L.R.
11 marzo 1974, n. 14 (1).
Comunitą
montana zona omogenea «B». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[Č
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
lo statuto della comunitą montana «Alto Chiascio» - zona omogenea «B» con sede
in Gubbio, nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione] (3).
(3)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Statuto
(4)
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera b), L.R. 9 marzo 2000, n. 19. Vedi, ora, il nuovo Statuto approvato con
L.R. 23 febbraio 1982, n. 7.