L.R.
19 luglio 1972, n. 12 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e
porti lacuali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di tranvie, linee
automobilistiche, di navigazione, porti lacuali elencate dall'art. 1 e seguenti
del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, sono esercitate dagli organi regionali
secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
[Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
a)
in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie, funicolari terrestri,
funivie, autolinee merci e viaggiatori:
1)
approva le sovvenzioni, i contributi ed i sussidi;
2)
approva il piano dei trasporti pubblici del comprensorio;
3)
rilascia, risolve, revoca e dichiara decadute le concessioni definitive di
autolinee merci e viaggiatori;
4)
approva le tariffe di trasporto;
5)
accorda le concessioni per le autostazioni;
6)
si pronuncia in ordine alle alienazioni, al sequestro degli impianti, dei
veicoli e dei sussidi;
7)
decide sul diritto di prelazione esercitabile dall'esercente o dal
concessionario;
b)
in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, sui canali navigabili ed
idrovie, porti lacuali e porti di navigazione interna:
1)
approva le sovvenzioni, contributi ed i sussidi] (4).
(4)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
[Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale] (5).
(5)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
[Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie] (6).
(6)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (7).
(7)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.