L.R.
19 luglio 1972, n. 7 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
Art.
1
Finalità.
Fino
all'entrata in vigore della normativa di delega agli Enti locali prevista
dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di turismo ed industria
alberghiera elencate dall'art. 11 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, sono
esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate
dalla presente legge.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
formula i programmi per lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;
2)
designa il Presidente degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo;
3)
designa, con voto limitato, i componenti dei Consiglio di amministrazione e dei
collegi sindacali degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome
di cura, soggiorno e turismo;
4)
revoca gli amministratori degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo;
5)
riconosce e revoca le stazioni di cura, soggiorno e turismo; delimita i
rispettivi territori; classifica le stazioni stesse nonché determina le
località di interesse turistico;
6)
determina i criteri sulla classificazione degli alberghi, pensioni, locande,
affittacamere e complessi ricettivi extra alberghieri anche ai fini
dell'imposta di soggiorno.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie.
Art.
5
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.