L.R.
2 maggio 1974, n. 32 (1).
Stralcio
del Piano regionale di sviluppo 1973-1975. Istituzione di un fondo regionale di
rotazione a disposizione dei Comuni per l'acquisizione e la urbanizzazione di
aree da destinare ad insediamenti residenziali e produttivi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 maggio 1974, n. 16.
Art.
1
È
istituito un fondo regionale di lire 900 milioni per la erogazione a favore dei
Comuni di prestiti da utilizzare:
a)
per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre
1971, n. 865, da destinare ad insediamenti residenziali;
b)
per l'acquisizione delle aree di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, per insediamenti produttivi.
Art.
2
I
prestiti concessi ai Comuni con i fondi di cui al precedente art. 1 devono
essere restituiti al massimo in 10 anni mediante rate annuali costanti
posticipate.
È
comunque fatto obbligo ai Comuni di versare subito alla Tesoreria regionale le
somme da essi introitate per la vendita delle aree acquisite e urbanizzate con
i prestiti di cui alla presente legge.
Le
somme rimborsate ai sensi dei precedenti commi saranno erogate per nuovi
prestiti secondo la destinazione di provenienza.
È
fatta salva in ogni caso la facoltà dei Comuni di anticipata estinzione.
Sulle
somme rimborsate entro i termini previsti dai precedenti commi non grava alcun
interesse.
Art.
3
Al
fine di usufruire del fondo di cui all'art. 1 della presente legge, i Comuni
interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale.
Hanno
titolo per la presentazione della domanda di cui al comma precedente, i comuni
con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti che abbiano provveduto alla
formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 o che
siano forniti di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvato o
adottato e trasmesso per l'approvazione alla Regione.
Art.
4
Le
domande di cui al primo comma dell'art. 3 dovranno essere corredate, a pena di
inammissibilità, dai seguenti documenti:
a)
preventivo di massima delle spese occorrenti;
b)
copia della deliberazione consiliare di individuazione dell'area in conformità
alle indicazioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati e trasmessi
ai competenti organi;
c)
estratto planimetrico e normativo dello strumento urbanistico con riferimento
alla zona interessata.
Art.
5
La
Giunta regionale predispone due distinti programmi di ripartizione in relazione
ai punti a) e b) dell'art. 1 da sottoporre alla approvazione del Consiglio
regionale, il quale delibererà sulla base dei seguenti criteri:
a)
per gli insediamenti residenziali:
-
concessione nel triennio 1971/1973 di mutui ex articolo 45 della legge 22
ottobre 1971, n. 865;
-
indice di affollamento abitativo;
-
incremento demografico;
-
congruità della spesa preventivata;
-
situazione economico-finanziaria del bilancio comunale;
b)
per insediamenti produttivi:
-
rapporto popolazione-occupati;
-
congruità della spesa preventivata;
-
situazione economico-finanziaria del bilancio comunale.
Il
Consiglio regionale, nel deliberare i predetti programmi, terrà conto delle
esigenze economico-sociali di ambiti territoriali sovracomunali, in coerenza
con le indicazioni programmatiche della Regione.
Art.
6
In
sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui al primo
comma dell'art. 3 devono essere presentate entro tre mesi dalla sua entrata in
vigore.
La
Giunta regionale è autorizzata a fissare i termini per la presentazione da
parte dei Comuni delle domande per l'utilizzazione dei fondi residui dopo la
prima assegnazione e di quelli disponibili a seguito di rientri o di ulteriori
futuri stanziamenti.
La
Giunta regionale, entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai commi
precedenti, predispone i programmi di ripartizione da sottoporre alla
approvazione del Consiglio regionale.
Art.
7
Per
l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre
- alle migliori condizioni del mercato finanziario e ad un tasso non superiore
al 10,50 per cento - con le banche e con gli istituti a ciò abilitati, un mutuo
della durata fino a 30 anni di nette lire 900 milioni. Le somme ricavate dal
mutuo saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio 1974, nella parte entrata,
al cap. 90 «Mutui» e corrispondentemente, nella parte uscita, al cap. 429 di
nuova istituzione denominato «Fondo regionale di rotazione per l'acquisizione e
la urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi».
L'onere
annuale derivante alla Regione per il pagamento delle rate di ammortamento del
mutuo - da vincolare specificamente a favore dell'istituto mutuante - è
calcolato in lire 100 milioni e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al
2003.
All'onere
medesimo si farà fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi
ordinari di bilancio (2).
Le
somme non impegnate nell'esercizio 1974 possono essere utilizzate negli
esercizi successivi.
È
istituito nella parte entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974 e di
quelli successivi, al titolo III, categ. V, il cap. 88, denominato «Rimborso
delle somme anticipate ai Comuni per l'acquisizione e la urbanizzazione di aree
da destinare ad insediamenti residenziali e produttivi».
Il
Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad incrementare, con proprio
decreto, gli stanziamenti del cap. 429 della parte uscita del bilancio in
corrispondenza agli accertamenti di entrata verificatisi sul predetto cap. 88.
In
conseguenza sono apportate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei
provvedimenti legislativi in corso di cui all'elenco 5 allegato al bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1974:
-
in aumento: al n. 14 lire 8.374.000;
-
in diminuzione: al n. 17 lire 8.374.000.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 23 gennaio 1975, n. 8.