L.R.
19 luglio 1972, n. 13 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
Art.
1
Finalità.
Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera elencate dall'art. 1 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 4, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche
attribuzioni indicate dalla presente legge.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
determina gli indirizzi della politica sanitaria della Regione e ne elabora i
relativi programmi;
2)
delibera i provvedimenti relativi alla ripartizione in zone del territorio
regionale, in ordine alla distribuzione dei servizi e dei presidi sanitari;
3)
costituisce e modifica i Consorzi per l'erogazione dei servizi e
dell'assistenza sanitaria e veterinaria e provvede al loro scioglimento;
4)
determina i piani di riparto per la erogazione di fondi;
5)
designa i membri delle Commissioni e dei Collegi dei revisori previsti da leggi
dello Stato, assicurando la rappresentanza delle minoranze; nomina i Presidenti
delle Commissioni stesse;
6)
adotta i provvedimenti relativi ai regolamenti generali e speciali;
7)
autorizza l'apertura e l'esercizio delle case di cura private, l'apertura e
l'esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche e idroterapiche,
l'apertura delle centrali del latte e ne revoca le autorizzazioni.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettanti in base alle norme
statutarie regionali.
Art.
5
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.