L.R.
14 novembre 1974, n. 58 (1).
Autorizzazione
all'ente di sviluppo nell'Umbria a contrarre un mutuo di lire 1.500 milioni per
l'esecuzione ed il completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse
ai contributi statali e comunitari.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 novembre 1974, n. 39.
Art.
1
Al
fine di assicurare la copertura dei maggiori costi per l'esecuzione ed il
completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi
statali e comunitari, l'ente di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a contrarre
un mutuo di nette lire 1.500 milioni, da ammortizzare in un periodo massimo di
trent'anni e ad un tasso non superiore al 13 per cento.
La
rata di ammortamento del mutuo è a diretto e totale carico della Regione e sarà
specificamente vincolata in bilancio a favore dell'istituto mutuante.
(2).
(2)
Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 3 febbraio 1977, n. 9.
Art.
2
In
attesa del perfezionamento del mutuo, l'ente di sviluppo nell'Umbria è
autorizzato a chiedere ad un istituto di credito anticipazioni di somme da
estinguere al momento della erogazione del mutuo.
I
relativi oneri, fino all'importo massimo di lire 70 milioni, sono a carico
della Regione.
Art.
3
La
spesa per l'ammortamento del mutuo, calcolata a rate costanti annue di L.
213.550.000, sarà imputata al cap. 471 «Rate ammortamento mutui passivi» dei
bilanci degli esercizi dal 1975 al 2004.
(3).
Esso
sarà imputato al cap. 472 «Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento
dei mutui» del bilancio regionale per gli esercizi dal 1975 al 2004.
La
spesa relativa al prefinanziamento di cui al precedente art. 2, sarà imputata
al cap. 358, di nuova istituzione, denominato «Contributo sugli interessi e
oneri vari sostenuti dallo ente di sviluppo nell'Umbria per il prefinanziamento
delle opere e degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge» del
bilancio dell'esercizio 1975.
Agli
oneri predetti si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del
fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
(3)
Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 3 febbraio 1977, n. 9.
Art.
4
La
legge regionale 26 luglio 1974, n. 43, è abrogata.