L.R.
19 luglio 1972, n. 9 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di
artigianato.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
Art.
1
Finalità.
Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di acque minerali e
termali, di cave e torbiere e di artigianato elencate dagli articoli 1 e 2 del
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, sono esercitate dagli organi regionali secondo le
specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
concede e revoca le autorizzazioni ad utilizzare le sorgenti di acque minerali;
2)
designa i componenti, con voto limitato, nelle commissioni provinciali
dell'artigianato;
3)
designa, a seguito del versamento di un contributo, i 2 componenti della
Regione in seno al Consiglio di amministrazione delle Cooperative e dei
Consorzi artigiani di garanzia;
4)
designa un sindaco effettivo del collegio sindacale delle cooperative artigiane
di garanzia;
5)
approva le modifiche allo Statuto tipo delle cooperative artigiane di garanzia.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie.
Art.
5
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.