L.R.
2 settembre 1974, n. 55 (1).
Integrazione
finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi
finanziari per interventi nel settore agricolo forestale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 settembre 1974, n. 31.
(2)
Per l'integrazione finanziaria della presente legge, vedi la L.R. 18 maggio
1977, n. 21.
Art.
1
Per
gli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, è
autorizzata, per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di lire 344.000.000.
Art.
2
Per
la concessione dei contributi di cui all'art. 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267, è autorizzata la spesa annua di lire 65.000.000 (3).
(3)
Per l'integrazione finanziaria della presente legge, vedi la L.R. 18 maggio
1977, n. 21.
Art.
3
Per
la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza
regionale ed interregionale è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire
20.000.000.
Art.
4
Per
le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa
della sistemazione organica del settore, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa
di lire 350.000.000 per la realizzazione delle opere con particolare riguardo a
quelle di manutenzione.
Art.
5
Per
contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri
genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla
selezione della specie bovina, ovina, equina e suina, nonché per il
miglioramento delle produzioni zootecniche e dell'apicoltura, è autorizzata la
spesa di lire 85.000.000.
Art.
6
Le
somme previste dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del
Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art.
7
All'onere
complessivo di lire 864 milioni, derivante dall'attuazione della presente
legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313 milioni, con la quota del fondo di
cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, relativa all'anno 1974; e, quanto a lire
174 milioni e a lire 377 milioni, con le quote del fondo di cui all'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, assegnate, rispettivamente, per l'anno 1973
e per l'anno 1974.
(4).
La
residua spesa di lire 174 milioni sarà finanziata, a norma dell'art. 1 della
legge 27 febbraio 1955, n. 64, con la disponibilità di cui al cap. 460 «Fondo
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del
bilancio dell'esercizio 1973.
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.
Art.
8
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione
e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.