L.R.
28 gennaio 1974, n. 10 (1).
Provvedimenti
per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti
urbanistici di interesse degli Enti locali (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1974, n. 4.
(2)
Per l'abrogazione delle norme contenute nella presente legge, incompatibili con
quelle stabilite dalla L.R. 20 maggio 1986, n. 19, vedi l'art. 31 di
quest'ultima.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, L.R. 15 novembre 1999,
n. 30.
TITOLO
I
Contributo
agli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche
Art.
1
[La
Regione interviene per agevolare l'esecuzione di lavori di costruzione,
ristrutturazione parziale e totale, ampliamento e manutenzione delle opere
pubbliche realizzate dagli enti locali] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[I
soggetti abilitati ad operare con le norme della presente legge sono:
1)
i comuni e loro consorzi;
2)
le province;
3)
le comunità montane;
4)
gli enti ospedalieri] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Gli
interventi finanziari della Regione consistono in:
a)
contributi in conto capitale nella misura variabile dal 50 per cento al 100 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b)
contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile.
Il
Consiglio regionale, nell'approvare il programma delle opere da ammettere ai
benefici della presente legge, determina per ogni singolo intervento la specie
e l'entità del contributo, tenendo presente la disponibilità dei diversi fondi
di finanziamento e della situazione economico-finanziaria degli Enti
interessati.
Gli
interventi per il triennio 1973-1975 saranno indirizzati in via prioritaria
alla realizzazione di programmi a carattere comprensoriale nei settori del
rifornimento idrico, delle opere igienico-sanitarie e di preservazione
dell'ambiente] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[Le
richieste di contributi per l'esercizio delle opere di cui all'art. 1, da parte
degli enti interessati, debbono essere accompagnate da una relazione
esplicativa e debbono essere presentate in motivato ordine di priorità; esse
debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il
Consiglio regionale, in base ai programmi presentati dagli enti approva, entro
i novanta giorni successivi, il piano di assegnazione di contributi per il
triennio, predisposto dalla Giunta regionale e verifica la compatibilità delle
opere con il piano regionale di sviluppo e con i programmi pluriennali di
attività e spese di cui all'art. 16, terzo comma, dello statuto.
Dell'intero
programma di opere ammesse ai benefici della presente legge è data notizia agli
enti interessati dalla Giunta regionale, che fisserà il termine entro il quale
gli enti stessi dovranno presentare i progetti esecutivi.
Detti
progetti debbono indicare anche la spesa per imprevisti, per progettazione,
direzione dei lavori, collaudazione, eventuali espropriazioni ed oneri fiscali
a carico dell'ente.
La
Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati, concede i contributi di
cui all'art. 3] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[I
contributi in conto capitale sono posti a disposizione dell'ente interessato
appena questi, ricevuta la comunicazione dell'approvazione dell'atto, avrà
inviato alla Giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei
lavori corredato della richiesta di accreditamento dei fondi.
I
contributi in annualità costanti sono erogati direttamente agli enti
interessati ovvero agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di
ammortamento dei mutui, con provvedimento della Giunta regionale (8).
L'ente
interessato disporrà i pagamenti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori in
base a stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, se
questo manchi, dal direttore dei lavori.
Qualora
l'ente interessato debba contrarre un mutuo a copertura della quota di spesa a
suo carico e non abbia sufficienti cespiti da delegare, la Regione interviene
con garanzia fidejussoria] (9).
(8)
Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 30 giugno 1976, n. 28.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[Nei
limiti dell'importo contrattuale delle somme a disposizione per imprevisti,
nonché del ribasso d'asta, l'ente interessato dispone, a mezzo di apposite
perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non
previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino
la natura o la destinazione dell'opera.
Per
le finalità indicate nel comma precedente l'ente interessato concorda, altresì,
con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per
l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[Gli
enti interessati assumono ogni responsabilità tecnica ed amministrativa e
debbono comunicare semestralmente alla Giunta regionale la percentuale di
avanzamento dei lavori, corredandola di breve relazione.
La
Giunta regionale, sulla base degli elementi che ad essa pervengono, promuove le
iniziative utili ad assicurare la più spedita realizzazione dei programmi
stessi] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
[L'ammissione
delle opere ai benefici di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere stesse] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
[La
nomina dei collaudatori delle opere di cui alla presente legge è di competenza
degli enti beneficiari, i quali provvedono ad approvare gli atti di contabilità
finale ed il certificato di collaudo, dandone notizia alla Giunta regionale]
(13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
[Per
quanto non espressamente disposto con la presente legge si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
II
Contributi
agli Enti locali per la formazione di strumenti urbanistici
Art.
11
[Per
agevolare la formazione degli strumenti urbanistici, la Regione concede
contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta
ammissibile ai Comuni o loro Consorzi ed alle Comunità montane.
Gli
strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i
seguenti:
1)
piani urbanistici comprensoriali;
2)
piani regolatori generali e loro varianti;
3)
programmi di fabbricazione;
4)
piani particolareggiati;
5)
piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
6)
piani urbanistici delle Comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n.
1102.
Dai
contributi di cui al presente titolo sono esclusi i Comuni con popolazione
superiore ai 100 mila abitanti] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
[I
contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti sulla base di un
unico programma per gli esercizi 1973, 1974 e 1975.
Le
domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente
della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Le
domande debbono essere corredate da copia delle deliberazioni relative
all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici
per la redazione dei piani che si intendono predisporre e da un preventivo di
spesa.
La
spesa dovrà essere comprensiva degli oneri occorrenti per le eventuali
consulenze ed indagini preliminari] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
13
[La
Giunta regionale predispone il programma di spesa tenuto conto dell'importanza
e dell'urgenza degli strumenti urbanistici per la cui realizzazione è stato
richiesto il contributo.
Il
programma predetto sarà approvato dal Consiglio regionale entro i novanta
giorni successivi alla presentazione della proposta della Giunta regionale.
Nella
formulazione delle graduatorie saranno considerate prioritarie le domande
relative a piani urbanistici comprensoriali] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
14
[Dopo
l'approvazione del programma il Presidente della Giunta regionale comunica
all'Ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso
per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso
il contributo, avvertendo l'Ente che, scaduto il termine, il contributo verrà
revocato.
La
deliberazione con la quale l'Ente incarica della redazione del piano
urbanistico dovrà essere adottata entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro
breve termine] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
15
[La
concessione del contributo spetta alla Giunta regionale.
L'erogazione
dei contributi è disposta in due fasi: per il 50 per cento all'atto della
presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici; per
il restante 50 per cento dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte
del competente organo regionale] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
16
[Per
l'attuazione della presente legge sono disposte, per il triennio 1973-1975, le
seguenti autorizzazioni di spesa:
A)
lire 11.842 milioni per la concessione di contributi in conto capitale previsti
all'art. 3, lettera a), così ripartiti:
lire
3.642 milioni per l'anno 1973;
lire
4.320 milioni per l'anno 1974;
lire
3.880 milioni per l'anno 1975;
con
imputazione, sui rispettivi bilanci per gli esercizi 1973, 1974, 1975, al cap.
3800 (titolo II, sezione 3, rubrica I, categoria IX) di nuova istituzione
denominato «Contributo in conto capitale sulla spesa per la costruzione,
ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere
pubbliche realizzate dagli Enti locali».
Al
predetto onere sarà fatto fronte come segue:
1)
per l'anno 1973, mediante prelievo:
di
lire 100 milioni dallo stanziamento del cap. 386;
di
lire 80 milioni dallo stanziamento del cap. 390;
di
lire 920 milioni dallo stanziamento del cap. 460;
per
lire 2.542 milioni con il netto ricavo di un mutuo;
2)
per l'anno 1974:
quanto
a lire 380 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo
di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
quanto
a lire 420 milioni con le entrate tributarie regionali;
quanto
a lire 3.520 milioni con i netto ricavo di un mutuo;
3)
per l'anno 1975:
quanto
a lire 180 milioni con le entrate tributarie regionali;
quanto
a lire 3.700 milioni con il netto ricavo di un mutuo (20);
B)
lire 240 milioni per gli interventi previsti dall'art. 11 così ripartiti:
lire
60 milioni per l'anno 1973;
lire
100 milioni per l'anno 1974;
lire
80 milioni per l'anno 1975;
con
imputazione, sui rispettivi bilanci, per gli esercizi 1973, 1974 e 1975, al
cap. 119 di nuova istituzione, denominato «Contributo a comuni o loro consorzi,
e alle comunità montane per agevolare la formazione degli strumenti
urbanistici».
Agli
oneri di cui sopra si farà fronte, per l'anno 1973, mediante il prelievo della
somma di lire 60 milioni dallo stanziamento del cap. 120 del bilancio per
l'esercizio 1973; per gli anni 1974 e 1975 mediante le entrate tributarie di cui
all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
C)
per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali del
cinque per cento e di cui all'art. 3, lettera b), con esclusione delle opere di
edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti di
impegno:
-
lire 50 milioni per l'anno 1975;
-
lire 50 milioni per l'anno 1976;
-
lire 650 milioni per l'anno 1977.
Le
annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di
impegno sono così stabilite:
-
lire 50 milioni per l'esercizio 1975;
-
lire 100 milioni per l'esercizio 1976;
-
lire 750 milioni per gli esercizi dal 1977 al 2009;
-
lire 700 milioni per l'esercizio 2010;
-
lire 650 milioni per l'esercizio 2011;
e
saranno imputate al cap. 3810 (titolo II - sez. 3 - rubrica I - cat. XI), di
nuova istituzione, denominato: «Contributi in annualità costanti
trentacinquennali del cinque per cento sulla spesa per le opere di ci all'art.
3, lett. b), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10», dei bilanci degli esercizi
1975 e successivi.
Agli
oneri medesimi si farà fronte per gli anni 1975 e 1976, con le entrate
tributarie regionali; per gli anni dal 1977 al 2009 quanto a lire 630 milioni
con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 120 milioni con le entrate
tributarie regionali; per l'anno 2010 quanto a lire 630 milioni con la quota
del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 70 milioni con le entrate tributarie
regionali; per l'anno 2011 quanto a lire 630 milioni con la quota del fondo per
i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 e quanto a lire 20 milioni con le entrate tributarie regionali (21).
D)
per la concessione dei contributi in annualità costanti trentacinquennali sulla
spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, è autorizzato, per
l'anno 1975, il limite di impegno d lire 495 milioni, con imputazione al cap.
4130 (titolo II, sezione 2, rubrica 5, categoria XI) di nuova istituzione
denominato: «Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento
sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera» dei bilanci
regionali degli esercizi dal 1975 al 2009.
All'onere
annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi
regionali di sviluppo, di cui all'art; 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(22).
E)
per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, quarto comma, è
autorizzato, per l'anno 1977, il limite di impegno di lire 120 milioni con
imputazione al cap. 4280 (titolo II - sez. 3 - cat. XI) di nuova istituzione
denominato: «Fidejussioni della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali,
per l'esecuzione di opere pubbliche» dei bilanci regionali degli esercizi dal
1977 al 2011.
All'onere
annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi
regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(23).
Le
somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi
successivi] (24).
(20)
Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 20 marzo 1975, n. 14.
(21)
Lettera così sostituita prima dall'art. 2, L.R. 20 marzo 1975, n. 14 e
dall'art. 3, L.R. 23 gennaio 1976, n. 8 e poi dall'art. 4, L.R. 3 febbraio
1977, n. 9.
(22)
Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 20 marzo 1975, n. 14. Per la
soppressione dei contributi in annualità di cui alla presente lettera D), vedi
l'art. 3, L.R. 12 maggio 1976, n. 23.
(23)
Lettera così sostituita prima dall'art. 2, L.R. 20 marzo 1975, n. 14 e
dall'art. 3, L.R. 23 gennaio 1976, n. 8 e poi dall'art. 4, L.R. 3 febbraio
1977, n. 9.
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
17
[Per
l'attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a
contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario muti per l'importo
netto complessivo di lire 9.762 milioni, da estinguere in 25 anni o in anni 30
(25).
La
somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio
dell'esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.
Gli
oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui di cui al primo comma
sono calcolati in annue L. 1.287.500.000 (26).
Per
uguali importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei
corrispondenti esercizi finanziari, dal 1976 al 2005, nel rispetto del limite
del 20 per cento previsto all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (27).
Agli
oneri predetti si farà fronte per l'anno 1974 e per quelli successivi, con
mezzi ordinari di bilancio (28).
I
suddetti oneri di ammortamento sono dichiarati spese obbligatorie a tutti gli
effetti (29)] (30).
(25)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 30 giugno 1976, n. 28.
(26)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 30 giugno 1976, n. 28.
(27)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 30 giugno 1976, n. 28.
(28)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 21 maggio 1974, n. 36.
Successivamente l'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 23
gennaio 1975, n. 8.
(29)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 giugno 1976, n. 28.
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
17-bis
[La
Giunta è autorizzata a chiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie
fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.
L'onere
derivante alla Regione, calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore
capitale residuo del mutuo, è stabilito in L. 18.200.000 per l'anno 1974, L.
29.200.000 per l'anno 1975 e proporzionalmente decrescente per gli anni
successivi e graverà sui bilanci dal 1974 al 2003 con imputazione al cap. 472.
All'onere
medesimo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante prelievo della somma di L.
18.2000.000, dal cap. 312 «fondo di riserva per le spese impreviste» del
bilancio del relativo esercizio; per la maggiore spesa prevista per gli anni
successivi, mediante il prevedibile incremento dell'entrata derivante dalla
tassa regionale di circolazione (31)] (32).
(31)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 21 maggio 1974, n. 36.
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
18
[Gli
impegni e i pagamenti effettuati sugli stanziamenti dei capitoli di spesa 386 e
390 nonché quelli dei capitoli 412 e 420 del bilancio dell'esercizio 1973 sono
considerati assunti ed eseguiti, corrispondentemente, sul cap. 380 e sul cap.
381 dello stesso bilancio] (33).
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R.
15 novembre 1999, n. 30.