L.R. 2 agosto 1974, n. 45 (1).

Stralcio del Piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi ai Comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 agosto 1974, n. 27.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È disposta la spesa di lire 800 milioni nell'anno 1974 e lire 400 milioni nell'anno 1975, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, che intendono eseguire, all'interno dei centri storici, interventi diretti al restauro ed al risanamento di complessi edilizi di loro proprietà destinati a civile abitazione.

I contributi sono concessi nelle seguenti misure, sulla spesa ritenuta ammissibile:

a) fino all'80 per cento per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) fino al 70 per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 abitanti;

c) fino al 60 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

d) fino al 50 per cento per gli enti locali minori non territoriali] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Al fine della concessione dei contributi per gli interventi di cui al precedente articolo, sono da considerare «centri storici» e «zone territoriali omogenee di tipo A di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968» le aree indicate tali dagli strumenti urbanistici, e quelle inerenti alla delimitazione dei centri storici ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Tali interventi, nei comuni dotati del piano regolatore generale, potranno concretizzarsi nei limiti consentiti dalla normativa dei medesimi, mediante progetti attuativi aventi validità di «piani particolareggiati».

Saranno ammesse a contributo, previa approvazione dei relativi singoli progetti edilizi da parte degli organi regionali, anche opere di consolidamento e restauro conservativo, da eseguirsi sia nei comuni dotati di piano regolatore generale sia in quelli sprovvisti di tale strumento urbanistico] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Le domande per la concessione dei contributi deliberate dai competenti organi degli enti di cui all'art. 1, vanno dirette al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate:

1. - dal progetto di massima dell'intervento che si intende effettuare;

2. - da un preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per eventuali consulenze ed indagini preliminari;

3. - da un certificato del sindaco o del presidente dell'ente sulle risultanze economiche del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario antecedente a quello nel quale viene avanzata la domanda.

Le domande concernenti il programma dell'intero biennio 1974-1975 devono pervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Il Consiglio regionale, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il programma biennale, predisposto dalla Giunta regionale, per la concessione dei contributi.

Detto programma terrà conto della situazione di bilancio degli enti, nonché della importanza e dell'urgenza degli interventi da finanziare] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[Divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, il Presidente della Giunta assegna all'ente, la cui domanda è stata ammessa a contributo, il termine entro il quale devono, a pena di decadenza, essere trasmessi, per le approvazioni ed i pareri di legge, gli studi ed il progetto esecutivo dell'intervento per il quale è stato richiesto il contributo.

Tale progetto esecutivo, nel caso trattasi di comune dotato di piano regolatore generale, ha validità di piano particolareggiato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni.

Trascorso il termine di cui al primo comma la Giunta regionale provvede alla concessione di contributi.

Le somme necessarie saranno accreditate sulla base del verbale di aggiudicazione dei lavori] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Qualora gli enti non possano provvedere direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammodernamento dei mutui contratti per il finanziamento della parte di spesa non coperta da contributo regionale per gli interventi di cui all'art. 1, la Regione provvederà a

fornire garanzia fidejussoria.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa in sostituzione dell'obbligato principale] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, gli enti dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

b) impegnarsi in modo formale a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze concordate con l'Istituto mutuante, facendone obbligo al tesoriere comunale;

c) impegnarsi formalmente ad iscrivere sui propri bilanci, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento.

Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tale fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[Gli oneri previsti al precedente art. 1 faranno carico, rispettivamente, ai bilanci degli esercizi 1974 e 1975 con imputazione al cap. 431 di nuova istituzione denominato «Contributi ai Comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, sugli interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici».

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 6 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni con imputazione al cap. 432 di nuova istituzione denominato «Fondo per la concessione di garanzia fidejussoria sui prestiti contratti dai comuni e dagli altri enti locali minori non territoriali per la realizzazione d'interventi nei complessi edilizi dei centri storici» del bilancio dell'esercizio 1974.

Alla predetta spesa si farà fronte con il netto ricavo di mutui per complessive lire 2.230.000.000 della ridurata massima fino a trenta anni, che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni di mercato, con Istituti di credito a ciò abilitati, richiedendo, se necessaria, apposita fidejussione bancaria (10).

Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui suddetti sono calcolati in lire 178.970.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 2005, con imputazione al cap. 4710 «Rate ammortamento dei mutui passivi» del bilancio dell'esercizio (11).

L'onere per l'eventuale fidejussione bancaria è pari allo 0,30 per cento del debito capitale residuo ed è stabilito in lire 2.490.000 per l'anno 1974, in lire 3.690.000 per l'esercizio 1975 e proporzionalmente decrescente per gli esercizi successivi fino al 2004; con imputazione al cap. 472 «Spese per fidejussioni a garanzia di mutui passivi» del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Agli oneri medesimi si farà fronte, per l'anno 1974, mediante il prelievo di lire 93.000.000 dallo stanziamento del capitolo 468 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e con la riduzione di lire 13.490.000 dallo stanziamento del cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio dell'esercizio 1974; per gli anni successivi, mediante il prevedibile incremento della tassa regionale di circolazione.

Le rate di ammortamento e le spese per la eventuale fidejussione saranno specificamente vincolate in bilancio a favore dell'istituto mutuante e dell'istituto garante, e sono dichiarate spese obbligatorie a tutti gli effetti (12).

Il netto ricavo dei mutui sarà versato dalla Tesoreria regionale, con imputazione sul cap. 90 «Mutui» della parte Entrata nei bilanci relativi agli esercizi 1974 e 1975.

I fondi non impegnati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi] (13).

 

 

 

(10) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 1° luglio 1976, n. 29.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 1° luglio 1976, n. 29.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 1° luglio 1976, n. 29.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.