L.R.
14 agosto 1974, n. 50 (1).
Realizzazione
di un centro di medicina nucleare presso l'Ospedale regionale. Erogazione di un
contributo di lire 500 milioni mediante contrazione di un mutuo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 agosto 1974, n. 29.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria partecipa alla costruzione, presso l'Ospedale regionale, di
un servizio diagnostico terapeutico con l'uso delle radiazioni, erogando la
somma di lire 500 milioni a titolo di contributo una tantum nella spesa per
l'acquisto delle attrezzature e degli impianti e per la realizzazione delle
indispensabili opere strutturali.
Art.
2
Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvederà a disciplinare, con
apposito regolamento, i rapporti tra le strutture sanitarie esistenti nella
regione e l'Ospedale regionale relativamente all'uso del servizio di medicina
nucleare, al fine di garantire la piena utilizzazione nell'ambito dei servizi
sanitari.
Art.
3
Per
l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e,
comunque, ad un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo per l'importo
netto di lire 500 milioni da estinguere in un periodo massimo di trent'anni.
La
spesa annua derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo - calcolata in
L. 66.710.000 - sarà imputata al cap. 471 «Rate ammortamento di mutui passivi»
dei bilanci degli esercizi dal 1974 al 2003.
(2).
All'onere
complessivo di L. 68.210.000, inerente all'anno 1974, sarà fatto fronte, quanto
a L. 56.764.000, mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 468 «Fondo per
far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e, quanto
a lire 11.446.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 311 «Fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio dell'esercizio 1974.
Il
ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte Entrate del bilancio dell'esercizio
1974, al cap. 90 «Mutui». È istituito, nella parte Uscite dello stesso
bilancio, il cap. 442 denominato: «Contributo della Regione per i servizi
regionali di medicina nucleare».
Le
rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione
saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente,
dell'istituto mutuante e di quello garante.
(2)
Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 3 febbraio 1977, n. 9.