L.R.
25 giugno 1974, n. 40 (1).
Stralcio
per gli anni 1974 e 1975 del Programma regionale di sviluppo, in attuazione dei
finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della
legge 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari a favore della zootecnia
bovina.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1974, n. 22.
Art.
1
Al
fine di operare urgenti interventi suscettibili di contribuire a ridurre gli
effetti conseguenti al rilevante fenomeno in atto di progressiva riduzione del
patrimonio bovino, in particolare di quello di razze da carne, con particolare
riguardo a quella chianina, in attesa della adozione, secondo quanto previsto
dal Piano regionale di sviluppo, di un organico programma di interventi a
favore della zootecnia, la Regione concede incentivi sotto forma di premi di
produzione, secondo quanto disposto dal successivo art. 2.
Art.
2
Con
decorrenza dal 1° gennaio 1974, per ogni vitello, maschio a femmina, nato in
allevamenti condotti in forma singola o associata posti nell'ambito del
territorio regionale, viene corrisposto, su domanda degli interessati e previo
accertamento degli organi competenti, un premio di produzione nelle misure
sottoindicate:
a)
vitelli di razze specializzate per la produzione della carne:
-
aziende diretto-coltivatrici e loro cooperative per ogni capo lire 30.000;
-
aziende condotte a mezzadria - per ogni capo lire 30.000, di cui lire 20.000 al
colono e lire 10.000 al concedente;
-
aziende a conduzione in economia con salariati e loro cooperative - per ogni
capo lire 10.000;
b)
vitelli di razze specializzate per la produzione del latte o provenienti da
incrocio industriale con riproduttori di razze da carne:
-
aziende diretto-coltivatrici e loro cooperative per ogni capo lire 10.000;
-
aziende condotte a mezzadria per ogni capo lire 10.000;
-
aziende a conduzione in economia con salariati e loro cooperative - per ogni
capo lire 10.000.
Per
i vitelli nati da bovine in selezione il premio viene maggiorato di lire 10.000
a capo sia per razze da carne che da latte.
Allo
scopo, inoltre, di incentivare la produzione di carne nell'ambito degli
allevamenti di bovine da latte, ai soggetti beneficiari delle provvidenze di
cui alla lett. b) viene altresì corrisposta, con le modalità previste al primo
comma del presente articolo e limitatamente all'esercizio 1974, una
integrazione al premio di produzione, per vitelli allevati all'ingrasso sino al
peso minimo di Kg. 350, nelle misure sotto-indicate:
-
aziende diretto-coltivatrici e loro cooperative - per ogni capo lire 20.000;
-
aziende condotte a mezzadria - per ogni capo lire 20.000;
-
aziende a conduzione in economia con salariati e loro cooperative - per ogni
capo lire 10.000 (2).
(2)
Ad integrazione delle previdenze recate dal presente articolo, vedi l'art. 1,
L.R. 14 maggio 1975, n. 28.
Art.
3
Ai
sensi dell'art. 13 della Statuto, l'assegnazione e l'erogazione delle
provvidenze previste dalla presente legge, sono affidate all'Ente di sviluppo
nell'Umbria, al quale devono essere presentate le domande.
L'Ente
di sviluppo nell'Umbria è tenuto a presentare semestralmente alla Regione il
rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate per l'approvazione,
unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta.
All'inizio
di ciascun anno finanziario con decreto del Presidente della Giunta regionale
verranno erogate le somme previste dall'art. 4 all'E.S.U. che provvederà ad
imputarle in apposito capitolo di bilancio.
Art.
4
Per
l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è disposta la spesa
annua di lire 1.100.000.000 per gli anni 1974 e 1975 con imputazione al cap.
361, tit. II,
sez. II - rubr. II, categ. XI, di nuova
istituzione, denominato «Provvidenze straordinarie a favore della zootecnia
bovina» del bilancio dell'esercizio 1974 e di quello dell'esercizio 1975.
All'onere
medesimo si farà fronte mediante la quota del Fondo per i programmi regionali
di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge
7 agosto 1973, n. 512.
I
fondi non impegnati nell'esercizio di competenza possono essere utilizzati
negli esercizi successivi.
Art.
5
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione
e 65 della Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.