L.R. 2 maggio 1974, n. 32 (1).

Stralcio del Piano regionale di sviluppo 1973-1975. Istituzione di un fondo regionale di rotazione a disposizione dei Comuni per l'acquisizione e la urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti residenziali e produttivi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 maggio 1974, n. 16.

 

 

Art. 1

 

È istituito un fondo regionale di lire 900 milioni per la erogazione a favore dei Comuni di prestiti da utilizzare:

a) per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, da destinare ad insediamenti residenziali;

b) per l'acquisizione delle aree di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per insediamenti produttivi.

 

 

Art. 2

 

I prestiti concessi ai Comuni con i fondi di cui al precedente art. 1 devono essere restituiti al massimo in 10 anni mediante rate annuali costanti posticipate.

È comunque fatto obbligo ai Comuni di versare subito alla Tesoreria regionale le somme da essi introitate per la vendita delle aree acquisite e urbanizzate con i prestiti di cui alla presente legge.

Le somme rimborsate ai sensi dei precedenti commi saranno erogate per nuovi prestiti secondo la destinazione di provenienza.

È fatta salva in ogni caso la facoltà dei Comuni di anticipata estinzione.

Sulle somme rimborsate entro i termini previsti dai precedenti commi non grava alcun interesse.

 

 

Art. 3

 

Al fine di usufruire del fondo di cui all'art. 1 della presente legge, i Comuni interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale.

Hanno titolo per la presentazione della domanda di cui al comma precedente, i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 o che siano forniti di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvato o adottato e trasmesso per l'approvazione alla Regione.

 

 

Art. 4

 

Le domande di cui al primo comma dell'art. 3 dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

a) preventivo di massima delle spese occorrenti;

b) copia della deliberazione consiliare di individuazione dell'area in conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati e trasmessi ai competenti organi;

c) estratto planimetrico e normativo dello strumento urbanistico con riferimento alla zona interessata.

 

 

Art. 5

 

La Giunta regionale predispone due distinti programmi di ripartizione in relazione ai punti a) e b) dell'art. 1 da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale, il quale delibererà sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli insediamenti residenziali:

- concessione nel triennio 1971/1973 di mutui ex articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- indice di affollamento abitativo;

- incremento demografico;

- congruità della spesa preventivata;

- situazione economico-finanziaria del bilancio comunale;

b) per insediamenti produttivi:

- rapporto popolazione-occupati;

- congruità della spesa preventivata;

- situazione economico-finanziaria del bilancio comunale.

Il Consiglio regionale, nel deliberare i predetti programmi, terrà conto delle esigenze economico-sociali di ambiti territoriali sovracomunali, in coerenza con le indicazioni programmatiche della Regione.

 

 

Art. 6

 

In sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui al primo comma dell'art. 3 devono essere presentate entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

La Giunta regionale è autorizzata a fissare i termini per la presentazione da parte dei Comuni delle domande per l'utilizzazione dei fondi residui dopo la prima assegnazione e di quelli disponibili a seguito di rientri o di ulteriori futuri stanziamenti.

La Giunta regionale, entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, predispone i programmi di ripartizione da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.

 

 

Art. 7

 

Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario e ad un tasso non superiore al 10,50 per cento - con le banche e con gli istituti a ciò abilitati, un mutuo della durata fino a 30 anni di nette lire 900 milioni. Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio 1974, nella parte entrata, al cap. 90 «Mutui» e corrispondentemente, nella parte uscita, al cap. 429 di nuova istituzione denominato «Fondo regionale di rotazione per l'acquisizione e la urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi».

L'onere annuale derivante alla Regione per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo - da vincolare specificamente a favore dell'istituto mutuante - è calcolato in lire 100 milioni e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 2003.

All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio (2).

Le somme non impegnate nell'esercizio 1974 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

È istituito nella parte entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974 e di quelli successivi, al titolo III, categ. V, il cap. 88, denominato «Rimborso delle somme anticipate ai Comuni per l'acquisizione e la urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti residenziali e produttivi».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad incrementare, con proprio decreto, gli stanziamenti del cap. 429 della parte uscita del bilancio in corrispondenza agli accertamenti di entrata verificatisi sul predetto cap. 88.

In conseguenza sono apportate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei provvedimenti legislativi in corso di cui all'elenco 5 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1974:

- in aumento: al n. 14 lire 8.374.000;

- in diminuzione: al n. 17 lire 8.374.000.

 

 

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 23 gennaio 1975, n. 8.