Legge 20 giugno 2003, n. 140
"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003
ART. 1.
1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della
funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica,
salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del
Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente
del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto
dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni
fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti
l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle
medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
ART. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando
l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati
atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali,
si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle
di cui agli articoli 344, 345 e 346".
ART. 3.
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in
ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le
interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle
Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro
atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di
critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare,
espletata anche fuori del Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice
dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento
stesso da quelli eventualmente riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni
altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della
Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del
processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel
corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il
giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione;
le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini,
previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti,
rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede
in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e
grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da
una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non
impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale
il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se
l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore,
questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti,
a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della
Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli
atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una
proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non
impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e,
negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al
giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche
direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento
giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al
comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai
sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui
sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità
giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza
ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la
richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in
quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice
l'autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento
disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e
di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare
pregiudizio ad una parte.
ART. 4.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali,
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni,
sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero,
quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare
personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento
coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura
personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale,
l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla
quale il soggetto appartiene.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il
provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del
provvedimento rimane sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza
irrevocabile di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere
dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata
alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
ART. 5.
1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la
richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente
enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di
legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda
il provvedimento.
ART. 6.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le
indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare
interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento
i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate
in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali
hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni
acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della
riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale
ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e
3, del codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre
parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di
procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati
di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza
e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla
quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le
conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla
Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il
fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si
assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando
altresí copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di
comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della
successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera
competente all'inizio della legislatura stessa.
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle
intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni
dalla comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni
acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere
dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
ART. 7.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le
intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.
ART. 8.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994,
n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n.
535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12
maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8
novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio
1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre
1996, n. 555.
ART. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.