L.R.
9 agosto 1972, n. 16 (1).
Contributi
a Enti pubblici, ad Associazioni ed a manifestazioni aventi scopi culturali,
artistici, sportivi e di promozione economica e sociale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 agosto 1972, n. 23.
Art.
1
Per
favorire l'elevamento economico, sociale, culturale, artistico e sportivo della
popolazione dell'Umbria, la Regione partecipa, mediante contributi,
all'attivitą degli Enti pubblici e delle Associazioni che perseguono finalitą
innanzi descritte.
Art.
2
Il
Presidente della Giunta regionale č autorizzato a concedere i contributi
secondo le assegnazioni deliberate dalla Giunta medesima.
I
contributi sono concessi per un solo esercizio finanziario, non possono
impegnare i bilanci degli esercizi successivi e non possono superare, ciascuno,
l'importo di L. 500.000.
I
contributi di importo superiore a L. 500.000 sono deliberati dal Consiglio
regionale e concessi dal Presidente della Giunta regionale.
Art.
3
Per
l'attuazione degli interventi previsti al precedente art. 1 viene stanziata per
l'anno 1972 la somma di lire 30.000.000.
All'uopo
č istituito nel bilancio dell'esercizio 1972 il cap. 26-bis con la seguente
denominazione: «Contributi ad Enti pubblici e ad Associazioni aventi scopi
culturali, artistici, sportivi e di promozione economica e sociale».
Art.
4
All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge si farą fronte, per
l'esercizio 1972, con la riduzione di pari importo del fondo del capitolo 54
"Fondo per provvedimenti legislativi in corso" e, per gli esercizi
futuri, con le somme che verranno stanziate nei rispettivi bilanci.