L.R. 11 marzo 1974, n. 15 (1).

Comunità montana zona omogenea «C». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo Statuto della Comunità montana «Monte Subasio» - Zona omogenea «C», con sede in Valtopina, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (3).

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

STATUTO

 

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

 

[Tra i Comuni di Assisi, Foligno, Nocera Umbra, Spello e Valtopina i cui territori, classificati «montani» in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea «C» delimitata con l'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità montana del Monte Subasio, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971.

La Comunità ha sede in Valtopina] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

Norme che regolano la Comunità.

 

[La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

Scopi della Comunità.

 

[La Comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, in cui si dovrà tener conto dei piani regolatori, dei piani territoriali paesistici per i Comuni interessati, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica, quale reciproco coordinamento tra i livelli di programmazione regionale e sub-regionali;

c) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo

economico;

d) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

e) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e, in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

f) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali.

 

[Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualora non esista o non si intenda costituire il consorzio dei proprietari;

d) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

e) può acquistare o prendere in affitto, per gestire in proprio o cedere in gestione a cooperative od associazioni che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche, per un periodo non inferiore ad anni venti, terreni compresi nella sua giurisdizione territoriale non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserva naturali. Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale, in conformità agli scopi di cui sopra, la Comunità, in mancanza di accordo per l'acquisto al valori correnti, può procedere anche ad espropriare i terreni sopra indicati, con le modalità di cui agli artt. 112, 113, 114, 115 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

f) può promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla precedente lettera e);

g) può sostituirsi, qualora venga richiesto o nel caso di inesistente amministrazione autonoma o di dimostrata incapacità funzionale dell'amministrazione in carica, nella gestione e conduzione di comunanze agrarie i cui beni patrimoniali ricadano nella sua giurisdizione territoriale] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

Organi della Comunità.

 

[Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 6

Il Consiglio - composizione.

 

[Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Il delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per la durata della sua carica, nella persona di un componente il Consiglio comunale.

Nel caso in cui il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, ove il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti di quel Comune restano in carica nella Comunità montana fino al rinnovo del Consiglio comunale stesso, e ciò anche nella eventualità di gestione commissariale] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7

Compiti del Consiglio. Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.

 

[Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

In particolare:

- adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

- approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;

- elegge il Presidente, i Vice Presidenti, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

- esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

- nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 20;

- delibera sulle modalità di servizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità;

- approva il regolamento degli uffici della Comunità;

- adotta, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, previa intesa in ordine ai conseguenti rapporti finanziari, le decisioni circa la utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri enti operanti nel territorio;

- nomina il segretario, il direttore tecnico con le modalità di cui all'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, d'intesa con l'ente di appartenenza, nonché il tesoriere della Comunità;

- può strutturarsi in commissioni per singoli settori di attività;

- delibera sulle adesioni della Comunità ad associazioni che perseguono finalità rientranti in quelle proprie della Comunità medesima;

- delibera, infine, su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La riunione è dichiarata deserta se, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il quorum strutturale di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, con che tale maggioranza non sia mai inferiore al terzo dei componenti in carica, salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente e dei Vice

Presidenti, per l'approvazione dello Statuto e sue modifiche ed integrazioni, per le quali è prevista la maggioranza assoluta dei componenti assegnati] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie convocazione.

 

[Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto nei casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità,

salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato, pubblico, preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente eletto dalla minoranza.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio dovrà darsi un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 11

Durata in carica del Consiglio.

 

[Il Consiglio dura in carica cinque anni e, in ogni caso, decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I consiglieri che non intervengono alle tre sedute ordinarie del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti, dai Comuni di appartenenza, con le stesse modalità con le quali sono stati nominati e cioè procedendo alla rielezione di entrambi i consiglieri. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 12

La Giunta - composizione.

 

[La Giunta della Comunità è costituita:

- dal Presidente e da due Vice Presidenti, eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

- da quattro membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 13

Compiti della Giunta.

 

[La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

La Giunta:

- assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità;

- pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento ed il massimo coordinamento dell'attività dei singoli enti;

- nomina i rappresentanti della Comunità presso altri enti, organizzazioni o commissioni;

- delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti dei piani di sviluppo e dei programmi d'intervento;

- adotta, in casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23:

a) la nomina della Giunta e del Presidente;

b) l'adozione del piano pluriennale di sviluppo, del programma stralcio annuale, dei piani di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) la nomina del Collegio dei revisori dei conti;

- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del Consiglio] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 14

Riunioni della Giunta.

 

[La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente eletto dalla maggioranza.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, tecnici, rappresentanti sindacali, di categoria e di altri enti] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 15

Durata in carica della Giunta.

 

[Il Presidente, i Vice Presidenti e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti per lo stesso incarico.

La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista al precedente art. 11.

Il Presidente, i Vice Presidenti e i membri della Giunta possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. possono essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di controllo, con il voto favorevole e palese dei due terzi dei componenti il Consiglio.

La revoca non produce effetto se, entro trenta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate, previa segnalazione del Comune di appartenenza dei nominativi di entrambi i rappresentanti e ciò in conformità al disposto del precedente art. 11, quarto comma] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 16

Il Presidente - Attribuzioni.

 

[Il Presidente:

- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;

- dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti e firma gli atti relativi agli interessi della Comunità;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;

- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti.

 

[Il Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Collegio dura in carica un anno.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere confermati.

La decadenza dalla carica di consigliere e la elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscano sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del Collegio.

Vale la procedura prevista al precedente art. 15] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18

Segretario della Comunità - Attribuzioni.

 

[Il segretario:

- assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente;

- assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

- provvede al disbrigo della corrispondenza e delle varie pratiche relative all'attività della Comunità;

- predispone le relazioni e le pratiche inerenti alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- tiene i registri di contabilità;

- coordina e sovraintende al personale della Comunità montana] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 19

Personale della Comunità.

 

[Il personale della Comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le norme del regolamento organico.

Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla L.R. 16 febbraio 1981, n. 8.

Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali.

La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli Enti locali.

La Comunità montana può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici (22)] (23).

 

(22) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 2 aprile 1982, n. 14.

(23) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 20

Comitato tecnico consultivo - Rapporti con altri enti operanti nel territorio - Partecipazione alla Comunità.

 

[Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo, il Consorzio di bonifica, la Camera di commercio, il Consorzio BIM, l'Azienda turismo, nonché tecnici ed esperti; tale partecipazione è disciplinata da apposito regolamento.

I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità, dedicate all'esame ed alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali, nonché dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico, senza diritto di voto.

La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, in conformità all'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

Gli enti suddetti, nonché le associazioni ed altri eventuali enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità, sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità medesima] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 21

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.

 

[Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto all'art. 20 del presente Statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta di programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette alla Regione per l'esame e la conseguente approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 4, lettera b) del presente Statuto.

La Comunità montana si attiene, inoltre, alle norme regionali, relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previste all'art. 4 lettera c) della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (25).

 

(25) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 22

Verbali e deliberazioni. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana.

 

[I verbali debbono, inoltre, essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della Comunità, nei termini di legge.

Debbono essere, inoltre, inviate alla competente sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

I Comuni membri della Comunità e gli altri enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 21, rimettono in visione alla Comunità montana, entro quindici giorni dalla data di esecutività della delibera, copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima, al fine del coordinamento e dell'atteggiamento delle iniziative in sede di Comunità] (26).

 

(26) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 23

Tesoriere.

 

[Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un istituto di credito, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il Tesoriere in base a regolari reversali o mandati.

I rapporti con il Tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 24

Finanziamento della comunità.

 

[Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti:

- da assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

- dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio;

- da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 25

Demanio e patrimonio.

 

[La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; per decisione del Consiglio può affidarne la gestione a cooperative di lavoratori agricoli] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 26

Indennità e rimborso spese ai componenti gli organi della Comunità.

 

[Al Presidente ed ai Vice Presidenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato, può essere corrisposta una indennità di carica.

La misura della predetta indennità non potrà essere, in ogni caso, superiore a quella stabilita dalla legge 11 marzo 1958, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni, per i Comuni fino a 30.000 abitanti.

Ai componenti il Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato, può essere corrisposto un gettone di presenza in misura non superiore ad 1/10 dell'indennità di carica spettante al Presidente, per ogni seduta di Giunta, Consiglio e commissioni permanenti, di cui all'art. 7] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 27

Integrazioni e modifiche dello Statuto.

 

[Le integrazioni e le modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 28

Estinzione della Comunità.

 

[La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (32).

 

(32) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 29

Norma transitoria.

 

[Entro venti giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori] (33).

 

 

 

(33) L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.