L.R.
15 gennaio 1974, n. 4 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1974
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 gennaio 1974, n. 2.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1974 è stato poi approvato con L.R. 8 aprile
1974, n. 25.
Articolo
unico
Sino
all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 e, comunque fino e non
oltre il 31 marzo 1974, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e
con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di
bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1974, presentato dalla Giunta regionale
all'esame del Consiglio regionale.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione (3).
(3)
Il bilancio di previsione per il 1974 è stato poi approvato con L.R. 8 aprile
1974, n. 25.