L.R.
11 marzo 1974, n. 15 (1).
Comunità
montana zona omogenea «C». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
lo Statuto della Comunità montana «Monte Subasio» - Zona omogenea «C», con sede
in Valtopina, nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
STATUTO
Art.
1
Costituzione
e sede della Comunità montana.
[Tra
i Comuni di Assisi, Foligno, Nocera Umbra, Spello e Valtopina i cui territori,
classificati «montani» in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25
luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657,
ricadono nella zona omogenea «C» delimitata con l'art. 1 della legge regionale
6 settembre 1972, n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, è costituita la Comunità montana del Monte Subasio, ente di diritto
pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971.
La
Comunità ha sede in Valtopina] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Norme
che regolano la Comunità.
[La
Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre
leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta
legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. e da eventuali leggi
successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna,
nonché dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni ed integrazioni
regolarmente approvate] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
Scopi
della Comunità.
[La
Comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a)
formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate,
il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di
concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale,
segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel
quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano
regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà
essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa
del suolo e alla protezione della natura;
b)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche
stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, in cui si
dovrà tener conto dei piani regolatori, dei piani territoriali paesistici per i
Comuni interessati, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di
bonifica, quale reciproco coordinamento tra i livelli di programmazione
regionale e sub-regionali;
c)
predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il
territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di
bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire
migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato
sviluppo
economico;
d)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una
economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
e)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le
funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti
necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti
dall'ambiente montano e, in particolare ad impedire lo spopolamento del
territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso
conseguenti;
f)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della
zona] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
Attuazione
dei fini istituzionali.
[Nell'espletamento
dei propri fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli
stessi delegata a svolgerle;
b)
può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in
volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche
funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;
c)
può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30
della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualora non esista o non si intenda
costituire il consorzio dei proprietari;
d)
sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti persone fisiche e giuridiche
inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
e)
può acquistare o prendere in affitto, per gestire in proprio o cedere in
gestione a cooperative od associazioni che abbiano finalità sociali e
caratteristiche democratiche, per un periodo non inferiore ad anni venti,
terreni compresi nella sua giurisdizione territoriale non più utilizzati a
coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli
alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserva naturali. Quando sia
necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale,
in conformità agli scopi di cui sopra, la Comunità, in mancanza di accordo per
l'acquisto al valori correnti, può procedere anche ad espropriare i terreni
sopra indicati, con le modalità di cui agli artt. 112, 113, 114, 115 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3267;
f)
può promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla
precedente lettera e);
g)
può sostituirsi, qualora venga richiesto o nel caso di inesistente
amministrazione autonoma o di dimostrata incapacità funzionale
dell'amministrazione in carica, nella gestione e conduzione di comunanze
agrarie i cui beni patrimoniali ricadano nella sua giurisdizione territoriale]
(7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
Organi
della Comunità.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
il Consiglio;
-
la Giunta;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei revisori dei conti] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
6
Il
Consiglio - composizione.
[Il
Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.
Ciascun
Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di
maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.
Il
delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per
la durata della sua carica, nella persona di un componente il Consiglio
comunale.
Nel
caso in cui il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della
Comunità, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o
impedimento, da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta,
mediante elezione del Consiglio, ove il sindaco provveda alla designazione di
altro delegato.
In
caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti
di quel Comune restano in carica nella Comunità montana fino al rinnovo del
Consiglio comunale stesso, e ciò anche nella eventualità di gestione
commissariale] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7
Compiti
del Consiglio. Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.
[Compete
al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che
rientrino negli scopi sociali.
In
particolare:
-
adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
-
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il
piano di sviluppo urbanistico;
-
elegge il Presidente, i Vice Presidenti, la Giunta e il Collegio dei revisori
dei conti;
-
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa la misura dei
contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;
-
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di
sviluppo;
-
nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 20;
-
delibera sulle modalità di servizio delle funzioni delegate dai Comuni alla
Comunità;
-
approva il regolamento degli uffici della Comunità;
-
adotta, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
previa intesa in ordine ai conseguenti rapporti finanziari, le decisioni circa
la utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli altri enti operanti nel
territorio;
-
nomina il segretario, il direttore tecnico con le modalità di cui all'art. 15
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, d'intesa con l'ente di
appartenenza, nonché il tesoriere della Comunità;
-
può strutturarsi in commissioni per singoli settori di attività;
-
delibera sulle adesioni della Comunità ad associazioni che perseguono finalità
rientranti in quelle proprie della Comunità medesima;
-
delibera, infine, su ogni altra materia non devoluta alla competenza della
Giunta] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
8
Validità
delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi
componenti in carica.
In
seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri in carica.
La
riunione è dichiarata deserta se, trascorsa un'ora da quella indicata
nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il quorum strutturale di
cui ai commi precedenti.
Il
Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, con che tale maggioranza
non sia mai inferiore al terzo dei componenti in carica, salvo quanto previsto
per l'elezione del Presidente e dei Vice
Presidenti,
per l'approvazione dello Statuto e sue modifiche ed integrazioni, per le quali
è prevista la maggioranza assoluta dei componenti assegnati] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
9
Sedute
ordinarie e straordinarie convocazione.
[Il
Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:
-
entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
-
entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;
-
entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'anno successivo.
Il
Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta
esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un
terzo dei consiglieri.
Le
sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto nei casi in cui per
legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo,
di norma, nella sede della Comunità,
salvo
sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato,
pubblico, preavviso nei Comuni della Comunità.
Le
convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione
della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima
di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine è ridotto a
48 ore e su convocazione telegrafica.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta.
La
seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e
potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
10
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato
impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente eletto dalla minoranza.
Dopo
l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre
consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Il
Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno.
Il
Consiglio dovrà darsi un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute]
(13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
11
Durata
in carica del Consiglio.
[Il
Consiglio dura in carica cinque anni e, in ogni caso, decade in occasione della
rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.
I
membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi
motivo, del loro mandato.
I
consiglieri che non intervengono alle tre sedute ordinarie del Consiglio, senza
giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione
giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al
Comune di appartenenza.
I
consiglieri decaduti vengono sostituiti, dai Comuni di appartenenza, con le
stesse modalità con le quali sono stati nominati e cioè procedendo alla
rielezione di entrambi i consiglieri. Restano comunque in carica fino alla
nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo
comma.
Il
Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei
propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
12
La
Giunta - composizione.
[La
Giunta della Comunità è costituita:
-
dal Presidente e da due Vice Presidenti, eletti dal Consiglio a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati;
-
da quattro membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato ai
due terzi, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
13
Compiti
della Giunta.
[La
Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria
degli interessi dei Comuni partecipanti.
La
Giunta:
-
assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio
della Comunità;
-
pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento ed il
massimo coordinamento dell'attività dei singoli enti;
-
nomina i rappresentanti della Comunità presso altri enti, organizzazioni o
commissioni;
-
delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio
preventivo e nei limiti dei piani di sviluppo e dei programmi d'intervento;
-
adotta, in casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima
riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi, ai sensi dell'art. 9 della legge
regionale 6 settembre 1972, n. 23:
a)
la nomina della Giunta e del Presidente;
b)
l'adozione del piano pluriennale di sviluppo, del programma stralcio annuale,
dei piani di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102;
c)
la nomina del Collegio dei revisori dei conti;
-
predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo
stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del
Consiglio] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
14
Riunioni
della Giunta.
[La
Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:
-
in sessione ordinaria ogni mese;
-
in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.
La
Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
eletto dalla maggioranza.
La
Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei
suoi membri.
Le
riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Possono
essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, tecnici,
rappresentanti sindacali, di categoria e di altri enti] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
15
Durata
in carica della Giunta.
[Il
Presidente, i Vice Presidenti e i componenti la Giunta restano in carica per la
durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e
possono essere rieletti per lo stesso incarico.
La
decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da
membro della Giunta.
L'assenza
a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la
procedura prevista al precedente art. 11.
Il
Presidente, i Vice Presidenti e i membri della Giunta possono essere revocati
dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare
funzionamento dell'amministrazione. possono essere revocati, in seguito a
proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio
della Comunità o promossa dall'organo di controllo, con il voto favorevole e
palese dei due terzi dei componenti il Consiglio.
La
revoca non produce effetto se, entro trenta giorni il Consiglio non provvede
alla sostituzione delle persone revocate, previa segnalazione del Comune di
appartenenza dei nominativi di entrambi i rappresentanti e ciò in conformità al
disposto del precedente art. 11, quarto comma] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
16
Il
Presidente - Attribuzioni.
[Il
Presidente:
-
rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e
vigila su tutto l'andamento di essa;
-
dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, tanto
rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti e firma gli atti relativi agli
interessi della Comunità;
-
convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;
-
firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i
mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità.
I
Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza
o impedimento] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
17
Collegio
dei revisori dei conti.
[Il
Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i
revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della
minoranza.
Il
Collegio dura in carica un anno.
Il
Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della
contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una
relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
I
revisori dei conti possono essere confermati.
La
decadenza dalla carica di consigliere e la elezione a membro della Giunta
comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.
I
revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che
influiscano sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del
Collegio.
Vale
la procedura prevista al precedente art. 15] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
18
Segretario
della Comunità - Attribuzioni.
[Il
segretario:
-
assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali
sottoscrivendoli col Presidente;
-
assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
-
provvede al disbrigo della corrispondenza e delle varie pratiche relative
all'attività della Comunità;
-
predispone le relazioni e le pratiche inerenti alle deliberazioni del Consiglio
e della Giunta;
-
tiene i registri di contabilità;
-
coordina e sovraintende al personale della Comunità montana] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
19
Personale
della Comunità.
[Il
personale della Comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le norme
del regolamento organico.
Il
regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in
ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla
L.R. 16 febbraio 1981, n. 8.
Al
personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento
economico dei dipendenti degli Enti locali.
La
Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e
dagli Enti locali.
La
Comunità montana può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti
esterni per programmi e progetti specifici (22)] (23).
(22)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 2 aprile 1982, n. 14.
(23)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
20
Comitato
tecnico consultivo - Rapporti con altri enti operanti nel territorio -
Partecipazione alla Comunità.
[Il
Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e
collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale,
dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico
di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i
rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali
l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo, il Consorzio di bonifica, la
Camera di commercio, il Consorzio BIM, l'Azienda turismo, nonché tecnici ed
esperti; tale partecipazione è disciplinata da apposito regolamento.
I
rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle
sedute del Consiglio della Comunità, dedicate all'esame ed alla approvazione
del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali, nonché
dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico, senza diritto di voto.
La
collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene
attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, in
conformità all'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
Gli
enti suddetti, nonché le associazioni ed altri eventuali enti portatori delle
istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità,
sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della
Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della
Comunità medesima] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
21
Piano
pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.
[Entro
un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per
lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni
del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona
medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello
comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o
dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito
il coordinamento previsto all'art. 20 del presente Statuto, dovrà prevedere le
concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e
sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il
presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e
potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori
pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.
Il
Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la
partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano,
sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame
dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed
economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la
proposta di programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della
Comunità.
Il
piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della
Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data
informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici
di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno
essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.
Il
Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente
rielaborato il piano, lo trasmette alla Regione per l'esame e la conseguente
approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
Il
Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il
30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini
del suo finanziamento da parte della Regione stessa.
Il
Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello
stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme
previste dalla legge.
Il
Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del
programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali
modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.
Il
piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e
coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui
all'art. 4, lettera b) del presente Statuto.
La
Comunità montana si attiene, inoltre, alle norme regionali, relative alla
preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previste all'art. 4
lettera c) della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (25).
(25)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
22
Verbali
e deliberazioni. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati
in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana.
[I
verbali debbono, inoltre, essere approvati nella prima riunione successiva a
quella cui si riferiscono.
Le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo
pretorio della Comunità, nei termini di legge.
Debbono
essere, inoltre, inviate alla competente sezione provinciale del Comitato di
controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali, ai sensi
dell'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
I
Comuni membri della Comunità e gli altri enti operanti nel territorio che fanno
parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 21, rimettono in visione
alla Comunità montana, entro quindici giorni dalla data di esecutività della
delibera, copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che
interessano comunque la Comunità medesima, al fine del coordinamento e
dell'atteggiamento delle iniziative in sede di Comunità] (26).
(26)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 23
Tesoriere.
[Il
servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un istituto di
credito, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono
effettuate esclusivamente tramite il Tesoriere in base a regolari reversali o
mandati.
I
rapporti con il Tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
24
Finanziamento
della comunità.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i
fondi costituiti:
-
da assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla
Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi
istituzionali;
-
dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal
Consiglio;
-
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
25
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge
3 dicembre 1971, n. 1102; per decisione del Consiglio può affidarne la gestione
a cooperative di lavoratori agricoli] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
26
Indennità
e rimborso spese ai componenti gli organi della Comunità.
[Al
Presidente ed ai Vice Presidenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento del proprio mandato, può essere corrisposta una indennità di
carica.
La
misura della predetta indennità non potrà essere, in ogni caso, superiore a
quella stabilita dalla legge 11 marzo 1958, n. 208 e successive modificazioni
ed integrazioni, per i Comuni fino a 30.000 abitanti.
Ai
componenti il Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento del proprio mandato, può essere corrisposto un gettone di
presenza in misura non superiore ad 1/10 dell'indennità di carica spettante al
Presidente, per ogni seduta di Giunta, Consiglio e commissioni permanenti, di
cui all'art. 7] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
27
Integrazioni
e modifiche dello Statuto.
[Le
integrazioni e le modifiche del presente Statuto devono riportare il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il
caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza
semplice] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
28
Estinzione
della Comunità.
[La
Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la
ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la
zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
29
Norma
transitoria.
[Entro
venti giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il
Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, dei Vice
Presidenti e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori]
(33).
(33)
L'intero testo della presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2,
lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.