L.R.
15 dicembre 1972, n. 27 (1).
Decisione
in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1972, n. 36.
Art.
1
Oggetto
delle controversie - Competenze a decidere
Le
controversie fra Province, Comuni, Istituti mutualistici ed assicurativi di
diritto pubblico, Enti ospedalieri e Consorzi provinciali antitubercolari, già
previste nell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modificazioni, sono decise, in via amministrativa, dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme parere di una Commissione regionale.
Art.
2
Composizione
della Commissione.
Il
Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce la
Commissione che è così composta:
-
Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale dallo stesso
delegato - Presidente;
-
un funzionario medico della Regione - membro;
-
un funzionario della Regione esperto in diritto amministrativo - membro;
-
due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Perugia -
membri;
-
due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Terni -
membri.
Art.
3
Segretario.
Le
funzioni di Segretario della Commissione sono affidate con lo stesso decreto di
cui all'art. 2, ad un funzionario della Regione.
Art.
4
Funzionamento
della Commissione - Durata.
Le
sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi
membri.
La
Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.
I
componenti della Commissione durano in carica 5 anni e sono tutti rieleggibili.
Art.
5
Rimborso
spese.
I
componenti della Commissione residenti fuori del territorio comunale di Perugia
hanno diritto al rimborso delle spese nella misura, a forfait, di lire 5.000
(cinquemila) per ogni giorno di seduta.
Art.
6
Finanziamento.
All'onere
derivante dalla presente legge ammontante, per l'anno 1972, a lire 200.000
(duecentomila) sarà fatto fronte con imputazione al capitolo 35 (ex 22) «Spese
per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e compensi ai componenti e
le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei
alla amministrazione regionale, di Consigli, Comitati e Commissioni», che
presenta la necessaria disponibilità.
Per
gli anni successivi, saranno effettuati appositi stanziamenti in bilancio.