L.R.
31 ottobre 1972, n. 25 (1).
Norme
relative alla assegnazione di buoni libro agli studenti delle scuole medie
inferiori per l'anno scolastico 1972-1973.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 novembre 1972, n. 31.
Art.
1
In
attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l'assistenza
scolastica per la sua trasformazione in servizi, č istituito un fondo di L.
120.000.000 per l'assegnazione di buoni-libro di L. 15.000 agli alunni
bisognosi frequentanti le scuole medie inferiori statali o riconosciute dallo
Stato.
Art.
2
La
gestione dei fondi e l'assegnazione dei buoni-libro č affidata ai comuni. La
Regione curerā la ripartizione di un contingente pari al 70% dell'intera somma
tra i comuni della Regione proporzionalmente al numero di alunni della scuola
media inferiore iscritti nelle scuole di ogni singolo comune.
Il
restante 30% dello stanziamento verrā assegnato proporzionalmente al numero
degli allievi, alle province di Perugia e Terni per interventi perequativi a
favore di alcuni di comuni con popolazione di condizione socio-economica
particolarmente depressa.
Art.
3
La
spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge farā carico al
cap. 232 del bilancio 1972 per L. 45.000.000 e al capitolo apposito del 1973
per L. 75.000.000.