'adozione
dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e
regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)
1. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie
di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del
Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza
Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e,
comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione
italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni
del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un
Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo
sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di
cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale
accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del
presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Nelle materie di
competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle
Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi
anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è
tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza
Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)
1. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al
Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal
relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di
inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto
compatibili.
2. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato,
intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale,
nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone
comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai
fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti,
da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta
giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere
l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni
relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai
quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli
interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della
Costituzione.
3. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi
di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati
a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli
obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera
italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale
fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle
trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta
comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può
indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora
questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche
e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la
Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o
la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo
progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata
l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente
comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto
internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112.
Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono
nulli.
4. Agli accordi
stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data
pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli
affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla
Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività
di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica
estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione
sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente
della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di
violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità
delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8,
commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i
Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di
mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo
l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle
amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.
Art. 7.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio
delle funzioni amministrative)
1. Lo Stato e le
Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni
amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi
di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per
motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità
territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori
funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei
settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si
applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre
funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano
in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni
dei Comuni.
2. Per le finalità di
cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse,
sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in
sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno
dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica
e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei
medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al
comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse
secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4)
del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale
tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali
deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere
per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per
il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la
proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei
decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3,
ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque
essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti
in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei
decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla
data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata
negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni
amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni
stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali
pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti,
ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli
equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed
il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle
verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la
potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza,
di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la
determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la
Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero
dell'interno.
8. Le Regioni possono
richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in
materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate,
di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da
Comuni, Province e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo
diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio
regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non
sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione
delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello
regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi
compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte
nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili;
i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status
dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata
dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri
finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma
dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977,
n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e
ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la
Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci
unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della
Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.
Art. 8.
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo)
1. Nei casi e per le
finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per
materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito
l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del
Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi,
ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri
partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio
del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla
violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per
materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri
sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del
commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale
collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie
locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta
urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere
in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari,
che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle
Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti
sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può
promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di
Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie
di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono
essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Art. 9.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della
Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)
1. L'articolo 31 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. La
questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma
del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la
particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale
della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127,
primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione.
3. La questione di
legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali,
dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al
Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve
essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine
di dieci giorni dalla notificazione".
2. Il secondo comma
dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"La questione di
legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche
su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente
della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati".
3. Al primo comma
dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole:
"dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 127,
secondo comma, della Costituzione".
4. L'articolo 35 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1.
Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli
articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione
del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte
ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa
comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o
all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio
grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui
all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40.
In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni
e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza
di discussione".
5. Le Regioni
assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale
degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui
agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti
anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la
trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e
notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento
della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della
cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso
si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.
Art. 10.
(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie)
1. In ogni Regione a
statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo
avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante
dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede
regionale:
a) le attività
dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra
Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul
territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza
dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della
qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il
rapporto con il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva
informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle
leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della
Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo
134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti
all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
c) la promozione
dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti
da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della
Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie
locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
d) l'esecuzione di
provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali
aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica
dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale,
regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
f) l'indizione
delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e
l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei
provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di
diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta
delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali,
costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le
autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della
Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo
scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e
le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a
tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del
Governo.
4. Ai fini del presente
articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2,
lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria
di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo
7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza
di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite
dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a
statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della
lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale
previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di
attuazione.
6. Ai commissariati del
Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287,
compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di
attuazione.
7. Il provvedimento di
preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è
adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da:
"autonomie locali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo
amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di
supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del
federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale
altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che
dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri".
9. All'articolo 11
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Le leggi
regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto
dalla formula: ''Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della
Giunta regionale promulga''";
b) i commi secondo
e terzo sono abrogati;
c) la rubrica è
sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle leggi regionali".
10. Sono abrogati: gli
articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3;
l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme
dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo
è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del
capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma
comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.
Art. 11.
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3)
1. Per le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo
quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
2. Le Commissioni
paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in
relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai
sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono
proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e
delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di
attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche
per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti
internazionali e comunitari.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale .