L.R.
28 gennaio 1974, n. 11 (1).
Provvedimenti
per la realizzazione di strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia
(asili-nido e scuole materne).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1974, n. 4.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria istituisce un fondo speciale con il quale concorre alle
spese per la costruzione di asili-nido e scuole materne.
Art.
2
Per
la realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 1, gestite da
Comuni, singoli o associati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai
Comuni, singoli o associati, contributi una tantum in conto capitale fino ad un
massimo di lire 4.800.000 e di lire 7.200.000 rispettivamente per ogni
asilo-nido e per ogni scuola materna.
Sulla
spesa residua ammissibile la Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere
contributi in annualità, per 20 anni, nella misura del 5 per cento.
Il
Consiglio regionale adotta il piano di riparto delle spese per un importo
totale di lire 2 miliardi.
L'inclusione
delle opere nel piano di cui al precedente comma, equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dell'opera, ai sensi e
per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art.
3
I
contributi verranno erogati con preferenza, a quei Comuni, singoli o associati,
che si orienteranno alla realizzazione contestuale dell'asilo-nido e della
scuola materna.
Art.
4
Il
contributo potrà essere erogato anche per finanziare opere richieste e non
ammesse a finanziamento ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Art.
5
Lo
stesso contributo di cui al precedente art. 2 può essere concesso a favore di
Comuni, singoli o associati, anche sulla spesa per il riattamento di edifici
esistenti.
Art.
6
L'erogazione
dei contributi di cui alla presente legge decorre dalla data di stipulazione
del contratto di appalto delle singole opere.
La
liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge viene
effettuata, ad annualità posticipate, entro il 10 gennaio di ogni anno.
I
Comuni, singoli o associati, che non realizzino l'opera ammessa a contributo
entro due anni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, decadono
dai benefici della presente legge.
Art.
7
Il
Consiglio regionale detterà, con apposito atto amministrativo, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
regolamentari per la presentazione della richiesta di contributo.
I
Comuni singoli o associati, dovranno avanzare la richiesta di contributo alla
Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
8
Per
gli asili-nido ammessi al beneficio dei contributi ai sensi della presente
legge, i Comuni, singoli o associati, sono soggetti alla normativa regionale in
attuazione dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044; per le scuole
materne i Comuni, singoli o associati, sono soggetti alla vigente normativa
statale.
Art.
9
(2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 29 maggio 1980, n. 64.
Art.
10
Per
l'attuazione degli interventi di cui al comma primo dell'art. 2 è autorizzata
la spesa di lire 240 milioni con imputazione al cap. 450, di nuova istituzione,
denominato «Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione di
asili-nido e di scuole materne» del bilancio dell'esercizio 1974.
All'onere
medesimo si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 120.000.000 dal
cap. 460 del bilancio dell'esercizio 1972 e di lire 120.000.000 dal cap. 460
del bilancio dell'esercizio 1973.
Per
la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2, è
autorizzato lo stanziamento in bilancio della somma complessiva di lire
100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1993 (3).
Gli
oneri predetti saranno imputati al cap. 451, di nuova istituzione, denominato
«Fondo regionale per le strutture dell'infanzia, contributi in annualità e
garanzie fidejussorie», del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi
e ad essi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 maggio 1980, n. 64.