L.R.
28 gennaio 1974, n. 12 (1).
Provvidenze
urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della
ristorazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1974, n. 4.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
Per
attenuare i danni derivanti a talune categorie economiche in conseguenza dei
provvedimenti di divieto di traffico nei giorni domenicali e festivi e al fine
di agevolare l'accesso al credito di esercizio, la Regione concorre con una
spesa di lire 75 milioni al pagamento degli interessi su prestiti concessi alle
piccole aziende del settore alberghiero e della ristorazione, in particolare a
quelle a base familiare e a quelle che sono situate fuori dai centri urbani, in
misura tale che a carico del richiedente rimanga un'aliquota pari al 2 per
cento.
Art.
2
Ai
fini dell'erogazione dei mutui la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
apposite convenzioni con gli Istituti di credito.
Nella
convenzione dovrà essere previsto fra l'altro:
a)
la misura del tasso d'interesse;
b)
le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti il cui
rimborso non dovrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva
erogazione; il rimborso dovrà avvenire in diciotto mesi dall'erogazione stessa;
c)
la misura del prestito concedibile che non dovrà superare lire 5 milioni per le
aziende alberghiere e lire 3 milioni per quelle della ristorazione.
Art.
3
Le
domande per l'ottenimento delle provvidenze vanno indirizzate al Presidente
della Giunta regionale, allegando i seguenti documenti:
a)
certificato d'iscrizione alla Camera di commercio;
b)
relazione dalla quale risulti la necessità di ricorso al credito in conseguenza
dei provvedimenti sul divieto di traffico nei giorni domenicali e festivi e che
fornisca elementi per valutare la capacità di restituzione del prestito entro i
termini convenuti;
c)
indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli
convenzionati a norma dell'art. 2.
Art.
4
Sulle
domande decide la Giunta regionale, sentito il parere della competente
commissione consiliare permanente, soprattutto in considerazione
dell'ubicazione dell'esercizio e della necessità di ricorso al credito, anche
per il mantenimento dei livelli occupazionali.
Le
provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del Presidente della
Giunta regionale e il pagamento della quota interessi a carico della Regione
sarà effettuato direttamente agli Istituti bancari secondo le modalità previste
nella convenzione.
Art.
5
La
spesa disposta ai sensi dell'art. 1 sarà imputata al cap. 279 di nuova
istituzione, denominato «Concorso straordinario della Regione nel pagamento
degli interessi sul credito d'esercizio a favore delle piccole aziende
alberghiere e della ristorazione», del bilancio dell'esercizio 1974, e alle
stesse si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Le
somme non impegnate possono essere utilizzate negli esercizi successivi.