L.R. 15 gennaio 1974, n. 4 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1974 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 gennaio 1974, n. 2.

(2) Il bilancio di previsione per il 1974 è stato poi approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.

 

 

Articolo unico

 

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 e, comunque fino e non oltre il 31 marzo 1974, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1974, presentato dalla Giunta regionale all'esame del Consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (3).

 

 

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1974 è stato poi approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.